Sentenza 14 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00345/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2025, proposto da
Green Fin S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Comandè, Serena Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
Comune di Tempio Pausania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Demuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare,
- del provvedimento n. 894210 del 1° agosto 2025 del Settore Tecnico, Servizio Edilizia Privata - Ambiente (Ufficio Edilizia Privata), con cui l'Amministrazione Comunale, con riferimento alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 - septies del D.L. 21/2022 inoltrata dalla ricorrente ai fini della proroga ex lege del termine di inizio lavori mediante pratica SUAPE n. 03567140045-12102023-1044.673477, ha rilasciato provvedimento interdittivo alla prosecuzione delle attività di costruzione di un impianto fotovoltaico, di potenza nominale di picco di 3.906,63 kW e opere connesse, da ubicarsi nel Comune di Tempio Pausania, fondato sull'incompatibilità del progetto della Società con le disposizioni della L.R. 20/2024 (doc. 1);
- del provvedimento n. 894404 del 1°agosto 2025 del Settore Tecnico, Servizio Edilizia Privata - Ambiente (Ufficio Edilizia Privata), con cui l'Amministrazione Comunale, con riferimento alla comunicazione ai sensi dell'art. 10 - septies del D.L. 21/2022 inoltrata dalla ricorrente ai fini della proroga ex lege del termine di fine lavori mediante pratica SUAPE n. 03567140045-12102023-1044.673477, ha rilasciato provvedimento interdittivo alla prosecuzione delle attività di costruzione di un impianto fotovoltaico, di potenza nominale di picco di 3.906,63 kW e opere connesse, da ubicarsi nel Comune di Tempio Pausania, fondato sull'incompatibilità del progetto della Società con le disposizioni della L.R. 20/2024 (doc. 2);
- ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione presente sul portale SUAPE Bacino Suap Tempio Pausania e trasmessa a mezzo pec in data 1°agosto 2025 con la quale è stato notificato il provvedimento denominato “provv_Interd_suape 894210.pdf.p7m.p7m” (doc. 3);
- ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione presente sul portale SUAPE Bacino Suap Tempio Pausania e trasmessa a mezzo pec in data 1°agosto 2025 con la quale è stato notificato il provvedimento denominato “provv_Interd_suape 894404.pdf.p7m.p7m” (doc. 4);
- ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 17610 del 23 giugno 2025 del Comune di Tempio Pausania, recante preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990 in relazione alla comunicazione ex art. 10 – septies D.L. 21/2022 ai fini della proroga ex lege del termine di inizio lavori avanzata dalla Società, ove si afferma che, in ragione delle previsioni di cui alla L.R. 20/2024, “si procederà al rilascio di provvedimento interdittivo, considerato che l'intervento, sia per il posizionamento sul territorio sia per le caratteristiche progettuali, non può essere adeguato alla normativa vigente”, in qualità di atto presupposto (doc. 5);
- ove occorra e per quanto di ragione della nota prot. n. 17624 del 24 giugno 2025 del Comune di Tempio Pausania, recante preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 in relazione alla comunicazione ex art. 10-septies D.L. 21/2022 ai fini della proroga ex lege del termine di fine lavori avanzata dalla Società, ove si afferma che, in ragione delle previsioni di cui alla L.R. 20/2024, “si procederà al rilascio di provvedimento interdittivo, considerato che l'intervento, sia per il posizionamento sul territorio sia per le caratteristiche progettuali, non può essere adeguato alla normativa vigente”, in qualità di atto presupposto (doc. 6);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tempio Pausania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “Green Fin S.r.l.” ha impugnato il provvedimento n. 894210 del 1° agosto 2025 con il quale il Comune di Tempio Pausania ha interdetto la realizzazione dei lavori di cui all’autorizzazione emessa con determinazione dirigenziale n. 1195 del 20 ottobre 2022, rilasciata per la realizzazione per la costruzione e realizzazione di un impianto di produzione da fonte energetica rinnovabile (fotovoltaico), di potenza nominale di picco di 3.906,63 kW e opere di connessione, da ubicarsi nel Comune di Tempio Pausania, località Tanca de li Frati, in ragione dell’applicazione della l.r. n. 20 del 2024. In particolare, l’Amministrazione comunale ha interdetto la realizzazione dell’impianto, osservando che “[…] per il suo posizionamento sul territorio e per le sue caratteristiche, l’intervento non può essere adeguato alla normativa vigente, e che non vi sono le condizioni per provvedere a conformare l’attività citata […]”. In particolare, il Comune ha ritenuto che l’intervento sarebbe in contrasto con i commi 10, ee, x dell’Allegato A della legge regionale n. 20/2024 e, conseguentemente, con l’art. 1 comma 5 della medesima legge, ricadendo in aree qualificate come non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici.
1.1. Al riguardo, la ricorrente ha esposto:
- di aver conseguito la titolarità dell’autorizzazione nel maggio 2024;
- di aver comunicato all’Amministrazione comunale, sin dal 4 giugno 2025, la volontà di avvalersi della proroga ex lege ai sensi dell’art. 10-septies D.L. 21/2022 di ulteriori 12 mesi del termine di inizio lavori e di 36 mesi del termine di fine lavori per la costruzione e messa in esercizio dell’impianto FER autorizzato;
- che, tuttavia, il Comune, in data 24 giugno 2025, ha adottato il preavviso di diniego, segnalando il contrasto dell’intervento con la legge regionale n. 20/2024;
- a seguito delle osservazioni procedimentali della ricorrente, il Comune ha adottato il provvedimento interdittivo impugnato con l’odierno gravame.
2. In estrema sintesi, il ricorso evidenzia l’illegittimità del provvedimento impugnato per aver fatto essi diretta applicazione dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, ove dispone che “ È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11 ”, nonché dell’art. 1, comma 5 (quarto periodo) ai sensi del quale “I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia.”
2.1. Tali norme sono ritenute costituzionalmente illegittime dalla ricorrente – che ha richiesto la rimessione della relativa questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale – per:
a) violazione dell’art. 117, commi 1, e 3 della Costituzione, per: (i) invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e di tutela del paesaggio; (ii) esercizio eccentrico della potestà concorrente, attraverso l’introduzione di norme generali di esclusione non previste dalla legge statale; (iii) violazione dei vincoli euro-unitari e degli obblighi internazionali in materia di promozione delle fonti rinnovabili;
b) violazione dell’art. 117, commi 1 e 2, Cost., in quanto interviene in materie – la tutela dell’ambiente e del paesaggio – riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e rispetto alle quali la Regione Sardegna non vanta alcuna competenza normativa primaria, nemmeno alla luce del proprio Statuto speciale;
c) violazione dell’l’art. 9 Cost., laddove la legge regionale introduce un divieto aprioristico e generalizzato alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, impedendo un bilanciamento puntuale e proporzionato tra gli interessi costituzionalmente protetti.
d) la l.r. n. 20 del 2024 – nella parte in cui impone limiti generalizzati alla realizzazione degli impianti FER, fondati su criteri paesaggistici e ambientali non previsti dalla normativa statale – esorbita dalle prerogative statutarie della Regione Sardegna, violando le competenze esclusive dello Stato e i principi fondamentali in materia di energia e ambiente;
e) l’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024 è, in particolare, incostituzionale in quanto introduce un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle c.d. “ aree non idonee ”, snaturando completamente la funzione che la normativa statale assegna a tale classificazione e sovvertendo l’intero impianto autorizzativo delineato in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II). In questo modo, la Regione non solo ha ecceduto la propria competenza concorrente in materia di energia (art. 117, comma 3, Cost.), ma ha violato i principi fondamentali statali, agendo in contrasto con la leale collaborazione e con il principio di proporzionalità;
f) la violazione risulta ancor più grave se si considera che la l.r. n. 20 del 2024 ha trasformato in aree non idonee anche le aree idonee ex lege ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.lgs. n. 199 del 2021, incidendo in senso restrittivo su una qualificazione già cristallizzata dal legislatore statale, in palese violazione dell’art. 117, commi 1 e 3, Cost., nonché della direttiva 2018/2001/UE;
g) la legge appare manifestamente sproporzionata, irragionevolmente restrittiva, incoerente e profondamente distorsiva rispetto alle finalità della normativa statale ed europea in materia di energie rinnovabili, in quanto la sommatoria dei vincoli sovrapposti e cumulativi rende la L.R. n. 20/2024 intrinsecamente contraddittoria rispetto alla sua stessa finalità dichiarata, trasformandola in uno strumento di esclusione generalizzata e non di pianificazione;
h) la lesione del principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto si congiunge, in questo quadro, con una grave compromissione del principio di eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e della libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost: l’operatore, pur avendo agito in conformità alla legge statale e avendo rispettato tutti gli oneri documentali e procedurali, si vede oggi colpito da una misura che, come avvenuto nel caso concreto, può determinare l’inefficacia retroattiva del titolo autorizzativo già conseguito, impedendo il completamento di progetti già avviati nonostante gli investimenti realizzati.
2.2. Infine, ferme le considerazioni svolte sulla illegittimità costituzionale e euro unitaria della normativa regionale applicata, la ricorrente ha quindi richiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
3. Il Comune di Tempio Pausania si è costituito in giudizio, in data 29 agosto 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e dell’istanza cautelare.
4. All’esito della camera di consiglio del 4 settembre 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione al merito dell’istanza cautelare.
5. All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, in vista della quale la ricorrente ha depositato breve memoria richiamando la recente sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della l.r. n. 20 del 2024 sotto plurimi profili, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, cogliendo in particolare nel segno quanto dedotto, in via assorbente, dalla ricorrente in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2 e comma 5 (quarto periodo) là dove impone di applicare la legge regionale n. 20 del 2024 anche ai procedimenti già conclusi, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi.
Sul punto, il Collegio intende richiamare quanto osservato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, che ha stabilito l’illegittimità costituzionale di tale norma. E, infatti, nella citata sentenza la Corte ha ritenuto che “[…] Il risultato atteso dal legislatore sardo, infatti, è quello di travolgere e rendere tamquam non essent, con il solo limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, tutti gli atti autorizzativi già rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si sono già attivati.
Più in generale, quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ribadito che esso non esclude che il legislatore possa adottare disposizioni che modificano in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici; tuttavia, occorre «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenza n. 216 del 2023, nonché similmente, n. 145 del 2022 e n. 54 del 2019).
Disposizioni legislative di tal fatta, dunque, non sono di per sé incompatibili con l’assetto dei poteri stabilito dalla Costituzione. Tuttavia, «in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa» (sentenza n. 134 del 2025).
La disposizione regionale impugnata trasmoda in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico (ex plurimis, sentenza n. 88 del 2025).
La previsione della modifica irreversibile dello stato dei luoghi quale unico limite alla retroattività integra anche la violazione del principio di ragionevolezza nonché della libertà di iniziativa economica privata (artt. 3 e 41 Cost.), tanto più che gli operatori, una volta completate positivamente le procedure per l’ottenimento dei titoli abilitativi, hanno, di norma, sostenuto ingenti costi tecnici e amministrativi.
La disposizione impugnata, impedendo la realizzazione di impianti già autorizzati, non è neppure coerente con i principi eurounitari di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, così come attuati dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, i quali si impongono quali limiti alle competenze di cui agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale (da ultimo, in questo senso, sentenza n. 28 del 2025) ”.
Negli stessi termini, la Corte ha altresì affermato che “[…] La questione inerente al quarto periodo del comma 5 dell’art. 1 della legge regionale impugnata, là dove prevede che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee sono privi di efficacia, è fondata, oltre che in riferimento agli stessi parametri già individuati al punto che precede, anche in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., per violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e di libertà di iniziativa economica, per le medesime ragioni indicate al punto 6.1.2.”
2. Ne consegue, pertanto, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto il Comune non avrebbe potuto in ogni caso applicare la legge regionale n. 20/2024 nei confronti della ricorrente, la quale ha conseguito il suo titolo autorizzativo in data ampiamente antecedente all’entrata in vigore della disciplina regionale che è stata applicata nei suoi confronti per imporre la sospensione dei lavori.
3. In conclusione, il ricorso è fondato per l’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2 e comma 5 (quarto periodo) della l.r. n. 20 del 2024 sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati che, per l’effetto, devono essere annullati.
4. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TI AR |
IL SEGRETARIO