Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 15/04/2026, n. 6780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6780 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06780/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11212/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11212 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN IL, CE RZ, AN UC, MI GN, IO VA, AR DE TE, AB AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Sandulli, Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di AB NN e altri, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Circolare del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, M_D AB05933 REG2024 0487730 del 26.08.2024, avente ad oggetto “Ufficiali dell’Esercito italiano in servizio permanente effettivo da includere presumibilmente nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per il 2025, riferite al 15 settembre 2024”, con la quale è stata disposta la formazione dell’aliquota di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 2025 e trasmesso, in allegato “B”, l’elenco nominativo relativo agli Ufficiali di tutti i ruoli dell’Esercito italiano in servizio permanente effettivo da includere presumibilmente nelle rispettive aliquote di ruolo (riferite al 15 settembre 2024), per la formazione dei quadri di avanzamento per il 2025 (completa degli allegati A-B-C-D, doc.1);
- della Lettera del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, Prot 0489704 del 27.08.2024, avente ad oggetto “Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo da includere, presumibilmente, nell’aliquota di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 2025” (doc.2);
- del Decreto Ministero della Difesa del 23.08.2024, pubblicato con prot. n. M_D A3DFB29 REG2024 0047929 del 26.09.2024 (doc.3), completo di Tabelle A-B-C, con cui sono state determinate le aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, per l’avanzamento, nell’anno 2025, al grado di colonnello del ruolo speciale dell’Esercito Italiano, come indicato nella Tabella A allegata al decreto;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quelli impugnati, comunque lesivi dei loro diritti;
nelle parti in cui non ricomprendono i Ricorrenti nelle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, per l’avanzamento, nell’anno 2025, al grado di Colonnello del Ruolo Speciale delle VV.AA. dell’Esercito Italiano,
e, per l’effetto, per l’accertamento del diritto dei Ricorrenti ad essere inclusi nelle aliquote di valutazione degli Ufficiali in servizio permanente, per l’avanzamento, nell’anno 2025, al grado di Colonnello del Ruolo Speciale delle VV.AA. dell’Esercito Italiano.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24\3\2025 :
per l’annullamento: (i) della Determinazione Dirigenziale n. M-D- AB05933 REG2025 0092145 del 18.02.2025 con cui sono state formalizzate, ai sensi dell’art. 1053 COM, le aliquote di ruolo, riferite alla data del 15 settembre 2024, degli Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo, relative ai gradi da Tenente Colonnello a Sottotenente, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2025; (ii) della Lettera del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare M_D AB05933 REG2025 0098992 del 20.02.2025; (iii) dell’Elenco (all. B alla suddetta nota) degli Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo che risultano inclusi nelle aliquote di ruolo per l’avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2025, unitamente, per quanto possa occorrere ai fini del presente giudizio, agli all.ti A, C e D; (iv) di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; nelle parti in cui non ricomprendono i Ricorrenti nelle aliquote di valutazione degli ufficiali in servizio permanente, per l’avanzamento, nell’anno 2025, al grado di Colonnello del Ruolo Speciale delle VV.AA. dell’Esercito Italiano.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 11\6\2025 :
per l’annullamento nel giudizio R.G. n. 11212/2024 con il presente ricorso per secondi motivi aggiunti
- del Decreto Dirigenziale atto Sipad n.2373 del 15 aprile 2025, con cui,
ai sensi dell’art. 1071, co. 2, del D.Lgs. n.66/2010, sono stati promossi al grado di Colonnello n. 12 Tenenti Colonnelli del RuoloSpeciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta 1° gennaio 2025, come risultante dalla Comunicazione prot. n. 0191212 del 15.04.2025 (doc.23), della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, avente ad oggetto “Provvedimento di promozione al grado superiore dei Tenenti Colonnelli dei ruoli normali e speciali dell’Esercito in servizio permanente effettivo – anno 2025”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. EN De NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Un gruppo di Ufficiali dell'Esercito Italiano, tutti appartenenti al 14° Corso del Ruolo Speciale (RS), reclutati in servizio permanente effettivo dal 1° agosto 1996 e attualmente al grado di Tenente Colonnello, impugnavano dapprima con ricorso 29.10.2024 gli atti con cui la Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della difesa aveva determinato -escludendo i ricorrenti- l’aliquota per la formazione dei quadri di avanzamento per l’anno 2025 al grado di colonnello dell’Esercito Italiano e, di seguito, con motivi aggiunti del 24.3.2025 gli atti con cui erano state formalizzate, ai sensi dell’art. 1053 COM, le aliquote di ruolo ed erano stati determinati gli Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente effettivo (SPE) da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, a scelta e ad anzianità, per il 2025.
1.1 Con ulteriori motivi aggiunti del 11.6.2025 i medesimi gravavano anche il Decreto Dirigenziale con cui all’esito della procedura era stati promossi al grado di Colonnello 12 Tenenti Colonnelli del Ruolo Speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta dall’1.1.2025,
1.2 Con un composito motivo rubricato “Violazione ed errata interpretazione/applicazione degli artt. 1054 (Anzianità minime di grado richieste per gli ufficiali), 1096 (Requisiti speciali), co.1, lett.a) e 2233-quater (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali), comma 2, lett.a) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; alternativamente, illegittimità, in via derivata, dei provvedimenti impugnati per illegittimità costituzionale dei suddetti articoli per ingiusta ed irragionevole disparità di trattamento e violazione degli artt.3 e 97 della Costituzione”, proposto in ricorso e reiterato nei motivi aggiunti, i ricorrenti lamentavano l’ingiusta esclusione della loro classe (14° Corso del Ruolo Speciale dell’Esercito) dalle aliquote di avanzamento al grado di Colonnello per l'anno 2024 a causa di una distorta applicazione delle norme introdotte nel COM con il c.d. Riordino delle Carriere (D.Lgs. 94/2017).
1.3 Secondo i ricorrenti a fronte del dettato legislativo che disponeva che un Ufficiale del Ruolo Speciale possa diventare Colonnello (nel senso di essere incluso nella relativa aliquota di valutazione per l’avanzamento) dopo 28 anni di servizio permanente effettivo, indebitamente il Ministero della Difesa, applicando malamente le nuove tabelle normative, aveva a loro imposto un più lungo periodo di 29 anni, con disparità di trattamento rispetto ai colleghi del 13° Corso, per i quali, invece, continuava a valere l’inclusione nell’aliquota di valutazione già dopo 28 anni di SPE.
1.4 Contestavano che il Ministero avesse composto l’aliquota dei valutabili per la promozione a colonnello basandosi solo sulla permanenza minima nell'ultimo grado antecedente, cioè quello di tenente colonnello, da loro ottenuto il 1° gennaio 2018, escludendoli per difetto del periodo di decorrenza minimo di 7 anni nell’anno di valutazione, nonostante potessero vantare già 28 anni di anzianità complessiva ritenendo, altresì, che ove fosse questo l’ineludibile portato del quadro normativo vigente se ne dovesse denunciare l’incostituzionalità ex Artt. 3 e 97.
1.5 Resisteva il Ministero della difesa con memoria e documenti, tra l’altro eccependo preliminarmente improcedibilità e acquiescenza del ricorso, essendosi in realtà il ritardo, solo ora lamentato, prodottosi con l’allungamento della permanenza dei ricorrenti nel grado di maggiore che non fu all’epoca oggetto di tempestiva contestazione. Nel merito negava l’esistenza stessa di norme che garantissero l’automatica valutabilità per la promozione a colonnello dopo 28 anni di anzianità, essendo i requisiti di avanzamento della carriera militare scanditi, di grado in grado, in base alla maturazione di periodi minimi nel grado antecedente.
1.6 Intanto nella camera di consiglio del 16.12.2024, con ordinanza n.5781/2024, questo TAR respingeva l’istanza di misure cautelari dei ricorrenti per difetto di periculum. Ad essa faceva seguito in appello l’ordinanza n.672 del 19.2.2025 del Consiglio di Stato, che richiedeva l’anticipata fissazione dell’udienza di trattazione “ritenuto che le questioni sollevate necessitino di un adeguato approfondimento, proprio del giudizio di merito, e che le esigenze cautelari rappresentate da parte appellante possano essere favorevolmente apprezzate, nel bilanciamento degli interessi, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza per la decisione definitiva della causa da parte del giudice di primo grado”.
1.7 Veniva perciò fissata da questo TAR la discussione di merito all’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 poi differita, onde integrare il quadro delle notifiche ai controinteressati, al 18 marzo 2026, nella quale la causa era discussa ed introitata in decisione.
DIRITTO
2 Va preliminarmente esaminata l’eccezione dell’Avvocatura di asserita improcedibilità del gravame.
È pacifico che, al momento della determinazione dell’aliquota per l’avanzamento a colonnello di cui trattasi, i ricorrenti non fossero in possesso del requisito dell’anzianità pregressa di 7 anni nel grado inferiore di tenente colonnello, ottenuto il 1° gennaio 2018.
Assumono però gli Ufficiali del 14° Corso che bisognerebbe tenere conto del loro possesso, già dal 1° agosto 2024, dell’anzianità assoluta di 28 anni servizio permanente effettivo, requisito normalmente sufficiente per essere inclusi nelle aliquote ai fini del giudizio di avanzamento a scelta a colonnello.
Il meccanismo invocato dai ricorrenti si fonda sugli addendi di permanenza previsti nei singoli gradi da sottotenente fino alla prima valutazione a colonnello, la cui somma è pari a 28 anni.
In particolare il percorso di carriera del 14° corso prevedeva in origine lo schema “2 + 6 + 9 + 4 + 7” [cioè 2 anni (da sottotenente) + 6 (da tenente) + 9 (da capitano) + 4 (da maggiore) + 7 (da tenente colonnello) = 28 anni] che implicava che dopo 4 anni nel grado di maggiore si aprisse la promozione, per pura anzianità, a tenente colonnello e dopo 7 anni in tale ultimo grado la possibilità di essere valutato per la promozione, a scelta, a colonnello.
A seguito dell’intervento riformatore nel 2016 detto schema venne modificato in quello “2 + 6 + 8 + 5 + 7” dove la permanenza nel grado di maggiore aumentava di 1 anno a fronte di pari riduzione di quella nel grado di capitano.
DE citato schema originario “2 + 6 + 9 + 4 + 7” fece in tempo ad usufruire da ultimo il 13° Corso che, dopo 4 anni da maggiore, fu promosso a tenente colonnello, ma non il 14° Corso che -a seguito della riforma del 2016- pur avendo anch’esso alle spalle 9 anni nel grado di capitano, fu trattenuto nel grado di maggiore per un anno in più prima di potere essere promosso per anzianità a tenente colonnello.
È in quel momento che, evidentemente, si produsse la lesione oggi lamentata dai ricorrenti, i quali ascesi al grado di maggiore l’1.1.2013, non furono promossi a tenenti-colonnelli alla maturazione del successivo quadriennio, ma solo l’anno dopo, incorporando in quel frangente le loro carriere il ritardo che ha poi prodotto le determinazioni oggi impugnate, nelle quali l’Amministrazione non ha potuto che prendere atto del difetto del minimo di 7 anni nel grado di tenente colonnello.
Da qui la fondatezza dell’eccezione erariale atteso che i provvedimenti di attribuzione (e non attribuzione) di grado, con le relative anzianità, in quanto immediatamente lesivi vanno impugnati nell’ordinario termine di decadenza.
In altre parole il vulnus oggi lamentato dagli istanti andava contestato al momento in cui fu loro negata, a differenza di quanto accaduto per il 13° Corso, la promozione per anzianità a tenente colonnello dopo quattro anni nel grado di maggiore. L’acquiescenza alla permanenza nel grado per il quinto anno ha consolidato i correlati provvedimenti di inquadramento dell’epoca e lo slittamento di carriera qui oppugnato.
3 Conclusivamente, non risultando superabile l’eccezione pregiudiziale erariale, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, di conseguenza, anche dei motivi aggiunti.
3.1 il peculiare andamento della vicenda rende equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AN, Presidente
EN De NO, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN De NO | IO AN |
IL SEGRETARIO