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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12604 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12598/2025 , vertente
TRA
(PERUGIA (PG), 10/10/1975), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. MARIA RITA CATARINELLI;
ricorrente
E
(CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), Controparte_1
23/02/1966), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA NUZZO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 17/03/2025 ha chiesto Parte_1
dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/12/2008, con da cui si era separata consensualmente nel dicembre Controparte_1
2023; 2
Il resistente si è costituito senza opporsi allo scioglimento del vincolo e formulando inizialmente richieste contrapposte quanto alle condizioni;
quindi le parti hanno raggiunto una soluzione concordata riguardo alle condizioni del loro divorzio, ed i difensori hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Voglia il Tribunale, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, come espressa nell'istanza congiunta del 21 luglio 2025:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la dott.ssa e il prof. in Ariccia (Roma), il giorno Parte_1 Controparte_1
20.12.2008 (anno 2008, atto n. 00108, Parte 2, Serie C35);
b) ordinare alla cancelleria di comunicare l'emananda sentenza,
quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Ariccia per le annotazioni previste dalla legge;
Omologare le seguenti condizioni concordate dai coniugi:
Per_ 1) Le due figlie minori e vengono affidate in modo condiviso Per_2
ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento paritario tra i genitori, ferma restando la loro residenza anagrafica presso l'abitazione paterna in Roma, Via di Villa Grazioli n. 3.
2) La casa familiare sita in Roma, Via di Villa Grazioli n. 3, resta assegnata al prof. , che ne è il proprietario ed intestatario del Controparte_1
relativo mutuo.
3) Le figlie frequenteranno i genitori e le rispettive abitazioni (quella paterna di via di Villa Grazioli n. 3 Roma e quella materna, situata nelle vicinanze, di via Tirso n. 47 Roma) in modo paritario in base ai loro desideri 3
e compatibilmente ai loro impegni, e così, in alternanza, tendenzialmente,
salvo diverso accordo tra i genitori, secondo il seguente schema:
Nella prima settimana
- con il padre dal lunedì all'uscita di scuola sino al mercoledì
all'entrata a scuola e con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina al rientro a scuola;
Nella seconda settimana
- con il padre dal lunedì all'uscita di scuola sino al mercoledì mattina all'entrata a scuola e dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina all'entrata a scuola e con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina all'entrata a scuola.
Dalla terza settimana riprenderà l'alternanza di cui sopra.
Con riguardo al calendario delle festività e salvo diverso accordo fra i genitori, le minori trascorreranno:
- vacanze scolastiche natalizie: negli anni pari, il periodo dal 24 sino al 31 dicembre con la madre ed il periodo dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con il padre, invertendo l'ordine negli anni dispari;
- vacanze scolastiche pasquali: il sabato e la domenica di Pasqua con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro, invertendo l'ordine l'anno successivo;
- vacanze scolastiche estive: a partire dall'anno 2025 ciascun genitore trascorrerà un periodo di vacanza estiva di trenta giorni con le figlie, nel quale sia ricompreso uno o più periodi di almeno venti giorni complessivi fra il 20 luglio e il 31 agosto;
- altre festività: con riferimento alle festività che intervengono durante il periodo scolastico, anche avuto riguardo alla opportunità per i genitori di 4 condurre le minori fuori città, dovrà essere rispettato il principio dell'alternanza e, dunque, negli anni pari, le minori trascorreranno il ponte del 25 aprile con la madre e quello del 1 maggio con il padre, il ponte del 2
giugno con la madre e quello del 29 giugno con il padre, il ponte del 1°
novembre con la madre e quello dell'8 dicembre con il padre, alternando l'ordine negli anni dispari, compatibilmente con le attività scolastiche,
sportive ed extrascolastiche che le minori svolgono e con gli impegni dalle stesse assunti ed i loro desiderata.
4) Il prof. verserà a favore della dott.ssa Controparte_1 [...]
l'assegno perequativo di € 2.750,00 mensili (€ 1.375,00 per Parte_1
ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
tale importo sarà versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2025, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat famiglie, operai e impiegati a decorrere dal mese di luglio 2026
su base luglio 2025. Ferma la decorrenza luglio 2025 concordata tra le parti,
la differenza che maturerà tra l'attuale contributo come determinato in sede di separazione e la nuova misura dell'assegno qui concordata, verrà
corrisposta in unica soluzione entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che avrà omologato le presenti condizioni.
5) Il prof. manterrà a proprio carico il 100% delle Controparte_1
spese straordinarie, sanitarie, scolastiche e ludiche, come concordate dai genitori, relative alle figlie secondo il Protocollo di Intesa approvato dal
Tribunale di Roma. Il prof. continuerà a sostenere l'importo annuo CP_1
relativo alla polizza sanitaria Casagit stipulata per l'intero nucleo familiare sino al raggiungimento da parte delle minori dell'indipendenza economica e continuerà a sostenere le spese relative alle polizze a premio fisso stipulate 5 in favore delle minori.
6) Il prof. , inoltre, verserà, a titolo di contributo per le Controparte_1
vacanze estive ed invernali delle due figlie con la madre, un importo annuale non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), con decorrenza dal corrente anno 2025, entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti a rendiconto di spesa con specifico nominativo delle figlie. Ferma la decorrenza concordata,
per le vacanze estive relative all'anno in corso il relativo versamento verrà
effettuato dal prof. entro 10 giorni dalla pubblicazione del CP_1
provvedimento che avrà omologato le presenti condizioni.
7) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, fatto salvo l'impegno da parte del prof. assunto al punto 9 delle condizioni di CP_1
separazione relativo al versamento, a titolo di contributo al mantenimento,
in favore della dott.ssa dell'importo di € 3.000,00 mensili per Parte_1
un periodo di 60 mesi, a decorrere dal 15 gennaio 2024 e rispetto alla quale risultano ad oggi corrisposte n. 20 rate da € 3.000,00, e ancora dovute n. 40
rate, oltre rivalutazione annuale maturata e maturanda.
8) In virtù del presente accordo, previa la relativa omologazione, il prof. rinuncia alla restituzione della somma di € 12.500,00 ancora CP_1
dovuta dalla dott.ssa in base alla scrittura privata del Parte_1
17.4.2024, con efficacia dall'emanando provvedimento, restando nel frattempo sospeso, a far data dal giugno 2025, il versamento da parte della dott.ssa delle rate mensili di € 500,00, secondo la rateizzazione Parte_1
concordata nella richiamata scrittura (avendo la stessa già restituito numero
5 rate da € 500,00 al mese da gennaio a maggio 2025).
9) Spese compensate. 6
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte dai coniugi.
Spese compensate come da domanda;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12598/2025 R.G.A.C., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ARICCIA in data 20/12/2008 tra
[...]
(PERUGIA (PG), 10/10/1975) e Parte_1 Controparte_1
(CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 23/02/1966) trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio do quel Comune al n. 93, Parte II serie C anno 2008,
alle condizioni concordate tra le parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.
att. cpc
Roma, 09/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12598/2025 , vertente
TRA
(PERUGIA (PG), 10/10/1975), con il Parte_1 patrocinio dell'avv. MARIA RITA CATARINELLI;
ricorrente
E
(CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), Controparte_1
23/02/1966), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA NUZZO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 17/03/2025 ha chiesto Parte_1
dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/12/2008, con da cui si era separata consensualmente nel dicembre Controparte_1
2023; 2
Il resistente si è costituito senza opporsi allo scioglimento del vincolo e formulando inizialmente richieste contrapposte quanto alle condizioni;
quindi le parti hanno raggiunto una soluzione concordata riguardo alle condizioni del loro divorzio, ed i difensori hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Voglia il Tribunale, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, come espressa nell'istanza congiunta del 21 luglio 2025:
a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la dott.ssa e il prof. in Ariccia (Roma), il giorno Parte_1 Controparte_1
20.12.2008 (anno 2008, atto n. 00108, Parte 2, Serie C35);
b) ordinare alla cancelleria di comunicare l'emananda sentenza,
quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune
di Ariccia per le annotazioni previste dalla legge;
Omologare le seguenti condizioni concordate dai coniugi:
Per_ 1) Le due figlie minori e vengono affidate in modo condiviso Per_2
ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento paritario tra i genitori, ferma restando la loro residenza anagrafica presso l'abitazione paterna in Roma, Via di Villa Grazioli n. 3.
2) La casa familiare sita in Roma, Via di Villa Grazioli n. 3, resta assegnata al prof. , che ne è il proprietario ed intestatario del Controparte_1
relativo mutuo.
3) Le figlie frequenteranno i genitori e le rispettive abitazioni (quella paterna di via di Villa Grazioli n. 3 Roma e quella materna, situata nelle vicinanze, di via Tirso n. 47 Roma) in modo paritario in base ai loro desideri 3
e compatibilmente ai loro impegni, e così, in alternanza, tendenzialmente,
salvo diverso accordo tra i genitori, secondo il seguente schema:
Nella prima settimana
- con il padre dal lunedì all'uscita di scuola sino al mercoledì
all'entrata a scuola e con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina al rientro a scuola;
Nella seconda settimana
- con il padre dal lunedì all'uscita di scuola sino al mercoledì mattina all'entrata a scuola e dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina all'entrata a scuola e con la madre dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina all'entrata a scuola.
Dalla terza settimana riprenderà l'alternanza di cui sopra.
Con riguardo al calendario delle festività e salvo diverso accordo fra i genitori, le minori trascorreranno:
- vacanze scolastiche natalizie: negli anni pari, il periodo dal 24 sino al 31 dicembre con la madre ed il periodo dal 31 dicembre sino al 6 gennaio con il padre, invertendo l'ordine negli anni dispari;
- vacanze scolastiche pasquali: il sabato e la domenica di Pasqua con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale ed il Lunedi dell'Angelo con l'altro, invertendo l'ordine l'anno successivo;
- vacanze scolastiche estive: a partire dall'anno 2025 ciascun genitore trascorrerà un periodo di vacanza estiva di trenta giorni con le figlie, nel quale sia ricompreso uno o più periodi di almeno venti giorni complessivi fra il 20 luglio e il 31 agosto;
- altre festività: con riferimento alle festività che intervengono durante il periodo scolastico, anche avuto riguardo alla opportunità per i genitori di 4 condurre le minori fuori città, dovrà essere rispettato il principio dell'alternanza e, dunque, negli anni pari, le minori trascorreranno il ponte del 25 aprile con la madre e quello del 1 maggio con il padre, il ponte del 2
giugno con la madre e quello del 29 giugno con il padre, il ponte del 1°
novembre con la madre e quello dell'8 dicembre con il padre, alternando l'ordine negli anni dispari, compatibilmente con le attività scolastiche,
sportive ed extrascolastiche che le minori svolgono e con gli impegni dalle stesse assunti ed i loro desiderata.
4) Il prof. verserà a favore della dott.ssa Controparte_1 [...]
l'assegno perequativo di € 2.750,00 mensili (€ 1.375,00 per Parte_1
ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie;
tale importo sarà versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio 2025, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat famiglie, operai e impiegati a decorrere dal mese di luglio 2026
su base luglio 2025. Ferma la decorrenza luglio 2025 concordata tra le parti,
la differenza che maturerà tra l'attuale contributo come determinato in sede di separazione e la nuova misura dell'assegno qui concordata, verrà
corrisposta in unica soluzione entro 10 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che avrà omologato le presenti condizioni.
5) Il prof. manterrà a proprio carico il 100% delle Controparte_1
spese straordinarie, sanitarie, scolastiche e ludiche, come concordate dai genitori, relative alle figlie secondo il Protocollo di Intesa approvato dal
Tribunale di Roma. Il prof. continuerà a sostenere l'importo annuo CP_1
relativo alla polizza sanitaria Casagit stipulata per l'intero nucleo familiare sino al raggiungimento da parte delle minori dell'indipendenza economica e continuerà a sostenere le spese relative alle polizze a premio fisso stipulate 5 in favore delle minori.
6) Il prof. , inoltre, verserà, a titolo di contributo per le Controparte_1
vacanze estive ed invernali delle due figlie con la madre, un importo annuale non superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), con decorrenza dal corrente anno 2025, entro 7 giorni dal ricevimento dei documenti a rendiconto di spesa con specifico nominativo delle figlie. Ferma la decorrenza concordata,
per le vacanze estive relative all'anno in corso il relativo versamento verrà
effettuato dal prof. entro 10 giorni dalla pubblicazione del CP_1
provvedimento che avrà omologato le presenti condizioni.
7) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, fatto salvo l'impegno da parte del prof. assunto al punto 9 delle condizioni di CP_1
separazione relativo al versamento, a titolo di contributo al mantenimento,
in favore della dott.ssa dell'importo di € 3.000,00 mensili per Parte_1
un periodo di 60 mesi, a decorrere dal 15 gennaio 2024 e rispetto alla quale risultano ad oggi corrisposte n. 20 rate da € 3.000,00, e ancora dovute n. 40
rate, oltre rivalutazione annuale maturata e maturanda.
8) In virtù del presente accordo, previa la relativa omologazione, il prof. rinuncia alla restituzione della somma di € 12.500,00 ancora CP_1
dovuta dalla dott.ssa in base alla scrittura privata del Parte_1
17.4.2024, con efficacia dall'emanando provvedimento, restando nel frattempo sospeso, a far data dal giugno 2025, il versamento da parte della dott.ssa delle rate mensili di € 500,00, secondo la rateizzazione Parte_1
concordata nella richiamata scrittura (avendo la stessa già restituito numero
5 rate da € 500,00 al mese da gennaio a maggio 2025).
9) Spese compensate. 6
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e e non vi è
contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte dai coniugi.
Spese compensate come da domanda;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12598/2025 R.G.A.C., dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ARICCIA in data 20/12/2008 tra
[...]
(PERUGIA (PG), 10/10/1975) e Parte_1 Controparte_1
(CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), 23/02/1966) trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio do quel Comune al n. 93, Parte II serie C anno 2008,
alle condizioni concordate tra le parti e trascritte in motivazione;
spese compensate.
Si provveda agli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.
att. cpc
Roma, 09/09/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi