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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/12/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
R.G n. 290 /2016
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr. Mauro Mirenna Consigliere rel.
3) dr. Federica Rende Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 290/2016 R.G., vertente TRA
(CF: , nato in [...], il [...], difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Pitorri Jacopo Maria appellante
CONTRO
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso Controparte_1 P.IVA_1
Dall'avvocatura Distrettuale dello Stato Reggio Calabria
appellato
Esposizione del fatto e motivazione Con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, emessa nell'ambito del procedimento n. 3224/2015, veniva integralmente rigettato il ricorso proposto da avverso il provvedimento di Parte_1 diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Crotone. Avverso a detta ordinanza, proponeva appello chiedendo la riforma della decisione Parte_1 impugnata, con il riconoscimento della protezione internazionale, in via principale sotto forma di status di rifugiato e, in subordine, di protezione sussidiaria o umanitaria, nonché la permanenza sul territorio nazionale nelle more del giudizio. Si costituiva il con memoria di costituzione del 6 dicembre 2016 con cui Controparte_1 chiedeva il rigetto delle domande avverse. All'udienza già fissata per il 12 gennaio 2027 nessuna delle parti compariva e la Corte fissava, con ordinanza, debitamente comunicata, l'udienza del 6 aprile 2017 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche a tale udienza nessuna delle parti compariva e la Corte disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Infatti, a norma dell'art. 309 c.p.c., che rinvia all'art. 181 c.p.c., - nella formulazione di cui all'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 56 del medesimo D.L., in quanto introdotto con atto di citazione successivo all'entrata in vigore della novella – in caso di mancata comparizione delle parti anche alla seconda udienza, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo. L'art. 181 c.p.c., cui rinvia l'art. 309 c.p.c., dispone che, se nessuna delle parti compare, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. È l'evenienza verificatasi nella fattispecie in esame e, per conseguenza, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo. Per altro, anche all'udienza cartolare del 24.11.2025 fissata al fine della dichiarazione di estinzione, non sono state depositate note scritte. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
1. Visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Dott. Mauro Mirenna Il Presidente dott. Natalino Sapone
R.G n. 290 /2016
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dr. Natalino Sapone Presidente
2) dr. Mauro Mirenna Consigliere rel.
3) dr. Federica Rende Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 290/2016 R.G., vertente TRA
(CF: , nato in [...], il [...], difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Pitorri Jacopo Maria appellante
CONTRO
(CF: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso Controparte_1 P.IVA_1
Dall'avvocatura Distrettuale dello Stato Reggio Calabria
appellato
Esposizione del fatto e motivazione Con ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, emessa nell'ambito del procedimento n. 3224/2015, veniva integralmente rigettato il ricorso proposto da avverso il provvedimento di Parte_1 diniego della protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Crotone. Avverso a detta ordinanza, proponeva appello chiedendo la riforma della decisione Parte_1 impugnata, con il riconoscimento della protezione internazionale, in via principale sotto forma di status di rifugiato e, in subordine, di protezione sussidiaria o umanitaria, nonché la permanenza sul territorio nazionale nelle more del giudizio. Si costituiva il con memoria di costituzione del 6 dicembre 2016 con cui Controparte_1 chiedeva il rigetto delle domande avverse. All'udienza già fissata per il 12 gennaio 2027 nessuna delle parti compariva e la Corte fissava, con ordinanza, debitamente comunicata, l'udienza del 6 aprile 2017 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche a tale udienza nessuna delle parti compariva e la Corte disponeva la cancellazione della causa dal ruolo. Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Infatti, a norma dell'art. 309 c.p.c., che rinvia all'art. 181 c.p.c., - nella formulazione di cui all'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 56 del medesimo D.L., in quanto introdotto con atto di citazione successivo all'entrata in vigore della novella – in caso di mancata comparizione delle parti anche alla seconda udienza, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo. L'art. 181 c.p.c., cui rinvia l'art. 309 c.p.c., dispone che, se nessuna delle parti compare, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. È l'evenienza verificatasi nella fattispecie in esame e, per conseguenza, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo. Per altro, anche all'udienza cartolare del 24.11.2025 fissata al fine della dichiarazione di estinzione, non sono state depositate note scritte. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, così provvede:
1. Visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Dott. Mauro Mirenna Il Presidente dott. Natalino Sapone