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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 06/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.250/2024 promossa da
, C.F. , residente a [...] C.F._1 38, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De Pasquale (C.F. del C.F._2 Foro di Asti, presso il cui studio in Alba, Via Ospedale 13, ha eletto domicilio,
RICORRENTE
Contro
(C.S.E.A.), corr. Saluzzo Controparte_1 piazza Risorgimento n. 2 – P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 CP_2
, nato a [...] il [...], residente in Saluzzo, agli effetti della presente causa
[...] elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Mameli n. 4bis, presso lo Studio dell'avv. Luca Martino (C.F. ) del Foro di Cuneo, che lo rappresenta e difende, C.F._3
(P.IVA con sede legale in Alba Controparte_3 P.IVA_2 (CN), Corso Nino Bixio 8, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, Ing.
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Alessandro Della Valle CP_4 del Foro di Genova (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio sito in Genova, Viale Sauli 39/4,
RESISTENTI
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 7 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile Parte_1 di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il Controparte_1 CP_ (d'ora in poi e contro la società (d'ora in poi
[...] CP_5 Controparte_3 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“RICONOSCERE ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta violazione dell'art. 11 delle norme poste a regolamentazione del capitolato d'appalto predisposto da e accettato da CP_5 CP_6 prima e poi per la raccolta rifiuti nei Comuni di Caramagna P.te, Cavallermaggiore, CP_3 Casalgrasso e Racconigi nel periodo 01/09/2018-30/08/2025
RICONOSCERE ACCERTARE E DICHIARARE il danno che è derivato al ricorrente dalla suddetta violazione per aver dovuto utilizzare l'auto propria per una distanza di 33,60 km al giorno superiore a quella determinata nel capitolato
RICONOSCERE ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso chilometrico per l'utilizzo della propria auto per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 37 CCNL Fise Ambiente
CONDANNARE in solido fra loro, lo e la Controparte_7 [...]
anche ai sensi di cui agli artt. 2112 c.c. e 6 CCNL, a corrispondere al ricorrente il rimborso CP_3 chilometrico dovuto ammontante dall'01/09/2018 al 31/01/2024 ad € 25.590,11 SE&O, ovvero nella migliore somma accertanda in corso di causa
CONDANNARE la a riconoscere mensilmente il rimborso chilometrico a favore del Controparte_3 lavoratore nella misura di € 389,73 SE&O, ovvero nella migliore somma accertanda in corso di causa
…
Con sentenza esecutiva ex lege.
Con vittoria del compenso professionale ex D.M. 55/2014.”.
La parte resistente ha invece così concluso: CP_5
“In via pregiudiziale:
a) autorizzare ex art. 420 comma 9 e 106 c.p.c. la chiamata in causa del terzo in Controparte_3 manleva/garanzia affinchè sia dichiarata tenuta a tenere indenne il chiamante da ogni CP_7 somma che a sua volta dovesse essere condannato a pagare in favore del ricorrente per capitale interessi rivalutazione e spese, con condanna della terza chiamata alla rifusione delle spese e dei compensi di difesa.
b) accertare e dichiarare la nullità del ricorso per assoluta genericità della causa petendi sottesa alle domande di accertamento ex art. 414 n. 4) e 156 c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
c) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del resistente Controparte_7
e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande nei suoi confronti proposte, con condanna alla
[...] rifusione delle spese di lite e dei compensi di difesa.
Nel merito, ove fosse disattesa la pregiudiziale eccezione,
d) respingere la domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna alla rifusione delle spese di lite e dei compensi di difesa.”.
Pag. 2 a 7
CP_ La parte resistente ha, dal canto suo, così concluso:
“-In via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente Sig.
, in ordine alla domanda volta ad accertare la supposta violazione dell'art. 11 del Capitolato Parte_1 Speciale d'Appalto, inerente alla procedura bandita dal – Controparte_1 C.S.E.A. in data 12 agosto 2017 n. 2017/S 154-320885;
-Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare la nullità del ricorso in ordine alla domanda di accertamento della spettanza del rimborso dell'indennità chilometrica e della conseguente domanda di condanna al pagamento dell'importo di €.
25.590,11 nonché al riconoscimento del rimborso chilometrico mensile per €. 389,73/mese, per omessa allegazione di prove inerenti;
-Nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata l'azione ex adverso proposta ai fini della declaratoria di spettanza del rimborso indennità chilometrica ex art. 37 del CCNL, perché priva di presupposto, nonché, di conseguenza, la domanda di condanna dell'esponente al pagamento dell'importo di €. 25.590,11 nonché al riconoscimento del rimborso chilometrico mensile per €. 389,73/mese;
-In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso ex adverso proposto, limitare la condanna al pagamento della minore somma da individuarsi a mezzo dell'esperimento di idonea istruttoria;
-In ultimo, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite connesse al presente giudizio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., previo accertamento della relativa responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
RITENUTO CHE
Sull'eccezione del difetto di legittimazione attiva del ricorrente
CP_ La parte resistente ha sollevato, quale eccezione pregiudiziale di rito, il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente in ordine alla domanda volta ad accertare la supposta violazione dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, inerente alla procedura bandita dal – l 12 agosto 2017 n. 2017/S Controparte_1 CP_5 CP_ 154-320885. Più nello specifico, ha allegato a fondamento dell'eccezione la rilevanza esclusiva tra le parti del rapporto contrattuale d'appalto delle specifiche regole tecniche, con conseguente irrilevanza nei riguardi del personale dell'appaltatore.
L'eccezione è priva di pregio.
Occorre al riguardo rammentare che la legittimazione ad agire rappresenta una delle cosiddette condizioni dell'azione, in assenza delle quali l'azione giudiziale non può essere decisa nel merito. Si differenzia dai presupposti processuali, pur affiancandoli, in quanto non si tratta di requisiti che devono precedere la domanda, ma di requisiti intrinseci alla domanda stessa.
La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del diritto azionato. Tuttavia, tale titolarità tuttavia non deve essere concretamente accertata, bensì solo affermata dall'attore in senso
Pag. 3 a 7 sostanziale (legittimazione attiva) nei confronti del convenuto in senso sostanziale (legittimazione passiva).
Sussiste quindi nel caso di specie la legittimazione attiva in capo al ricorrente in quanto essa trova fondamento proprio nell'esecuzione dell'art. 11 del Capitolato specie d'appalto, in quanto dalla sua produzione di effetti, seppur indiretti, il lavoratore, durante il periodo in cui è stato impiegato presso il cantiere di Caramagna Piemonte, ha allegato di aver sostenuto quotidianamente le spese per percorrere la distanza chilometrica per raggiungere il cantiere in questione.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva, che deve essere pertanto respinta.
Sull'eccezione di nullità del ricorso
Entrambe le parti resistenti hanno eccepito la nullità del ricorso per asserita sua indeterminatezza e genericità.
L'eccezione è priva di pregio.
E' necessario sul punto considerare che la riflessione sulle conseguenze della mancata e/o adeguata determinazione dell'oggetto della controversia e delle “ragioni del domandare”, verte specificamente sull'esegesi dei requisiti di cui ai numeri 3 (petitum) e 4 (causa petendi) elencati dall'art. 414 c.p.c.. Ciò è tanto più opportuno, quanto più si consideri che nel processo del lavoro la tematica concernente i contenuti essenziali del ricorso introduttivo assume un sapore particolare, in correlazione alle peculiarità e specialità del rito a cui accede. Ed infatti, da un lato il rigido sistema di preclusioni e decadenze che governa l'intero rito e, dall'altro, i principi di concentrazione e immediatezza, impongono di essere estremamente puntuali nelle proprie allegazioni e nelle proprie controdeduzioni.
Tuttavia, un ricorso è assolutamente indeterminato (e, pertanto, nullo) solo quando non si possono desumere elementi aliunde, e cioè attraverso l'esame complessivo dell'atto (allegati compresi, laddove essi vengano qualificati come parti integranti dello stesso), con impossibilità per il convenuto di difendersi e per il giudice di conoscere la domanda da decidere.
In conclusione, pertanto, solo l'assoluta incertezza del petitum o della causa petendi determina la nullità del ricorso, mentre la mera insufficienza di tali elementi che, lungi dall'impedire l'individuazione del diritto di cui si chiede tutela, impedisce la conformità della fattispecie concreta dedotta in ricorso alla fattispecie normativa astratta costitutiva del diritto oggetto della domanda, deve portare ad una immediata pronuncia di rigetto nel merito.
Ebbene, risulta evidente dalla lettura del ricorso introduttivo quali sono la causa petendi e il petitum. Infatti, la parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale che l'appaltatrice avrebbe violato l'art. 11 realizzando non 3, ma 5 cantieri, tra cui quello di Caramagna Piemonte presso il quale era stato impiegato per tutta la durata del rapporto e che si trova a distanza maggiore di 4 km dalla sede comunale di VI (nel dettaglio a 20,8 km dal Comune e quindi ad una distanza di 16,8 km in più di quella massima
Pag. 4 a 7
prevista dal capitolato di appalto). Proprio sulla base di tali allegazioni, dunque, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la condanna delle parti resistenti al rimborso chilometrico.
Ne deriva quindi l'esatta individuazione sia della causa petendi che del petitum del presente ricorso.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso, che deve essere perciò respinta.
Sull'eccezione del difetto di legittimazione passiva di CP_5
La parte resistente ha eccepito, in via pregiudiziale di rito, il difetto della propria CP_5 legittimazione passiva, in quanto il ricorso avrebbe dovuto essere proposto al più nei confronti della sola parte datoriale, cui va la paternità esclusiva del distacco del dipendente presso la sede di Caramagna.
L'eccezione è fondata.
E' sufficiente al riguardo rilevare che il rapporto di lavoro subordinato nel caso di specie si CP_ è instaurato unicamente tra il ricorrente ed come oltretutto si evince dall'esame del contratto di assunzione offerto in comunicazione dalla stessa parte ricorrente.
Da tali considerazione si evince la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito in questione, che deve essere pertanto accolta, con conseguente dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della parte resistente CP_5
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di rimborso chilometrico avanzata dal lavoratore nei confronti delle parti resistenti per raggiungere il cantiere situato a più di 4 chilometri rispetto a quanto invece stabilito all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto.
E' necessario al riguardo comprendere la differenza tra tragitto casa-lavoro, trasferta e rimborso chilometrico, in quanto molto spesso si tende a confonderli.
Partendo dal rimborso chilometrico, questo spetta ai lavoratori quando: si recano in un luogo diverso dalla sede abituale, lo fanno per svolgere compiti e mansioni per conto dell'azienda e per muoversi utilizzano un mezzo proprio (come un'auto di proprietà o a noleggio).
Chiaramente, queste condizioni devono verificarsi simultaneamente. Si può, quindi, già intuire quale sia la differenza con il rimborso per il tragitto casa-lavoro. Quest'ultimo, infatti, non fa recare il lavoratore in un luogo diverso da quello di lavoro abituale per svolgere mansioni per conto dell'azienda. Di conseguenza il tragitto casa-lavoro non rientra in questa tipologia di rimborso.
Per quanto riguarda, invece, la trasferta di lavoro, è doveroso precisare che la stessa è diversa dal tragitto casa-lavoro. La trasferta consiste, infatti, in un'assegnazione temporanea di un lavoratore a una sede diversa da quella consueta, per esigenze aziendali. Oltre alla retribuzione standard, i trasfertisti hanno diritto a ricevere ristori integrativi, sotto forma di rimborsi spese oppure di un'indennità. Inoltre, questa tipologia di rimborso, a seconda che
Pag. 5 a 7 si tratti di trasferta sul territorio italiano o all'estero, ha diverso valore e diversa è anche la tassazione. Infatti, parte del rimborso è esente da tassazione.
Applicando tali coordinate nel caso di specie si evince che la richiesta di rimborso chilometrico avanzata dal lavoratore è assimilabile a quello affrontato da qualsiasi lavoratore per raggiungere la sede di lavoro, dal momento che il rimborso dei costi è correlato al raggiungimento della sede di lavoro dal proprio domicilio. Inoltre, lo stesso CP_ contratto di lavoro subordinato stipulato tra il ricorrente ed individua quale sede di lavoro proprio il cantiere di Caramagna Piemonte, con conseguente impossibilità di qualificare la richiesta in questione come trasferta di lavoro.
Parimenti, non ricorre alcuna violazione dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, dal momento che la regola contrattuale in questione non pone veto alcuno alla disposizione di altri e distinti cantieri in cui dare svolgimento alle prestazioni previste dall'appalto.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; decisionale.
Non sussistono, infine, nel caso di specie i presupposti per la condanna della parte ricorrente soccombente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., considerato il pieno rispetto da parte del ricorrente dei doveri di lealtà e di probità processuali, con conseguente mancanza a suo carico della mala fede o della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'eccezione di e, per l'effetto, ne dichiara il difetto di CP_5 legittimazione passiva;
2) rigetta il ricorso;
3) condanna la parte ricorrente a pagare in favore di le spese processuali, CP_5 che così si liquidano: in euro 2.109 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
CP_
4) condanna la parte ricorrente a pagare in favore di le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.109 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 6.2.2025
Pag. 6 a 7
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.250/2024 promossa da
, C.F. , residente a [...] C.F._1 38, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De Pasquale (C.F. del C.F._2 Foro di Asti, presso il cui studio in Alba, Via Ospedale 13, ha eletto domicilio,
RICORRENTE
Contro
(C.S.E.A.), corr. Saluzzo Controparte_1 piazza Risorgimento n. 2 – P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 CP_2
, nato a [...] il [...], residente in Saluzzo, agli effetti della presente causa
[...] elettivamente domiciliato in CUNEO, Via Mameli n. 4bis, presso lo Studio dell'avv. Luca Martino (C.F. ) del Foro di Cuneo, che lo rappresenta e difende, C.F._3
(P.IVA con sede legale in Alba Controparte_3 P.IVA_2 (CN), Corso Nino Bixio 8, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, Ing.
, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Alessandro Della Valle CP_4 del Foro di Genova (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il C.F._4 suo studio sito in Genova, Viale Sauli 39/4,
RESISTENTI
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Pag. 1 a 7 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile Parte_1 di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro il Controparte_1 CP_ (d'ora in poi e contro la società (d'ora in poi
[...] CP_5 Controparte_3 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“RICONOSCERE ACCERTARE E DICHIARARE l'intervenuta violazione dell'art. 11 delle norme poste a regolamentazione del capitolato d'appalto predisposto da e accettato da CP_5 CP_6 prima e poi per la raccolta rifiuti nei Comuni di Caramagna P.te, Cavallermaggiore, CP_3 Casalgrasso e Racconigi nel periodo 01/09/2018-30/08/2025
RICONOSCERE ACCERTARE E DICHIARARE il danno che è derivato al ricorrente dalla suddetta violazione per aver dovuto utilizzare l'auto propria per una distanza di 33,60 km al giorno superiore a quella determinata nel capitolato
RICONOSCERE ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso chilometrico per l'utilizzo della propria auto per ragioni di servizio ai sensi dell'art. 37 CCNL Fise Ambiente
CONDANNARE in solido fra loro, lo e la Controparte_7 [...]
anche ai sensi di cui agli artt. 2112 c.c. e 6 CCNL, a corrispondere al ricorrente il rimborso CP_3 chilometrico dovuto ammontante dall'01/09/2018 al 31/01/2024 ad € 25.590,11 SE&O, ovvero nella migliore somma accertanda in corso di causa
CONDANNARE la a riconoscere mensilmente il rimborso chilometrico a favore del Controparte_3 lavoratore nella misura di € 389,73 SE&O, ovvero nella migliore somma accertanda in corso di causa
…
Con sentenza esecutiva ex lege.
Con vittoria del compenso professionale ex D.M. 55/2014.”.
La parte resistente ha invece così concluso: CP_5
“In via pregiudiziale:
a) autorizzare ex art. 420 comma 9 e 106 c.p.c. la chiamata in causa del terzo in Controparte_3 manleva/garanzia affinchè sia dichiarata tenuta a tenere indenne il chiamante da ogni CP_7 somma che a sua volta dovesse essere condannato a pagare in favore del ricorrente per capitale interessi rivalutazione e spese, con condanna della terza chiamata alla rifusione delle spese e dei compensi di difesa.
b) accertare e dichiarare la nullità del ricorso per assoluta genericità della causa petendi sottesa alle domande di accertamento ex art. 414 n. 4) e 156 c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
c) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del resistente Controparte_7
e, per l'effetto, dichiarare inammissibili le domande nei suoi confronti proposte, con condanna alla
[...] rifusione delle spese di lite e dei compensi di difesa.
Nel merito, ove fosse disattesa la pregiudiziale eccezione,
d) respingere la domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna alla rifusione delle spese di lite e dei compensi di difesa.”.
Pag. 2 a 7
CP_ La parte resistente ha, dal canto suo, così concluso:
“-In via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente Sig.
, in ordine alla domanda volta ad accertare la supposta violazione dell'art. 11 del Capitolato Parte_1 Speciale d'Appalto, inerente alla procedura bandita dal – Controparte_1 C.S.E.A. in data 12 agosto 2017 n. 2017/S 154-320885;
-Sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare la nullità del ricorso in ordine alla domanda di accertamento della spettanza del rimborso dell'indennità chilometrica e della conseguente domanda di condanna al pagamento dell'importo di €.
25.590,11 nonché al riconoscimento del rimborso chilometrico mensile per €. 389,73/mese, per omessa allegazione di prove inerenti;
-Nel merito, in ogni caso, dichiarare inammissibile, improcedibile e/o comunque infondata l'azione ex adverso proposta ai fini della declaratoria di spettanza del rimborso indennità chilometrica ex art. 37 del CCNL, perché priva di presupposto, nonché, di conseguenza, la domanda di condanna dell'esponente al pagamento dell'importo di €. 25.590,11 nonché al riconoscimento del rimborso chilometrico mensile per €. 389,73/mese;
-In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso ex adverso proposto, limitare la condanna al pagamento della minore somma da individuarsi a mezzo dell'esperimento di idonea istruttoria;
-In ultimo, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese di lite connesse al presente giudizio anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., previo accertamento della relativa responsabilità.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
RITENUTO CHE
Sull'eccezione del difetto di legittimazione attiva del ricorrente
CP_ La parte resistente ha sollevato, quale eccezione pregiudiziale di rito, il difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente in ordine alla domanda volta ad accertare la supposta violazione dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, inerente alla procedura bandita dal – l 12 agosto 2017 n. 2017/S Controparte_1 CP_5 CP_ 154-320885. Più nello specifico, ha allegato a fondamento dell'eccezione la rilevanza esclusiva tra le parti del rapporto contrattuale d'appalto delle specifiche regole tecniche, con conseguente irrilevanza nei riguardi del personale dell'appaltatore.
L'eccezione è priva di pregio.
Occorre al riguardo rammentare che la legittimazione ad agire rappresenta una delle cosiddette condizioni dell'azione, in assenza delle quali l'azione giudiziale non può essere decisa nel merito. Si differenzia dai presupposti processuali, pur affiancandoli, in quanto non si tratta di requisiti che devono precedere la domanda, ma di requisiti intrinseci alla domanda stessa.
La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del diritto azionato. Tuttavia, tale titolarità tuttavia non deve essere concretamente accertata, bensì solo affermata dall'attore in senso
Pag. 3 a 7 sostanziale (legittimazione attiva) nei confronti del convenuto in senso sostanziale (legittimazione passiva).
Sussiste quindi nel caso di specie la legittimazione attiva in capo al ricorrente in quanto essa trova fondamento proprio nell'esecuzione dell'art. 11 del Capitolato specie d'appalto, in quanto dalla sua produzione di effetti, seppur indiretti, il lavoratore, durante il periodo in cui è stato impiegato presso il cantiere di Caramagna Piemonte, ha allegato di aver sostenuto quotidianamente le spese per percorrere la distanza chilometrica per raggiungere il cantiere in questione.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva, che deve essere pertanto respinta.
Sull'eccezione di nullità del ricorso
Entrambe le parti resistenti hanno eccepito la nullità del ricorso per asserita sua indeterminatezza e genericità.
L'eccezione è priva di pregio.
E' necessario sul punto considerare che la riflessione sulle conseguenze della mancata e/o adeguata determinazione dell'oggetto della controversia e delle “ragioni del domandare”, verte specificamente sull'esegesi dei requisiti di cui ai numeri 3 (petitum) e 4 (causa petendi) elencati dall'art. 414 c.p.c.. Ciò è tanto più opportuno, quanto più si consideri che nel processo del lavoro la tematica concernente i contenuti essenziali del ricorso introduttivo assume un sapore particolare, in correlazione alle peculiarità e specialità del rito a cui accede. Ed infatti, da un lato il rigido sistema di preclusioni e decadenze che governa l'intero rito e, dall'altro, i principi di concentrazione e immediatezza, impongono di essere estremamente puntuali nelle proprie allegazioni e nelle proprie controdeduzioni.
Tuttavia, un ricorso è assolutamente indeterminato (e, pertanto, nullo) solo quando non si possono desumere elementi aliunde, e cioè attraverso l'esame complessivo dell'atto (allegati compresi, laddove essi vengano qualificati come parti integranti dello stesso), con impossibilità per il convenuto di difendersi e per il giudice di conoscere la domanda da decidere.
In conclusione, pertanto, solo l'assoluta incertezza del petitum o della causa petendi determina la nullità del ricorso, mentre la mera insufficienza di tali elementi che, lungi dall'impedire l'individuazione del diritto di cui si chiede tutela, impedisce la conformità della fattispecie concreta dedotta in ricorso alla fattispecie normativa astratta costitutiva del diritto oggetto della domanda, deve portare ad una immediata pronuncia di rigetto nel merito.
Ebbene, risulta evidente dalla lettura del ricorso introduttivo quali sono la causa petendi e il petitum. Infatti, la parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale che l'appaltatrice avrebbe violato l'art. 11 realizzando non 3, ma 5 cantieri, tra cui quello di Caramagna Piemonte presso il quale era stato impiegato per tutta la durata del rapporto e che si trova a distanza maggiore di 4 km dalla sede comunale di VI (nel dettaglio a 20,8 km dal Comune e quindi ad una distanza di 16,8 km in più di quella massima
Pag. 4 a 7
prevista dal capitolato di appalto). Proprio sulla base di tali allegazioni, dunque, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale la condanna delle parti resistenti al rimborso chilometrico.
Ne deriva quindi l'esatta individuazione sia della causa petendi che del petitum del presente ricorso.
Da tali considerazioni si evince l'infondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso, che deve essere perciò respinta.
Sull'eccezione del difetto di legittimazione passiva di CP_5
La parte resistente ha eccepito, in via pregiudiziale di rito, il difetto della propria CP_5 legittimazione passiva, in quanto il ricorso avrebbe dovuto essere proposto al più nei confronti della sola parte datoriale, cui va la paternità esclusiva del distacco del dipendente presso la sede di Caramagna.
L'eccezione è fondata.
E' sufficiente al riguardo rilevare che il rapporto di lavoro subordinato nel caso di specie si CP_ è instaurato unicamente tra il ricorrente ed come oltretutto si evince dall'esame del contratto di assunzione offerto in comunicazione dalla stessa parte ricorrente.
Da tali considerazione si evince la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito in questione, che deve essere pertanto accolta, con conseguente dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della parte resistente CP_5
La questione giuridica controversa
Il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di rimborso chilometrico avanzata dal lavoratore nei confronti delle parti resistenti per raggiungere il cantiere situato a più di 4 chilometri rispetto a quanto invece stabilito all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto.
E' necessario al riguardo comprendere la differenza tra tragitto casa-lavoro, trasferta e rimborso chilometrico, in quanto molto spesso si tende a confonderli.
Partendo dal rimborso chilometrico, questo spetta ai lavoratori quando: si recano in un luogo diverso dalla sede abituale, lo fanno per svolgere compiti e mansioni per conto dell'azienda e per muoversi utilizzano un mezzo proprio (come un'auto di proprietà o a noleggio).
Chiaramente, queste condizioni devono verificarsi simultaneamente. Si può, quindi, già intuire quale sia la differenza con il rimborso per il tragitto casa-lavoro. Quest'ultimo, infatti, non fa recare il lavoratore in un luogo diverso da quello di lavoro abituale per svolgere mansioni per conto dell'azienda. Di conseguenza il tragitto casa-lavoro non rientra in questa tipologia di rimborso.
Per quanto riguarda, invece, la trasferta di lavoro, è doveroso precisare che la stessa è diversa dal tragitto casa-lavoro. La trasferta consiste, infatti, in un'assegnazione temporanea di un lavoratore a una sede diversa da quella consueta, per esigenze aziendali. Oltre alla retribuzione standard, i trasfertisti hanno diritto a ricevere ristori integrativi, sotto forma di rimborsi spese oppure di un'indennità. Inoltre, questa tipologia di rimborso, a seconda che
Pag. 5 a 7 si tratti di trasferta sul territorio italiano o all'estero, ha diverso valore e diversa è anche la tassazione. Infatti, parte del rimborso è esente da tassazione.
Applicando tali coordinate nel caso di specie si evince che la richiesta di rimborso chilometrico avanzata dal lavoratore è assimilabile a quello affrontato da qualsiasi lavoratore per raggiungere la sede di lavoro, dal momento che il rimborso dei costi è correlato al raggiungimento della sede di lavoro dal proprio domicilio. Inoltre, lo stesso CP_ contratto di lavoro subordinato stipulato tra il ricorrente ed individua quale sede di lavoro proprio il cantiere di Caramagna Piemonte, con conseguente impossibilità di qualificare la richiesta in questione come trasferta di lavoro.
Parimenti, non ricorre alcuna violazione dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto, dal momento che la regola contrattuale in questione non pone veto alcuno alla disposizione di altri e distinti cantieri in cui dare svolgimento alle prestazioni previste dall'appalto.
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della causa, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; decisionale.
Non sussistono, infine, nel caso di specie i presupposti per la condanna della parte ricorrente soccombente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., considerato il pieno rispetto da parte del ricorrente dei doveri di lealtà e di probità processuali, con conseguente mancanza a suo carico della mala fede o della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie l'eccezione di e, per l'effetto, ne dichiara il difetto di CP_5 legittimazione passiva;
2) rigetta il ricorso;
3) condanna la parte ricorrente a pagare in favore di le spese processuali, CP_5 che così si liquidano: in euro 2.109 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
CP_
4) condanna la parte ricorrente a pagare in favore di le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.109 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 6.2.2025
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Il Giudice dott. Michele Basta
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