CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 26/01/2026, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 874/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4128/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Comune di Casal Di Principe - Sede 81033 Casal Di Principe CE
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4510/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 1 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 894 2016 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2023 0033092973002 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2023 0033092973001 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il pagamento della TARI per l'anno 2016 per euro 750,88 a carico di Ricorrente_1 e Ricorrente_2, per come richiesta dall'ER di RT . Il contribuente contestava il pagamento, deducendo la illegittimità della sanzione, tra l'altro, per intervenuta decadenza e prescrizione, per la irritualità della notifica degli atti prodromici . La ER di RT si costituiva in giudizio, deducendo la infondatezza del ricorso e concludendo, pertanto, per il suo rigetto .
All'esito della istruttoria i primi giudici rigettavano il ricorso, soffermandosi, in particolare, sulla ritualità delle notifiche degli atti prodromici e deducendo, tra l'altro, che non risultavano fondate tutte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da parte ricorrente . Si è costituita anche in appello la ER di RT, concludendo per il rigetto del gravame . A parere della adita C.G.T. di Secondo Grado l'appello deve essere rigettato . Invero, deve anzitutto ritenersi che la decisione di primo grado sia corretta nella parte in cui ha ritenuto perfezionatasi la notifica con l'espletamento della procedura per compiuta giacenza, senza l'invio della raccomandata informativa, posto che la scelta di effettuare la notifica in tal modo presuppone che il notificante abbia verificato la effettiva residenza del destinatario presso quel domicilio . In ogni caso – e ciò anche con riferimento alla espletata notifica a mezzo di gestore privato non autorizzato, cosa peraltro tutta da verificare – deve escludersi che la notifica presenti profili di inesistenza, donde deve ritenersi che, trattandosi di una ipotesi di nullità, essa sia stata sanata dal raggiungimento dello scopo, secondo quanto disposto dall'art. 156 c.p.c. . Dunque, ritenuta la validità della notifica, gli atti prodromici non risultano tempestivamente impugnati, con la conseguente definitività della pretesa impositiva, nonché irrilevanza delle altre eccezioni sollevate dal contribuente, esaminabili solo in presenza di una rituale impugnativa . Peraltro – va detto – siffatte eccezioni appaiono tutt'altro che convincenti . Invero, gli appellanti lamentano la mancanza di una non meglio precisata notifica personale, come se quelle effettuate nelle mani di parenti conviventi o con la procedura di compiuta giacenza non avessero, di per sé, rilievo giuridico e processuale . Del pari, gli appellanti lamentano che la notifica sia stata effettuata “ con modalità non contemplate dall'ordinamento “, ma senza chiarire in cosa consisterebbero le modalità illegittime . Infine, la parte lamenta la mancata sottoscrizione della notifica, ma ciò non esclude la autenticità della notifica e la sua provenienza dagli organi preposti
. L'appello deve essere, pertanto, in toto rigettato . Spese come da soccombenza e liquidazione che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA gli appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 300,00, oltre accessori di legge, e dovuti . Napoli, L'Estensore Il Presidente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4128/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso Comune di Casal Di Principe - Sede 81033 Casal Di Principe CE
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4510/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 1 e pubblicata il 04/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 894 2016 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2023 0033092973002 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028 2023 0033092973001 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il pagamento della TARI per l'anno 2016 per euro 750,88 a carico di Ricorrente_1 e Ricorrente_2, per come richiesta dall'ER di RT . Il contribuente contestava il pagamento, deducendo la illegittimità della sanzione, tra l'altro, per intervenuta decadenza e prescrizione, per la irritualità della notifica degli atti prodromici . La ER di RT si costituiva in giudizio, deducendo la infondatezza del ricorso e concludendo, pertanto, per il suo rigetto .
All'esito della istruttoria i primi giudici rigettavano il ricorso, soffermandosi, in particolare, sulla ritualità delle notifiche degli atti prodromici e deducendo, tra l'altro, che non risultavano fondate tutte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da parte ricorrente . Si è costituita anche in appello la ER di RT, concludendo per il rigetto del gravame . A parere della adita C.G.T. di Secondo Grado l'appello deve essere rigettato . Invero, deve anzitutto ritenersi che la decisione di primo grado sia corretta nella parte in cui ha ritenuto perfezionatasi la notifica con l'espletamento della procedura per compiuta giacenza, senza l'invio della raccomandata informativa, posto che la scelta di effettuare la notifica in tal modo presuppone che il notificante abbia verificato la effettiva residenza del destinatario presso quel domicilio . In ogni caso – e ciò anche con riferimento alla espletata notifica a mezzo di gestore privato non autorizzato, cosa peraltro tutta da verificare – deve escludersi che la notifica presenti profili di inesistenza, donde deve ritenersi che, trattandosi di una ipotesi di nullità, essa sia stata sanata dal raggiungimento dello scopo, secondo quanto disposto dall'art. 156 c.p.c. . Dunque, ritenuta la validità della notifica, gli atti prodromici non risultano tempestivamente impugnati, con la conseguente definitività della pretesa impositiva, nonché irrilevanza delle altre eccezioni sollevate dal contribuente, esaminabili solo in presenza di una rituale impugnativa . Peraltro – va detto – siffatte eccezioni appaiono tutt'altro che convincenti . Invero, gli appellanti lamentano la mancanza di una non meglio precisata notifica personale, come se quelle effettuate nelle mani di parenti conviventi o con la procedura di compiuta giacenza non avessero, di per sé, rilievo giuridico e processuale . Del pari, gli appellanti lamentano che la notifica sia stata effettuata “ con modalità non contemplate dall'ordinamento “, ma senza chiarire in cosa consisterebbero le modalità illegittime . Infine, la parte lamenta la mancata sottoscrizione della notifica, ma ciò non esclude la autenticità della notifica e la sua provenienza dagli organi preposti
. L'appello deve essere, pertanto, in toto rigettato . Spese come da soccombenza e liquidazione che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA gli appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidandole in complessivi euro 300,00, oltre accessori di legge, e dovuti . Napoli, L'Estensore Il Presidente