Sentenza 29 marzo 2021
Ordinanza collegiale 29 settembre 2023
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 20/06/2025, n. 5400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5400 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 05400/2025REG.PROV.COLL.
N. 09179/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9179 del 2021, proposto da:
Lufthansa Linee Aeree Germaniche, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines Ltd, Lufthansa Cargo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Luigi Arrigoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00348/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che, con ordinanza collegiale n. 8597/2023, la Sezione aveva sospeso il giudizio in ragione della pendenza della questione pregiudiziale sollevata nel giudizio R.G. 7067 del 2020, che aveva rilevanza dirimente anche ai fini della decisione del presente giudizio, investendo la norma attributiva del potere esercitato a mezzo del provvedimento oggetto di impugnazione.
2. Considerato che, con sentenza pubblicata in data 25.04.2024 (relativamente al giudizio C-204/23), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sezione ottava) ha definito la questione pregiudiziale nei seguenti termini: “ L'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'il marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale il finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente è garantito mediante l'imposizione, a carico degli utenti degli aeroporti, di un contributo il cui ammontare non è correlato al costo dei servizi forniti da tale autorità, purché tale normativa sia conforme ai principi generali del diritto dell'Unione, in particolare ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. L'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2009/12 deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale il finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente è garantito mediante l'imposizione di un contributo a carico degli utenti degli aeroporti, anche se questi ultimi non sono stabiliti nello Stato membro cui appartiene tale autorità o non sono costituiti secondo la legge di tale Stato membro ”.
3. Considerato che sia l’Autorità che Lufthansa hanno chiesto di dichiarare il giudizio estinto per l’intervenuto decorso del termine di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione.
4. Ritenuti sussistenti i presupposti per dichiarare il giudizio estinto (come, correttamente, evidenziato dalle parti), con compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio stante l’esito della vicenda processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto. Compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO