CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I200147-2025 IVA-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 1351/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I200166-2025 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi riuniti in atti, Ricorrente_1. adiva questa Corte ed impugnava gli avvisi di accertamento di maggiori imposte erariali 2020 e 2021 rispettivamente n. TVPO3I200147/2025 e TVPO3I200166/2025, notificati in data 1.7.2025 da Agenzia delle Entrate di Taranto, invocandone l'annullamento, per indebito coinvolgimento nelle irregolarità fiscali accertate nei confronti della società Società_1, da cui aveva acquistato autovetture a loro volte acquistate da fornitore estero, sino ad ipotizzarne la interposizione soggettiva nella gestione della cedente, con traslazione a debito dei ricavi di quest'ultima e relative imposte.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto che l'accertamento poggia sulle risultanze di una verifica eseguita nei confronti della società cedente, il cui processo verbale di constatazione non risulta essere stato portato a conoscenza della ricorrente e, comunque, non è stato allegato all'avviso né prodotto in giudizio, con le conseguenze probatorie che ne derivano.
Gli indizi a carico della ricorrente, presunta interponente, sarebbero costituiti, essensialmente, dall'assenza di professionalità specifica del titolare della società cedente, presunta interposta, e di autonomia logistica e finanziaria nonché dal mancato versamento delle imposte relative.
In effetti, è pacifico che quest'ultima operasse in locali-garage e che ordinasse le vetture al fornitore estero una volta incassato il prezzo dalla ricorrente cessionaria.
Si tratta, dunque, di valutare la consistenza indiziaria di tali modalità operative, in termini di ripercussione degli effetti sulla cessionaria.
In verità, la tempistica “ordinazioni-incassi”, in sé considerata, potrebbe essere ricondotta ad una prassi pressoché normale e, quindi, configurerebbe una circostanza neutra, dal punto di vista indiziario, se non diversamente corroborata.
Labile è il profilo della professionalità, trattandosi di attività imprenditoriale.
Resterebbero da valutare, in comparazione con ogni altro elemento di indagine, la sospetta inadeguatezza del patrimonio e della logistica, per comprendere se da ciò possa emergere un quadro indiziario grave, preciso e concordante, in ordine ad una ipotesi di collusione ed interposizione soggettiva tra le società.
Le circostanze, a carico della cedente, riguardanti la tenuta di documentazione contabile asseritamente falsa e l'inesistenza di rapporti commerciali diretti con la clientela nonché l'utilizzo del meccanismo della vendita sottocosto, non sono contestabili alla ricorrente, perché assolutamente non documentate e, quindi, totalmente sfornite di prova, stante la mancata produzione del pvc o stralci utili di esso, da cui gli avvisi le avrebbero acriticamente e genericamente attinte.
Sul punto, gli avvisi sono radicalmente assertivi, perché non espongono, non specificano, non argomentano, non documentano, sicché l'assunto finisce per rimanere intrappolato nello spazio vuoto delle affermazioni e delle congetture indimostrate e indimostrabili.
Tra l'altro, le fatture prodotte in sede di contraddittorio preventivo contraddicono la tesi della falsità documentale e della tecnica di vendita sottocosto.
Le evocate testimonianze dei clienti della presunta società interposta non possono assurgere ad elemento a carico, perché nemmeno esse allegate o riportate per stralci, quindi restano non conosciute e non conoscibili, non verificate e non verificabili.
Lo stesso dicasi circa le richiamate indagini finanziarie a carico della cedente, in quanto intorno a queste non è stata fornita alcuna indicazione, specificazione e documentazione, sicché il dato si riduce a mera enunciazione.
Quanto alla contestazione intorno alla giustezza del regime IVA applicabile alle transazioni, non v'è prova che la ricorrente disponesse della documentazione altrui, afferente alle prime cessioni di autovetture (che, frattanto, avevano subito il cambio di targa, da estera a nazionale) e che, quindi, ne potesse avere non solo conoscenza, ma anche piena contezza, son solo formale ma anche di merito, sino al punto di poter metterne il discussione il regime fiscale in precedenza dichiarato ed applicato, non disponendo al riguardo di un potere autonomo di verifica e controllo, sicché è ragionevole supporre che in sede di cessione non si potesse fare altro che allinearsi alle risultanze formali delle fatture del cedente.
In definitiva, appare estremamente arduo, se non impossibile, intravedere sullo sfondo, nei pochi elementi di sospetto residui, costituiti dalla precarietà della logistica e del patrimonio sociale della cedente, l'architettura tipica della interposizione soggettiva fraudolentemente concordata tra le due società.
In mancanza di rigorosi riscontri, non può operare automaticamente la proprietà transitiva della responsabilità erariale dal cedente al cessionario.
E' bene ricordare che, a norma dell'art. 37, comma 3, del dpr 600/1973 citato, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.
Dunque, la prova della interposizione fiscale, anche per presunzioni, ma gravi, precise e concordanti, a differenza delle omologhe vicende di interposizione conosciute dal codice civile, dove però l'elemento fiscale non entra in gioco, deve avere ad oggetto, invece, non solo e non tanto l'eventuale gestione (di fatto) di redditi intestati a terzi, quanto e soprattutto l'acquisizione del possesso di quei redditi, la quale deve essere non potenziale, ma reale, non condizionata, ma libera, non astrattamente possibile, ma concretizzata, non lasciata alle intenzioni, ma conseguita, poiché solo l'acquisizione effettiva del possesso equivale a reddito, in termini giuridici ed economici. Non è la sola interposizione nella gestione degli affari, ma la concorrente ed indispensabile interversione del possesso del reddito conseguito che fa la differenza, nella disciplina dell'istituto in esame. Viceversa, nella fattispecie, manca la prova, sia pure indiziaria, ma ragionevole, che i ricavi della cedente fossero transitati in qualche modo nella sfera di disponibilità, materiale o fattuale della ricorrente.
La presunzione della effettiva acquisizione del possesso dei ricavi avrebbe dovuto raggiungere margini di attendibilità elevati, per rispettare la lettera della legge e per non scontrarsi con il principio costituzionale di capacità contributiva, poiché senza possesso di somme non può esserci produzione di reddito.
Maggiori informazioni e, forse, orizzonti valutativi più allargati sarebbero potuti scaturire dall'analisi delle asserite indagini finanziarie svolte in sede di verifica fiscale nei confronti della cedente. Sennonché, nessuna documentazione relativa risulta prodotta. Si ricorda che, nel processo tributario, la prova documentale è regina.
Insomma, se di quelle somme non si conoscono ancora i passaggi e la destinazione finale, come si fa a conoscerne il percipiens?
Non viene qui minimamente messo in dubbio il buon lavoro, come sempre svolto con impegno e professionalità, sia dai verbalizzanti che dall'Agenzia. Tuttavia, nella vicenda non è dato rilevare quei tasselli di prova ulteriori e necessari per supportare la pretesa tributaria contenuta negli avvisi.
La particolarità del caso trattato giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Spese compensate. Taranto, 11.2.2026
Il Presidente estensore
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1349/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I200147-2025 IVA-ALTRO 2020
- sul ricorso n. 1351/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP03I200166-2025 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi riuniti in atti, Ricorrente_1. adiva questa Corte ed impugnava gli avvisi di accertamento di maggiori imposte erariali 2020 e 2021 rispettivamente n. TVPO3I200147/2025 e TVPO3I200166/2025, notificati in data 1.7.2025 da Agenzia delle Entrate di Taranto, invocandone l'annullamento, per indebito coinvolgimento nelle irregolarità fiscali accertate nei confronti della società Società_1, da cui aveva acquistato autovetture a loro volte acquistate da fornitore estero, sino ad ipotizzarne la interposizione soggettiva nella gestione della cedente, con traslazione a debito dei ricavi di quest'ultima e relative imposte.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva in decisione, all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si dà atto che l'accertamento poggia sulle risultanze di una verifica eseguita nei confronti della società cedente, il cui processo verbale di constatazione non risulta essere stato portato a conoscenza della ricorrente e, comunque, non è stato allegato all'avviso né prodotto in giudizio, con le conseguenze probatorie che ne derivano.
Gli indizi a carico della ricorrente, presunta interponente, sarebbero costituiti, essensialmente, dall'assenza di professionalità specifica del titolare della società cedente, presunta interposta, e di autonomia logistica e finanziaria nonché dal mancato versamento delle imposte relative.
In effetti, è pacifico che quest'ultima operasse in locali-garage e che ordinasse le vetture al fornitore estero una volta incassato il prezzo dalla ricorrente cessionaria.
Si tratta, dunque, di valutare la consistenza indiziaria di tali modalità operative, in termini di ripercussione degli effetti sulla cessionaria.
In verità, la tempistica “ordinazioni-incassi”, in sé considerata, potrebbe essere ricondotta ad una prassi pressoché normale e, quindi, configurerebbe una circostanza neutra, dal punto di vista indiziario, se non diversamente corroborata.
Labile è il profilo della professionalità, trattandosi di attività imprenditoriale.
Resterebbero da valutare, in comparazione con ogni altro elemento di indagine, la sospetta inadeguatezza del patrimonio e della logistica, per comprendere se da ciò possa emergere un quadro indiziario grave, preciso e concordante, in ordine ad una ipotesi di collusione ed interposizione soggettiva tra le società.
Le circostanze, a carico della cedente, riguardanti la tenuta di documentazione contabile asseritamente falsa e l'inesistenza di rapporti commerciali diretti con la clientela nonché l'utilizzo del meccanismo della vendita sottocosto, non sono contestabili alla ricorrente, perché assolutamente non documentate e, quindi, totalmente sfornite di prova, stante la mancata produzione del pvc o stralci utili di esso, da cui gli avvisi le avrebbero acriticamente e genericamente attinte.
Sul punto, gli avvisi sono radicalmente assertivi, perché non espongono, non specificano, non argomentano, non documentano, sicché l'assunto finisce per rimanere intrappolato nello spazio vuoto delle affermazioni e delle congetture indimostrate e indimostrabili.
Tra l'altro, le fatture prodotte in sede di contraddittorio preventivo contraddicono la tesi della falsità documentale e della tecnica di vendita sottocosto.
Le evocate testimonianze dei clienti della presunta società interposta non possono assurgere ad elemento a carico, perché nemmeno esse allegate o riportate per stralci, quindi restano non conosciute e non conoscibili, non verificate e non verificabili.
Lo stesso dicasi circa le richiamate indagini finanziarie a carico della cedente, in quanto intorno a queste non è stata fornita alcuna indicazione, specificazione e documentazione, sicché il dato si riduce a mera enunciazione.
Quanto alla contestazione intorno alla giustezza del regime IVA applicabile alle transazioni, non v'è prova che la ricorrente disponesse della documentazione altrui, afferente alle prime cessioni di autovetture (che, frattanto, avevano subito il cambio di targa, da estera a nazionale) e che, quindi, ne potesse avere non solo conoscenza, ma anche piena contezza, son solo formale ma anche di merito, sino al punto di poter metterne il discussione il regime fiscale in precedenza dichiarato ed applicato, non disponendo al riguardo di un potere autonomo di verifica e controllo, sicché è ragionevole supporre che in sede di cessione non si potesse fare altro che allinearsi alle risultanze formali delle fatture del cedente.
In definitiva, appare estremamente arduo, se non impossibile, intravedere sullo sfondo, nei pochi elementi di sospetto residui, costituiti dalla precarietà della logistica e del patrimonio sociale della cedente, l'architettura tipica della interposizione soggettiva fraudolentemente concordata tra le due società.
In mancanza di rigorosi riscontri, non può operare automaticamente la proprietà transitiva della responsabilità erariale dal cedente al cessionario.
E' bene ricordare che, a norma dell'art. 37, comma 3, del dpr 600/1973 citato, sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.
Dunque, la prova della interposizione fiscale, anche per presunzioni, ma gravi, precise e concordanti, a differenza delle omologhe vicende di interposizione conosciute dal codice civile, dove però l'elemento fiscale non entra in gioco, deve avere ad oggetto, invece, non solo e non tanto l'eventuale gestione (di fatto) di redditi intestati a terzi, quanto e soprattutto l'acquisizione del possesso di quei redditi, la quale deve essere non potenziale, ma reale, non condizionata, ma libera, non astrattamente possibile, ma concretizzata, non lasciata alle intenzioni, ma conseguita, poiché solo l'acquisizione effettiva del possesso equivale a reddito, in termini giuridici ed economici. Non è la sola interposizione nella gestione degli affari, ma la concorrente ed indispensabile interversione del possesso del reddito conseguito che fa la differenza, nella disciplina dell'istituto in esame. Viceversa, nella fattispecie, manca la prova, sia pure indiziaria, ma ragionevole, che i ricavi della cedente fossero transitati in qualche modo nella sfera di disponibilità, materiale o fattuale della ricorrente.
La presunzione della effettiva acquisizione del possesso dei ricavi avrebbe dovuto raggiungere margini di attendibilità elevati, per rispettare la lettera della legge e per non scontrarsi con il principio costituzionale di capacità contributiva, poiché senza possesso di somme non può esserci produzione di reddito.
Maggiori informazioni e, forse, orizzonti valutativi più allargati sarebbero potuti scaturire dall'analisi delle asserite indagini finanziarie svolte in sede di verifica fiscale nei confronti della cedente. Sennonché, nessuna documentazione relativa risulta prodotta. Si ricorda che, nel processo tributario, la prova documentale è regina.
Insomma, se di quelle somme non si conoscono ancora i passaggi e la destinazione finale, come si fa a conoscerne il percipiens?
Non viene qui minimamente messo in dubbio il buon lavoro, come sempre svolto con impegno e professionalità, sia dai verbalizzanti che dall'Agenzia. Tuttavia, nella vicenda non è dato rilevare quei tasselli di prova ulteriori e necessari per supportare la pretesa tributaria contenuta negli avvisi.
La particolarità del caso trattato giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Spese compensate. Taranto, 11.2.2026
Il Presidente estensore