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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/06/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 1886/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 1886/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Delaurenti Antonella e Piolatto Parte_1
Pierpaolo;
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che parte ricorrente proponeva ricorso per ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
considerato
• che l' rideterminava l'importo dell'ordinanza ingiunzione e parte ricorrente aderiva, CP_1
chiedendo la rateazione della stessa e versando le prime rate;
• che, pertanto, sopravvenendo “una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire” deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006);
• che le parti hanno trovato un accordo sulle spese di lite, nel senso della loro compensazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
1
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 1886/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Delaurenti Antonella e Piolatto Parte_1
Pierpaolo;
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che parte ricorrente proponeva ricorso per ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
considerato
• che l' rideterminava l'importo dell'ordinanza ingiunzione e parte ricorrente aderiva, CP_1
chiedendo la rateazione della stessa e versando le prime rate;
• che, pertanto, sopravvenendo “una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire” deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4714 del 03/03/2006);
• che le parti hanno trovato un accordo sulle spese di lite, nel senso della loro compensazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
1