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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione collegiale, nella seguente composizione:
Dott. Leopoldo Sciarrillo - Presidente –
Dott.ssa Ilaria Pepe - Giudice relatore –
Dott. Paolo Lepidi - Giudice -
pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 667/2024 di ruolo generale, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'Avv. Luciana Lisciani (c.f. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliata in Avezzano, alla via Monsignor Bagnoli 118
- ricorrente -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'Avv. Alessandro Felli (c.f. presso il cui studio è elettivamente C.F._4
domiciliata in Avezzano, alla via Corradini 225 -resistente -
con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO - SEDE
conclusioni delle parti: come da conclusioni congiunte formulate con le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.6.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 4.7.2009 (matrimonio trascritto al n. 5 del Registro degli Atti di CP_1 matrimonio del comune di Celano, parte I) e che dall'unione è nata in data [...] la figlia
1 ha chiesto di disporre la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, Per_1 disponendo a carico di quest'ultimo il pagamento di un contributo a titolo di mantenimento proprio e della figlia minore e prevedendo l'affidamento congiunto di quest'ultima con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di frequentazione da parte del padre.
Si è costituito il quale ha chiesto di disporre la separazione personale con addebito CP_1 alla ricorrente, di disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente fatta eccezione per il locale studio in cui egli svolge la propria attività professionale, di disporre l'affidamento congiunto della minore con regolamentazione del mantenimento da corrispondere in suo esclusivo favore, di disporre in ordine alla disponibilità delle autovetture indicate nella comparsa di costituzione.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti è stato comunicato al Pubblico
Ministero.
In data 3.10.2024 è stato depositato un atto, debitamente sottoscritto dalle parti, con cui le parti medesime, raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, hanno chiesto la trasformazione in consensuale della separazione ed hanno formulato conclusioni congiunte indicando le condizioni di separazione, comprensive delle condizioni inerenti alla prole ed al relativo piano genitoriale, nonché ai rapporti economici.
All'udienza del 3.10.2024 le parti, presenti personalmente, si sono riportate all'accordo raggiunto, di cui è stata data lettura e che è stato confermato dalle parti medesime.
Rimessa la causa al Collegio, con ordinanza dell'8.11.2024 è stata rilevata la mancata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere a seguito del deposito dell'istanza per la trasformazione in consensuale della separazione;
è stata quindi ordinata la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e fissata la successiva udienza del 28.11.2024 dinanzi al Giudice relatore per la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, le parti hanno depositato note scritte di precisazione delle conclusioni congiunte con cui entrambe hanno chiesto di recepire le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti medesime.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2 Osserva preliminarmente il Collegio che, avuto riguardo all'epoca di introduzione del procedimento, non viene in rilievo a seguito del raggiungimento dell'accordo un profilo di possibile trasformazione del rito, quanto piuttosto la definizione del procedimento medesimo sulla base delle conclusioni congiunte precisate dalle parti sulla scorta dell'accordo tra le stesse raggiunto.
Tanto premesso, la domanda di separazione dei coniugi può trovare accoglimento in quanto, come dedotto da entrambi, la prosecuzione della convivenza è diventata da tempo intollerabile e ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 151 primo comma c.c.
Sussistono inoltre i presupposti per l'omologa delle condizioni della separazione di cui all'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla prole ed ai rapporti economici e per prendere atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, condizioni e statuizioni che di seguito si riportano:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e con ordine al Parte_1 CP_1
Comune di Celano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. la casa coniugale (appartamento posto al primo e secondo piano di Via S. Andrea n. 2 di
Capistrello adibito ad abitazione coniugale ed intestata ai genitori del sig. , rimarrà nella CP_1 piena disponibilità della sig.ra la quale vi abiterà unitamente ai due figli Pt_1 Persona_2
(nato da un precedente matrimonio) e (nata ad [...] il [...]). Ogni Persona_3 spesa, connessa e collegata all'uso, all'abitazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nessuna esclusa, sarà a carico della Sig.ra che provvederà entro il 31.12.2024, a sua cure Pt_1
e spese, a volturare a Suo nome le utenze;
a tal riguardo si specifica che il Sig. rilascerà la CP_1
casa coniugale in favore della moglie a far data dall'omologa della separazione trasferendo la propria residenza in Avezzano entro la fine dell'anno 2024, ovvero nel tempo necessario per il completamento dell'appartamento recentemente acquistato;
3. lo studio professionale del sig. ed il grottino del predetto appartamento, sito in CP_1
Capistrello, Via Sant'Andrea, n. 2, rimarranno nella disponibilità del Sig. essendo CP_1
dotati di ingresso/i indipendente/i dalla casa coniugale. La porta interna e più specificatamente la porta di separazione tra il e l'appartamento, verrà chiusa e le chiavi verranno Pt_2 consegnate alla sig.ra proprietaria dell'immobile, la quale, all'occorrenza Parte_3
(essendo presente all'interno dello studio il quadro elettrico di tutto l'immobile), potrà rimetterle nella disponibilità della sig.ra Quale costo per la partecipazione alle spese delle Pt_1 utenze il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo fisso predeterminato di € 20,00 al mese;
CP_1 Pt_1
3 4. il sig. verserà la somma di € 300,00 mensili (somma soggetta a rivalutazione secondo CP_1 indici Istat a partire dall'anno successivo all'emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale) per il mantenimento della figlia non economicamente indipendente oltre spese straordinarie nella misura del 50 % come da protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Avezzano e costituente parte integrante del presente accordo, entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese. Per le spese straordinarie che, secondo il protocollo, necessitano della preventiva concertazione tra i coniugi, le parti stabiliscono che l'approvazione della spesa avverrà per iscritto (e-mail o messaggio). Le spese straordinarie dovranno, comunque, essere opportunamente documentate all'altro genitore, da parte genitore che avrà esborsato per intero l'importo. Tenuto conto del citato protocollo, in caso di spese straordinarie obbligatorie o spese straordinarie concordate preventivamente, il genitore che dovrà rimborsare il 50% della somma, all'altro genitore che ha anticipato l'intero, sarà obbligato a farlo entro la prima data prevista per il pagamento del mantenimento mensile.
5. il sig. rinuncia, in favore della sig.ra alla quota lui spettante relativamente CP_1 Pt_1 all'assegno unico e universale per i figli a carico e pertanto l'assegno unico per la figlia verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla madre;
6. la figlia è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
la madre. Padre e figlia potranno incontrarsi liberamente;
in ogni caso, al fine di agevolare la gestione di detti incontri, si programmano i seguenti tempi di frequentazione da alternarsi con quelli della madre: la figlia frequenterà il padre a fine settimana alternati dalle 09,00 del Per_1
sabato alle ore 21,00 della domenica;
le vacanze estive saranno equamente divise tra i genitori, affinché la figlia possa trascorrere con entrambi almeno due settimane consecutive nel mese di luglio oppure nel mese di agosto;
le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascun genitore, ad anni alterni;
gli incontri saranno gestiti tenendo in considerazione le volontà della minore che, in quanto quattordicenne, vuole esprimere il suo parere e concordare con i genitori il soddisfacimento delle sue esigenze, soprattutto scolastiche;
7. Le vetture di proprietà del sig. (Audi A6, tg GB 022 BR e Suzuki Motor, tg CY 328 CP_1
NR), rimarranno nella sua disponibilità così come la vettura di proprietà della sig.ra Audi Pt_1
Q5, tg DZ 629 YJ, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima.
8. I coniugi si danno atto reciprocamente di rinunciare a somme a qualsiasi titolo dovute, anche a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. le spese legali si intendono compensate tra le parti.
4 Si ritiene che le suesposte condizioni in ordine alla prole ed ai rapporti economici, in relazione a cui è stato trasmesso parere favorevole del Pubblico Ministero, possano essere recepite e quindi omologate, in quanto rispondenti all'interesse della prole e non contrarie a norme inderogabili, risultando conseguentemente superfluo e non necessario l'ascolto della minore.
Il sopravvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni della separazione giustifica, come richiesto dalle parti medesime, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avezzano, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando nel procedimento di primo grado contrassegnato con il n. 667/2024, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e ed Parte_1 CP_1
autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso;
- OMOLOGA le condizioni di separazione previste nelle conclusioni congiunte depositate in data 3.10.2024 inerenti alla prole ed ai rapporti economici, sopra riportate ai punti nn. 2, 4, 5, 6 ed 8, da intendersi qui trascritte e riportate;
- PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni previste nelle conclusioni congiunte depositate in data 3.10.2024 e sopra riportate ai punti nn. 3, 7 e 9, da intendersi qui trascritte e riportate;
- ORDINA la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Celano (AQ) per l'annotazione ex art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 5, parte I, serie, uff. dell'anno 2009;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 29.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ilaria Pepe Dott. Leopoldo Sciarrillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione collegiale, nella seguente composizione:
Dott. Leopoldo Sciarrillo - Presidente –
Dott.ssa Ilaria Pepe - Giudice relatore –
Dott. Paolo Lepidi - Giudice -
pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 667/2024 di ruolo generale, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'Avv. Luciana Lisciani (c.f. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._2
domiciliata in Avezzano, alla via Monsignor Bagnoli 118
- ricorrente -
e
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._3 dall'Avv. Alessandro Felli (c.f. presso il cui studio è elettivamente C.F._4
domiciliata in Avezzano, alla via Corradini 225 -resistente -
con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO - SEDE
conclusioni delle parti: come da conclusioni congiunte formulate con le note di trattazione scritta per l'udienza del 28.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.6.2024 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
civile con in data 4.7.2009 (matrimonio trascritto al n. 5 del Registro degli Atti di CP_1 matrimonio del comune di Celano, parte I) e che dall'unione è nata in data [...] la figlia
1 ha chiesto di disporre la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, Per_1 disponendo a carico di quest'ultimo il pagamento di un contributo a titolo di mantenimento proprio e della figlia minore e prevedendo l'affidamento congiunto di quest'ultima con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto di frequentazione da parte del padre.
Si è costituito il quale ha chiesto di disporre la separazione personale con addebito CP_1 alla ricorrente, di disporre l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente fatta eccezione per il locale studio in cui egli svolge la propria attività professionale, di disporre l'affidamento congiunto della minore con regolamentazione del mantenimento da corrispondere in suo esclusivo favore, di disporre in ordine alla disponibilità delle autovetture indicate nella comparsa di costituzione.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti è stato comunicato al Pubblico
Ministero.
In data 3.10.2024 è stato depositato un atto, debitamente sottoscritto dalle parti, con cui le parti medesime, raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione, hanno chiesto la trasformazione in consensuale della separazione ed hanno formulato conclusioni congiunte indicando le condizioni di separazione, comprensive delle condizioni inerenti alla prole ed al relativo piano genitoriale, nonché ai rapporti economici.
All'udienza del 3.10.2024 le parti, presenti personalmente, si sono riportate all'accordo raggiunto, di cui è stata data lettura e che è stato confermato dalle parti medesime.
Rimessa la causa al Collegio, con ordinanza dell'8.11.2024 è stata rilevata la mancata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il parere a seguito del deposito dell'istanza per la trasformazione in consensuale della separazione;
è stata quindi ordinata la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e fissata la successiva udienza del 28.11.2024 dinanzi al Giudice relatore per la precisazione delle conclusioni e la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, le parti hanno depositato note scritte di precisazione delle conclusioni congiunte con cui entrambe hanno chiesto di recepire le condizioni di cui all'accordo raggiunto tra le parti medesime.
Il Giudice relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2 Osserva preliminarmente il Collegio che, avuto riguardo all'epoca di introduzione del procedimento, non viene in rilievo a seguito del raggiungimento dell'accordo un profilo di possibile trasformazione del rito, quanto piuttosto la definizione del procedimento medesimo sulla base delle conclusioni congiunte precisate dalle parti sulla scorta dell'accordo tra le stesse raggiunto.
Tanto premesso, la domanda di separazione dei coniugi può trovare accoglimento in quanto, come dedotto da entrambi, la prosecuzione della convivenza è diventata da tempo intollerabile e ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 151 primo comma c.c.
Sussistono inoltre i presupposti per l'omologa delle condizioni della separazione di cui all'accordo raggiunto tra le parti in ordine alla prole ed ai rapporti economici e per prendere atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, condizioni e statuizioni che di seguito si riportano:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e con ordine al Parte_1 CP_1
Comune di Celano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. la casa coniugale (appartamento posto al primo e secondo piano di Via S. Andrea n. 2 di
Capistrello adibito ad abitazione coniugale ed intestata ai genitori del sig. , rimarrà nella CP_1 piena disponibilità della sig.ra la quale vi abiterà unitamente ai due figli Pt_1 Persona_2
(nato da un precedente matrimonio) e (nata ad [...] il [...]). Ogni Persona_3 spesa, connessa e collegata all'uso, all'abitazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nessuna esclusa, sarà a carico della Sig.ra che provvederà entro il 31.12.2024, a sua cure Pt_1
e spese, a volturare a Suo nome le utenze;
a tal riguardo si specifica che il Sig. rilascerà la CP_1
casa coniugale in favore della moglie a far data dall'omologa della separazione trasferendo la propria residenza in Avezzano entro la fine dell'anno 2024, ovvero nel tempo necessario per il completamento dell'appartamento recentemente acquistato;
3. lo studio professionale del sig. ed il grottino del predetto appartamento, sito in CP_1
Capistrello, Via Sant'Andrea, n. 2, rimarranno nella disponibilità del Sig. essendo CP_1
dotati di ingresso/i indipendente/i dalla casa coniugale. La porta interna e più specificatamente la porta di separazione tra il e l'appartamento, verrà chiusa e le chiavi verranno Pt_2 consegnate alla sig.ra proprietaria dell'immobile, la quale, all'occorrenza Parte_3
(essendo presente all'interno dello studio il quadro elettrico di tutto l'immobile), potrà rimetterle nella disponibilità della sig.ra Quale costo per la partecipazione alle spese delle Pt_1 utenze il Sig. verserà alla Sig.ra l'importo fisso predeterminato di € 20,00 al mese;
CP_1 Pt_1
3 4. il sig. verserà la somma di € 300,00 mensili (somma soggetta a rivalutazione secondo CP_1 indici Istat a partire dall'anno successivo all'emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale) per il mantenimento della figlia non economicamente indipendente oltre spese straordinarie nella misura del 50 % come da protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Avezzano e costituente parte integrante del presente accordo, entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese. Per le spese straordinarie che, secondo il protocollo, necessitano della preventiva concertazione tra i coniugi, le parti stabiliscono che l'approvazione della spesa avverrà per iscritto (e-mail o messaggio). Le spese straordinarie dovranno, comunque, essere opportunamente documentate all'altro genitore, da parte genitore che avrà esborsato per intero l'importo. Tenuto conto del citato protocollo, in caso di spese straordinarie obbligatorie o spese straordinarie concordate preventivamente, il genitore che dovrà rimborsare il 50% della somma, all'altro genitore che ha anticipato l'intero, sarà obbligato a farlo entro la prima data prevista per il pagamento del mantenimento mensile.
5. il sig. rinuncia, in favore della sig.ra alla quota lui spettante relativamente CP_1 Pt_1 all'assegno unico e universale per i figli a carico e pertanto l'assegno unico per la figlia verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla madre;
6. la figlia è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione presso Per_1
la madre. Padre e figlia potranno incontrarsi liberamente;
in ogni caso, al fine di agevolare la gestione di detti incontri, si programmano i seguenti tempi di frequentazione da alternarsi con quelli della madre: la figlia frequenterà il padre a fine settimana alternati dalle 09,00 del Per_1
sabato alle ore 21,00 della domenica;
le vacanze estive saranno equamente divise tra i genitori, affinché la figlia possa trascorrere con entrambi almeno due settimane consecutive nel mese di luglio oppure nel mese di agosto;
le vacanze natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascun genitore, ad anni alterni;
gli incontri saranno gestiti tenendo in considerazione le volontà della minore che, in quanto quattordicenne, vuole esprimere il suo parere e concordare con i genitori il soddisfacimento delle sue esigenze, soprattutto scolastiche;
7. Le vetture di proprietà del sig. (Audi A6, tg GB 022 BR e Suzuki Motor, tg CY 328 CP_1
NR), rimarranno nella sua disponibilità così come la vettura di proprietà della sig.ra Audi Pt_1
Q5, tg DZ 629 YJ, rimarrà nella disponibilità di quest'ultima.
8. I coniugi si danno atto reciprocamente di rinunciare a somme a qualsiasi titolo dovute, anche a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti.
9. le spese legali si intendono compensate tra le parti.
4 Si ritiene che le suesposte condizioni in ordine alla prole ed ai rapporti economici, in relazione a cui è stato trasmesso parere favorevole del Pubblico Ministero, possano essere recepite e quindi omologate, in quanto rispondenti all'interesse della prole e non contrarie a norme inderogabili, risultando conseguentemente superfluo e non necessario l'ascolto della minore.
Il sopravvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni della separazione giustifica, come richiesto dalle parti medesime, l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avezzano, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando nel procedimento di primo grado contrassegnato con il n. 667/2024, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi e ed Parte_1 CP_1
autorizza gli stessi a vivere separati alle condizioni di cui al ricorso;
- OMOLOGA le condizioni di separazione previste nelle conclusioni congiunte depositate in data 3.10.2024 inerenti alla prole ed ai rapporti economici, sopra riportate ai punti nn. 2, 4, 5, 6 ed 8, da intendersi qui trascritte e riportate;
- PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni previste nelle conclusioni congiunte depositate in data 3.10.2024 e sopra riportate ai punti nn. 3, 7 e 9, da intendersi qui trascritte e riportate;
- ORDINA la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Celano (AQ) per l'annotazione ex art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 5, parte I, serie, uff. dell'anno 2009;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in data 29.1.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ilaria Pepe Dott. Leopoldo Sciarrillo
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