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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/12/2024, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice rel. dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2333 /2022 R.G. promossa da:
(CF ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1994, con il patrocinio dell'avv. ROBERTA PIRROTTA, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Lecco in Via G. Parini, n° 39;
RICORRENTE
CONTRO
( ) nato in [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv. RAMAIOLI FEDERICA e dell'avv. ELISA GIULIA
FARAVELLI, con elezione di domicilio presso il suo studio in PIAZZA DEL
CARMINE N. 1 PAVIA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia
E nei confronti di
, nata a [...] il [...] C.F. , e CP_2 C.F._3 CP_3
, nato a [...], il [...] C.F. , anagraficamente
[...] C.F._4
residenti in [...], in persona del curatore speciale Avv.
Arianna BRETSCHNEIDER
CHIAMATI
Oggetto: separazione giudiziale Data della decisione: 11/11/2024
CONCLUSIONI
PER Parte_1
“1) Dato atto dell'intervenuta sentenza non definitiva n° 483/2023 con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
e disposta la prosecuzione del giudizio per la domanda di addebito e tutte le altre questioni, addebitare la separazione dei coniugi al signor CP_1
2) Affidare congiuntamente ai genitori i figli ed con collocazione CP_2 CP_3
prevalente degli stessi presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale verrà esercitata, di volta in volta, dal genitore con il quale i figli si trovano in quel momento.
3) Confermare, per un periodo non inferiore ad un anno, l'incarico già conferito ai
Servizi Sociali di Belgioioso di monitorare il nucleo familiare e di porre in essere ogni intervento utile al supporto dello stesso.
4) Il padre si intratterrà con i figli a week end alterni prelevandoli presso l'abitazione materna, o in altro luogo indicato dalla signora il venerdì alle ore 18.00 Parte_1
e riaccompagnandoli la domenica sera alle ore 18.00.
5) Il padre potrà intrattenersi con i figli anche in giorni infrasettimanali quando vorrà, previo accordo con la madre.
6) I genitori trascorreranno con i figli in via alternata i ponti scolastici (carnevale, 25 aprile, 1° maggio etc.).
7) I figli trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore dalla chiusura delle scuole sino alla domenica sera e con l'altro genitore dalla domenica sera al martedì. Per l'anno 2025 trascorreranno il primo periodo con la madre.
8) Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il periodo di chiusura delle scuole in tempi paritetici con ciascun genitore. Per l'anno 2024 trascorreranno con il padre il periodo dal 20 al 29 dicembre ed il periodo dal 30 dicembre al 07 gennaio con la madre.
Pag. 2 di 15 9) Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i minori due settimane anche non consecutive, periodo durante il quale verranno sospesi i diritti di visita. La signora comunicherà al signor il proprio periodo di Parte_1 CP_1
ferie entro la prima settimana di maggio, o comunque non appena il proprio datore di lavoro gliene darà conferma, ed il signor comunicherà il differente periodo da CP_1
lui scelto entro i successivi 15 giorni.
10) Al genitore che non si trova con i figli sarà garantito un contatto quotidiano con gli stessi (chiamata o videochiamata o messaggio etc..)
11) Il signor verserà a titolo di mantenimento dei figli ed sino CP_1 CP_2 CP_3 all'indipendenza economica degli stessi, un importo mensile complessivo di €600,00
(€300,00 per ciascun figlio), o la diversa somma che si riterrà equa, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
12) Disporre che le somme di cui all'assegno unico vengano percepite interamente dalla madre
13) Disporre a carico di ciascun genitore l'impegno a non espatriare con i minori sino al 30 Giugno 2025.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
PER LO HO :
“1. Affidare i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori i quali si CP_2 CP_3
impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni. I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
2. Collocare e presso la madre nella abitazione sita in AT (LC) CP_2 CP_3
ove manterranno la residenza anagrafica. Eventuali cambi di residenza di un genitore dovranno essere comunicati all'altro genitore prima del trasferimento indicando il nuovo indirizzo di
3. Disporre che venga dato mandato, per un tempo limitato a 6/8 mesi, ai Servizi
Sociali del Comune di Siziano – Ambito territoriale dell'Alto e Basso Pavese di
Pag. 3 di 15 monitorare il nucleo familiare, ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti necessari di supporto alla genitorialità e, parimenti, deve essere demandato loro il compito di favorire in ogni modo il dialogo genitoriale facendo da tramite nelle scelte di maggiore interesse per i figli, se necessario, attivandosi a richiesta dei genitori sul punto, nonché agli stessi Servizi deve essere dato il compito di vigilare sul corretto svolgimento del diritto di visita paterno nell'ambito della cornice temporale e con le modalità qui di seguito indicate, prendendo adeguate precauzioni al fine di evitare che i momenti di contatto tra i genitori possano sfociare in episodi di tensione pregiudizievoli per i minori, nonché verificando il corretto svolgimento del diritto alla bigenitorialità dei minori.
4. Fatto salvo quanto indicato al punto n.3) disporre che il Signor possa vedere CP_1
e tenere con sé e secondo il seguente calendario: CP_2 CP_3
-NEL PERIODO SCOLASICO il padre potrà prelevare e il venerdì sera, CP_2 CP_3
indicativamente per le 18.00, per almeno 3 volte al mese, e riaccompagnarli alla domenica sera presso la casa materna entro le ore 20.
-Durante la settimana, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, il padre potrà stare con i figli almeno 1 giorno infra-settimanale (indicativamente il mercoledì) senza pernotto con rientro presso la casa materna per le ore 20.30;
-NEL PERIODO NON COPERTO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA verrà applicato il calendario di cui al punto precedente, ad eccezione dei periodi di vacanza regolamentati come segue:
-Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore, una settimana a testa con alternanza di Natale e
Capodanno (primo periodo dal 23/12 ore 10 al 30/12 ore 20.30; secondo periodo dal
30/12 ore 20.30 alla fine delle vacanze scolastiche). Per il corrente anno (2024) CP_2
e trascorreranno il primo periodo con il padre ed il secondo periodo con la CP_3
madre. Per il 2025 i periodi saranno alternati (il primo con la madre, il secondo con il padre);
-Durante le vacanze pasquali i bambini trascorreranno ad anni alterni Pasqua e Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore compatibilmente con le esigenze lavorative degli stessi;
Pag. 4 di 15 -Durante il periodo delle vacanze estive i minori potranno trascorrere con entrambi i genitori n. 2 settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro e non oltre la fine del mese di Maggio. e trascorreranno con i genitori le settimane CP_2 CP_3
concordate anche qualora non fosse possibile per gli stessi portare i figli in villeggiatura. In relazione ai periodi di vacanza estivi, il genitore con cui i minori trascorreranno i giorni si impegna a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura ed i relativi recapiti telefonici. Durante i periodi di vacanza ciascun genitore si impegna a garantire all'altro contatti con i figli anche a mezzo videochiamata (ad esempio a giorni alterni e in orari da concordare). Per l'estate 2024
e trascorreranno con il padre una settimana dal 19/7 al 29/7, con rientro CP_2 CP_3
presso la casa materna il giorno 30/7;
- I periodi di astensione dalla scuola (ponti) i minori li trascorreranno con i genitori, compatibilmente agli impegni lavorativi degli stessi, secondo il criterio dell'alternanza
e possibilmente in prosecuzione del week end di pertinenza.
5.Disporre che il Signor versi a titolo di contributo al mantenimento dei minori CP_1
alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la Parte_1 somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese extra assegno come individuate dal
Protocollo del Tribunale di Pavia n. 2323/2016 che qui si intende ritrascritto.
6. Il rimborso delle spese straordinarie potrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti avvenga entro il 20 del mese precedente. Il genitore che anticiperà la spesa dovrà poi trasmettere all'altro copia del documento attestante la spesa straordinaria sostenuta nell'interesse dei figli anche ai fini della detrazione fiscale al 50%. I genitori si impegnano a trovare un accordo direttamente anche a mezzo messaggistica telefonica e/o WhatsApp. In ogni caso, il genitore anticipatorio delle spese straordinarie dovrà inviare a mezzo messaggistica telefonica e/o WhatsApp all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso. In ogni caso il genitore che non intendesse sostenere una spesa dovrà motivare per iscritto entro e non oltre sette giorni all'altro genitore;
diversamente la spesa si riterrà approvata.
Pag. 5 di 15
7. Il Signor dichiara di NON rinunciare, per la propria parte, all'assegno unico CP_1
al fine di compensare le spese di trasferta per i figli.
8. Disporre che i genitori si impegnino a favorire nei giorni di permanenza dei figli presso di sé, regolari contatti con l'altro genitore attraverso videochiamate, telefonate, compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi. Ed in particolare il Signor potrà sentire e a mezzo videochiamata ogni sera alle 20 (o in altro CP_1 CP_2 CP_3
orario preventivamente comunicato alla madre);
9. Disporre che entrambi i genitori ed i rispettivi parenti si impegnino a non assumere, alla presenza dei minori, atteggiamenti tali da influenzare negativamente il giudizio dello stesso nei confronti dell'altro genitore e/o dei rispettivi parenti.
10. Disporre che i genitori si impegnino a far relazionare i figli minori con ipotetici nuove/i compagne/i solo ed esclusivamente quando il rapporto sia stabile, maturo e serio e in ogni caso, fatti salvi diversi accordi che interverranno fra le parti.
11. Disporre che i genitori dei minori si impegnino ad informarsi e comunque a tenersi reciprocamente informati circa l'andamento scolastico di e i colloqui CP_2 CP_3
periodici con i docenti onde potervi partecipare nonché su ogni altro impegno che riguardi i bambini (sportivo, ricreativo e personale) e comunque più in generale ogni decisione afferente la loro vita privata.
12. Disporre che i genitori si prestino reciproca autorizzazione a recarsi all'estero - anche con i figli - con impegno di collaborazione per il rilascio o il rinnovo di documenti personali e dei minori validi per l'espatrio; con l'intesa che ciascun viaggio all'estero dei minori con l' uno o l'altro dei genitori sarà oggetto di preventiva informazione (anche via email, sms o WhatsApp).
13. Respinta la domanda di addebito, si insiste per la vittoria delle competenze legali del presente giudizio.”
PER I MINORI E : CP_2 CP_3
1. “ Disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad CP_2 CP_3
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori, condividendo e concordando le decisioni di maggiore importanza ed interesse per i figli (specie quelle afferenti alla salute/cure mediche;
istruzione e formazione;
residenza) e disgiuntamente solo nelle questioni quotidiane/correnti, nei
Pag. 6 di 15 tempi in cui ciascuno li ha con sé. Ciò al fine di permettere la partecipazione anche del padre alle scelte decisive relative ai minori.
2. Disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, nel luogo di attuale residenza ed iscrizione nello stato di famiglia della signora
[...]
Parte_1
3. Disporre il seguente programma di frequentazioni padre/figli: fine settimana alternati dal venerdì uscita da scuola alla domenica sera (stante la distanza abitativa tra la madre e il padre) oltre ad un giorno infrasettimanale se compatibile con gli impegni ed orari scolastici ed extra scolastici dei minori e lavorativi dei genitori;
in subordine, ove non fosse possibile prevedere l'incontro infrasettimanale, prevedere in luogo dei week end alterati, che i minori trascorrano col padre due fine settimana su tre, al fine di garantire continuità nella relazione ed un adeguato accesso dei figli anche al padre. Prevedere che le vacanze natalizie siano paritariamente ripartite, con alternanza annuale del periodo con ciascun genitore;
due settimane in estate con il padre (con decorrenza dall'estate 2025, essendosi già accordati i genitori per l'estate
2024 con l'avallo del servizio sociale), anche non consecutive, da concordarsi tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
vacanze pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
ponti e altre festività secondo alternanza. In subordine, declinare il programma di frequentazione padre/figli ritenuto maggiormente tutelante e rispondente alle esigenze e bisogni di e tenendo conto altresì delle disponibilità di CP_2 CP_3
ciascun genitore e di eventuali accordi tra gli stessi assunti ed eventualmente congiuntamente precisati.
4. Prevedere la prosecuzione – per il periodo di tempo che sarà ritenuto opportuno
(indicativamente 6 mesi/1 anno) e salva la proroga, in caso di necessità – del mandato di vigilanza e monitoraggio in capo al servizio sociale a tutt'oggi incaricato
(Belgioioso, che conosce e segue il nucleo familiare da anni) an, in linea con Cass. Civ. ord. n. 32290 del 22.11.2023 (con funzione di “addizione” e non di “sottrazione” rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale materna e paterna), con specifico incarico di monitorare l'andamento degli incontri padre/figli per verificarne la rispondenza a diritti e bisogni dei minori, di suggerire ai genitori eventuali modifiche/adeguamenti funzionali al benessere dei minori, di monitorare l'evoluzione
Pag. 7 di 15 della relazione e collaborazione genitoriale e la capacità dei genitori di dare risposta adeguata – sia congiuntamente che singolarmente – ai bisogni e alle esigenze dei figli.
5. Invitare i genitori ad intraprendere e/o proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità.
6. Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento dei CP_1 figli versando alla madre l'importo di euro 400,00 mensili (200 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat come per legge, stante i
i maggiori tempi dei figli col padre (mantenimento diretto) e l'esborso per i viaggi che il padre sostiene per incontrare i figli, oltre al 60% delle spese extra assegno come declinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia. In subordine, porre a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia.
7. Disporre che l'Assegno Unico Universale per i figli sia percepito integralmente dalla madre, convivente coi figli.
8. Assumere ogni altra decisione ritenuta tutelante e rispondente ai diritti e bisogni dei figli minori.
9. Decidere secondo giustizia e diritto sulle altre domande di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
contraevano matrimonio civile in Parte_1 CP_1
SO il 16/12/2016; dall'unione coniugale nascevano e CP_2 CP_3
.
[...]
con ricorso depositato in data 19.05.2022 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Pavia di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito, di disporre l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, di regolare gli incontri con il padre in spazio neutro e di prevedere un contributo per il mantenimento indiretto di €
700,00, oltre spese straordinarie, oltre che un assegno di mantenimento per sé;
, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
10.10.2022, ferma la separazione personale dei coniugi, chiedeva l'affidamento condiviso dei figli, di rigettarsi la domanda di addebito, di collocare i minori in via prevalente presso la madre e di regolamentare il diritto di visita paterno e di prevedere
Pag. 8 di 15 un contributo economico di € 300,00 a carico del padre oltre il 50% di spese extra assegno.
All'udienza presidenziale del 26.10.2022 il Presidente delegato sentiva le parti in ordine alle proprie richieste e ne tentava la conciliazione, che non riusciva;
esaurita l'udienza presidenziale i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e il giudice riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, il Presidente f.f., con ordinanza emessa in data 28.10.2022, affidava i minori al Comune di Belgioioso e li collocava presso la comunità nella quale vivevano unitamente alla ricorrente, disponeva l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti, prevedeva a carico del resistente un contributo economico di € 400,00 per i figli e di € 200,00 per la moglie, oltre il 100% delle spese extra assegno, nominando l'Avvocato Arianna Bretschneider curatore speciale per i minori;
nominava, infine, il giudice istruttore per il prosieguo della causa e all'udienza del 14.03.2023.
Alla predetta udienza le parti precisavano le conclusioni sullo status e conseguentemente con sentenza del 15.03.2023 veniva dichiarata la separazione personale delle parti e rimessa la causa in istruttoria.
Esaurita la fase istruttoria veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che avveniva mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e il giudice istruttore, con ordinanza del 12.07.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE AL
RESISTENTE
Preliminarmente si dà atto che in data 14.03.2023 è già intervenuta pronuncia parziale sullo status e che pertanto nulla deve essere disposto al riguardo.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente, si evidenzia che tale richiesta si basava su violenze verbali e psicologiche subite dalla moglie alle quali spesso si accompagnavano comportamenti fisicamente violenti.
Pag. 9 di 15 A seguito delle aggressioni perpetrati dal coniuge, la signora decideva di Parte_1
porre fine alla convivenza, in quanto non più disposta a tollerare e sopportare ulteriormente una simile condotta, entrava in contatto con il centro antiviolenza e, a seguito di alcuni colloqui, decideva di allontanarsi definitivamente dal marito violento accettando di essere collocata, per tutela sua e dei bambini, in una casa rifugio.
Tali affermazioni trovavano poi effettivo riscontro anche nella documentazione depositata dalla ricorrente ( doc. 14 dichiarazione medico di base e numerose denunce presso i Carabinieri di Lecco)
nonché nella sentenza penale di condanna con cui il Tribunale di Pavia ha dichiarato il signor responsabile del reato a lui ascritto al capo 2” ossia del “delitto CP_1
p. e p. dagli artt. 582-585 c.p. …perchè…percuotendola con schiaffi e pugni, cagionava alla moglie lesioni personali consistite in contusione in regione Parte_1 zigomatica dx, orecchio destro e lato destro del naso”( cfr. doc. 9 e 50)
Sul punto si rammenta che per consolidata giurisprudenza basta anche solo un atto di violenza per giustificare l'addebito e che la circostanza possa costituire elemento fondante la causa dell'intollerabilità della convivenza.
In particolare la Cassazione ha chiarito che la violenza fisica o psicologica costituisce sempre una violazione grave dei doveri coniugali, tale da giustificare l'addebito della separazione anche in presenza di un singolo episodio ed a prescindere dalla sua gravità, difatti la violenza sul coniuge pone in essere «un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (cfr. Cass, ordinanza n. 12662/2024.).
La domanda di addebito appare dunque fondata e va accolta.
2. SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
Quanto all'affidamento dei figli minori (nata il [...]) e (nato il CP_2 CP_3
07.09.2020) occorre evidenziare che il percorso svolto con i servizi sociali ha dato esito positivo.
Invero, con le note d'udienza dell'11.09.2024 la Curatrice speciale dava atto della recente positiva evoluzione della situazione del nucleo familiare dopo le dimissioni
Pag. 10 di 15 dalla comunità della madre con i figli, che vede i genitori collaborare costruttivamente nell'interesse dei minori, anche concordando il programma di frequentazioni con il padre.
In particolare, la Curatrice riferiva che “ Il signor ha saputo attenersi alle CP_1
indicazioni dei servizi rispettando la gradualità nella ripresa delle frequentazioni coi figli, attendendo pazientemente ogni ampliamento e parziale liberalizzazione[..]Va poi rilevato che nelle relazioni del servizio sociale non si rinvengono valutazioni negative sulla genitorialità paterna né pareri ostativi al ripristino dell'affido condiviso anche al padre.” ed al contempo anche “La signora dal canto suo non si è sottratta Parte_1
al ripristino del dialogo e della collaborazione col padre dei minori ed ha agevolato la ripresa delle frequentazioni, dando prova di aver saputo preservare l'immagine paterna agli occhi dei figli (che hanno infatti recuperato con il sig. una relazione positiva CP_1 anche dopo il lungo periodo di incontri protetti e osservati).”
Tale collaborazione ha apportato effettivi benefici anche nel rapporto padre- figli, infatti, negli ultimi contatti con i Servizi sociali la sig.ra ha raccontato di aver Pt_1 notato notevoli progressi relativamente al benessere dei minori: “[…] la stessa ha confermato che i minori manifestano un crescente entusiasmo nel rivedere il padre.
Durante le settimane che intercorrono tra un incontro e l'altro, non mancano di chiedere di lui. La donna si dichiara molto soddisfatta di questa situazione, ribadendo l'importanza per i figli di trascorrere del tempo di qualità con il padre.” (vd. relazione servizi del 9.7.2024);
Il Collegio, pertanto, tenuto conto dell'ultima relazione depositata dai Servizi sociali e delle considerazioni del Curatore speciale, visto l'esito del procedimento penale a carico del signor (assolto per il reato di maltrattamenti, con caducazione CP_1 dell'aggravante della violenza assistita), ritiene coerente con l'interesse dei minori recepire le conclusioni congiunte delle parti e disporre l'affidamento in via condivisa di
( nata il [...]) e nato il [...]) ad entrambi i genitori. CP_2 CP_3
Considerato, però, che continua ad apparire necessario l'intervento dei Servizi sociali per mediare le incomprensioni tra i genitori e vista anche la richiesta delle parti in tal senso, si reputa opportuno mantenere un costante monitoraggio sul nucleo familiare, adottando misure volte all'implementazione di competenze all'interno della relazione
Pag. 11 di 15 genitoriale al fine di evitare scontri tra le parti che sarebbero forieri di ripercussioni negative sui figli ed assicurare quel clima di tranquillità necessario per garantire la serena crescita dei minori.
Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, di dover affiancare ai genitori i servizi sociali conferendo agli stessi un mandato che abbia la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti, nonché di esercitare una funzione di vigilanza.
Giova al riguardo evidenziare – in sintonia con le indicazioni provenienti dalla corte di
Strasburgo - che “ nelle cause concernenti il rapporto di un genitore con il figlio vi è il dovere di agire rapidamente e di esercitare un'eccezionale diligenza” e tale dovere vale tanto per l'autorità giurisdizionale quanto per gli operatori del servizio sociale (v. Corte
Edu, Scozzari e Giunta
contro
Italia, Sentenza del 13 luglio 2000), sicché il mandato, vista la delicatezza della situazione in esame, non deve essere stereotipato ma deve tener conto di tutte le peculiarità del caso e richiede una attuazione rapida e scrupolosa.
Ciò significa che i Servizi competenti per la residenza dei minori (AT) e per la residenza paterna (Belgioioso) dovranno monitorare il nucleo familiare per un anno, attuando interventi di supporto alla genitorialità per favorire il dialogo tra le parti, facendo da tramite nelle scelte di maggiore interesse per i figli e prendendo adeguate precauzioni al fine di evitare che i momenti di contatto tra i genitori possano sfociare in episodi di tensione pregiudizievoli per i minori.
Si ritiene, altresì, necessario invitare la coppia ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di collaborare nel reciproco rispetto ed acquisire maggiore consapevolezza dei bisogni dei figli, eventualmente ricorrendo alla mediazione familiare o alla coordinazione genitoriale.
Quanto al collocamento dei minori, questi ultimi verranno collocati in via prevalente presso la madre, attualmente residente a [...], mentre il padre potrà frequentare i figli secondo il seguente calendario di incontri, stilato in considerazione della proposta avanzata dai Servizi Sociali e della disponibilità della ricorrente ad incrementare gli incontri infrasettimanali tra padre e figli: il padre potrà tenere con se i minori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola alla domenica sera
(stante la distanza abitativa tra i genitori), oltre che un giorno infrasettimanale se compatibile con gli impegni ed orari scolastici ed extra scolastici dei minori e lavorativi
Pag. 12 di 15 dei genitori;
le vacanze natalizie e pasquali saranno paritariamente ripartite, con alternanza annuale del periodo con ciascun genitore;
quanto alle vacanze estive, invece,
i minori trascorreranno due settimane con il padre, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
i minori trascorreranno, infine, con i genitori ponti ed altre festività sempre secondo il criterio dell' alternanza, salvo migliori accordi tra le parti.
Deve in tal senso respingersi la richiesta paterna di tenere con sé i figli per tre weekend al mese poiché non rispondente alla piena attuazione della bigenitorialità e dell'equilibrio dei tempi di permanenza dei minori.
3. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA:
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Passando agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo
Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, quest'ultimo provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va previsto a carico della madre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al fine di stabilire l'importo mensile che la ricorrente è tenuta a versare a titolo di mantenimento dei minori, rilevano i seguenti elementi.
La ricorrente in costanza di matrimonio non aveva mai stolto attività lavorativa, ma durante la permanenza presso la comunità ha conseguito il titolo di Operatore Socio
Sanitario e da agosto 2023 risulta essere stata assunta a tempo determinato presso una
RSA, percependo una retribuzione netta di circa 1400,00€ mensili (vd. doc 16 Cu 2024
e doc. 17 buste paga).
La stessa, tuttavia, ha riferito di dover sostenere i costi abitativi dell'appartamento condotto in locazione pari a circa 500,00€ mensili, senza però allegare alcuna documentazione.
Per contro, il signor ha una ditta individuale e risulta avere un reddito netto CP_1
annuale pari a 23.389 ( PF 2023), oltre ad essere esclusivo proprietario della ex casa familiare, rimasta nella sua disponibilità.
Pag. 13 di 15 Orbene, alla luce di quanto evidenziato, il Collegio, valutati comparativamente i redditi delle parti, tenuto conto dell'età e delle esigenze dei minori e del tempo di permanenza degli stessi con ciascun genitore, reputa congruo porre a carico del resistente l'obbligo diversare un assegno di mantenimento per entrambi i minori pari a € 500,00 mensili, che dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse dovranno essere sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia.
L'assegno unico, invece, deve essere interamente riconosciuto alla ricorrente, così come le detrazioni fiscali, attesa la convivenza con entrambi i figli.
4. SPESE PROCESSUALI
In ragione del necessario percorso affrontato con i Servizi sociali, il Tribunale reputa congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 482/2023 di separazione dei coniugi, così dispone:
1. Addebita la separazione al resistente;
2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi CP_2 CP_3
i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3. Regola il diritto di visita paterno come in parte narrativa.
4. Dispone che i servizi sociali di SO attuino gli interventi di cui in parte narrativa da attuare in rete con i servizi di residenza della parte ricorrente
(AT (LC) o altro Comune ove risulti residente);
5. Dispone che versi a entro CP_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli,
l'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
6. Dispone che gli assegni familiari siano interamente percepiti dalla ricorrente;
7. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pag. 14 di 15 Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11/11/2024 .
Si comunichi ai servizi sociali di SO e AT (LC)
Il giudice est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
IL PRESIDENTE
Dott. Marina Bellegrandi
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice rel. dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2333 /2022 R.G. promossa da:
(CF ) nata in [...] il Parte_1 C.F._1
31/10/1994, con il patrocinio dell'avv. ROBERTA PIRROTTA, con elezione di domicilio presso il suo studio sito in Lecco in Via G. Parini, n° 39;
RICORRENTE
CONTRO
( ) nato in [...] il [...] CP_1 CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv. RAMAIOLI FEDERICA e dell'avv. ELISA GIULIA
FARAVELLI, con elezione di domicilio presso il suo studio in PIAZZA DEL
CARMINE N. 1 PAVIA;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia
E nei confronti di
, nata a [...] il [...] C.F. , e CP_2 C.F._3 CP_3
, nato a [...], il [...] C.F. , anagraficamente
[...] C.F._4
residenti in [...], in persona del curatore speciale Avv.
Arianna BRETSCHNEIDER
CHIAMATI
Oggetto: separazione giudiziale Data della decisione: 11/11/2024
CONCLUSIONI
PER Parte_1
“1) Dato atto dell'intervenuta sentenza non definitiva n° 483/2023 con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
e disposta la prosecuzione del giudizio per la domanda di addebito e tutte le altre questioni, addebitare la separazione dei coniugi al signor CP_1
2) Affidare congiuntamente ai genitori i figli ed con collocazione CP_2 CP_3
prevalente degli stessi presso la madre. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale verrà esercitata, di volta in volta, dal genitore con il quale i figli si trovano in quel momento.
3) Confermare, per un periodo non inferiore ad un anno, l'incarico già conferito ai
Servizi Sociali di Belgioioso di monitorare il nucleo familiare e di porre in essere ogni intervento utile al supporto dello stesso.
4) Il padre si intratterrà con i figli a week end alterni prelevandoli presso l'abitazione materna, o in altro luogo indicato dalla signora il venerdì alle ore 18.00 Parte_1
e riaccompagnandoli la domenica sera alle ore 18.00.
5) Il padre potrà intrattenersi con i figli anche in giorni infrasettimanali quando vorrà, previo accordo con la madre.
6) I genitori trascorreranno con i figli in via alternata i ponti scolastici (carnevale, 25 aprile, 1° maggio etc.).
7) I figli trascorreranno le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore dalla chiusura delle scuole sino alla domenica sera e con l'altro genitore dalla domenica sera al martedì. Per l'anno 2025 trascorreranno il primo periodo con la madre.
8) Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno il periodo di chiusura delle scuole in tempi paritetici con ciascun genitore. Per l'anno 2024 trascorreranno con il padre il periodo dal 20 al 29 dicembre ed il periodo dal 30 dicembre al 07 gennaio con la madre.
Pag. 2 di 15 9) Durante il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i minori due settimane anche non consecutive, periodo durante il quale verranno sospesi i diritti di visita. La signora comunicherà al signor il proprio periodo di Parte_1 CP_1
ferie entro la prima settimana di maggio, o comunque non appena il proprio datore di lavoro gliene darà conferma, ed il signor comunicherà il differente periodo da CP_1
lui scelto entro i successivi 15 giorni.
10) Al genitore che non si trova con i figli sarà garantito un contatto quotidiano con gli stessi (chiamata o videochiamata o messaggio etc..)
11) Il signor verserà a titolo di mantenimento dei figli ed sino CP_1 CP_2 CP_3 all'indipendenza economica degli stessi, un importo mensile complessivo di €600,00
(€300,00 per ciascun figlio), o la diversa somma che si riterrà equa, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
12) Disporre che le somme di cui all'assegno unico vengano percepite interamente dalla madre
13) Disporre a carico di ciascun genitore l'impegno a non espatriare con i minori sino al 30 Giugno 2025.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”
PER LO HO :
“1. Affidare i figli e in via condivisa ad entrambi i genitori i quali si CP_2 CP_3
impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il suo benessere, seguendone le naturali inclinazioni. I minori conserveranno con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti un significativo ed equilibrato rapporto;
2. Collocare e presso la madre nella abitazione sita in AT (LC) CP_2 CP_3
ove manterranno la residenza anagrafica. Eventuali cambi di residenza di un genitore dovranno essere comunicati all'altro genitore prima del trasferimento indicando il nuovo indirizzo di
3. Disporre che venga dato mandato, per un tempo limitato a 6/8 mesi, ai Servizi
Sociali del Comune di Siziano – Ambito territoriale dell'Alto e Basso Pavese di
Pag. 3 di 15 monitorare il nucleo familiare, ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti necessari di supporto alla genitorialità e, parimenti, deve essere demandato loro il compito di favorire in ogni modo il dialogo genitoriale facendo da tramite nelle scelte di maggiore interesse per i figli, se necessario, attivandosi a richiesta dei genitori sul punto, nonché agli stessi Servizi deve essere dato il compito di vigilare sul corretto svolgimento del diritto di visita paterno nell'ambito della cornice temporale e con le modalità qui di seguito indicate, prendendo adeguate precauzioni al fine di evitare che i momenti di contatto tra i genitori possano sfociare in episodi di tensione pregiudizievoli per i minori, nonché verificando il corretto svolgimento del diritto alla bigenitorialità dei minori.
4. Fatto salvo quanto indicato al punto n.3) disporre che il Signor possa vedere CP_1
e tenere con sé e secondo il seguente calendario: CP_2 CP_3
-NEL PERIODO SCOLASICO il padre potrà prelevare e il venerdì sera, CP_2 CP_3
indicativamente per le 18.00, per almeno 3 volte al mese, e riaccompagnarli alla domenica sera presso la casa materna entro le ore 20.
-Durante la settimana, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, il padre potrà stare con i figli almeno 1 giorno infra-settimanale (indicativamente il mercoledì) senza pernotto con rientro presso la casa materna per le ore 20.30;
-NEL PERIODO NON COPERTO DALLA FREQUENZA SCOLASTICA verrà applicato il calendario di cui al punto precedente, ad eccezione dei periodi di vacanza regolamentati come segue:
-Durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore, una settimana a testa con alternanza di Natale e
Capodanno (primo periodo dal 23/12 ore 10 al 30/12 ore 20.30; secondo periodo dal
30/12 ore 20.30 alla fine delle vacanze scolastiche). Per il corrente anno (2024) CP_2
e trascorreranno il primo periodo con il padre ed il secondo periodo con la CP_3
madre. Per il 2025 i periodi saranno alternati (il primo con la madre, il secondo con il padre);
-Durante le vacanze pasquali i bambini trascorreranno ad anni alterni Pasqua e Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore compatibilmente con le esigenze lavorative degli stessi;
Pag. 4 di 15 -Durante il periodo delle vacanze estive i minori potranno trascorrere con entrambi i genitori n. 2 settimane (anche non consecutive) da concordarsi entro e non oltre la fine del mese di Maggio. e trascorreranno con i genitori le settimane CP_2 CP_3
concordate anche qualora non fosse possibile per gli stessi portare i figli in villeggiatura. In relazione ai periodi di vacanza estivi, il genitore con cui i minori trascorreranno i giorni si impegna a comunicare all'altro genitore il luogo di villeggiatura ed i relativi recapiti telefonici. Durante i periodi di vacanza ciascun genitore si impegna a garantire all'altro contatti con i figli anche a mezzo videochiamata (ad esempio a giorni alterni e in orari da concordare). Per l'estate 2024
e trascorreranno con il padre una settimana dal 19/7 al 29/7, con rientro CP_2 CP_3
presso la casa materna il giorno 30/7;
- I periodi di astensione dalla scuola (ponti) i minori li trascorreranno con i genitori, compatibilmente agli impegni lavorativi degli stessi, secondo il criterio dell'alternanza
e possibilmente in prosecuzione del week end di pertinenza.
5.Disporre che il Signor versi a titolo di contributo al mantenimento dei minori CP_1
alla Signora entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la Parte_1 somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio) – da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT – oltre al 50% delle spese extra assegno come individuate dal
Protocollo del Tribunale di Pavia n. 2323/2016 che qui si intende ritrascritto.
6. Il rimborso delle spese straordinarie potrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti avvenga entro il 20 del mese precedente. Il genitore che anticiperà la spesa dovrà poi trasmettere all'altro copia del documento attestante la spesa straordinaria sostenuta nell'interesse dei figli anche ai fini della detrazione fiscale al 50%. I genitori si impegnano a trovare un accordo direttamente anche a mezzo messaggistica telefonica e/o WhatsApp. In ogni caso, il genitore anticipatorio delle spese straordinarie dovrà inviare a mezzo messaggistica telefonica e/o WhatsApp all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso. In ogni caso il genitore che non intendesse sostenere una spesa dovrà motivare per iscritto entro e non oltre sette giorni all'altro genitore;
diversamente la spesa si riterrà approvata.
Pag. 5 di 15
7. Il Signor dichiara di NON rinunciare, per la propria parte, all'assegno unico CP_1
al fine di compensare le spese di trasferta per i figli.
8. Disporre che i genitori si impegnino a favorire nei giorni di permanenza dei figli presso di sé, regolari contatti con l'altro genitore attraverso videochiamate, telefonate, compatibilmente con gli impegni personali e lavorativi. Ed in particolare il Signor potrà sentire e a mezzo videochiamata ogni sera alle 20 (o in altro CP_1 CP_2 CP_3
orario preventivamente comunicato alla madre);
9. Disporre che entrambi i genitori ed i rispettivi parenti si impegnino a non assumere, alla presenza dei minori, atteggiamenti tali da influenzare negativamente il giudizio dello stesso nei confronti dell'altro genitore e/o dei rispettivi parenti.
10. Disporre che i genitori si impegnino a far relazionare i figli minori con ipotetici nuove/i compagne/i solo ed esclusivamente quando il rapporto sia stabile, maturo e serio e in ogni caso, fatti salvi diversi accordi che interverranno fra le parti.
11. Disporre che i genitori dei minori si impegnino ad informarsi e comunque a tenersi reciprocamente informati circa l'andamento scolastico di e i colloqui CP_2 CP_3
periodici con i docenti onde potervi partecipare nonché su ogni altro impegno che riguardi i bambini (sportivo, ricreativo e personale) e comunque più in generale ogni decisione afferente la loro vita privata.
12. Disporre che i genitori si prestino reciproca autorizzazione a recarsi all'estero - anche con i figli - con impegno di collaborazione per il rilascio o il rinnovo di documenti personali e dei minori validi per l'espatrio; con l'intesa che ciascun viaggio all'estero dei minori con l' uno o l'altro dei genitori sarà oggetto di preventiva informazione (anche via email, sms o WhatsApp).
13. Respinta la domanda di addebito, si insiste per la vittoria delle competenze legali del presente giudizio.”
PER I MINORI E : CP_2 CP_3
1. “ Disporre l'affidamento condiviso dei minori e ad CP_2 CP_3
entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori, condividendo e concordando le decisioni di maggiore importanza ed interesse per i figli (specie quelle afferenti alla salute/cure mediche;
istruzione e formazione;
residenza) e disgiuntamente solo nelle questioni quotidiane/correnti, nei
Pag. 6 di 15 tempi in cui ciascuno li ha con sé. Ciò al fine di permettere la partecipazione anche del padre alle scelte decisive relative ai minori.
2. Disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, nel luogo di attuale residenza ed iscrizione nello stato di famiglia della signora
[...]
Parte_1
3. Disporre il seguente programma di frequentazioni padre/figli: fine settimana alternati dal venerdì uscita da scuola alla domenica sera (stante la distanza abitativa tra la madre e il padre) oltre ad un giorno infrasettimanale se compatibile con gli impegni ed orari scolastici ed extra scolastici dei minori e lavorativi dei genitori;
in subordine, ove non fosse possibile prevedere l'incontro infrasettimanale, prevedere in luogo dei week end alterati, che i minori trascorrano col padre due fine settimana su tre, al fine di garantire continuità nella relazione ed un adeguato accesso dei figli anche al padre. Prevedere che le vacanze natalizie siano paritariamente ripartite, con alternanza annuale del periodo con ciascun genitore;
due settimane in estate con il padre (con decorrenza dall'estate 2025, essendosi già accordati i genitori per l'estate
2024 con l'avallo del servizio sociale), anche non consecutive, da concordarsi tra genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
vacanze pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
ponti e altre festività secondo alternanza. In subordine, declinare il programma di frequentazione padre/figli ritenuto maggiormente tutelante e rispondente alle esigenze e bisogni di e tenendo conto altresì delle disponibilità di CP_2 CP_3
ciascun genitore e di eventuali accordi tra gli stessi assunti ed eventualmente congiuntamente precisati.
4. Prevedere la prosecuzione – per il periodo di tempo che sarà ritenuto opportuno
(indicativamente 6 mesi/1 anno) e salva la proroga, in caso di necessità – del mandato di vigilanza e monitoraggio in capo al servizio sociale a tutt'oggi incaricato
(Belgioioso, che conosce e segue il nucleo familiare da anni) an, in linea con Cass. Civ. ord. n. 32290 del 22.11.2023 (con funzione di “addizione” e non di “sottrazione” rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale materna e paterna), con specifico incarico di monitorare l'andamento degli incontri padre/figli per verificarne la rispondenza a diritti e bisogni dei minori, di suggerire ai genitori eventuali modifiche/adeguamenti funzionali al benessere dei minori, di monitorare l'evoluzione
Pag. 7 di 15 della relazione e collaborazione genitoriale e la capacità dei genitori di dare risposta adeguata – sia congiuntamente che singolarmente – ai bisogni e alle esigenze dei figli.
5. Invitare i genitori ad intraprendere e/o proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità.
6. Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento dei CP_1 figli versando alla madre l'importo di euro 400,00 mensili (200 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e con rivalutazione Istat come per legge, stante i
i maggiori tempi dei figli col padre (mantenimento diretto) e l'esborso per i viaggi che il padre sostiene per incontrare i figli, oltre al 60% delle spese extra assegno come declinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia. In subordine, porre a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli nella misura ritenuta di giustizia.
7. Disporre che l'Assegno Unico Universale per i figli sia percepito integralmente dalla madre, convivente coi figli.
8. Assumere ogni altra decisione ritenuta tutelante e rispondente ai diritti e bisogni dei figli minori.
9. Decidere secondo giustizia e diritto sulle altre domande di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
contraevano matrimonio civile in Parte_1 CP_1
SO il 16/12/2016; dall'unione coniugale nascevano e CP_2 CP_3
.
[...]
con ricorso depositato in data 19.05.2022 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Pavia di pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito, di disporre l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, di regolare gli incontri con il padre in spazio neutro e di prevedere un contributo per il mantenimento indiretto di €
700,00, oltre spese straordinarie, oltre che un assegno di mantenimento per sé;
, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_1
10.10.2022, ferma la separazione personale dei coniugi, chiedeva l'affidamento condiviso dei figli, di rigettarsi la domanda di addebito, di collocare i minori in via prevalente presso la madre e di regolamentare il diritto di visita paterno e di prevedere
Pag. 8 di 15 un contributo economico di € 300,00 a carico del padre oltre il 50% di spese extra assegno.
All'udienza presidenziale del 26.10.2022 il Presidente delegato sentiva le parti in ordine alle proprie richieste e ne tentava la conciliazione, che non riusciva;
esaurita l'udienza presidenziale i coniugi venivano autorizzati a vivere separati e il giudice riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, il Presidente f.f., con ordinanza emessa in data 28.10.2022, affidava i minori al Comune di Belgioioso e li collocava presso la comunità nella quale vivevano unitamente alla ricorrente, disponeva l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti, prevedeva a carico del resistente un contributo economico di € 400,00 per i figli e di € 200,00 per la moglie, oltre il 100% delle spese extra assegno, nominando l'Avvocato Arianna Bretschneider curatore speciale per i minori;
nominava, infine, il giudice istruttore per il prosieguo della causa e all'udienza del 14.03.2023.
Alla predetta udienza le parti precisavano le conclusioni sullo status e conseguentemente con sentenza del 15.03.2023 veniva dichiarata la separazione personale delle parti e rimessa la causa in istruttoria.
Esaurita la fase istruttoria veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni che avveniva mediante deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e il giudice istruttore, con ordinanza del 12.07.2024 rimetteva la causa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. SULLA DOMANDA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE AL
RESISTENTE
Preliminarmente si dà atto che in data 14.03.2023 è già intervenuta pronuncia parziale sullo status e che pertanto nulla deve essere disposto al riguardo.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente, si evidenzia che tale richiesta si basava su violenze verbali e psicologiche subite dalla moglie alle quali spesso si accompagnavano comportamenti fisicamente violenti.
Pag. 9 di 15 A seguito delle aggressioni perpetrati dal coniuge, la signora decideva di Parte_1
porre fine alla convivenza, in quanto non più disposta a tollerare e sopportare ulteriormente una simile condotta, entrava in contatto con il centro antiviolenza e, a seguito di alcuni colloqui, decideva di allontanarsi definitivamente dal marito violento accettando di essere collocata, per tutela sua e dei bambini, in una casa rifugio.
Tali affermazioni trovavano poi effettivo riscontro anche nella documentazione depositata dalla ricorrente ( doc. 14 dichiarazione medico di base e numerose denunce presso i Carabinieri di Lecco)
nonché nella sentenza penale di condanna con cui il Tribunale di Pavia ha dichiarato il signor responsabile del reato a lui ascritto al capo 2” ossia del “delitto CP_1
p. e p. dagli artt. 582-585 c.p. …perchè…percuotendola con schiaffi e pugni, cagionava alla moglie lesioni personali consistite in contusione in regione Parte_1 zigomatica dx, orecchio destro e lato destro del naso”( cfr. doc. 9 e 50)
Sul punto si rammenta che per consolidata giurisprudenza basta anche solo un atto di violenza per giustificare l'addebito e che la circostanza possa costituire elemento fondante la causa dell'intollerabilità della convivenza.
In particolare la Cassazione ha chiarito che la violenza fisica o psicologica costituisce sempre una violazione grave dei doveri coniugali, tale da giustificare l'addebito della separazione anche in presenza di un singolo episodio ed a prescindere dalla sua gravità, difatti la violenza sul coniuge pone in essere «un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona» (cfr. Cass, ordinanza n. 12662/2024.).
La domanda di addebito appare dunque fondata e va accolta.
2. SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA
Quanto all'affidamento dei figli minori (nata il [...]) e (nato il CP_2 CP_3
07.09.2020) occorre evidenziare che il percorso svolto con i servizi sociali ha dato esito positivo.
Invero, con le note d'udienza dell'11.09.2024 la Curatrice speciale dava atto della recente positiva evoluzione della situazione del nucleo familiare dopo le dimissioni
Pag. 10 di 15 dalla comunità della madre con i figli, che vede i genitori collaborare costruttivamente nell'interesse dei minori, anche concordando il programma di frequentazioni con il padre.
In particolare, la Curatrice riferiva che “ Il signor ha saputo attenersi alle CP_1
indicazioni dei servizi rispettando la gradualità nella ripresa delle frequentazioni coi figli, attendendo pazientemente ogni ampliamento e parziale liberalizzazione[..]Va poi rilevato che nelle relazioni del servizio sociale non si rinvengono valutazioni negative sulla genitorialità paterna né pareri ostativi al ripristino dell'affido condiviso anche al padre.” ed al contempo anche “La signora dal canto suo non si è sottratta Parte_1
al ripristino del dialogo e della collaborazione col padre dei minori ed ha agevolato la ripresa delle frequentazioni, dando prova di aver saputo preservare l'immagine paterna agli occhi dei figli (che hanno infatti recuperato con il sig. una relazione positiva CP_1 anche dopo il lungo periodo di incontri protetti e osservati).”
Tale collaborazione ha apportato effettivi benefici anche nel rapporto padre- figli, infatti, negli ultimi contatti con i Servizi sociali la sig.ra ha raccontato di aver Pt_1 notato notevoli progressi relativamente al benessere dei minori: “[…] la stessa ha confermato che i minori manifestano un crescente entusiasmo nel rivedere il padre.
Durante le settimane che intercorrono tra un incontro e l'altro, non mancano di chiedere di lui. La donna si dichiara molto soddisfatta di questa situazione, ribadendo l'importanza per i figli di trascorrere del tempo di qualità con il padre.” (vd. relazione servizi del 9.7.2024);
Il Collegio, pertanto, tenuto conto dell'ultima relazione depositata dai Servizi sociali e delle considerazioni del Curatore speciale, visto l'esito del procedimento penale a carico del signor (assolto per il reato di maltrattamenti, con caducazione CP_1 dell'aggravante della violenza assistita), ritiene coerente con l'interesse dei minori recepire le conclusioni congiunte delle parti e disporre l'affidamento in via condivisa di
( nata il [...]) e nato il [...]) ad entrambi i genitori. CP_2 CP_3
Considerato, però, che continua ad apparire necessario l'intervento dei Servizi sociali per mediare le incomprensioni tra i genitori e vista anche la richiesta delle parti in tal senso, si reputa opportuno mantenere un costante monitoraggio sul nucleo familiare, adottando misure volte all'implementazione di competenze all'interno della relazione
Pag. 11 di 15 genitoriale al fine di evitare scontri tra le parti che sarebbero forieri di ripercussioni negative sui figli ed assicurare quel clima di tranquillità necessario per garantire la serena crescita dei minori.
Alla luce di quanto sopra si ritiene, pertanto, di dover affiancare ai genitori i servizi sociali conferendo agli stessi un mandato che abbia la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti, nonché di esercitare una funzione di vigilanza.
Giova al riguardo evidenziare – in sintonia con le indicazioni provenienti dalla corte di
Strasburgo - che “ nelle cause concernenti il rapporto di un genitore con il figlio vi è il dovere di agire rapidamente e di esercitare un'eccezionale diligenza” e tale dovere vale tanto per l'autorità giurisdizionale quanto per gli operatori del servizio sociale (v. Corte
Edu, Scozzari e Giunta
contro
Italia, Sentenza del 13 luglio 2000), sicché il mandato, vista la delicatezza della situazione in esame, non deve essere stereotipato ma deve tener conto di tutte le peculiarità del caso e richiede una attuazione rapida e scrupolosa.
Ciò significa che i Servizi competenti per la residenza dei minori (AT) e per la residenza paterna (Belgioioso) dovranno monitorare il nucleo familiare per un anno, attuando interventi di supporto alla genitorialità per favorire il dialogo tra le parti, facendo da tramite nelle scelte di maggiore interesse per i figli e prendendo adeguate precauzioni al fine di evitare che i momenti di contatto tra i genitori possano sfociare in episodi di tensione pregiudizievoli per i minori.
Si ritiene, altresì, necessario invitare la coppia ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di collaborare nel reciproco rispetto ed acquisire maggiore consapevolezza dei bisogni dei figli, eventualmente ricorrendo alla mediazione familiare o alla coordinazione genitoriale.
Quanto al collocamento dei minori, questi ultimi verranno collocati in via prevalente presso la madre, attualmente residente a [...], mentre il padre potrà frequentare i figli secondo il seguente calendario di incontri, stilato in considerazione della proposta avanzata dai Servizi Sociali e della disponibilità della ricorrente ad incrementare gli incontri infrasettimanali tra padre e figli: il padre potrà tenere con se i minori a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola alla domenica sera
(stante la distanza abitativa tra i genitori), oltre che un giorno infrasettimanale se compatibile con gli impegni ed orari scolastici ed extra scolastici dei minori e lavorativi
Pag. 12 di 15 dei genitori;
le vacanze natalizie e pasquali saranno paritariamente ripartite, con alternanza annuale del periodo con ciascun genitore;
quanto alle vacanze estive, invece,
i minori trascorreranno due settimane con il padre, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
i minori trascorreranno, infine, con i genitori ponti ed altre festività sempre secondo il criterio dell' alternanza, salvo migliori accordi tra le parti.
Deve in tal senso respingersi la richiesta paterna di tenere con sé i figli per tre weekend al mese poiché non rispondente alla piena attuazione della bigenitorialità e dell'equilibrio dei tempi di permanenza dei minori.
3. OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA:
CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Passando agli aspetti economici va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto, considerato che questo
Tribunale ha ritenuto di dover disporre il collocamento prevalente dei minori presso la madre, quest'ultimo provvederà direttamente al loro mantenimento, mentre va previsto a carico della madre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al fine di stabilire l'importo mensile che la ricorrente è tenuta a versare a titolo di mantenimento dei minori, rilevano i seguenti elementi.
La ricorrente in costanza di matrimonio non aveva mai stolto attività lavorativa, ma durante la permanenza presso la comunità ha conseguito il titolo di Operatore Socio
Sanitario e da agosto 2023 risulta essere stata assunta a tempo determinato presso una
RSA, percependo una retribuzione netta di circa 1400,00€ mensili (vd. doc 16 Cu 2024
e doc. 17 buste paga).
La stessa, tuttavia, ha riferito di dover sostenere i costi abitativi dell'appartamento condotto in locazione pari a circa 500,00€ mensili, senza però allegare alcuna documentazione.
Per contro, il signor ha una ditta individuale e risulta avere un reddito netto CP_1
annuale pari a 23.389 ( PF 2023), oltre ad essere esclusivo proprietario della ex casa familiare, rimasta nella sua disponibilità.
Pag. 13 di 15 Orbene, alla luce di quanto evidenziato, il Collegio, valutati comparativamente i redditi delle parti, tenuto conto dell'età e delle esigenze dei minori e del tempo di permanenza degli stessi con ciascun genitore, reputa congruo porre a carico del resistente l'obbligo diversare un assegno di mantenimento per entrambi i minori pari a € 500,00 mensili, che dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
Quanto alle spese cd. extra assegno, le stesse dovranno essere sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia.
L'assegno unico, invece, deve essere interamente riconosciuto alla ricorrente, così come le detrazioni fiscali, attesa la convivenza con entrambi i figli.
4. SPESE PROCESSUALI
In ragione del necessario percorso affrontato con i Servizi sociali, il Tribunale reputa congruo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, richiamata la propria sentenza non definitiva n. 482/2023 di separazione dei coniugi, così dispone:
1. Addebita la separazione al resistente;
2. Dispone l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi CP_2 CP_3
i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3. Regola il diritto di visita paterno come in parte narrativa.
4. Dispone che i servizi sociali di SO attuino gli interventi di cui in parte narrativa da attuare in rete con i servizi di residenza della parte ricorrente
(AT (LC) o altro Comune ove risulti residente);
5. Dispone che versi a entro CP_1 Parte_1
il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto al mantenimento dei figli,
l'importo mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
6. Dispone che gli assegni familiari siano interamente percepiti dalla ricorrente;
7. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pag. 14 di 15 Così deciso, nella Camera di Consiglio del 11/11/2024 .
Si comunichi ai servizi sociali di SO e AT (LC)
Il giudice est.
Dott.ssa Laura Cortellaro
IL PRESIDENTE
Dott. Marina Bellegrandi
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