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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DI UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1520/2017 R.G. E' comparso, per parte attrice Avv. Mario Naselli, in sostituzione dell'Avv. Francesco Fiorillo, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. E' comparso, per parte convenuta Avv. Alberto ZO TO, in sostituzione dell'Avv. D'Ercole, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa. IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Petrolo, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1520 dell'anno 2017 R.G.A.C. vertente TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) in proprio e n.q. di erede di C.F._2 Persona_1
(C.F. ), in proprio e n.q. di erede di Parte_3 C.F._3 nata a [...] il [...] n.q. di Persona_1 Parte_4 erede di n.q. di erede di Persona_1 Parte_5 Per_1
[...] elettivamente domiciliati in Messina, Corso Cavour n. 143, presso lo studio
[...] dell'avv. Francesco Fiorillo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attori - contro P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Messina, Via Brasile n. 5, presso lo studio dell'avv. Alberto
ZO TO, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano D'Ercole, giusta procura in atti,
- convenuta – avente ad oggetto: Mutuo. Conclusioni delle parti I procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate, nonché in tutti i rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Sui fatti di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori, premesso di aver stipulato, in data 07.12.2004, un contratto di mutuo fondiario con atto a rogito del Notaio Per_2
, n. 26544 rep. e n. 8408 racc., con il Banco di Sicilia S.p.a., oggi agivano
[...] Controparte_1 in giudizio nei confronti di quest'ultima contestando l'illegittima applicazione del parametro
UR nella indicizzazione del tasso di interessi, in quanto non determinato e/o Par determinabile e nullo ai sensi della legge n. 287/90 e la difformità tra l' indicato in contratto rispetto al Taeg effettivamente pattuito. Chiedevano, quindi, la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali ritenute illegittime con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite. CP_2
costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande, Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. ed in assenza di attività istruttoria, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, allorquando il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
2. sulla validità della clausola determinativa del saggio degli interessi corrispettivi.
Gli attori hanno dedotto la nullità per indeterminatezza della clausola contrattuale determinativa degli interessi applicati al contratto di mutuo: a loro dire la clausola non individuerebbe un saggio d'interessi univocamente determinato, e ciò in ragione del rinvio alla rilevazione tasso UR 6 mesi.
Tuttavia, per costante giurisprudenza, la determinazione della misura degli interessi può validamente essere pattuita dalle parti anche per relationem, purché il rinvio avvenga ad un parametro certo e determinato (cfr. Cass. Civ., sez. II, 29.09.2020, n. 20555). In particolare,
l'UR, trattandosi di un tasso rilevato ufficialmente dalla E.B.F. è certamente dotato delle suddette caratteristiche di certezza e determinatezza essendo, d'altronde, il parametro di riferimento più usato per i mutui c.d. a tasso variabile (Tribunale Roma, sez. XVII,
02.05.2019, n. 9177; conf. Corte d'appello Ancona, sez. I, 09.08.2022, n. 1060; Corte
d'appello L'Aquila, sez. I, 12.04.2022, n. 551; Tribunale Parma, sez. II, 03.12.2021, n. 1596;
Corte d'appello Venezia, sez. I, 20.07.2021, n. 2051).
Non può, pertanto, essere condivisa l'eccezione formulata dagli attori in ordine all'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso convenuto, atteso che il contratto di mutuo in oggetto indica in maniera specifica i criteri necessari ai fini della determinazione degli interessi da corrispondersi da parte del mutuatario, convenuti al tasso variabile pari alla media mensile delle quotazioni del tasso UR a 6 mesi 360, maggiorata di uno spread nominale annuo di 1,75 punti, rilevato dal Comitato di Gestione dell'UR e pubblicato su “Il sole
24 ore” l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese (v. allegato C, pag. 16, del contratto di mutuo
– cfr. all. 1, fascicolo delle parti attrici).
3. sulla nullità dell'indice UR per presunto contrasto con la normativa antitrust ex lege n. 287/1990.
Parimenti infondata è l'eccezione delle parti attrici di nullità della clausola contrattuale determinativa degli interessi per violazione della normativa sulla concorrenza in relazione alla fissazione del tasso di interesse parametrato all'UR, il quale, trattandosi di indice variabile, si porrebbe in contrasto con la disciplina di cui con il disposto dell'art. 2 della legge
10.10.1990, n. 287, recante “norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, anche alla luce della decisione con cui la Commissione Europea Antitrust ha accertato il compimento, da parte di alcuni istituti di credito, di una illegittima coordinazione volta ad indurre in errore l'E.B.F. al fine di far pubblicare un indice UR diverso e maggiore dal reale tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee.
Tali deduzioni, oltre ad essere formulate in modo generico, sono infondate, in quanto il tasso di interesse così calcolato è comunque determinabile mediante il rinvio recettizio ad un parametro di riferimento certo.
L'UR indica, infatti, il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Esso viene rilevato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore
11,00 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un insieme di oltre 50 banche, CP_3 individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro.
Ne consegue che proprio la possibilità di calcolare di volta in volta il tasso d'interesse parametrandolo all'indice UR e semplicemente applicando la regola di matematica finanziaria, rende il suddetto tasso assolutamente determinato e determinabile, con l'immediata conseguenza che non ne derivi alcuna violazione degli artt. 117, comma 6, T.U.B
e 1284 e 1346 c.c. (cfr., Tribunale Napoli, sez. II, 24.09.2021, n. 7705; Tribunale Milano, sez.
VI, 15.07.2021, n. 6166: “l'UR consiste in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori istituti di credito dell'area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri istituti di credito, rilevazione che, in difetto di prova di una sua alterazione attraverso un accordo di cartello fra le banche (o per lo meno fra quelle di maggiori dimensioni, le cui condizioni economiche vengono prese in esame), deve considerarsi pienamente legittimo e non contrastante con i precetti concorrenziali e, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, è tale da soddisfare il parametro della determinabilità con riferimento alle pattuizione che allo stesso facciano riferimento per relationem”).
L'astratta possibilità dell'intesa tra banche diretta a concertare le segnalazioni al fine di influenzare il mercato non implica, quindi, l'invalidazione della clausola contrattuale di rinvio al tasso UR (cfr. Tribunale Ferrara, sez. I, 02.07.2021, n. 452; Tribunale Torino,
27.04.2016, n. 2365; Tribunale Verona, sez. III, 21.06.2018), atteso che, sebbene la fissazione giornaliera sia affidata ad un'associazione di banche, essa avviene sulla base di dati che si assumono come oggettivi, non essendo la predetta influenza sufficiente ad affermare che l'intero meccanismo costituisca un illecito anticoncorrenziale. Per quanto esposto, deve quindi rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata in modo generico e senza neppure allegare, né tantomeno provare, che l'opposta abbia partecipato all'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Commissione Antitrust Europea, né
l'incidenza della stessa sul contratto in esame.
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, la prova dell'illecito antitrust deve essere fornita dalla parte che assume tale fatto a fondamento delle proprie pretese secondo le regole ordinarie dell'onere probatorio, con la conseguenza che incombe su colui che lamenta l'alterazione del tasso l'onere di provare “una diretta responsabilità dell'istituto bancario nella manipolazione del parametro UR, in asserita violazione della normativa
Antitrust” (Corte d'Appello Ancona, sez. I, 09.08.2022, n. 1060; conf. Tribunale Termini
Imerese, 06.04.2022, n. 270; Tribunale Reggio Calabria, sez. I, 04.04.2022, n. 405; Tribunale
Napoli, sez. II, 24.09.2021, n. 7705), non rendendosi, quindi, necessario l'espletamento di una c.t.u. contabile sul punto.
4. sulla difformità tra l' dichiarato nel contratto e quello realmente applicato.
Né può essere, infine, condivisa l'allegazione delle parti attrici in ordine ad una eventuale invalidità del contratto per applicazione da parte dell'istituto di credito di un I.S.C. diverso rispetto a quello effettivamente pattuito.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la mancata o errata indicazione dell' o Pt_6 CP_4 non comporta la nullità del contratto di mutuo ai sensi dell'art. 117 T.U.B. La giurisprudenza di merito ha avuto modo di osservare che l' introdotto nel sistema normativo italiano Pt_6 con la deliberazione del C.I.C.R. n. 286 del 4 marzo 2003 (art. 9, comma 2), costituisce uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale, con la conseguenza che la sua omessa specificazione nel contatto di mutuo non inficia la validità del contratto (cfr. Tribunale Torino, sez. I, 14.11.2018, n. 5233; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 28.2.2018, n. 957; Tribunale Napoli, sez. II, 9.1.2018, n.
183).
L' rappresenta, infatti, un mero indicatore del costo effettivo del finanziamento, Pt_6 previsto dalla normativa ai fini della trasparenza bancaria e non già un tasso, un prezzo o una condizione, con la conseguenza che deve escludersi l'applicabilità dell'art. 117, comma 6,
T.U.B., in quanto l'eventuale erronea indicazione non determina incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, potendo tale circostanza configurare unicamente un illecito civile suscettibile di originare la responsabilità contrattuale della banca (cfr. Tribunale Milano, sez. VI, 26.10.2017, n. 10832; nei medesimi termini Tribunale Verona, sez. III, 21.06.2018, n. 1473 ha osservato che “l'omessa o erronea indicazione del T.A.E.G. non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 Tub, ma può al più rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, svolgendo, essa, una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi”).
Deve ritenersi, infatti, che tale indicatore, al pari del documento di sintesi, si atteggi a strumento di carattere informativo, giacché non richiamato dall'art. 3, sez. III. Proprio la collocazione sistematica dell' nell'art. 9, sez. II, concernente l'informazione e la Pt_6 pubblicità precontrattuale, e non nell'art. 3, sez. III, disciplinante la forma e il contenuto minimo dei contratti bancari, induce a ritenere che l'eventuale omissione di tale elemento non comporti la nullità del negozio giuridico quando nel contratto siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentano al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell'operazione di finanziamento (v. Tribunale Salerno,
05.06.2017; Tribunale Sassari, 24.12.2018, n. 1365).
Il predetto orientamento è stato confermato dalle più recenti pronunce della Corte di
Cassazione che ha avuto modo di evidenziare come “poiché (…) l'ISC/TAEG è un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, la sua inesatta indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto l'erronea rappresentazione del suo costo complessivo, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto;
pertanto, stante il suo valore sintetico, l'ISC non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi
d'interesse normativamente stabiliti a quelli pattuiti” (Cass. Civ., sez. I, 09.12.2021, n. 39169; conf.
Cass. Civ., sez. VI, 09.09.2022, n. 26585).
Tale soluzione è corroborata, altresì, dalla circostanza che il legislatore, laddove ha voluto, ha espressamente sanzionato con la nullità la difformità tra e dichiarati e Pt_6 CP_4 concretamente applicati, così come effettivamente avvenuto limitatamente all'ipotesi del credito al consumo, prevedendo l'art. 125 bis T.U.B. che “sono nulle le clausole del contratto relative
a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (cfr. Tribunale Palermo, sez. V,
31.07.2020, n. 2457, per il quale “qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la Par difformità tra e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, allora lo avrebbe espressamente previsto con una norma dal tenore analogo a quella di cui all'art. 125-bis, comma 6 TUB.
Una simile previsione, tuttavia, non si rinviene nell'ambito dell'art. 117 TUB”), con la precisazione che la norma, in quanto chiaramente speciale, non può trovare applicazione analogica in fattispecie estranee a quelle espressamente individuate dal legislatore.
Solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di rapporto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, quindi, l'art. 125 bis, comma 6, T.U.B. disciplina in modo espresso le conseguenze dell'erronea indicazione del T.A.E.G. pubblicizzato, prevedendo che siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico di costo a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto allo stesso, e limitatamente ai contratti di credito al consumo stipulati in data successiva all'entrata in vigore della predetta disciplina, introdotta con D.lgs. n. 141/10.
La domanda volta alla declaratoria di invalidità del contratto di mutuo ex art. 117 T.U.B. non può, pertanto, trovare accoglimento, non potendosi applicare l'art. 125 bis T.U.B., in quanto non ricorre, nel caso di specie, un'operazione riconducibile al credito al consumo, avendo le parti concluso nel 2004 un contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 T.U.B.
5. sulle spese di lite
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico delle parti attrici, in solido tra loro, ed in favore di e liquidate, tenuto conto del valore Controparte_1 della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.001,00 ed
€ 52.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice istruttore in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1520/2017 R.G. così provvede:
1. rigetta le domande formulate dalle parti attrici;
2. condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , in solido, al pagamento delle spese processuali in favore
[...] Parte_5 di liquidate in € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina 21 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Petrolo