Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/02/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01259/2025REG.PROV.COLL.
N. 03756/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3756 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Bava ed Enrico Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Rossi in Roma, via Ottaviano 66;
contro
Ministero della difesa e Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze;
Vista la memoria di costituzione del comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Enrico Rossi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dai seguenti provvedimenti:
a) decreto del Ministero della difesa n. 817/N del 12 maggio 2017, recante il diniego opposto all’istanza – presentata dal caporal maggiore capo dell’Esercito italiano -OMISSIS- - di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “ -OMISSIS-” e di liquidazione dell’equo indennizzo;
b) parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.) n. 77338 del 10 marzo 2017;
c) verbale della Commissione medica ospedaliera (C.M.O.) di II° istanza in data 27 settembre 2016 nella parte in cui ha attribuito alla patologia-OMISSIS-la categoria 8° della Tabella A;
d) decreto del Ministero della difesa n. 677430/B del 23 gennaio 2018 recante ulteriore diniego al riconoscimento della causa di servizio;
e) ulteriore parere negativo del C.V. n. 93691 del 23 novembre 2017.
2. I fatti di causa rilevanti, come emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti:
a) la ricorrente è stata arruolata nell’anno 2000 con l’incarico di addetto alla sorveglianza del campo di battaglia ed all’acquisizione degli obiettivi;
b) in tale veste, ha partecipato ad alcune attività addestrative “in bianco” e “a fuoco”, svolte dal reggimento di appartenenza nel comprensorio militare di Persano (SA) e nel poligono di Capo Teulada (CA) operando, prevalentemente, nell’ambito del posto comando di batteria e presso la direzione esercitazione con mansioni di carattere tecnico (operatore informatico);
c) dal 22 novembre 2001 al 20 febbraio 2002 ha preso parte all’operazione “Domino” presso l’aeroporto di Capodichino (NA), svolgendo pattugliamenti motorizzati e vigilanza fissa al sito;
d) dal 14 febbraio 2005 al 8 giugno 2005 è stata impiegata, quale addetta alla squadra di sicurezza GSA con l’incarico di fuciliere, nell’ambito della missione “-OMISSIS-” in -OMISSIS-, svolgendo servizi di vigilanza e di sorveglianza diurna e notturna alla base;
e) successivamente, è stata impiegata per lunghi periodi con l’incarico secondario di “ operatore informatico ” sia presso il comando di batteria che presso l’ufficio maggiorità e l’ufficio logistico. Dal 1 marzo 2016 è stata riqualificata nell’incarico polifunzionale di “ operatore informatico ”;
f) a seguito di diagnosi di “ -OMISSIS- ”, con istanza del 11 febbraio 2015 la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ai fini dell’equo indennizzo;
g) in data 27 aprile 2016, la predetta veniva sottoposta ad intervento di -OMISSIS-;
h) la C.M.O. di II° istanza, in data 27 settembre 2016, ascriveva la patologia “ -OMISSIS- (lobo sinistro) già trattato con -OMISSIS- totale e radio-iodio, in attuale compenso clinico e follow-up ” alla categoria 8° della Tabella A;
i) con parere n. 77338/2016, reso nell’adunanza n. 242 del 10 marzo 2017, il C.V. escludeva la dipendenza da causa di servizio della patologia e, con decreto ministeriale prot. 61865 del 12 maggio 2017, l’istanza di equo indennizzo veniva respinta;
l) a seguito di istanza di riesame da parte dell’amministrazione, il C.V., con parere n. 93691/2017, reso nell’adunanza n. 772 del 23 novembre 2017, ribadiva il giudizio negativo precedentemente espresso; il Ministero confermava, di conseguenza, il rigetto dell’istanza.
3. Il ricorso principale di primo grado – avverso gli atti di cui alle lettere a), b) e c) del § 1 – è stato affidato a tre autonomi motivi (estesi da pagina 3 a pagina 10 del gravame). Il ricorso per aggiunzione – avverso gli atti di cui alle lettere d) ed e) del medesimo § 1 – è stato affidato a tre autonomi motivi (estesi da pagina 3 a pagina 8 del gravame). E’ stato domandato anche il riconoscimento della causa di servizio e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’equo indennizzo.
4. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Campania, Salerno, sez. I, n.-OMISSIS- – dopo aver sintetizzato il quadro delle norme e dei principi che governano la materia, ha respinto il gravame con dovizia di argomenti, compensando fra le parti le spese di lite.
5. La signora -OMISSIS- ha interposto appello – con ricorso notificato in data 5 maggio 2022 – articolando un unico motivo (esteso da pagina 6 a pagina 8 del gravame).
6. Si sono costituiti per resistere il Ministero della difesa e il Ministero dell’economia e delle finanze.
7. Nel corso del procedimento:
a) è stata erroneamente registrata nel fascicolo d’ufficio la costituzione in giudizio del comune di Gaeta relativa alla causa n.r.g. 3726/2022 - definita dalla sezione con sentenza n. 232 del 2023 – di cui è stato già disposto lo stralcio;
b) la parte ricorrente ha prodotto memoria difensiva il 27 gennaio 2025.
8. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è infondato e deve essere respinto.
10. Preliminarmente si rileva:
a) il deposito tardivo della memoria di parte appellante, avvenuto in data 27 gennaio 2025, oltre i termini perentori di cui all’art. 73 comma 1 c.p.a.;
b) la mancata impugnazione dei capi della sentenza (riportati a pag. 7 della motivazione) relativi a:
b1) assenza di “ adeguata prova di essere stata in contatto adeguatamente ravvicinato con l’uranio impoverito ”;
b1) mera “ allegazione del tutto sfornita di un minimo di prova ” dell’impiego “ nei poligoni di tiro italiani di proiettili con uranio impoverito ”. Su tali capi si è, quindi, formato il giudicato interno;
c) la mancata riproposizione del terzo motivo di ricorso principale che, quindi, deve ritenersi rinunciato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
11. Premesso quanto sopra, il collegio richiama quanto costantemente statuito dalla giurisprudenza (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. II n. 10281 del 2024; sez. I, parere n. 291 del 2024; sez. II, nn. 10876 del 2023, 6456 e 3718 del 2022; sez. IV nn. 2975 e 3418 del 2019 che, peraltro, ha rimarcato la netta distinzione, in termini di prova del nesso di causalità, tra la domanda di equo indennizzo e la domanda di speciale elargizione di cui all’art. 1079 d.P.R. 90 del 2010), con riguardo, per un verso, all’irrilevanza della mera “possibile” incidenza eziopatogenetica dell’attività prestata ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e, per altro verso, ai limiti di sindacato giurisdizionale sui giudizi tecnico discrezionali espressi dal comitato di verifica.
12. Nel dettaglio, è stato a più riprese rimarcato che:
a) per porre in discussione il parere del C.V. di esclusione della “causalità di servizio” occorre una riconducibilità effettiva e comprovata dell’infermità, almeno in termini di concausalità, al servizio svolto, poiché l’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 - che prevede che il C.V. “ accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione ” (primo comma) - non ritiene sufficiente la mera ‘possibile’ valenza patogenetica del servizio prestato, ma impone, di contro, la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia;
b) ai fini del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l’attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni. Il principio della causalità adeguata richiede sempre la riconoscibilità dell’esistenza di fattori riconducibili al servizio che rivestano un ruolo di adeguata ed efficiente incidenza nell’insorgenza e nello sviluppo del processo morboso, mentre devono ritenersi totalmente escluse tutte le altre condizioni che un tale grado di concausale ingerenza non presentino, le quali - benché parimenti verificatesi in servizio - restano tuttavia riguardabili unicamente quali ‘mere occasioni rivelatrici’ di un’infermità non avente alcun nesso di causalità o concausalità con le condizioni di servizio ;
c) nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario dell’attività lavorativa che il militare è chiamato a svolgere, sia in area che fuori area;
d) le perizie, relazioni e/o certificazioni mediche di parte privata non sono idonee ex se a confutare l’attendibilità del giudizio del comitato che, in qualità di organo tecnico dell’amministrazione, si esprime con specifico riguardo ai servizi e agli incarichi svolti dal militare;
e) la prova del nesso di causalità non può essere surrogato dal richiamo a precedenti giurisprudenziali, al fatto notorio dell’avvenuto bombardamento dell’area di missione e a rapporti, studi internazionali e commissioni parlamentari di inchiesta, essendo comunque necessaria l’ulteriore fase di verifica dell’applicabilità delle astratte e generali conclusioni, cui sono pervenuti i rapporti, gli studi, le relazioni e le sentenze richiamate, alla concreta fattispecie per cui è causa mediante la rigorosa dimostrazione dell’esposizione a fattori di rischio specifici e del nesso di causalità o concausalità;
f) una significativa esposizione all’uranio impoverito è ipotizzabile per i militari che si trovano nelle immediate vicinanze dell’impatto di un perforatore su un bersaglio corazzato o per coloro che sono incaricati di effettuare perforazioni sul bersaglio colpito o sull’area immediatamente circostante o di procedere alla rimozione, allo stoccaggio e allo smaltimento del bersaglio.
13. Nel caso di specie difetta la prova non solo del nesso di causalità ma, ancora più a monte, dell’effettiva esposizione a fattori di rischio specifici, tenuto conto:
a) dei servizi prestati dal caporal maggiore che ha svolto, per un periodo ridotto, per altro, compiti di vigilanza e di pattugliamento e non è mai stato esposto a bombardamenti né è stato coinvolto in teatri operativi. Nel corso dell’iniziale periodo di addestramento nel poligono di tiro ha svolto, inoltre, mansioni di carattere tecnico e, successivamente, l’incarico di operatore informatico;
b) dell’esigua durata della missione all’estero (meno di cinque mesi);
c) della mancata prova dell’uso di munizionamento arricchito, come statuito anche dalla sentenza di primo grado, sul punto non oggetto di specifica impugnazione;
d) della mancata prova dell’esposizione a specifici fattori di rischio anche ulteriori e diversi dall’uranio impoverito, salvo il generico-e insufficiente- richiamo alla “contaminazione” dei luoghi in cui ha soggiornato e del cibo che ha consumato;
e) del significativo lasso temporale intercorso tra la fine della missione e l’insorgenza della patologia (dieci anni).
14. In conclusione l’appello deve essere respinto.
15. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a., ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella recata dal decreto-legge n. 90 del 2014 all’art. 26 c.p.a. [cfr. ex plurimis sez. IV, n. 148 del 2022, n. 5008 del 2018; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, cui si rinvia ai sensi degli artt. 74 e 88, co. 2, lett. d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016)]. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 148 del 2022).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (n.r.g. 3756/2022), lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), anche ai sensi dell’art. 26, comma 1 c.p.a., oltre agli accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.