Decreto cautelare 10 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 10462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10462 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10462/2025REG.PROV.COLL.
N. 01052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2025, proposto da MO ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 323;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio eletto presso lo studio ND PO in Roma, via Pietro Antonio Micheli, 49;
nei confronti
Teknoservice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino, Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 00847/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania e di Teknoservice s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. UI UR e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale.
FATTO
1.MO ON ha ricevuto dal Comune di Giugliano in Campania (dopo apposita procedura di gara) l’affidamento dell’incarico di direttore dell’esecuzione (D.E.C.) dell’appalto di gestione del servizio di igiene urbana del Comune per la durata di mesi 6 (successivamente prorogato).
1.1. Il servizio di igiene urbana che il signor MO ON ha diretto era stato affidato all’A.T.I. composta da Teknoservice s.r.l. (mandataria con partecipazione al 70%) e CC s.r.l. (mandante con partecipazione al 30%).
1.2. In data 7 aprile 2023, Teknoservice s.r.l. ha presentato un esposto al Comune di Giugliano, alle Procure della Repubblica di Napoli Nord e di Bari e all’A.N.A.C., con il quale segnalava che il signor MO ON aveva svolto il suddetto incarico pur versando in una situazione di conflitto di interessi, a causa di plurimi rapporti di collaborazione (mai dichiarati alla stazione appaltante) intrattenuti, sia prima che nel corso dello svolgimento dell’incarico stesso, con la società CC s.r.l., mandante dell’ATI affidatario.
Teknoservice, inoltre, denunciava che il signor il signor MO ON, avendo dichiarato ai sensi degli artt. 45 e 46 d.P.R. 445/2000, l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 60, D.Lgs. 50/2016, era incorso in una falsità dichiarativa rilevante ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000.
1.3. A seguito della ricezione dell’esposto, in data 17 aprile 2023, la stazione appaltante ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza (ai sensi dell’art. 75 DPR 445/2000) dai benefici conseguiti per il tramite della suddetta dichiarazione.
Ricevute le osservazioni del signor ON, il Comune ha adottato il provvedimento prot. n. 56266, del 5 maggio 2023 di “decadenza dal beneficio ex art. 75 del DPR 445/2000”, contenente l’invito a restituire l’intera somma percepita per l’incarico di D.E.C.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, il signor ON ha impugnato il provvedimento di decadenza per i seguenti motivi:
1 – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 L. 241/90; art. 42 d.lgs. 50/2016; art. 97 Cost.) – Violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 -Eccesso di potere – Insussistenza dei presupposti.
1.2- violazione del principio del contrarius actus –violazione degli artt. 21 quinquies e nonies della L 241/1990;
1.3– violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L 241/1990 –violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del DPR 445/2000 – carenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione della decadenza del beneficio – difetto di motivazione;
2- Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, 21 nonies L 241/1990; art. 97 Cost) – Eccesso di potere – Violazione del giusto procedimento;
3 - Sulla violazione dei principi di proporzionalità della sanzione;
4 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale del personale dipendente approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 11 del 21.01.2014;
4.2 –difetto di motivazione;
5 – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 42 D.lgs. 50/2016; art. 97 Cost; art. 3 L. 241/90) – Violazione e falsa applicazione delle Linee Guida ANAC n. 15 - Insussistenza dei presupposti;
5.2 –violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 –difetto di motivazione – Ulteriori profili;
5.3 - violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 – Sulla insussistenza dei presupposti - Ulteriori profili;
6 – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 e 10 bis L 241/1990; art. 97 Cost.) –violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento –violazione del giusto procedimento;
7 - illegittimità propria e derivata della richiesta di rimborso dei compensi già liquidati – Sulla violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, 21 quinquies, 21 nonies L 241/1990);
7.2 - violazione dell’art.21-quinquies, comma 1 bis, della L 241/1990 e dell’art.21 nonies comma 2 bis;
8 - disparità di trattamento.
3. Con ricorso per motivi aggiunti il signor ON ha impugnato l’avviso di accertamento esecutivo prot. n. 85430, del 25 giungo 2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 c. 792 L. 160/2016, ritenendolo affetto, in via derivata, dai medesimi vizi dedotti nel ricorso introduttivo.
4. Il T.a.r, con la decisione 31 gennaio 2025, ha respinto il ricorso principali e quelli per motivi aggiunti.
5. Il signor ON ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
6. Si sono costituiti nel giudizio di appello il Comune di Giugliano e Teknoservice s.r.l., chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
7. All’udienza di merito del 18 settembre 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1.Con una prima parte del primo mezzo di gravame la parte appellante deduce che il provvedimento di decadenza dai benefici disposto nei confronti dell’ing. ON sarebbe illegittimo in quanto l’amministrazione non avrebbe violato il principio del “contrarius acuts”.
Ad avviso della parte appellante, in applicazione del principio del “contrarius actus”, il dirigente avrebbe dovuto revocare la determina di incarico e/o affidamento del servizio di DEC e solo successivamente disporre la decadenza per presunta mendacità di una delle dichiarazioni sostitutive.
1.2. Il motivo non è fondato.
La prospettazione della parte appellante non può essere condivisa alla luce del disposto di cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/90.
L’art. 21-octies, comma 2 della legge n. 241/1990 prevede una sorta di sanatoria processuale per i vizi di forma e del procedimento. In base a tale disposizione, in particolare, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
La ratio di questa previsione, ad avviso del prevalente orientamento giurisprudenziale, risiede nell’assenza di un concreto interesse ad ottenere l’annullamento di un provvedimento giusto nella sostanza e sbagliato solo nella forma. Si evidenzia, in tale prospettiva, che non avrebbe senso dare torto all'Amministrazione quando la pretesa del privato è infondata sul piano sostanziale, e, quindi, l’esercizio del potere successivo al giudicato non potrebbe che condurre all'adozione di un provvedimento di identico contenuto.
Sul piano strutturale, l’art. 21 octies, secondo comma, primo alinea, legge 241/90 prevede che il provvedimento non sia annullabile quando ricorrano necessariamente tutti i seguenti elementi:
a) violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti;
b) natura vincolata del provvedimento;
c)essere «palese» che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
1.3. Nel caso in esame la parte appellante lamenta proprio la violazione di «norme sul procedimento o sulla forma degli atti» in relazione ad un’attività vincolata rispetto alla quale, peraltro, anche in giudizio la parte appellante non ha saputo rappresentare alcuna ragione che avrebbe potuto condurre a un diverso esito del procedimento.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera d), ratione temporis applicabile, l’operatore economico la cui partecipazione abbia determinato la situazione di conflitto di interessi suddetta, deve essere escluso. Sussistono, pertanto, i presupposti per poter fare applicazione nel caso in esame della sanatoria dei vizi non invalidanti di cui all’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/90.
La decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 D.P.R. 445/2000 costituisce, infatti, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, esercizio di un’autotutela vincolata e doverosa: “la declaratoria di decadenza dal beneficio conseguito dal dichiarante costituisce dunque per l'Amministrazione atto vincolato, espressione del potere di c.d. autotutela doverosa, posta a garanzia di supremi valori ed interessi dell'ordinamento (Cons. Stato, Sez. VII, 16/08/2023, n. 7767; Cons. Stato, Sez. VI, 31/12/2019, n. 8920).
Nel caso in esame, sono chiare le ragioni che hanno portato il Comune ad annullare l’affidamento a suo tempo operato a favore dell’ing. ON.
È parimenti non controverso il provvedimento sul quale è stato esercitato il potere di riesame.
Peraltro, nel caso in esame il provvedimento contestato è stato adottato all’esito di un procedimento nel corso del quale l’amministrazione ha consentito all’odierno appellante di esercitare le sue prerogative di difesa procedimentale.
2. Con la seconda parte del primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto la censura con la quale in primo grado era stata contestata la sussistenza di una falsa dichiarazione.
L’appellante, in particolare, pur riconoscendo di non aver mai dichiarato alla stazione appaltante di essere in una situazione di conflitto di interessi (visti i rapporti con le società della famiglia AS), sostiene, nondimeno, che non avrebbe dovuto rendere una dichiarazione finalizzata a evidenziare tali rapporti e, conseguentemente, la possibile sussistenza di conflitti di interessi.
2.1. Il motivo non è fondato.
Come la Sezione ha di recente avuto modo di chiarire in relazione a un caso sovrapponibile a quello in esame (Cons. St., Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9850), “ I principi generali della disciplina del conflitto di interessi nelle procedure ad evidenza pubblica, per quanto concerne la normativa ratione temporis aplicabile al presente giudizio, sono contenuti nell'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che spetta alle stazioni appaltanti prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici (art. 42, comma 1, d.lgs. n. 50/2016), legate al fatto che sulla scelta del contraente possano incidere interessi estranei ad una corretta selezione dei concorrenti.
Da tale disposizione si ricava, anzitutto, che - a differenza della disciplina generale contenuta nella legge n. 190/2012 - il codice dei contratti pubblici contiene una definizione di conflitto di interessi, posto che il citato articolo 42, al secondo comma, stabilisce che esso ricorre “quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.” (art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 che riprende pedissequamente l’art. 24 della direttiva n. 24/2014).
A tal proposito, l’ANAC afferma al paragrafo 2.6 delle Linee Guida, che: “Le situazioni di conflitto di interesse di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, sono richiamate dall’articolo 42 del codice dei contratti pubblici a titolo meramente esemplificativo e rappresentano ipotesi predeterminate per le quali la valutazione della possibile sussistenza del rischio di interferenza dell’interesse privato nelle scelte pubbliche è operato a monte dal legislatore”.
Le medesime linee guida chiariscono che “l’interferenza tra la sfera istituzionale e quella personale del funzionario pubblico, si ha quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico” (par. 2.1). Inoltre, si chiarisce ulteriormente che il rischio che si intende evitare “può essere soltanto potenziale e viene valutato ex ante” (par. 2.3) e che, comunque, “oltre alle situazioni richiamate dall’articolo 42, il conflitto di interesse sussiste nei casi tipizzati dal legislatore nell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 16 aprile 2013, n. 62, ivi compresa l’ipotesi residuale, già indicata, di esistenza di gravi ragioni di convenienza”.
In sostanza, il codice dei contratti pubblici, ponendo come condizione di rilevanza del conflitto il fatto che la situazione possa “essere percepita” come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dell’agire, introduce per la prima volta ed enfatizza l’obiettivo della tutela dell’interesse immateriale della P.A., allargando quindi il parametro di giudizio sulla “gravità delle ragioni di convenienza”, affidando invece la gestione vera e propria del rischio mediante un semplice rinvio esterno alle ipotesi di obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nella duplice qualità tipica e atipica. La mera “potenzialità” del conflitto di interessi, da valutare ex ante, è espressa dallo stesso art. 42 che, al co. 2, prevede che “si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”.
Si è chiarito, inoltre, che « 2.9. Ebbene, l’art. 42, d.lgs. n. 50/2016, si compone di tre diversi obblighi per il personale della stazione appaltante: il primo consistente nell’adozione di “misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni”; il secondo consistente nell’obbligo di segnalazione e di (eventuale) astensione nei casi previsti in particolare dall’art. 7, d.P.R. n. 62/2013; il terzo, infine, consistente in un generico dovere di vigilanza circa il rispetto del primo e del secondo obbligo appena indicati. Il quadro normativo rilevante ai fini della decisione si completa con l’art. 80, comma 5 lett. d) del Codice del 2016, in base al quale risulta esclusa la partecipazione dell’operatore economico che “determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile ”» (Cons. St., Sez. III, 20.8.2020, n. 515)
2.2. Alla luce di tali coordinate normative e giurisprudenziali, pare del tutto evidente che possa rientrare, sotto il profilo soggettivo, tra i soggetti suscettibili di integrare la nozione di conflitto di interessi anche l’affidatario del servizio di direzione dell’esecuzione del contratto ovvero il soggetto che opera, per conto della stazione appaltante, quale direttore (e, quindi, con funzioni anche di vigilanza e di controllo) della fase esecutiva. Del resto, a favore di questa conclusione depone inequivocabilmente il richiamato sintagma normativo “prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione”.
Da quanto osservato discende che, avendo il signor ON affermato di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interessi ha, evidentemente, tale dichiarazione integra una dichiarazione menzognera.
3. Con una terza parte del primo mezzo di gravame la parte appellante contesta il presunto difetto di motivazione del provvedimento impugnato in primo grado.
3.1. Alla luce di quanto osservato in occasione dell’esame della seconda parte del primo motivo di appello anche il sub-motivo in esame è infondato. Come si è avuto modo di osservare, la ragione della decadenza dal beneficio appare oltremodo chiara. Nel caso in esame, nessun difetto di motivazione è ravvisabile, essendosi dato attuazione a quanto espressamente previsto dal quadro normativo sopra riportato.
Tale conclusione trova riscontro anche nel Codice di comportamento dei dipendenti approvato dal Comune con delibera di G.M. n. 100, del 5 agosto 2021, ed applicabile al caso in esame, il quale, all’art. 4, comma 4, prevede che «i destinatari del Codice, per quanto di rispettiva competenza, hanno il dovere di fornire il proprio contributo per la prevenzione della corruzione, nella cui nozione sono da ricomprendere, oltre i comportamenti corruttivi in senso stretto e i reati contro la pubblica amministrazione di cui al capo 1 del titolo 2 del libro 2 del codice penale, anche tutti i comportamenti che, pur non punibili con sanzioni penali, violano i principi costituzionali del buon andamento e di imparzialità delle attività delle pubbliche amministrazioni».
In tema di conflitto di interessi, peraltro, tale Codice di comportamento, all’art. 9, comma 1, specifica che esso deriva dall’aver avuto «rapporti di collaborazione e finanziari con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti» prevedendosi, al comma tre, che «il dipendente comunale, con riferimento alle pratiche a lui affidate, si astiene dal prendere o dal partecipare all’adozione di decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto con interessi» e, al successivo comma 4, che «il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali», prevendendosi in tali casi che ciascun soggetto in conflitto di interessi «è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio dirigente» (art. 9, comma 5).
Con particolare riferimento al caso in esame, l’art. 18 del Codice di comportamento chiarisce che il conflitto di interessi, nel caso di contratti e altri atti negoziali, si ha quando il contratto sia sottoscritto «con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente».
In tal caso, il soggetto in conflitto di interessi «si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto» (art. 18, comma 2).
3.2. Diversamente da quanto si ritiene nell’atto di appello, ad analoghe conclusioni occorrerebbe giungere anche laddove si ritenesse di dover applicare al caso in esame il codice di comportamento approvato con delibera n. 11/2014.
L’art. 2 di tale codice specifica, infatti che « le norme e le prescrizioni del presente codice si estendono a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo ». L’art. 6 di quest’ultimo codice prescrive «1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dalle norme di legge, da disposizioni regolamentari, nonché quelle contenute nel programma della trasparenza, il dipendente, all’atto dell’assegnazione all’ufficio, informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, utilizzando il modello all’uopo predisposto dall’Amministrazione, precisando: a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate ».
Il successivo art. 7 prevede che: « Il dipendente si astiene, inoltre, dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza ».
4. Con il secondo mezzo di gravame, la parte appellante deduce la violazione del termine previsto dall’art. 21 nonies, in base al rilievo che nel caso in esame l’autotutela sarebbe stata esercitata oltre il termine di 12 mesi previsti dalla norma.
4.1. Il motivo è palesemente infondato.
In senso contrario, occorre evidenziare che nel caso in esame trova applicazione l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, il quale prevede che «1 . Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio ».
Come si è già avuto modo di affermare, il costante l’orientamento del Consiglio di Stato ravvisa nella decadenza dai benefici prevista dall’art. 75 D.P.R. 445/2000 un provvedimento vincolato, espressione del potere di c.d. autotutela doverosa, posta a garanzia di supremi valori ed interessi dell'ordinamento (Cons. Stato, Sez. VII, 16/08/2023, n. 7767; Cons. Stato, Sez. VI, 31/12/2019, n. 8920).
4.2. Del resto, a risultati analoghi occorrerebbe pervenire muovendo dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, secondo il quale l’amministrazione è legittimata all’annullamento del provvedimento invalido «anche dopo la scadenza del [predetto] termine», in caso «di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato».
Tale eccezione è interpretata dal giudice amministrativo − sulla base del dato testuale costituito dalla disgiunzione «o» e di un argomento teleologico − nel senso che il termine finale non opera tutte le volte in cui si riscontri che il contrasto tra la fattispecie rappresentata e la fattispecie reale sia rimproverabile all’interessato, tanto se determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale, quanto se determinato da una falsa rappresentazione della realtà di fatto, accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 7 maggio 2025, n. 3876 e 14 agosto 2024, n. 7134; sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2024, n. 1926).
Anche in tale caso, infatti, l’erroneità dei presupposti per il rilascio del provvedimento amministrativo non è imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’amministrazione, ma esclusivamente alla parte che ha fornito una falsa descrizione della realtà fattuale, oggettivamente verificabile e non opinabile (Corte costituzionale 26 giugno 2025, n. 88).
5. Con il terzo mezzo di gravame la parte appellante lamenta la violazione del principio di proporzionalità ed afferma che l’esposto di Teknoservice sarebbe stato finalizzato a precostituirsi una argomentazione da spendere nel giudizio civile in cui l’impresa vorrà contestare l’illegittimità delle sanzioni applicate da ON.
Nella prospettiva dell’appellante, il Comune ha applicato la sanzione non considerando che l’esposto prodotto dalla Teknoservice s.r.l. è stato presentato solo dopo l’applicazione, su proposta dell’appellante, delle penali per inadempimento, con l’intento di precostituire un elemento a proprio favore da utilizzare nel giudizio instaurato dalla Teknoservice innanzi al Tribunale di Napoli – Sezione Imprese per l’annullamento delle suddette penali. Il Comune non avrebbe operato un giusto bilanciamento tra interesse pubblico e diritti fondamentali garantiti a livello europeo.
5.1. Il motivo non è fondato, non trovando le prospettazioni della parte appellante corrispondenza nelle risultanze probatorie in atti.
Come puntualmente rilevato dal giudice di primo grado, nell’esposto presentato da Teknoservice in data 7 aprile 2023 sono analiticamente richiamati i fatti dai quali emerge il conflitto di interessi in cui è incorso il ricorrente e il riferimento all’art. 75 D.P.R. 445/00 rendeva, altresì, chiaro, ad un operatore economico esperto quale deve ritenersi il ricorrente – il quale, direttamente o per il tramite della società di cui è legale rappresentate, ha assunto diverse commesse per l’espletamento di servizi di progettazione, o di direttore dell’esecuzione – che la contestazione atteneva alla falsa dichiarazione in ordine all’assenza di cause di esclusione.
6. Con il quarto mezzo di gravame la parte appellante deduce che il Dec non sarebbe un dipendente pubblico, dunque non sarebbe sottoponibile alla normativa sul conflitto di interessi. Assume, poi, che l’amministrazione nel provvedimento gravato avrebbe richiamato un inesistente art. 18 del codice di comportamento. Ciò denoterebbe la sciatteria e il difetto di motivazione alla base del provvedimento gravato.
6.1. Il motivo, nella misura in cui almeno in parte ricalca la censura già esaminata in occasione dell’esame della terza parte del primo motivo di appello e ritenuta infondata, va respinto per le medesime ragioni sopra indicate al punto 3.2. della parte in diritto.
6.2. Il motivo è, inoltre, infondato, alla lice del fatto che le linee guida dell’ANAC, sopra richiamate, hanno chiarito che l’ambito soggettivo della normativa sul conflitto di interessi riguarda non solo i dipendenti in senso stretto delle pubbliche amministrazioni ma anche coloro che possano “obiettivamente influenzarne l’attività esterna”.
Nella medesima direzione si orienta la giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di chiarire che, nell’ambito delle gare pubbliche ed in particolare in relazione alle ipotesi di conflitto di interesse del personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che (anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni), l'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, sul versante soggettivo, va interpretato in senso ampio, e, in particolare, nel senso che il riferimento alla nozione di "personale della stazione appaltante" (le cui vicende soggettive rilevano ai fini dell'applicazione della normativa in tema di conflitto di interesse) non resti limitato ai soli soggetti che intrattengono con l'amministrazione rapporti di lavoro dipendente. Al contrario, tale nozione va riferita (e in modo più ampio) a quanti, in base ad un valido titolo giuridico (legislativo o contrattuale), siano in grado di validamente impegnare, nei confronti dei terzi, i propri danti causa o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna. (Consiglio di Stato Sez. V, 11/07/2017, n. 3415).
Tali acquisizioni giurisprudenziali sono state oggetto di esplicita codificazione (che, come da più parti sottolineato, sul tema in disamina, assume una valenza meramente compilativa) da parte del legislatore del nuovo codice dei contratti pubblici (art. 16, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36).
Inoltre, occorre rilevare che, ai sensi del comma 4 dell’art. 42 d.lgs. 50/2016, le disposizioni dei precedenti commi sul conflitto di interessi “valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici”.
7. Con il quinto mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ravvisato il conflitto di interessi giacché, si afferma, il rapporto di consulenza non si sarebbe instaurato tra l’ing. ON e CC, ma tra quest’ultima impresa e la Sinergie, associazione di professionisti di cui l’ing. ON è legale rappresentante. Il conflitto di interessi sarebbe, inoltre, escluso dalla circostanza che nell’Ati esecutrice dell’appalto di LI la CC era mandante con partecipazione al 30%.
Infine, la parte appellante reitera ancora una volta l’argomento per cui le situazioni di conflitto di interessi riguarderebbero soltanto i dipendenti pubblici e non coloro che abbiano avuto collaborazioni «occasionali» con imprese private che lavorino con le amministrazioni.
7.1. Il motivo non è fondato.
Come la Sezione ha avuto modo di chiarire di recente “
“ Le situazioni di “potenziale conflitto” sono, quindi, in primo luogo, quelle che, per loro natura, pur non costituendo allo stato una delle situazioni tipizzate, siano destinate ad evolvere in un conflitto tipizzato (ad es. un fidanzamento che si risolva in un matrimonio determinante la affinità con un concorrente). Ciò, con riferimento alle previsioni esplicite riguardanti sia il rapporto di coniugio, parentela, affinità e convivenza, sia alla possibile insorgenza di una frequentazione abituale, sia al verificarsi delle altre situazioni contemplate nel detto art. 7 (pendenza di cause, rapporti di debito o credito significativi, ruolo di curatore, procuratore o agente, ovvero di amministratore o gerente o dirigente di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti).
Si devono inoltre aggiungere quelle situazioni le quali possano per sé favorire l’insorgere di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, solo però se inquadrabili per sé nelle categorie dei conflitti tipizzati. Si pensi a una situazione di pregressa frequentazione abituale (un vecchio compagno di studi) che ben potrebbe risorgere (donde la potenzialità) o comunque ingenerare dubbi di parzialità (dunque le gravi ragioni di convenienza).
Entrambi i tipi di situazione, quelle che evolvono de futuro verso il conflitto e quelle favorenti de praeterito il conflitto, costituiscono la declinazione delle gravi ragioni di convenienza di cui agli art. 7 e 51 citati in cui si risolvono, ed anche del “potenziale conflitto” di cui agli articoli 6 bis e 53 citati. In sostanza la qualificazione “potenziale” e le “gravi ragioni di convenienza” sono espressioni equivalenti perché teleologicamente preordinate a contemplare i tipi di rapporto destinati, secondo l’id quod plerumque accidit, a risolversi (potenzialmente) nel conflitto per la loro identità o prossimità alle situazioni tipizzate.
I principi generali della disciplina del conflitto di interessi nelle procedure ad evidenza pubblica, per quanto concerne la normativa ratione temporis applicabile al presente giudizio, sono contenuti nell'articolo 42 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che spetta alle stazioni appaltanti prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici (art. 42, comma 1, d.lgs. n. 50/2016), legate al fatto che sulla scelta del contraente possano incidere interessi estranei ad una corretta selezione dei concorrenti.
Da tale disposizione si ricava, anzitutto, che - a differenza della disciplina generale contenuta nella legge n. 190/2012 - il codice dei contratti pubblici contiene una definizione di conflitto di interessi, posto che il citato articolo 42, al secondo comma, stabilisce che esso ricorre “quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.” (art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 che riprende pedissequamente l’art. 24 della direttiva n. 24/2014).
(…) In sostanza, il codice dei contratti pubblici, ponendo come condizione di rilevanza del conflitto il fatto che la situazione possa “essere percepita” come una minaccia alla imparzialità e indipendenza dell’agire, introduce per la prima volta ed enfatizza l’obiettivo della tutela dell’interesse immateriale della P.A., allargando quindi il parametro di giudizio sulla “gravità delle ragioni di convenienza”, affidando invece la gestione vera e propria del rischio mediante un semplice rinvio esterno alle ipotesi di obbligo di astensione previste dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nella duplice qualità tipica e atipica. La mera “potenzialità” del conflitto di interessi, da valutare ex ante, è espressa dallo stesso art. 42 che, al co. 2, prevede che “si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione ”” (Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9850).
7.2. Nel caso in esame, l’odierno appellante ha assunto numerosi incarichi da CC e, dopo l’assunzione della qualità di Dec, ha continuato a percepire incarichi dalla SI, società di proprietà di CO AS, figlio di UC AS, proprietario di CC.
7.2. Diversamente da quanto ritenuto nel presente motivo di appello, non si è, dunque, al cospetto di un rapporto occasionale.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nessun rilievo può assumere, al fine di escludere la situazione di potenziale conflitto di interessi del ricorrente, la circostanza che i rapporti di collaborazione con Raccolio s.r.l. e con CC s.r.l. siano stati intrattenuti non direttamente, ma per il tramite della società Sinergie s.r.l. di cui egli è legale rappresentante, essendo in tal caso evidente – anche tenuto conto del ruolo rivestito nella società – che un interesse economico (e comunque personale, derivante dalla frequenza e continuità dei rapporti intrattenuti con la mandante dell’A.T.I.), sussista quantomeno in modo indiretto, il che è sufficiente a configurare una situazione di potenziale ed apparente compromissione dei principi di imparzialità e indipendenza del ricorrente.
7.3. Parimenti nessun rilievo di segno contrario può trarsi dal fatto che i rapporti di collaborazione sussistessero con la mandante e non con la mandataria dell’A.T.I., avente in essa una partecipazione minoritaria, poiché il ruolo di controllo svolto dal D.E.C. si riferisce all’esecuzione di una commessa nella quale l’interesse della mandante è evidentemente coinvolto e, nell’ottica preventiva, in cui va riguardata la situazione di conflitto tale circostanza è evidentemente sufficiente a configurare la causa di esclusione.
8. Con la seconda parte del quinto motivo di appello, la parte appellante assume che non vi sarebbe prova di un conflitto di interessi concreto.
8.1. Anche tale sub-motivo è infondato, avuto riguardo al fatto che la prova del conflitto di interessi nel caso in esame emerge per tabulas anche soltanto dalla lettura del curriculum autocertificato della parte appellante, nel quale si dichiarano i propri rapporti professionali con CC e SI.
9. Con il sesto mezzo di gravame la parte appellante lamenta la lesione delle proprie garanzie partecipative, traendo argomento in tal senso dal fatto che la nota di avvio del procedimento sarebbe troppo stringata.
9.1. Il motivo non è fondato.
In senso contrario è sufficiente osservare che la nota comunale di avvio del procedimento recava in allegato la circostanziata denuncia di Teknoservice.
In ogni caso, anche con riferimento al motivo in esame, valgono le medesime argomentazioni con le quali, sulla base del disposto di cui all’art. 21 octies, comma 2, legge 241/90, si è respinto il primo motivo di appello.
10. Con il settimo mezzo di gravame, la parte appellante fa valere l’illegittimità dell’atto con il quale l’amministrazione richiede la restituzione delle somme già pagate al signor ON.
Ad avviso della parte appellante, sarebbe illegittima la pretesa alla restituzione degli importi corrisposti dall’Amministrazione per l’espletamento dell’incarico di D.E.C. Il D.Lgs. 50/2016 anche in caso di sopravvenuta scoperta di carenza di requisiti soggettivi originari fa sempre espressamente salve le attività già espletate con buon esito e soprattutto con beneficio della stazione appaltante.
10.1. Il motivo è infondato.
In senso contrario occorre ancora una volta evidenziare che «decadenza dai benefici» è una sanzione amministrativa che l’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 fa automaticamente conseguire all’accertamento della falsa autocertificazione.
Sotto tale profilo, si rivela del tutto inconferente il richiamo all’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990, che disciplina la revoca dell’atto amministrativo legittimo, ma contrastante con sopravvenuti interessi pubblici.
10.2. Né può rilevare, per giungere a divere conclusioni, che, in relazione al caso in esame, non vi sia una sentenza che abbia accertato la falsità della dichiarazione in cui è incorso l’Ing. ON. Come si è già avuto modo di rilevare, l’art. 21-nonies, comma 2-bis, è interpretato dal giudice amministrativo − sulla base del dato testuale costituito dalla disgiunzione «o» e di un argomento teleologico − nel senso che il termine finale non opera tutte le volte in cui si riscontri che il contrasto tra la fattispecie rappresentata e la fattispecie reale sia rimproverabile all’interessato, tanto se determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, dovrà scontare l’accertamento definitivo in sede penale, quanto se determinato da una falsa rappresentazione della realtà di fatto, accertata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi (da ultimo, Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 7 maggio 2025, n. 3876 e 14 agosto 2024, n. 7134; sezione sesta, sentenza 27 febbraio 2024, n. 1926).
11. Con l’ottavo e ultimo motivo di gravame, la parte appellante denuncia il fatto che la Teknoservice avrebbe voluto, con la propria denuncia, disfarsi di un controllore scomodo.
11.1 Il motivo è infondato non indicando la parte appellante alcun elemento oggettivo a sostegno degli assunti da essa formulati.
12. Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, l’appello deve essere dichiarato infondato.
13. Le spese del presente grado seguono, come da regola generale, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 (quattromila), oltre accessori di legge, da corrispondere, pro quota, in favore del Comune di Giugliano in Campania e della Teknoservice s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN IL, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
UI UR, Consigliere, Estensore
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI UR | IN IL |
IL SEGRETARIO