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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/08/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1767 del R.G.A.C. dell'anno 2023 vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avvocato DE TOMMASI GIANDOMENICO Parte_1
ATTORE
E
, in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato MASSIMEI Controparte_1
GIANLUCA
CONVENUTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 500/2023 con cui il Tribunale di Cosenza gli ha ordinato di pagare, in favore di
[...]
, il pagamento della somma di euro 5.784,07, oltre interessi e spese del monitorio, per il CP_1 mancato pagamento di 19 fatture relative alla fornitura di energia elettrica a lui intestata. Ha, in particolare, eccepito l'opponente l'insussistenza della prova del credito azionato, siccome fondato solo su fatture e su un contratto “incomprensibile, illeggibile, assemblato senza alcun ordine, privo di qualsivoglia riferimento temporale, con diversi e ampi spazi non compilati nonché privo di una qualsivoglia sottoscrizione da parte della ” ed in difetto, peraltro, di deposito di CP_1 estratto autentico delle scritture contabili. Ha poi sostenuto di avere egli stipulato in data 01.04.2019 un contratto di consulenza commerciale con la convenuta società che prevedeva un compenso mensile, in suo favore, di euro 2.000,00, oltre IVA, e che, “nei mesi a venire” le parti avevano deciso,
“di comune intesa, di definire – in diverse occasioni – le rispettive voci di credito e debito, a mezzo reciproche compensazioni”, riconoscendo, con scrittura privata del 09.03.2020, un credito, in suo favore, al mese di novembre 2019, di euro 14.640,00 e un credito della convenuta di euro 7.732,10.
L'opponente ha poi rappresentato che nella medesima scrittura privata le parti avevano concordato di portare in compensazione le due partire creditorie sino all'importo di euro 7.732,10, con impegno di di corrispondergli la somma di euro 6.907,90, senza che tuttavia la convenuta Controparte_1 provvedesse al pagamento promesso, omettendo anzi anche il pagamento delle successive fatture emesse relative al periodo di consulenza da lui svolto (dicembre 2019 - maggio 2020), restando quindi debitrice dell'ulteriore somma di euro 14.640,00. Ha, infine, dedotto l'attore che successivamente l'opposta, anziché saldare il dovuto, aveva comunicato di ritenere risolto il contratto del 01.04.2019 sin dal 30.11.2019 e di essersi resa conto, solo nella detta data, dell'emissione delle fatture elettroniche nn. 6, 7, 8 , 9 10, 11 del 2020 da parte del , chiedendo l'emissione di note di credito Pt_1 in virtù della dedotta ignota risoluzione del contratto di consulenza.
Alla luce di quanto esposto, il , ribadita la contestazione del credito azionato, ha in subordine Pt_1 formulato eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale di condanna della società convenuta al pagamento delle somme da lui richieste a titolo di prestazioni professionali con le fatture nn. 7, 8, 9, 10, 11 / 2020.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “rigettare la domanda di controparte in quanto non fondata;
condannare la a pagare la somma complessiva di euro 21.547,90 (o quell'altra Controparte_1 maggiore o minore che sarà provata in corso di causa), oltre interessi commerciali sino al dì del pagamento a calcolarsi: su euro 6.907,90 a partire dal 10/03/2020; su euro 14.640,00 a partire dal
23/06/2021; nel merito, in subordine laddove la domanda di parte opposta dovesse risultare fondata: dichiarare integralmente estinto il credito azionato da controparte in quanto integralmente compensato dal maggior credito” da lui “vantato e, per l'effetto: condannare la Controparte_1
a pagare la somma complessiva di euro 17.303,62 (o quell'altra maggiore o minore che sarà provata in corso di causa), oltre interessi commerciali sino al dì del pagamento a calcolarsi: su euro 2.663,62
a partire dal 22/12/2022; su euro 14.640,00 a partire dal 23/06/2021; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda sostenendo la certezza e liquidità Controparte_1 del credito azionato, siccome fondato su contratto chiaro ed intellegibile, considerata peraltro la non contestazione dell'effettiva esecuzione della somministrazione presso l'utenza intestata al . Pt_1
Quanto ai rapporti tra le parti, la convenuta, confermata la sottoscrizione in data 01.04.2019 tra le parti del contratto di consulenza menzionato dall'opponente, ha tuttavia dedotto che esso si era risolto in data 30.11.2019 e che, a fronte delle rispettive partite di debito/credito, le stesse parti avevano sottoscritto una scrittura transattiva nella quale avevano dato atto che il era debitore della Pt_1 somma di euro 7.034,12 (per fatture di vendita fino al 14 febbraio 2020) ed della somma di CP_1 euro 14.640,00 per le fatture fino al 30 novembre 2019. Ha precisato l'opposta che a partire dal
30/11/2019 l'opponente non aveva più svolto alcuna mansione e/o consulenza in suo favore, sicchè essa in data 29 aprile 2021 aveva chiesto al l'emissione di nota di credito delle fatture da lui Pt_1 emesse. Ha in sostanza sostenuto che la scrittura transattiva riguarda unicamente le fatture emesse da fino al 14 febbraio 2020 mentre le fatture azionate in sede monitoria, a tale transazione CP_1 successive, non sarebbero dovute.
La società opposta, in considerazione di quanto esposto, ha chiesto conclusivamente al Tribunale: “In via principale: rigettare tutte le domande di controparte, ivi compresa quella di compensazione degli importi e la domanda riconvenzionale perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte;
in via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare che la società è creditrice nei confronti del sig. , della somma Controparte_1 Pt_1 di euro 5.141,58, ovvero della diversa somma maggiore o minore che risultasse equa e dovuta in corso di causa – oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende, e, per l'effetto, condannare il sig. a pagare” in suo favore Pt_1
“l'importo capitale di euro 5.141,58, ovvero la diversa somma maggiore o minore che risultasse equa
e dovuta in corso di causa, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo nonché alle spese del procedimento monitorio e le successive occorrende;
in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di giudizio”
Preso atto della mancata composizione transattiva della vertenza ed assegnati i chiesti termini ex art. 183, comma 6 c.p.c, sulle conclusioni cartolari delle parti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. L'opposizione è fondata.
Premette il Tribunale che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce, dopo la fase sommaria monitoria, un ordinario giudizio di merio a cognizione piena in virtù del quale l'opposto (convenuto formale) in quanto creditore assume l'onere di fornire, quale attore sostanziale, la fonte e l'entità del credito di cui chiede il pagamento mentre l'opponente, quale debitore e quindi convenuto sostanziale, deve dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'intervento di fatti modificativi o altrimenti estintivi della pretesa creditoria nei suoi confronti agìta.
In tema di procedimento monitorio, costituisce, inoltre, dato consolidato ed uniforme (espresso sia dalla giurisprudenza di merito che di legittimità) l'idoneità della fattura a costituire prova scritta ai i fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 634 ss. c.p.c., anche in difetto di deposito delle scritture contabili in cui il documento è annotato, assumendo invece essa veste e valore di mero indizio nella successiva (ed eventuale) fase di opposizione a cognizione piena siccome atto di formazione unilaterale (cfr., tra le tante, Cass. Civ., n. 3090/79, n.3261/79).
Ebbene, ritiene il Tribunale come abbia fornito adeguata prova del credito azionato CP_1 con l'ingiunzione.
L'esistenza del contratto di fornitura e l'effettiva somministrazione della corrente elettrica in favore dell'utenza del sono circostanze incontestate, oltre che documentalmente provate. Pt_1
La sottoscrizione del contratto costituisce infatti il presupposto della stessa transazione di cui il Pt_1 chiede l'applicazione. ha in ogni caso prodotto il documento negoziale sottoscritto, con firma - non CP_1 disconosciuta - del mentre a nulla rileva, diversamente da quanto eccepito dall'attore, la Pt_1 mancanza di sottoscrizione da parte della convenuta, trattandosi di contratto non solo concluso mediante moduli e/o formulari provenienti dall'ente stesso ma di negozio che non richiede nemmeno, per la sua validità, la forma scritta ad substantiam.
risulta poi l'esecuzione del contratto da parte di non avendo l'attore contestato CP_2 CP_1 la circostanza.
Né risulta alcuna contestazione circa l'entità dei consumi addebitati dall'opposta società con le singole fatture azionate.
Sul punto, è appena il caso di ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito,
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi). In particolare, deve presumersi il buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi mediante i contatori centrali delle società che erogano il servizio, le cui risultanze fanno piena prova dei consumi, in difetto di contestazione da parte dell'utente. Se il buon funzionamento è contestato, costituisce onere della società esercente il servizio offrire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti” (cfr., tra le tante, Cass. Civ., n.
19154/2018).
A fronte del credito della convenuta, ha eccepito la compensazione con quanto a lui Parte_2 asseritamente spettante a titolo di compensi professionali per l'attività espletata in favore dell'opposta in virtù del contratto di consulenza stipulato tra le parti in data 1aprile 2019.
La circostanza della conclusione del contratto non è contestata.
L'attore ha, peraltro, depositato il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti da cui emerge che lil contratto ha durata indeterminata, salvo recesso da comunicare con un preavviso di giorni 30 a mezzo raccomandata A/ .
Incontestata è anche la circostanza della stipula di scrittura privata con cui le parti si sono date atto delle rispettive partire di credito/debito ed hanno effettuato la compensazione dei rispettivi crediti.
Anche detto atto è stato depositato.
Dal contenuto della scrittura risulta che, al mese di novembre del 2019, vantava un Parte_2 credito nei confronti dell'opposta pari ad euro 14.640,00 in ragione delle prestazioni fino a quella data da lui svolte in esecuzione del contratto di consulenza e che, a sua volta, la società convenuta vantava, nei confronti dell'attore, un credito di euro 7.732,10, portato dalle fatture fino al 14.02.2020.
Nella scrittura in esame le parti di danno, inoltre, atto di compensare le anzidette partire di credito e si dichiara debitrice del per il residuo importo di euro 6.907,90. Controparte_3 Pt_1
Tale somma deve, dunque, ritenersi dovuta dalla convenuta all'attore in virtù dell'espresso riconoscimento di debito di cui all'appena analizzata scrittura privata.
L'eccezione di compensazione va, dunque, senz'altro accolta in parte qua, dovendosi pertanto revocare il decreto ingiuntivo poiché residua, a seguito dell'operatività della compensazione, un minor credito in favore dell'opposta rispetto a quello azionato col monitorio. L'attore, oltre a formulare eccezione di compensazione, ha, come visto, svolto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna di controparte al pagamento delle fatture da lui emesse tra dicembre 2019 e maggio 2020 per l'attività di consulenza asseritamente peltata in virtù del contratto intercorso tra le parti. ha sul punto eccepito che il rapporto di consulenza sarebbe da ritenersi risolto in data CP_1
30.11.2019 per come risulterebbe dal contenuto della scrittura privata, sottoscritta il 9 marzo 2020 tra le parti, ove, nel regolare i reciproci rapporti di dare/avere, attore e convenuto hanno preso in considerazione quanto dovuto da ciascuna di esse, fermandosi le fatture del a quella del 30 Pt_1 novembre 2019 e quelle di al 14 febbraio 2020. Ha all'uopo rappresentato la Controparte_1 convenuta che il non aveva più svolto alcuna mansione e/o consulenza in suo favore dal 30 Pt_1 novembre 2019, tant'è che in data 29 aprile 2021 aveva chiesto all'opponente l'emissione di nota di credito delle fatture emesse sine titulo e qui poste a fondamento della riconvenzionale.
L'attore ha contestato l'eccepita risoluzione del contratto deducendo di avere continuato a svolgere la sua attività di consulenza per controparte anche dopo il 30 novembre 2019 e che, a fronte della previsione in sede contrattuale all'art. 8 di una clausola risolutiva espressa, la prima dichiarazione di volontà espressa di in ordine alla risoluzione del contratto è contenuta nella nota pec CP_1 del 29 aprile 2021 (depositata in atti).
Ebbene, osserva sul punto il Tribunale che la convenuta non ha azionato la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto di consulenza avendo , con la pec del 29 aprile 2021, Controparte_1 sostenuto che detto contratto era da “intendersi risolto alla data del 30.11.2029”.
Del resto, diversamente non avrebbe potuto essere atteso che l'opposta non ha mai contestato, nemmeno in questa sede, la ricorrenza dei presupposti previsti all'art. 8 del contratto ai fini della operatività della clausola risolutiva espressa (ovvero: a) cessazione dei presupposti fiduciari per il prosieguo del rapporto di collaborazione con il consulente;
b) violazione e/o mancato adempimento da parte del consulente degli obblighi previsti agli art. 2, 3 e 7; c) comminazione al consulente di provvedimenti emessi da pubbliche autorità che ostacolino la corretta esecuzione del contratto o facciano venire meno il necessario rapporto di fiducia;
d) segnalazione da parte di terzi di comprovati comportamenti scorretti del consulente).
Deve piuttosto ritenersi che l'opposta abbia dedotto la risoluzione consensuale del contratto di consulenza avvenuta con la scrittura privata del 9 marzo 2020.
L'assunto non è fondato. Premette sul punto il Tribunale che la risoluzione di un contratto per mutuo consenso - quando non sia richiesta, come nella specie, la forma scritta ad substantiam - può risultare, oltre che da un esplicito accordo dei contraenti diretto a sciogliere il rapporto, anche dalla loro comune tacita volontà di non dare ulteriore corso al contratto, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, emergente anche da fatti univoci posti in essere successivamente al contratto stesso e contrastanti con la volontà di mantenere in vita il rapporto originario (v. Cass. Civ., n. 5550/1986, n. 10354/1992, n. 4307/2021, n. 15264/2006, ordinanza n. 18971/2022).
Nel caso che ci occupa, non solo alcuna volontà risolutiva delle parti emerge dal contenuto della predetta scrittura privata ma risulta per tabulas che l'attore ha richiesto espressamente il pagamento delle fatture oggi azionate in riconvenzionale con le missive del 22 giugno 2021, del 4 agosto 2021 e del 6 luglio 2022.
Ne consegue che il contratto non può ritenersi consensualmente risolto dalle parti alla data del 30 novembre 2019 né a quella del 9 marzo 2020.
Va invece dichiarata la risoluzione consensuale del negozio in questa sede processuale, essendo indubbiamente emersa, dalla condotta complessiva delle parti e dal tenore delle rispettive difese, la volontà di non dare ulteriore corso al rapporto negoziale in discorso.
Ciò posto, rileva il Tribunale che, a fronte della specifica contestazione, da parte della convenuta, che ha sostenuto che alcuna attività di consulenza è stata espletata dal dopo il 30 novembre 2019, Pt_1
l'attore non ha offerto la prova, che su di lui incombeva, di avere invece detta attività svolto.
Depone anzi in senso opposto la circostanza che in sede di scrittura privata del 9 marzo 2020, mentre ha portato in compensazione le fatture sino a quel momento esigibili (da giugno 2019 fino al CP_1 mese di febbraio 2020), le fatture portate in compensazione dal Trione si fermano al mese di novembre 2019.
Appare al Giudicante del tutto illogico che, nel fare una completa ricognizione dei reciproci rapporti di dare/avere, operando pure una compensazione, l'attore abbia omesso anche solo di menzionare, prima che di far portare in compensazione, ben tre fatture: quelle, cioè, esigibili fino al mese di marzo
2020.
Ciò più coerentemente si spiega invece con quanto dedotto da e cioè che già da CP_3 dicembre 2019 il non ha più svolto attività di consulenza i cui compensi avrebbe altrimenti già Pt_1 in quella sede avuto titolo per (e potuto) reclamare.
L'inammissibilità dell'interrogatorio formale del l.r. di dichiarata con ordinanza di cui qui si CP_1 ribadisce il contenuto, non ha consentito ulteriore apporto istruttorio sul punto. La domanda riconvenzionale di pagamento delle fatture nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 2020 avanzata dall'attore deve essere, peratto, rigettata.
Alla luce delle motivazioni sinora esposte, previa revoca del decreto ingiuntivo gravato, la convenuta, compensati per come detto prima i crediti accertati, va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 1.123,87 (euro 6.907,90 di cui si è riconosciuta debitrice nella scrittura CP_1 privata del 9 marzo 2020 – euro 5.784,07 portati dal decreto ingiuntivo opposto), oltre interessi di mora ex D. lgs 231/2002, dal 10 marzo 2020 al dì del soddisfo.
Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di rimborso della somma di euro 812,90 corrisposta dal a titolo di corrispettivo CMOR siccome formulata dall'attore solo con le memorie ex art. Pt_1
183, comma 6 n. 1 c.p.c. e non trattandosi di domanda conseguente alle difese della parte convenuta.
Le spese del presente giudizio vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Rimangono invece a carico del le spese del monitorio, avuto riguardo all'esito complessivo Pt_1 del giudizio ed alla riconosciuta dovutezza ad dell'importo ingiunto (euro 645,00 Controparte_1 di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 500,00 per onorari professionali).
Come ha chiarito la S.C., infatti, in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (cfr.
Cass. civ., ordinanza n. 18125/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così decide:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di consulenza stipulato dalle parti;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata dall'attore; - condanna al pagamento in favore di , per le causali di cui in Controparte_1 Parte_1 motivazione, della somma di euro 1.123,87, oltre interessi di mora ex D. lgs 231/2002 dal 10 marzo 2020 al dì del soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
- condanna, infine, alla rifusione delle spese legali sostenute dall'opposta in sede Parte_1 di monitorio, che liquida in euro 145,50 per esborsi ed euro 500,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed Iva come per legge.
Cosenza, 31 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo