Art. 19.
I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nelle seguenti misure annue:
contributo ordinario dell'iscritto, lire 52.000;
contributo ordinario dell'ente, lire 117.000.
I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nelle seguenti misure annue:
contributo ordinario dell'iscritto, lire 52.000;
contributo ordinario dell'ente, lire 117.000.