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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONTANA MANUELA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3198/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 02820259003686030 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140021427104000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso
Resistente: l'ufficio si riporta al proprio atto.
Alle ore11:16 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820259003686030/000, avente ad oggetto Tassa Automobilistica relativa all' anno 2009, per un importo di € 63,59. Eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito azionato. Si costituiva Agenzia delle Entrate
Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella sottesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero agli atti è prova dell'avvenuta rituale notifica, in data 5.9.2014, della cartella esattoriale n.
02820140021427104000, sottesa all'intimazione di pagamento in oggetto. La mancata impugnazione della cartella, determinando la cristallizzazione della pretesa, risulta ostativa alla contestazione nel merito della tessa, operata in ricorso.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Il contenuto processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONTANA MANUELA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3198/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT. PAGAMENTO n. 02820259003686030 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140021427104000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: il difensore si riporta al ricorso
Resistente: l'ufficio si riporta al proprio atto.
Alle ore11:16 termina la causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820259003686030/000, avente ad oggetto Tassa Automobilistica relativa all' anno 2009, per un importo di € 63,59. Eccepiva l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del credito azionato. Si costituiva Agenzia delle Entrate
Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della cartella sottesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Invero agli atti è prova dell'avvenuta rituale notifica, in data 5.9.2014, della cartella esattoriale n.
02820140021427104000, sottesa all'intimazione di pagamento in oggetto. La mancata impugnazione della cartella, determinando la cristallizzazione della pretesa, risulta ostativa alla contestazione nel merito della tessa, operata in ricorso.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Il contenuto processuale della decisione giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa le spese