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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5298 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 18431/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Federica D'Auria, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 18431/2021 RG avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
TRA
ingg. p. i.v.a. in persona del legale Pt_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t. ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Genni Parte_3
Meloro;
ATTORE - OPPOSTO
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Nicola Lavorgna;
CONVENUTO - OPPONENTE
Conclusioni delle parti
All'udienza del 30.01.2025, le parti presenti concludevano come da verbale di udienza.
pagina 1 di 7
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società creditore nella Parte_4
procedura esecutiva presso terzi n. 9082/2020 RGE, ha inteso introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 cpc in relazione all'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato in seno alla suddetta procedura, che aveva dato luogo CP_1
all'ordinanza di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione datata 08.04.2021.
L'attore in particolare ha dedotto di avere sottoposto a pignoramento presso terzi le somma prudenzialmente fissata in € 34.602,13 in forza del decreto ingiuntivo n. 1409/14
- r.g. 3216/14 reso dal Tribunale di Napoli Nord il 16.07.2014, emesso nei confronti della e non opposto, nonché in forza dell'atto di precetto del 19 giugno CP_2
2020, recante l'intimazione di pagare l'importo di € 23.068,09, notificato in data
01/07/2020 alla nuovo soggetto obbligato nei confronti della Controparte_3 Parte_4
per essere intervenuta la cessione del ramo d'azienda interessato dal suddetto debito tra l'originario debitore e la società a responsabilità limitata di nuova CP_2
costituzione per atto del Notar , rep. 2436, rac. n. 1733 Controparte_3 Persona_1
del 11/05/2015.
A seguito della sospensione dell'esecuzione, disposta dal giudice dell'esecuzione in conseguenza dell'opposizione di che deduceva l'illegittimità dell'esecuzione CP_1
nei propri confronti per non essere il credito di stato interessato dalla Parte_4
cessione ex art. 2650 c.c., il creditore ha introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata da controparte con contestale accertamento della posizione debitoria di nei propri confronti in relazione Controparte_3
alla somma portata dal decreto ingiuntivo n. 1409/14 - r.g. 3216/14 reso dal Tribunale di
Napoli Nord il 16.07.2014, nei confronti della di € 23.068,09, ovvero, in CP_2
via subordinata, la condanna di al risarcimento danni patiti per la lesione del CP_3
diritto di credito nella misura di € 23.068,09, oltre accessori e con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la ed ha eccepito la propria carenza di legittimazione CP_1
passiva rispetto al credito vantato da atteso che la cessione del ramo d'azienda Parte_4
pagina 2 di 7 intercorsa con non aveva incluso detto debito, che era estraneo allo CP_2
specifico ramo d'azienda ceduto.
****
La questione centrale che si pone nel presente giudizio attiene al se il credito vantato da verso in forza del decreto ingiuntivo n. 1409/14 reso dal Parte_4 CP_2
Tribunale di Napoli Nord il 16.07.2014, sia stato o meno incluso tra i rapporti obbligatori attivi e passivi che sono stati ceduti da ad unitamente CP_2 CP_1
al ramo d'azienda conferito con atto per notaio dell'11.5.2015. Persona_1
Nell'atto notarile si legge testualmente che il conferimento ha ad oggetto:
“il ramo d'azienda corrente in Caivano (NA), alla Strada Statale 87 km 16+460, Loc.
Pascarola, Zona Industriale ASI, relativo all'acquisto, alla vendita, alla gestione e dalla locazione di beni immobili destinati alla produzione. Il detto ramo è composto da beni materiali ed immateriali, considerati nella loro organica unità funzionale, per
l'esercizio della predetta attività, e precisamente:
- l'avviamento, inteso come attitudine del complesso organizzato dei beni alla produzione del reddito, da rapporti proficui con clienti pubblici e privati nello specifico settore in cui opera il ramo d'azienda conferito, nonché con banche e fornitori;
-i beni strumentali che attualmente corredano il ramo d'azienda ivi comprese le attrezzature e gli impianti.
Il detto ramo d'azienda risulta meglio descritto nella perizia di stima redatta, ai sensi dell'art. 2465 c.c., dal Dottor , nato a [...] il [...], Persona_2
iscritto all'albo n. 1015 sez. A dal 25 febbraio, Revisore Legale Controparte_4
iscritto nel registro dei revisori legali al n. 160606, asseverata con giuramento dinanzi al Tribunale di Napoli in data 8 maggio 2015, Cronologico reg. asseverazioni n.
2392/2015 che, previa lettura da me datane al comparente, al presente atto si allega sotto la lettera “A”;
…
pagina 3 di 7 Il ramo d'azienda è conferito con ogni diritto e bene materiale ed immateriale, credito e debito e con i relativi contratti ad essa afferenti, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ivi compreso il contratto di affitto tra la e la CP_2
IDROTUBI S.P.A. con sede in San Giovanni Teatino, 8CH) alla via PO N. 82, stipulato in data 15 novembre 2013, registrato a Caserta in data 4 dicembre 2013 al n. 7259 serie
3”.
Ebbene, occorre allora verificare se il credito vantato da originariamente verso Pt_1
sia riferibile proprio allo specifico ramo d'azienda inerente “all'acquisto, CP_2
alla vendita, alla gestione ed alla locazione di beni immobili destinati alla produzione” , che ha costituito oggetto della cessione.
Dalla lettura del ricorso per decreto ingiuntivo si ricava che il credito vantato da Pt_1
verso nasceva da un contratto datato 15.12.2011, ed integrato in data 27.6.2012, CP_2
avente ad oggetto la redazione di un progetto di “Revamping” per uno stabilimento industriale di Anagni, e del successivo progetto di adeguamento e rifacimento degli impianti meccanici ed elettrici all'interno del medesimo sito.
La società effettuava l'incarico professionale ed emetteva fattura per il Parte_4
corrispettivo, ed in mancanza di pagamento veniva emesso il decreto ingiuntivo sopra menzionato.
Ebbene, se il criterio discretivo per valutare il prodursi della solidarietà nel lato passivo in capo all'acquirente è l'inerenza del debito al ramo d'azienda in concreto ceduto, già la lettura dell'atto notarile sembra deporre per l'esclusione del debito in questione.
Se infatti è stato ceduto il ramo aziendale “relativo all'acquisto, alla vendita, alla gestione ed alla locazione di beni immobili destinati alla produzione”, il credito di che nasce da un rapporto contrattuale di prestazione d'opera professionale, Parte_4
per la progettazione e rifacimento di impianti riferibili ad uno stabilimento industriale terzo (Stabilimento Bristol – Meyers – Squibb di Anagni) sembra fuoriuscire da tale ambito.
pagina 4 di 7 Ma anche a voler ipotizzare che vi possa rientrare, la perizia di stima redatta, ai sensi dell'art. 2465 c.c., dal Dottor allegata all'atto di cessione del ramo Persona_2
d'azienda, che meglio consente di identificare i beni e rapporti aziendali oggetto di cessione, non lascia adito a dubbi in merito alla non inclusione del rapporto obbligatorio vantato dalla verso e dunque alla non inerenza del debito. Parte_4 CP_2
In base all'art.
2.560 comma 2 c.c. la solidarietà del cessionario dell'azienda per debiti del cedente inerenti l'azienda stessa sussiste “se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.
Orbene, occorre osservare in argomento che “In tema di cessione d'azienda, nel caso disciplinato dall'art. 2560, comma 2, c.c., la sottoscrizione delle scritture contabili obbligatorie non si pone come requisito costitutivo al fine dell'assunzione, da parte del cessionario - quale accollante e nei confronti dei terzi creditori - della responsabilità per i debiti del cedente, potendo questi ultimi essere provati anche attraverso altri riscontri e mediante presunzioni;
solo l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda rappresenta propriamente, infatti, un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente per i debiti inerenti all'azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori - già contraenti con l'impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all'art. 2560, comma 1, c.c. - quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23881 del 03/09/2021).
Fatto costitutivo della solidarietà è dunque l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda.
Il creditore, a fronte dell'opposizione del cessionario che invocava l'assenza di solidarietà, avrebbe potuto e dovuto fornire la prova del fatto costitutivo sopra menzionato, attraverso lo strumento dell'ordine di esibizione di tali documenti ex art. 210 cpc alla parte o al terzo.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato: “In ipotesi di cessione
d'azienda, poiché i creditori sociali (non avendo la disponibilità dei libri contabili del
pagina 5 di 7 loro debitore che divenga poi cedente) al fine di provare il fondamento della loro pretesa, possono valersi unicamente dello strumento dell'ordine di esibizione emesso dal giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nell'ambito del giudizio instaurato nei confronti del cessionario, la relativa richiesta, in quanto funzionale alla possibilità di applicazione della responsabilità solidale ex art. 2560, comma 2, c.c., si sottrae al regime comune di discrezionalità nell'emanazione di un ordine di esibizione da parte del giudice” (cfr.
Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13903 del 06/07/2020).
Ebbene, in mancanza di tale richiesta da parte del creditore, ed in presenza di opposizione all'esecuzione da parte del cessionario, sostenuta da indici presuntivi che depongono per la non sussistenza della solidarietà passiva ex art.
2.650 c.c., deve ritenersi non dimostrata la solidarietà passiva di in relazione al credito vantato CP_1
da verso con conseguente assenza del diritto del creditore Parte_4 CP_2 Parte_4
di procedere ad esecuzione forzata.
Alla luce di quanto evidenziato, risultano pertanto irrilevanti nella presente sede le considerazioni svolte da in ordine all'intento fraudolento dell'originario Parte_4
debitore di sottrarsi al pagamento dei propri debiti, in quanto è mancata in CP_2
radice la prova del fatto costitutivo della solidarietà passiva ex art. 2650 comma 2 c.c.
Se poi il creditore intenda affermare che la continuazione di fatto dell'attività svolta dai soggetti cedente ed cessionario determini la natura simulata del trasferimento, o che esso abbia arrecato danno alle sue ragioni con sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria, come nei casi richiamati dalle sentenze depositate in allegato all'atto di citazione, ebbene l'aver intrapreso l'esecuzione in confronto della cessionaria del ramo d'azienda appare vieppiù soluzione inappropriata a tutelare le proprie ragioni.
Pertanto, l'opposizione presentata da deve essere accolta, con rigetto della CP_1
domanda di accertamento azionata da Parte_4
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, senza liquidazione alcuna per la fase conclusionale, di fatto non espletata dalla convenuta.
pagina 6 di 7
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione all'esecuzione presentata da e dichiara che CP_1
ingg. non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata Pt_1 Parte_2
nei confronti della predetta società;
2) rigetta le domande presentate da . CP_5 Parte_2
3) condanna ingg. al rimborso delle spese di lite in favore Pt_1 Parte_2
di che si liquidano in € 3.500,00 a titolo di compensi professionali del CP_1
procuratore, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 27.05.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
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