Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 08/03/2023, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/03/2023
N. 00605/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03532/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3532 del 2022, proposto da
LI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fusari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. in Milano, via Freguglia;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1839/2021 del Tribunale di Milano pubblicata il 26 luglio 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1839/2021 emessa dal Tribunale di Milano - sez. Lavoro, pubblicata il 26 luglio 2021, munita di formula esecutiva in data 3 agosto 2021 e notificata in tale forma al Ministero il 17 dicembre 2021, il giudice ordinario ha condannato il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca al pagamento, in favore di LI EL, della «retribuzione professionali docenti» nella misura di «€ 2.360,08 lordi, con l’aggiunta della maggior somma tra l’ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo» e ha, altresì, condannato alla rifusione delle spese legali.
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 4 luglio 2022, prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato integralmente eseguito dall’amministrazione, in particolare il Ministero non avrebbe provveduto al pagamento della somma capitale liquidata in sentenza, unitamente alla rivalutazione monetaria dall’ultimo credito, computati da parte ricorrente in euro 2.669,25, senza che sulla correttezza del calcolo vi sia contestazione.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
In vista dell’udienza camerale del 7 marzo 2023, con memoria depositata in data 17 febbraio 2023, parte ricorrente ha dichiarato che nessun pagamento è stato eseguito dal Ministero debitore, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 7 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica del titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
3. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito integralmente il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro trenta giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso.
4. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore avv. Marco Fusari, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e dell’art. 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di euro 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali nella misura del 15%, spese da distrarsi a favore dell’avv. Marco Fusari dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO