TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 256/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to CRO GAETANO ALESSANDRO
ricorrente contro
), CP_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente processo, depositato in data 8 gennaio 2025 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto innanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale, il sig. esponendo quanto segue. CP_1
Di aver iniziato a lavorare alle dipendenze del Signor in data CP_1
01.07.2012 con la qualifica di colf non convivente, presso la residenza di quest'ultimo in Milano, Via Perini n. 20.
Di aver osservato inizialmente il seguente orario da lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, mentre in seguito al covid solo tre/quattro ore al giorno, sino ad arrivare a lavorare tre/quattro giorni a settimana per circa tre ore. Il rapporto di lavoro si concludeva il 14.02.2023, tuttavia il Signor non CP_1
corrispondeva il TFR ancora dovuto, tenuto conto degli anticipi corrisposti.
Di aver richiesto il pagamento con PEC in data 18.11.2024 (doc. 2);
Di aver redatto conteggio sulla base delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni uniche dei compensi per il periodo dall'1.07.2012 al 14.02.2023 (doc. 3) relativo al
TFR dovuto per il periodo dal 31.07.2012 al 14.02.2023 dal quale emergeva un importo pari ad € 6.626,18 comprensivo di rivalutazione e/o interessi (doc. 4);
Nonostante la ritualità della notifica, il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato parte ricorrente alla discussione e dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Il rapporto contrattuale risulta provato dai documenti versati in atti (dichiarazione sostitutiva di CU doc.3).
Le somme dovute per mensilità arretrate TFR allegato al ricorso.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo il convenuto rimasto contumace .
A fondamento delle proprie pretese la ricorrente ha allegato conteggio analitico che, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte della convenuta, viene qui integralmente recepito a fondamento della decisione e porta a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico di quest'ultima di complessivi euro di euro € 6.626,18 lordi. Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna del convenuto al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma.
In applicazione del principio di soccombenza il convenuto va, inoltre, condannato a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso spese CPA
e IVA.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 256/2025, così provvede:
), al pagamento in favore del CP_2 CP_1 C.F._2
ricorrente , ( ) della Parte_1 C.F._1
somma lorda di euro 6.626,18 ;
- condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 2.000,00 , oltre rimborso spese, CPA e IVA.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 9.4.2025
Il giudice
Francesca M.C. Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 256/2025
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv.to CRO GAETANO ALESSANDRO
ricorrente contro
), CP_1 C.F._2
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente processo, depositato in data 8 gennaio 2025 e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, la ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto innanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale, il sig. esponendo quanto segue. CP_1
Di aver iniziato a lavorare alle dipendenze del Signor in data CP_1
01.07.2012 con la qualifica di colf non convivente, presso la residenza di quest'ultimo in Milano, Via Perini n. 20.
Di aver osservato inizialmente il seguente orario da lunedì al venerdì dalle 9 alle 15, mentre in seguito al covid solo tre/quattro ore al giorno, sino ad arrivare a lavorare tre/quattro giorni a settimana per circa tre ore. Il rapporto di lavoro si concludeva il 14.02.2023, tuttavia il Signor non CP_1
corrispondeva il TFR ancora dovuto, tenuto conto degli anticipi corrisposti.
Di aver richiesto il pagamento con PEC in data 18.11.2024 (doc. 2);
Di aver redatto conteggio sulla base delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni uniche dei compensi per il periodo dall'1.07.2012 al 14.02.2023 (doc. 3) relativo al
TFR dovuto per il periodo dal 31.07.2012 al 14.02.2023 dal quale emergeva un importo pari ad € 6.626,18 comprensivo di rivalutazione e/o interessi (doc. 4);
Nonostante la ritualità della notifica, il convenuto non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza odierna.
Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato parte ricorrente alla discussione e dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
***
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Il rapporto contrattuale risulta provato dai documenti versati in atti (dichiarazione sostitutiva di CU doc.3).
Le somme dovute per mensilità arretrate TFR allegato al ricorso.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato suo onere dimostrare di aver regolarmente estinto le obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo il convenuto rimasto contumace .
A fondamento delle proprie pretese la ricorrente ha allegato conteggio analitico che, in difetto di qualsivoglia contestazione da parte della convenuta, viene qui integralmente recepito a fondamento della decisione e porta a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico di quest'ultima di complessivi euro di euro € 6.626,18 lordi. Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna del convenuto al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma.
In applicazione del principio di soccombenza il convenuto va, inoltre, condannato a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, nell'importo di complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso spese CPA
e IVA.
La sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando nella causa R.G. n. 256/2025, così provvede:
), al pagamento in favore del CP_2 CP_1 C.F._2
ricorrente , ( ) della Parte_1 C.F._1
somma lorda di euro 6.626,18 ;
- condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 2.000,00 , oltre rimborso spese, CPA e IVA.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 9.4.2025
Il giudice
Francesca M.C. Capelli