Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1583/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 07.03.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato dall'Avv. Barbara Battaglia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
E
(C.F ) nata a [...] in data [...], rappresentata Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Lavinia Freddi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 26.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. dichiarare la separazione personale dei signori e ed Parte_2 Parte_1
autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. ordinare al Comune di Monza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare le spese legali del presente procedimento interamente compensate fra i Ricorrenti;
OMOLOGARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
4. la signora manterrà la sua residenza presso l'attuale abitazione familiare, nella Parte_2
quale continuerà a vivere con entrambi i figli fino a quando non verrà perfezionato il relativo atto di vendita;
5. il signor lascerà la casa coniugale entro e non oltre il 31 marzo 2025, Parte_1
asportando i propri effetti e beni personali;
6. il figlio è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affido condiviso, con stabile collocazione abitativa e residenza anagrafica presso l'abitazione materna;
7. entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul minore, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggior interesse per , relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, verranno Per_1 assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
8. i coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
9. quanto al diritto di visita del minore con il padre, quest'ultimo potrà tenerlo con sé ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento, e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo:
a. un pomeriggio infrasettimanale indicativamente dalle ore 18:00 alle ore 22:00;
b. nei week-end a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
c. le vacanze natalizie e pasquali in via alternata;
d. un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi da concordarsi preventivamente;
10. il signor corrisponderà, entro il giorno 15 del mese, a titolo di assegno Parte_1
di mantenimento del figlio la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00), con Per_1
adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2025, da far avere alla madre tramite bonifico bancario. Il padre inoltre contribuirà al 50% al pagamento delle spese straordinarie, così come individuate nell'attuale Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Monza, previamente concordate e debitamente documentate;
11. sempre a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne, i coniugi concordano che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla signora e versato sul conto corrente Parte_2 intestato alla medesima;
all'uopo il signor rinuncia a percepire la sua Parte_1
quota del 50% accettando che essa venga erogata totalmente alla moglie;
12. il figlio resterà fiscalmente a carico di entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
Per_1 13. il signor concorrerà con il suo stipendio a pagare il 50% del mutuo Parte_1
ipotecario e delle spese condominiali fino al giorno della stipula dell'atto di compravendita della casa coniugale, ed a corrispondere il 50% dei finanziamenti e dei debiti non estinti, delle bollette e della spesa per la famiglia fino al 31 marzo 2025;
14. entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti;
15. i signori e prestano sin d'ora reciprocamente il consenso Parte_2 Parte_1
per il rilascio ed il rinnovo del proprio passaporto;
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
16. il conto corrente cointestato n. 000101010251 aperto presso , Filiale di Controparte_1
Monza, verrà chiuso entro e non oltre il 15 aprile 2025, con divisione in pari misura delle somme ivi giacenti;
17. a seguito della vendita della casa coniugale, il mutuo ipotecario intestato ad ambedue i coniugi con capitale residuo di euro 73.000,00 a favore di , ed il finanziamento con Controparte_1
Findomestic Banca Spa intestato alla signora , con garanzia fideiussoria del signor Parte_2
, di euro 20.000,00 oltre interessi, verranno entrambi estinti;
Parte_1
18. la signora pagherà le rate del debito nei confronti di Agenzia delle Entrate - Parte_2
Riscossione fino alla sua estinzione, mentre il signor pagherà il Parte_1
finanziamento con fino alla sua estinzione;
Controparte_1
19. la signora a definizione di ogni eventuale rapporto di debito/credito avente causa Parte_2
nel matrimonio cede e trasferisce a titolo gratuito il motoveicolo di sua proprietà Yamaha X-MAS targato EB80371 al signor . Parte_1
Il passaggio di proprietà è esente da Imposta Provinciale di Trascrizione ed Imposta di bollo, ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza;
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Mandello del
Lario in data 22.09.01;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Mandello del Lario per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio;
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 03.04.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti