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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3509/2024 avente ad oggetto opposizione ad accertamento tecnico preventivo a norma dell'art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ardizzone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania via V. Veneto n.106, giusta procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via CP_1
Ciro Il Grande n.21, p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Floro Flori, d'intesa P.IVA_1
l'avv. Susanna Mazzaferri, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Provinciale INPS di Catania, sita in Catania piazza della Repubblica n.26, giusta procura in atti
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 5.04.2024, ha contestato le Parte_1 conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione peritale disposta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 6765/2023
r.g., assumendo, in estrema sintesi, che il CTU ha omesso di computare sia l'insufficienza respiratoria moderata di cui alla certificazione pneumologica ARNAS Garibaldi di Catania del
10.03.2021 sia la scoliosi lombare destro convessa con spondilosi e riduzione in altezza degli spazi discali per come documentato dalla rx lombosacrale del 27.01.2023, oltre a non aver adeguatamente apprezzato la gravità del deficit che interessa l'apparato cardiaco per la cardiopatia ipocinetica di cui è affetto, per quanto più diffusamente spiegato nell'atto introduttivo.
Conseguentemente, il ricorrente ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, di riconoscere come dovuti il “requisito sanitario per la pensione assegno a favore degli civili totali /parziali con decorrenza dalla domanda amministrativa”. CP_ In data 21.06.2024 si è ritualmente costituito nel presente giudizio l' depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale ha chiesto, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto delle pretese ivi dedotte stante la carenza del requisito sanitario.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali, del fascicolo cartaceo e telematico del procedimento di accertamento tecnico preventivo sopra richiamato nonché l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio e il successivo richiamo del CTU per recuperare il dialogo peritale di cui all'art. 195 c.p.c. con riguardo alla documentazione trasmessa dal primo al secondo nel corso delle operazioni peritali. Quindi, la causa de qua è stata rinviata più volte per consentire al CTU di espletare il superiore incombente e all'udienza del 21.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla disposizione normativa da ultimo richiamata.
____________________________
Sul piano processuale, innanzitutto, va rilevato che nulla osta all'ammissibilità del ricorso, in quanto l'atto introduttivo della presente fase è stato depositato il 5.04.2024 e, dunque, in osservanza del termine perentorio di 30 giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma IV dell'art. 445 bis c.p.c., che essendo intervenuta il 7.03.2024, a sua volta, resta resa entro il termine perentorio all'uopo fissato con provvedimento del 7.02.2024.
Pagina 2 Sempre sul piano processuale, la domanda diretta all'accertamento in questa fase del requisito sanitario funzionale al riconoscimento della pensione di inabilità va dichiarata inammissibile, in quanto nuova, essendo stata circoscritta la fase sommaria alla verifica che “il ricorrente, dalla data della domanda, è invalido civile parziale con riduzione della capacità lavorativa generale non inferiore al 74% poiché affetto da sindrome depressiva grave in coesistenza funzionale con insufficienza cardiaca in III classe NHYA e diabete ID” e, perciò, della sussistenza di un beneficio minore che come tale non può essere unilateralmente dilatato dalla parte introducendo nel processo una causa petendi nuova e diversa da quella enunciata dalla stessa a sostegno della domanda ab origine proposta in guisa da avvantaggiarsi ex post di una prestazione maggiore non richiesta in ricorso, in quanto, altrimenti, si finirebbe per attribuirle un bene della vita sostanzialmente diverso da quello richiesto.
Entrando nel merito della verifica della sussistenza del requisito sanitario funzionale alla fruizione dell'assegno mensile di invalidità, giova evidenziare che nella fase sommaria è stato dato incarico ad un consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver attenzionato con scrupolosità tutta la documentazione medica prodotta in atti e raccolto l'anamnesi familiare, fisiologica e patologica di ha provveduto all'esame obiettivo dello stesso, Parte_1 appurando personalmente che quest'ultimo è “soggetto obeso in buone condizioni di nutrizione
e sanguificazione della statura di cm 170 e del peso di kg 93” e quindi avendo un “BMI=32,18”
è ascrivibile tra i c.d. “obesi di primo grado”.
Inoltre, il CTU ha constatato che il ricorrente presenta “masse muscolari normotoniche e normotrofiche. Non edemi declivi agli arti inferiori” e, con riferimento all'“apparato osteo- articolare”, che “La digito-pressione sui processi spinosi suscita dolore;
discreta contrattura dei muscoli paravertebrali. Limitati di un quarto i movimenti dei vari segmenti. Deambulazione
e passaggi posturali autonomi”.
Ancora, all'esito della visita medico legale, il tecnico d'ufficio ha accertato:
- che il ricorrente è “vigile, collaborante, orientato nel tempo e nello spazio. Esame neurologico negativo. Dall'esame colloquiale emerge marcata deflessione del tono dell'umore” ed altresì è emerso:
- con riguardo all'“apparato respiratorio”, che il “Torace cilindro, normoespansibile con gli atti del respiro;
alla palpazione, fremito vocale tattile normotrasmesso;
alla percussione, suono chiaro polmonare su tutto l'ambito; all'ascoltazione, murmure vescicolare aspro”;
- con riguardo all'“apparato cardio-circolatorio”, che “Nulla all'ispezione della regione precordiale. Aia cardiaca nella norma. Toni ritmici su tutti i focolai di ascoltazione. Soffio sistolico 1-2/6 Levine sul focolaio mitralico. Polso normale a frequenza media 64 b/min.
Pagina 3 Pressione arteriosa 130/80 mmHg”;
- con riguardo all'“apparato digerente”, che “Addome globoso trattabile sia alla palpazione superficiale che profonda. Organi ipocondriaci non palpabili”;
- con riguardo all'“apparato urinario”, che la “Manovra di OR (è) negativa bilateralmente. Nulla alla palpazione bimanuale dei reni. Non dolenti i punti ureterali”.
Procedendo a compendiare il complessivo quadro patologico riscontrato a carico del ricorrente alla luce della documentazione presente in atti e di quanto emerso nel corso delle operazioni peritali, il CTU nominato in fase sommaria ha concluso che il periziato è affetto da
“Cardiopatia ipertensiva in III Classe NYHA, sindrome depressiva e obesità” e, secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al D.M.S. 5.2.1992, “la sindrome depressiva endoreattiva grave, è assimilabile al codice 2206 (range valutativo 31-40), valutabile nella misura del 31%;
l'obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche, è assimilabile al codice 7105 (range valutativo 31-40), valutabile nella misura del 31%; la patologia cardiaca -miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I Classe
NYHA), è assimilabile al codice 6441 (range valutativo 21-30), valutabile nella misura del
30%. Pertanto, applicando la formula riduzionistica di Balthazard, la valutazione globale è del
67%”.
Le conclusioni che precedono sono state condivise dal ricorrente in punto di apprezzamento del disturbo depressivo e delle problematiche a carico dell'apparato endocrino, restando oggetto di censura nella parte in cui il CTU non ha ascritto alcuna incidenza invalidante alla interstiziopatia polmonare di cui alla certificazione pneumologica dell' del Persona_1
10.03.2021 e alla scoliosi lombare destra convessa di cui alla rx del 27.01.2023 e per aver sussunto i disturbi interessanti l'organo cardiaco nella fattispecie di cui al codice 6441 anziché nella previsione tabellare di cui al codice 6443.
A fronte delle censure che precedono e delle risultanze delle certificazioni in atti, è stato disposto nella presente fase un approfondimento peritale, all'esito del quale è rimasto accertato nella relazione peritale depositata il 9.01.2025 che il ricorrente soffre di “Diabete mellito N.I.D. non complicato – Ipertensione arteriosa in attualità di blando trattamento farmacologico in soggetto affetto da cardiopatia plausibilmente collocabile in prima classe funzionale NYHA –
Obesità di grado moderato (BMI 33,06 - prima classe) in assenza di complicanze artrosiche –
Sindrome depressiva in terapia mista – Interstiziopatia polmonare in esiti di infezione da
COVID 19 – Scoliosi lombare di grado lieve”.
Nel valutare l'incidenza invalidante del quadro patologico in parola, il CTU nominato nella presente fase, ha ritenuto condivisibili le valutazioni già espresse dalla Commissione medica e
Pagina 4 dal tecnico d'ufficio nominato in fase sommaria di una riduzione della generica capacità lavorativa in misura pari al 67%, osservando al riguardo che “l'odierno periziato lamenta gli esiti di pregressa infezione da Covid 19 complicata da polmonite con successivo ricovero in rianimazione. Circostanza, questa, desunta dalla lettura di una certificazione relativa a recente visita specialistica pneumologia, laddove l'iter patologico dianzi sintetizzato risulta esplicitamente descritto. Come riportato nella suddetta certificazione, la pneumopatia da
COVID 19 ha esitato l'insorgenza di una intestiziopatia resasi evidente solo all'esito di un esame TAC torace dell'ottobre 2024 (del tutto negativo l'esito di analoga indagine effettuata un anno prima). Peraltro, va rilevato come l'odierno quadro strumentale, ritenuto espressivo di malattia, si presenti alquanto sfumato, con iniziale, esclusivo interessamento interstiziale dei lobi inferiori. Va ancora rilevato come non sia quantificabile il pregiudizio funzionale conseguito alla malattia, attesa la mancata effettuazione di un esame spirometrico. A tale ultimo proposito, va rilevato come il non risulta praticare O2 terapia. Pt_1
Tenuto conto della esiguità del quadro radiologico, dell'assenza di valutazione funzionale e della mancata somministrazione di O2 terapia, la pneumopatia prima descritta potrebbe qualificarsi come di grado lieve.
L'odierno periziato è anche affetto da diabete mellito in attualità di trattamento farmacologico con metformina e semaglutide. Dall'esame della documentazione sanitaria offerta allo scrivente, non emerge dell'esistenza di alcune delle complicanze proprie del diabete mellito (quali vascolopatia, nefropatia, retinopatia, neuropatia etc.).
L'odierno periziato presenta anche un eccesso ponderale di discreta entità, definibile come obesità di primo grado, atteso che il calcolo del BMI ha esitato un valore di 33,6). Non documentata l'attualità di complicanze artrosiche.
Al fascicolo di parte, è allegata copia di n. 2 valutazioni specialistiche cardiologiche, rispettivamente risalenti all'aprile 2022 ed all'ottobre 2024, che, univocamente, indicano una significativa compromissione della funzione contrattile del ventricolo sinistro, con FE stabilmente attestata sul valore del 38%.
Non è dato sapere quale sia la condizione patologica responsabile di una tale disfunzione contrattile. Oltretutto, la terapia di pertinenza cardiologica che, secondo le suddette certificazioni, sarebbe stata prescritta al limitata a 4 mg die di Doxazosina e ad 1,25 Pt_1
mg die di bisoprololo, appare ampiamente insufficiente rispetto alla tipicità della malattia, che normalmente richiede approccio terapeutico totalmente diverso. Peraltro, i disturbi lamentati dal non appaiono tali da consentire una collocazione in terza classe NYHA, apprendo Pt_1 più probabile l'appartenenza alla prima classe funzionale.
Pagina 5 L'odierno periziato è comprovatamente affetto da una forma di depressione, per la quale, ormai da anni, è in carico presso la casa di Casa di Cura “Villa Carmide”.
In ultimo, è radiograficamente accertata la presenza di un forma lieve di scoliosi lombare, definita come “accenno” nel referto dell'esame radiografico versato in atti.
1) Diabete mellito N.I.D. non complicato (classe funzionale I). valutabile fino al 5% secondo le Linee Guida promulgate dall' CP_1
2) Ipertensione arteriosa in attualità di blando trattamento farmacologico in soggetto affetto da cardiopatia plausibilmente collocabile in prima classe funzionale NYHA. Cod 6441
(Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA). 21-30%
3) Obesità di grado moderato (BMI 33,06 - prima classe), in assenza di complicanze artrosiche. Per analogia con il codice 7105 [Obesità – (indice di massa corporea compreso tra
35 e 40) con complicanze artrosiche”], 31-40%, si valuta il 15%
4) Sindrome depressiva. Cod. 2209 (Sindrome depressiva endogena media). 41-50%
5) Interstiziopatia polmonare in esiti di infezione da COVID 19. Per analogia con il codice
6013 (Tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria lieve”). 11- 20%
6) Scoliosi lombare di grado lieve. Non valutabile (le tabelle prevedono valutazione solo per scoliosi lombare ad ampio raggio, differente da quella in esame definita come “accenno a scoliosi lombare)”.
Fermi i superiori rilievi e considerato che con le note cartolari del 10.01.2025 parte ricorrente ha lamentato che il CTU nella valutazione del complesso invalidante non ha tenuto conto delle certificazioni trasmesse nel corso del dialogo peritale di cui all'art. 195 c.p.c. ed attestanti l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, essendosi ritenuto necessario assicurare secondo il disposto normativo una piena esplicazione del c.d. contraddittorio tecnico,
è stato disposto il richiamo dell'ausiliario dell'Ufficio che, con note integrative depositate il
23.04.2025, ha osservato alla luce della documentata esistenza di “apnea ostruttiva del sonno di grado severo che necessita di trattamento con C-PAP” ed allegata prescrizione di protesi ventilatoria, che “sommando con metodo scalare, alla già raggiunta percentuale del 67%, quella determinata dalla pneumopatia di cui alla superiore diagnosi, considerata per analogia al codice 6104, ovvero “tubercolosi polmonare – esiti fibrosi parenchimali o pleurici con insufficienza respiratoria moderata” (41-50%)”, può riconoscersi un grado di invalidità pari all'80% con decorrenza tre mesi prima l'epoca dell'accertamento sanitario ulteriormente prodotto, vale a dire al mese di agosto 2024, non essendo stata prodotta documentazione espressiva di una sua più antica esistenza.
Pagina 6 In considerazione delle complessive risultanze istruttorie acquisite in atti, le conclusioni del
CTU in ordine alla sussistenza in capo al ricorrente di affezioni invalidanti nella misura del
80% si palesano frutto di una valutazione critica e ponderata delle risultanze mediche acquisite in atti.
Non sono presenti in atti elementi utili per ritenere che le conclusioni peritali si pongano in palese devianza rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, per cui l'apprezzamento medico legale del CTU espresso nella relazione peritale depositata il 9.01.2025 come integrata con le note depositate il 23.04.2025 resta fatto proprio da questo giudice ed emesse statuizioni conformi in dispositivo
Ai fini delle spese giudiziali, la valutazione di soccombenza tra le parti deve svolgersi considerando che trattasi di unico giudizio a formazione successiva ed eventuale (sul punto, v.
Cass. 04.04.2022 n. 10685) e, valutata la decorrenza dell'accertamento da una data successiva alla presentazione della domanda in via amministrativa, il riconoscimento del diritto ottenuto risulta non coincidente con il riconoscimento del diritto richiesto, ma reiezione della domanda iniziale (Cass. n.16821/2005), per cui spese processuali della fase sommaria e della fase contenziosa restano per intero compensate tra le parti;
mentre le spese di CTU, nei rapporti interni tra le parti, restano poste definitivamente poste a carico dell'ente previdenziale tenuto conto delle condizioni reddituali di rilevanti a norma dell'art. 152 dispos. att. Parte_1
c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
DICHIARA inammissibili le domande volte al riconoscimento del requisito sanitario funzionale al conseguimento della pensione di inabilità.
ACCERTA in capo a la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità con Parte_1
riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 80% a far data dal mese di agosto 2024
RIGETTA per il resto il ricorso
PONE definitivamente gli esborsi relativi alla consulenza tecnica d'ufficio della fase sommaria a carico della parte ricorrente
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 22.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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