Sentenza 11 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 8
- 1. La Corte costituzionale definisce i limiti dell’annullamento d’ufficioGiordana Strazza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 16 luglio 2025
- 2. La Corte costituzionale definisce i limiti dell’annullamento d’ufficioGiordana Strazza · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con sentenza non definitiva del 16 ottobre 2024, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2024, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 1, lettere b) e d), e 5, lettere a) e c), della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a …
Leggi di più… - 4. Autotutela, affidamento e interessi sensibiliSilvia Casilli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 29 ottobre 2025
- 5. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/05/2025, n. 3876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3876 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03876/2025REG.PROV.COLL.
N. 08018/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8018 del 2023, proposto dalla signora OV IN, rappresentata e difesa dall’avv. Ippolito Matrone, con domicilio determinato in Roma, piazza Capo di Ferro 13, presso la Segreteria della Sezione.
contro
il Comune di Scafati, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Sabatino Rainone, con domicilio determinato in Roma, piazza Capo di Ferro 13, presso la Segreteria della Sezione.
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, 5 luglio 2023 n. 1621, che ha respinto il ricorso n.128/2022 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Responsabile di servizio del Comune di Scafati:
(ricorso principale)
a) del provvedimento 19 ottobre 2021 prot. n.56429, notificato il successivo 12 novembre, di annullamento della segnalazione certificata di inizio attività- SCIA 7 giugno 2019 prot. n.31443, presentata da OV IN per opere di ristrutturazione edilizia da eseguire presso il fabbricato residenziale sito in Scafati, via Nuova San Marzano traversa Ferrante 1 distinto al catasto al foglio 1 part. 1006 sub 1;
(motivi aggiunti)
b) del provvedimento 31 marzo 2022 prot. n. 20155, notificato il successivo 1 aprile, di conferma del precedente.
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito il relatore dott. Maurizio Santise alla pubblica udienza del giorno 13 marzo 2025;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. OV IN, comproprietaria di un fabbricato situato a Scafati, in via Nuova San Marzano T/sa Ferrante n. 1, ha presentato una SCIA per la ristrutturazione edilizia del fabbricato. I lavori sono iniziati il 22 luglio 2019, dopo aver ottenuto l'autorizzazione sismica necessaria e aver comunicato l'inizio dei lavori al Comune di Scafati.
Il 19 ottobre 2021 il Comune ha emanato un provvedimento di annullamento della SCIA, motivando la decisione con presunte incongruenze riscontrate tra i grafici allegati alla SCIA e un rilievo fotografico del 2008.
Tale provvedimento è stato impugnato innanzi al T.a.r. per la Campania, sez. st. Salerno, che, con sentenza del 5 luglio 2023 n. 1621, ha respinto il ricorso.
OV IN ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Error in iudicando. Contraddittorietà intrinseca ed estrinseca della pronuncia di primo grado. Difetto di motivazione della sentenza appellata. Riproposizione dei motivi di cui al ricorso principale ex art. 101 5 CPA ;
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 241/90. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3
della legge 241/90 ;
III. Ancora sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge 241/90. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità ;
IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 della legge 241/90. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Illogicità manifesta .
Il Comune di Scafati si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’appello è infondato.
1. Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante contesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario, sostenendo che il T.a.r. avrebbe erroneamente ritenuto che il provvedimento impugnato (prot. n. 56429 del 19 ottobre 2021) fosse superato dalla successiva determinazione del Comune (prot. n. 20155 del 31 marzo 2022). Secondo l’odierno appellante il provvedimento del 31 marzo 2022 si limitava a confermare il precedente atto di annullamento, senza sostituirlo. Pertanto, la domanda giudiziale originaria non poteva essere dichiarata inammissibile.
1.1. Ritiene il collegio che tale motivo di appello sia infondato, perché la determinazione del Comune prot. n. 20155 del 31 marzo 2022 integra un atto di conferma in senso proprio del precedente provvedimento, con la conseguenza che quest’ultimo (l’atto confermato) è sostituito integralmente dall’atto successivo che attualizza il pregiudizio nella sfera giuridica dell’interessato.
La giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che la distinzione tra atti di conferma in senso proprio e atti meramente confermativi va ravvisata nella sussistenza o meno di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi all'esito della quale viene adottato l'atto successivo; deve, quindi, escludersi la natura meramente confermativa dell'atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, mentre non rilevano né la perfetta identità di contenuto tra l'atto di conferma e l'atto confermato né la terminologia utilizzata (cfr., Consiglio di Stato sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985).
1.2. Nel caso di specie, il provvedimento di conferma dell’annullamento della SCIA è stato emanato all’esito di una precisa istruttoria e, quindi, ha integralmente sostituito il provvedimento precedente.
Il ricorso di introduttivo del giudizio di primo è, dunque, improcedibile (ai sensi dell’art 35, comma 1, lett. b) c.p.a.), in quanto l’interesse ad agire è venuto meno nel corso del giudizio.
2. Con il secondo e il terzo motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente, stante la connessione sussistente tra gli stessi, viene contestata la violazione dell’art. 21 novies della legge 241/1990, perché l’annullamento in autotutela può essere esercitato entro un termine ragionevole, comunque non superiore a 18 mesi (ridotti a 12 mesi dal d.l. n. 77 del 2021). Nel caso di specie, la SCIA è stata presentata il 7 giugno 2019, mentre l’annullamento è stato notificato il 12 novembre 2021, dopo oltre due anni, superando ampiamente il termine previsto dalla legge.
Inoltre, il Comune non avrebbe adeguatamente motivato l’interesse pubblico concreto e attuale che giustificherebbe l’annullamento, né avrebbe dimostrato la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello del privato, secondo l’orientamento giurisprudenziale che prevede un crescente grado di motivazione richiesto al crescere del lasso intercorso fra provvedimento e annullamento.
3. Anche tale motivo di appello è infondato, in quanto il Comune ha emanato il provvedimento ai sensi dell’art. 21 novies sulla base di false rappresentazioni evidenziate nelle comunicazioni prot. n. 42101 del 16 luglio 2021e 56429 del 19 ottobre 2021, con conseguente applicazione dell’art. 21 novies , comma 2 bis , l. n. 241 del 1990, secondo cui i “ provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1 ”.
3.1. Questa Sezione ha, peraltro, precisato che tale norma “contempla due categorie di provvedimenti — differenziabili in ragione dell'uso della disgiuntiva “o” — che consentono all'Amministrazione di esercitare il potere di annullamento d'ufficio oltre il termine di diciotto mesi [ora dodici] dalla loro adozione, a seconda che siano conseguenti a false rappresentazioni dei fatti o a dichiarazioni sostitutive false. La ratio della disposizione risiede nell'esigenza che il dies a quo di decorrenza del termine per l'esercizio dell'autotutela debba essere individuato nel “momento della scoperta, da parte dell'amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell'atto di ritiro”. La “scoperta” sopravvenuta all'adozione del provvedimento di primo grado deve tradursi in una impossibilità di conoscere fatti e circostanze rilevanti imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio del titolo edilizio, non potendo la negligenza dell'Amministrazione procedente tradursi in un vantaggio per la stessa, che potrebbe continuamente differire il termine di decorrenza dell'esercizio del potere. In sostanza, il differimento del termine iniziale per l'esercizio dell'autotutela deve essere determinato dall'impossibilità per l'Amministrazione, a causa del comportamento dell'istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell'ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado”.
3.2. In particolare, “il superamento del rigido limite temporale di 18 mesi [ rectius , dodici] per l'esercizio del potere di autotutela di cui all'art. 21- novies , legge n. 241 del 1990, deve ritenersi ammissibile, a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, atteso che, in questi casi, viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà.
Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci la cui difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all'uopo rese dichiarazioni sostitutive), dovrà scontare l'accertamento definitivo in sede penale, ovvero da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante al fine di superamento del termine di diciotto mesi anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dall'Amministrazione con i propri mezzi” (Consiglio di Stato sez. IV, 14 agosto 2024, n. 7134).
3.3. Nel caso di specie, il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 21 novies , comma 2 bis in considerazione della falsa rappresentazione della realtà da parte di OV IN.
Peraltro, il provvedimento del Comune è stato emanato in seguito ad un sopralluogo dell’immobile e in base ai rilievi fotografici scattati prima della realizzazione delle opere. Inoltre, è stato accertato che i volumi riportati nei progetti sono difformi da quelli esistenti prima degli interventi effettuati.
Sul punto, peraltro, il T.a.r. ha dato atto che dalla relazione del verificatore si è accertato che:
“1) il fabbricato risulta realizzato prima del 1950 ma la certezza della sua forma si ha solo dal 1969;
2) il fabbricato misura complessivamente mc 396,50;
3) il volume residenziale totale è pari a mc 239,85, sicché risulta la realizzazione di volumi eccedenti rispetto a quelli preesistenti l’intervento oggetto della S.C.I.A. pari a mc 156,50;
4) il volume del fabbricato non rispetta i parametri stabiliti dal PRG per le zone agricole E – sottozona E1 e vi è stato un mutamento di destinazione d’uso, non realizzabile mediante S.C.I.A.;
5) risultano difformità tra le volumetrie risultanti dai grafici dello stato di fatto allegati alla S.C.I.A. e lo stato di fatto effettivo dell’immobile;
6) il vano identificato come cucina non è più esistente;
7) il locale indicato come ripostiglio, la cui destinazione d’uso attuale è cucina, misura mc 23, 25;
8) il vano indicato come wc risulta allo stato grezzo e misura mc 7,70;
9) il vano indicato come camera da letto, originariamente destinato a deposito, risulta composto da camera, disimpegno e wc, sicché vi è stato un mutamento di destinazione d’uso, non realizzabile mediante S.C.I.A., e misura mc 106,50;
10) vi è stato uno sforamento della volumetria massima realizzabile in relazione alla zona territoriale di riferimento pari a mc 243,68”.
3.4. Sono state quindi accertate plurimi difformità rispetto a quanto dichiarata nella SCIA, oltre ad una falsa rappresentazione della realtà, in quanto sono state accertate “difformità tra le volumetrie risultanti dai grafici dello stato di fatto allegati alla SCIA e lo stato di fatto effettivo dell’immobile”.
3.5. La falsa rappresentazione dei fatti e le plurime difformità accertate escludono, peraltro, qualunque tipo di affidamento da tutelare in capo all’appellante.
3.6. Parte appellante si è limitato, peraltro, a censurare genericamente la verificazione: anche il richiamo alla CTU presso il Tribunale di Nocera Inferiore in realtà non è conferente, perché, comunque, quest’ultima non vincola il giudice amministrativo, che ha disposto una nuova verificazione specificamente volta ad appurare i fatti di causa mentre la CTU era volta ad accertare le somme dovute a titolo di contributo di costruzione e il risarcimento per i danni subiti dall’immobile a causa del tempo trascorso.
Né sussiste alcuna violazione del giudicato perché il processo civile è intercorso tra diversi soggetti e ha riguardato questioni sostanzialmente differenti.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna OV IN al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Scafati che liquida in complessive € 7.000,00 (settemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO