Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 553 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. D'AQUINO DEBORA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. ROSSINI ANNA Controparte_1
resistente
Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni di parte ricorrente: accertato l'affido condiviso con collocamento paritetico presso entrambi i genitori della figlia e che la stessa percepisce gli utili dalla società Persona_1 [...]
in quanto intestataria del 40% delle quote della società _ Controparte_2
, a parziale modifica delle condizioni del decreto Controparte_2 del Tribunale di Ferrara del 20.01.2021 afferente il procedimento RG 11/2021 VG, revocare l'assegno di mantenimento della somma di euro 450,00 a carico del sig.
dal deposito del presente ricorso e porre a carico delle parti la sola CP_2 divisione del 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara a favore della figlia Per_1
In subordine, in difetto di accoglimento della revoca del suddetto assegno, porre a carico del Sig. un assegno mensile a titolo di mantenimento della figlia CP_2 pari ad euro 150,00, o la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di Per_1 giustizia, oltre aggiornamento Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara Con vittoria di spese, diritti e competenze legali.
Conclusioni di parte resistente: confermare che il Sig. entro il giorno cinque di ogni mese, versi CP_2 mediante bonifico bancario alla Sig.ra a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia la somma di € 521,46 mensili (pari all'importo di € Per_1
450,00 mensili, maggiorato delle rivalutazioni ISTAT medio tempore intercorse), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, ovvero quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti;
confermare che il Sig. concorra, in ragione del 50%, al pagamento CP_2 delle seguenti spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia: a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
3) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
4) gite scolastiche senza pernottamento;
5) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
3) corsi di specializzazione;
4) gite scolastiche con pernottamento;
5) corsi di recupero e lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tempo prolungato;
2) mensa scolastica;
3) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) baby- sitter;
2) campi estivi. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso. Con vittoria di spese e competenze, con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1bis, D.M. 55/2014, oltre accessori di legge.
Conclusioni del P.M.: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato il sig. premesso che: CP_2 dal rapporto sentimentale con la sig.ra era nata la figlia Controparte_1 Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
Dopo la cessazione della convivenza i genitori avevano depositato un ricorso congiunto avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale;
con decreto emesso il 20.1.2021, il Tribunale aveva accolto le domande formulate dalle parti ed aveva posto a carico del padre un contributo al mantenimento di 450 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel 2023 il ricorrente e la sorella avevano ceduto ad le quote Persona_2 Per_1 della società EN s.a s. di EN OR &co., già della defunta Persona_3 madre del ricorrente.
Asseriva il ricorrente che la figlia era divenuta economicamente indipendente in quanto partecipava agli utili in misura del 40%.
Considerato che i redditi della madre erano superiori ai propri e che era aumentato il tempo di permanenza della figlia presso il padre, chiedeva la revoca del contributo ovvero la riduzione ad € 150,00 mensili.
La resistente contestava la domanda del ricorrente sotto ogni profilo.
La partecipazione agli utili non rappresentava un reddito certo sia per l'altalenante andamento della società sia per la totale commistione degli affari personali e societari del , A.D. e socio al 60 della CP_2 Controparte_2
I redditi riportati dal ricorrente inoltre non rappresentavano la sua reale capacità economica che doveva essere calcolata sommando i redditi da impresa a quelli da locazione di vari immobili.
In sintesi, sosteneva, permaneva una forte discrepanza reddituale anche perché il reddito netto della madre ammontava a circa 2.300 euro netti mensili mentre quello del padre era di poco superiore ai 5.000 euro.
Chiedeva quindi il rigetto del ricorso
Preliminarmente deve darsi atto dell'inammissibilità delle domande relativa all'affidamento ed alla frequentazione essendo la figlia delle parti divenuta maggiorenne ben prima dell'instaurazione del procedimento. Nel merito, le domande sono parzialmente fondate.
Il diritto di agli utili societari è pacifico e comporta, almeno in teoria, la Persona_1 corresponsione alla medesima di una somma superiore a quanto fin qui corrisposto quale contributo al mantenimento.
Per contro è innegabile che l'andamento delle finanze societaria sia totalmente determinato dalle decisioni del che gestisce la EN s.a s. in modo padronale, CP_2 utilizzando, ad esempio, le risorse sociali anche per spese personali, quali acquisti di piante, articoli per animali, generi alimentari, abbigliamento. Ciò comporta un aumento delle voci di spesa e dunque una contrazione degli utili non legata all'attività aziendale ma rimessa alle decisioni del CP_2
La percezione di utili dall'ammontare non preventivabile può quindi solo giustificare una riduzione del contributo al mantenimento, non potendo ritenersi che la figlia sia divenuta economicamente indipendente. Per_1
Dalla comparazione dei redditi delle parti emerge un netto divario, posto che il ricorrente percepisce circa 3.600,00 euro mensili ed è proprietario di vari immobili.
La resistente ha un reddito di circa 2.300,00 euro mensili e sopporta un canone di locazione di 660 euro mensili.
Tenuto conto della sostanziale irrilevanza della modifica della frequentazione (aumentata di due soli giorni al mese in favore del padre), appare equo ridurre il contributo al mantenimento ad € 300,00 mensili, rivalutabili, fermo l'obbligo dei genitori di contribuire in pari misura al mantenimento straordinario. Premesso che l'opaca situazione societaria ha reso necessaria la costituzione in giudizio della resistente, si ritiene che il ridotto accoglimento delle domande attoree giustifichi la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale, in parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Ferrara in data
20 gennaio 2021, dispone che versi in favore della figlia CP_2 Per_1 un contributo al mantenimento di € 300,00 mensili, da aggiornare annualmente
[...] secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Compensa le spese di giudizio.
Ferrara, deciso il 7.1.2025
L'estensore Il Presidente Paolo Sangiuolo Stefano Scati