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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/12/2025, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. OV D'NT Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA AN SO Consigliere rel. all'udienza del 17/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1184/2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AVANZATO ZO PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO P.IVA_1
STATO DI PALERMO PEC: Email_2
appellato
CONCLUSIONI:
per l'appellante adversis e previa l'emanazione dei Provvedimenti di rito.
Pag. 1 di 7 In totale riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Agrigento Sezione Civile, in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Vitalba Pipitone, resa, inter partes, addì
18.01.2022 n°76/2022 (e dell'Ordinanza del 24.09.2021) ed in accoglimento dei suesposti
Motivi:.
In linea principale:
Ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'impugnata Ordinanza-Ingiunzione del 27.04.2020
n°20/0066;
Conseguentemente, in ogni caso, annullare e, comunque, privare di ogni e qualsivoglia efficacia l'impugnata Ordinanza-Ingiunzione.
In subordine:
Ritenere e dichiarare l'erroneità della sanzione amministrativa e ciò per le superiori discettazioni.
Conseguentemente ridurre la sanzione amministrativa, come supra specificato, ossia ad €.
1.000,00;
In ulteriore subordine:
Ridurre -ex art. 11. L. 689/81- la sanzione amministrativa al minimo edittale e, quindi, ad €.
3.000,00.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi.
Per l'appellato
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis rejectis:
- rigettare l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto;
- accogliere l'appello incidentale, riformando la sentenza impugnata, e per l'effetto confermare il contenuto dell'ordinanza ingiunzione n. 20/0066 prot. n. 4519 del 27 aprile 2020;
- con il favore delle spese, degli onorari e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 76/2022 del 18/01/2022 il Tribunale di Agrigento accoglieva parzialmente l'opposizione ex art. 22 l. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n.
Pag. 2 di 7 20/0066 prot n 4519 - emessa dall' di in Controparte_1 CP_1
data 27.04.2020, notificata il 09.05.2020, con la quale si ingiungeva al ricorrente, quale corresponsabile della violazione accertata con gestore del “Bar Social” il CP_2 pagamento della somma di euro 18.333,33 per non aver corrisposto alla dipendente la retribuzione attraverso tracciabilità a mezzo di bonifico bancario o CP_3
assegno circolare, in violazione dell'art 1, comma 910, della legge n 205/2017 – rideterminando la sanzione in € 11.000,00 e compensando le spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. Si è costituito l' che ha proposto appello Controparte_1
incidentale relativamente al capo della sentenza che ha rideterminato l'importo della sanzione e ne ha chiesto la riforma con applicazione della sanzione originariamente determinata nell'ordinanza ingiunzione.
4. Fissata la discussione orale per il giorno 17 dicembre 2025, le parti hanno illustrato le proprie difese e il Collegio ha definito il giudizio mediante lettura e pubblicazione della presente sentenza.
5. Prima di esaminare i motivi di appello principale e incidentale giova ripercorrere brevemente i fatti di causa.
6. In data 10.6.2019 i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì iniziavano un controllo nei confronti dell'esercizio commerciale denominato “Bar social” di . Nel corso dell'ispezione veniva rinvenuta , intenta CP_2 CP_3
ad eseguire la prestazione lavorativa consistente nel servire alcuni clienti all'interno del bar e a riporre bevande in apposito frigo. La stessa, nell'immediatezza, rilasciava dichiarazioni e, segnatamente, riferiva di prestare attività lavorativa presso il bar dal mese di aprile 2018, senza regolarizzazione, di aver avuto corrisposte le retribuzioni mensili, ammontanti ad € 400,00, in contanti dal cognato dal quale Parte_1
riceveva anche le direttive. Nel corso degli accertamenti, il dichiarava di aver CP_2 concluso verbalmente un contratto di affitto di azienda con . Controparte_4
7. L' , sulla scorta del verbale di Controparte_1
accertamento, comminava a , n.q. di titolare dell'omonima ditta, e a CP_2
Pag. 3 di 7 n.q. di obbligato in solido, la sanzione di € 18.333,33 per la Parte_2
violazione dell'art. 1, comma 910, l. 205/2017 che vieta la corresponsione della retribuzione a mezzo denaro contante.
8. Avverso la predetta ordinanza ingiunzione proponeva opposizione il CP_4
che si doleva di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta in qualità di obbligato solidale, sebbene l'art. 6 della legge 689/81 preveda analiticamente e specificatamente le ipotesi di solidarietà, e riteneva che tale qualifica poteva attribuirsi esclusivamente al , gestore del Bar Social;
lamentava che CP_2 la Guardia di Finanza a seguito di verifica aveva proceduto alla contestazione dell'illecito sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice , CP_3
dichiarazioni che, tuttavia, risultavano smentite dalla documentazione esibita alla stessa Guardia di Finanza, in particolare contratto di affitto d'azienda stipulato con
; eccepiva, in subordine, l'illegittimità e l'esorbitanza della sanzione Parte_3
amministrativa applicata.
9. Con la sentenza impugnata il Giudice ha richiamato gli art. 3 e 6 della legge
689/81 che prevedono, rispettivamente, la responsabilità personale dell'autore dell'illecito, e la responsabilità solidale dell'ente cui questi appartiene. Ha poi rilevato che le dichiarazioni rese dalla lavoratrice non abbiano lasciato dubbi in merito alla riferibilità della condotta al , ed ha altresì ritenuto l'esistenza di una società di Pt_1 fatto tra e Ha ritenuto, tuttavia, che la sanzione, da CP_2 Parte_1
riferirsi ad ogni mensilità in cui è stata riscontrata la violazione, potesse essere ridotta al minimo edittale.
10. Così brevemente ripercorsa la vicenda in esame, si osserva quanto segue.
11. Con il primo motivo di appello, censura la sentenza per Parte_1
violazione degli artt. 3 e 6 della legge 689/81 e per travisamento dei fatti, avendo il primo Giudice, per un verso, ritenuto il l'autore della violazione (errando, Pt_1
secondo la prospettazione dell'appellante) e, per altro verso, ritenuto legittima la sua individuazione quale obbligato in solido.
12. Il motivo non è fondato. È da rilevare, infatti, che il è stato sanzionato CP_2
quale titolare dell'esercizio dove è stata rinvenuta a lavorare la (essendo CP_3
Pag. 4 di 7 rimasta a livello meramente assertivo la dichiarazione del in merito ad un CP_2
presunto contratto di affitto verbale con tale ), e alla suddetta Controparte_4
responsabilità si aggiunge, appunto quale obbligato in solido, quella derivante dalla violazione commessa da , autore materiale dell'illecito, in presenza Parte_2
di un mero rapporto di fatto come datore di lavoro della . CP_3
13. Con il secondo motivo si duole che il Tribunale lo abbia ritenuto responsabile della violazione, considerato che il verbale ispettivo fa piena prova solo dei fatti accertati dai verbalizzanti, e le dichiarazioni rese da terzi sono liberamente apprezzabili. Nel caso di specie, pertanto, il Giudice non avrebbe potuto fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dalla , ma avrebbe dovuto CP_3
ammettere la prova per testi con la medesima così come richiesto con l'atto di opposizione. Assume, poi, che la prova avrebbe smentito le conclusioni dell' in merito alla sussistenza di una società di fatto con , CP_1 CP_2
unitamente alla documentazione in atti.
14. Condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto di porre a fondamento della decisione le dichiarazioni rese dalla nell'immediatezza dei fatti, avendo egli CP_3 fatto applicazione del principio, ormai consolidato, secondo il quale "le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione" (così Cassazione civile sez. lav., 02/10/2008, n.24416; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, ud. 06/06/2018, dep. 27/07/2018, n.20019;
15. Con il terzo e ultimo motivo di gravame si duole che il giudice abbia calcolato il minimo edittale con riferimento ai mesi violati, pur non essendovi nella norma alcun riferimento alle mensilità, sicchè a tutto voler concedere la sanzione avrebbe dovuto essere rideterminata in € 3.000, pari alla sanzione minima aumentata fino al
Pag. 5 di 7 triplo, stante la presenza di più violazioni.
16. Nemmeno tale doglianza è fondata.
17. Difatti, L' ha emanato la nota prot. n. Controparte_5
5828 del 4 luglio 2018, con la quale fornisce, ai propri ispettori, ulteriori precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione al divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni.
18. L'Ispettorato del Lavoro, in particolare, ha evidenziato come la formulazione del precetto lasci intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro. Conseguentemente la determinazione della sanzione non deve tener conto del numero dei lavoratori coinvolti quanto piuttosto, in presenza di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l'illecito.
19. Con l'appello incidentale, come accennato, l' chiede la riforma della CP_1
sentenza nella parte in cui la sanzione è stata rideterminata in € 11.000, pari al minimo edittale (€ 1.000) moltiplicato per i mesi violati (11). Sostiene che la sanzione originariamente applicata nell'ordinanza opposta è quella prevista per il pagamento in misura ridotta, secondo le previsioni dell'art. 16 l. 689/81. Difatti, detta disposizione prevede che, ai fini del pagamento in misura ridotta, nel termine di 60 gg dalla contestazione, la sanzione possa essere calcolata o nella misura di un terzo del massimo o del doppio del minimo, a seconda di quale sia più favorevole all'ingiunto e, nel caso, di specie, la sanzione più favorevole è, appunto, un terzo del massimo pari ad € 18.333,33.
20. Il motivo è infondato.
21. Secondo l'art. 6, comma 12, del D. Lgs. 150/2011 “Con la sentenza che accoglie
l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”. Ne consegue il potere del giudice di modificare la sanzione, purchè – come nel caso di specie – non sia inferiore al minimo edittale.
22. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, il
Giudice ha il potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali al fine di commisurarla all'effettiva gravità del fatto, e a tutte le circostanze
Pag. 6 di 7 del caso concreto, così come previsto dall'art. 11 della l. 689/91 (cfr. Cass.
19716/2024). Ed il Tribunale ha rideterminato la sanzione, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.
23. Conclusivamente, devono essere respinti sia l'appello principale, sia l'appello incidentale.
24. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.
76/2022 del 18 gennaio 2022 proposto da nei confronti Parte_1
dell' ; Controparte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto dall' Controparte_1
;
[...]
- Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 17 dicembre 2025
Il Consigliere est.
NA AN SO
Il Presidente
OV D'NT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. OV D'NT e dal Consigliere relatore NA AN SO, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att.c.p.c.
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. OV D'NT Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. NA AN SO Consigliere rel. all'udienza del 17/12/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1184/2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AVANZATO ZO PEC: Email_1 appellante contro
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO P.IVA_1
STATO DI PALERMO PEC: Email_2
appellato
CONCLUSIONI:
per l'appellante adversis e previa l'emanazione dei Provvedimenti di rito.
Pag. 1 di 7 In totale riforma dell'impugnata Sentenza del Tribunale di Agrigento Sezione Civile, in composizione monocratica, Giudice Dott.ssa Vitalba Pipitone, resa, inter partes, addì
18.01.2022 n°76/2022 (e dell'Ordinanza del 24.09.2021) ed in accoglimento dei suesposti
Motivi:.
In linea principale:
Ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'impugnata Ordinanza-Ingiunzione del 27.04.2020
n°20/0066;
Conseguentemente, in ogni caso, annullare e, comunque, privare di ogni e qualsivoglia efficacia l'impugnata Ordinanza-Ingiunzione.
In subordine:
Ritenere e dichiarare l'erroneità della sanzione amministrativa e ciò per le superiori discettazioni.
Conseguentemente ridurre la sanzione amministrativa, come supra specificato, ossia ad €.
1.000,00;
In ulteriore subordine:
Ridurre -ex art. 11. L. 689/81- la sanzione amministrativa al minimo edittale e, quindi, ad €.
3.000,00.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e compensi.
Per l'appellato
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello contrariis rejectis:
- rigettare l'appello proposto da controparte in quanto infondato in fatto e in diritto;
- accogliere l'appello incidentale, riformando la sentenza impugnata, e per l'effetto confermare il contenuto dell'ordinanza ingiunzione n. 20/0066 prot. n. 4519 del 27 aprile 2020;
- con il favore delle spese, degli onorari e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con sentenza n. 76/2022 del 18/01/2022 il Tribunale di Agrigento accoglieva parzialmente l'opposizione ex art. 22 l. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n.
Pag. 2 di 7 20/0066 prot n 4519 - emessa dall' di in Controparte_1 CP_1
data 27.04.2020, notificata il 09.05.2020, con la quale si ingiungeva al ricorrente, quale corresponsabile della violazione accertata con gestore del “Bar Social” il CP_2 pagamento della somma di euro 18.333,33 per non aver corrisposto alla dipendente la retribuzione attraverso tracciabilità a mezzo di bonifico bancario o CP_3
assegno circolare, in violazione dell'art 1, comma 910, della legge n 205/2017 – rideterminando la sanzione in € 11.000,00 e compensando le spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe.
3. Si è costituito l' che ha proposto appello Controparte_1
incidentale relativamente al capo della sentenza che ha rideterminato l'importo della sanzione e ne ha chiesto la riforma con applicazione della sanzione originariamente determinata nell'ordinanza ingiunzione.
4. Fissata la discussione orale per il giorno 17 dicembre 2025, le parti hanno illustrato le proprie difese e il Collegio ha definito il giudizio mediante lettura e pubblicazione della presente sentenza.
5. Prima di esaminare i motivi di appello principale e incidentale giova ripercorrere brevemente i fatti di causa.
6. In data 10.6.2019 i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Canicattì iniziavano un controllo nei confronti dell'esercizio commerciale denominato “Bar social” di . Nel corso dell'ispezione veniva rinvenuta , intenta CP_2 CP_3
ad eseguire la prestazione lavorativa consistente nel servire alcuni clienti all'interno del bar e a riporre bevande in apposito frigo. La stessa, nell'immediatezza, rilasciava dichiarazioni e, segnatamente, riferiva di prestare attività lavorativa presso il bar dal mese di aprile 2018, senza regolarizzazione, di aver avuto corrisposte le retribuzioni mensili, ammontanti ad € 400,00, in contanti dal cognato dal quale Parte_1
riceveva anche le direttive. Nel corso degli accertamenti, il dichiarava di aver CP_2 concluso verbalmente un contratto di affitto di azienda con . Controparte_4
7. L' , sulla scorta del verbale di Controparte_1
accertamento, comminava a , n.q. di titolare dell'omonima ditta, e a CP_2
Pag. 3 di 7 n.q. di obbligato in solido, la sanzione di € 18.333,33 per la Parte_2
violazione dell'art. 1, comma 910, l. 205/2017 che vieta la corresponsione della retribuzione a mezzo denaro contante.
8. Avverso la predetta ordinanza ingiunzione proponeva opposizione il CP_4
che si doleva di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta in qualità di obbligato solidale, sebbene l'art. 6 della legge 689/81 preveda analiticamente e specificatamente le ipotesi di solidarietà, e riteneva che tale qualifica poteva attribuirsi esclusivamente al , gestore del Bar Social;
lamentava che CP_2 la Guardia di Finanza a seguito di verifica aveva proceduto alla contestazione dell'illecito sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dalla lavoratrice , CP_3
dichiarazioni che, tuttavia, risultavano smentite dalla documentazione esibita alla stessa Guardia di Finanza, in particolare contratto di affitto d'azienda stipulato con
; eccepiva, in subordine, l'illegittimità e l'esorbitanza della sanzione Parte_3
amministrativa applicata.
9. Con la sentenza impugnata il Giudice ha richiamato gli art. 3 e 6 della legge
689/81 che prevedono, rispettivamente, la responsabilità personale dell'autore dell'illecito, e la responsabilità solidale dell'ente cui questi appartiene. Ha poi rilevato che le dichiarazioni rese dalla lavoratrice non abbiano lasciato dubbi in merito alla riferibilità della condotta al , ed ha altresì ritenuto l'esistenza di una società di Pt_1 fatto tra e Ha ritenuto, tuttavia, che la sanzione, da CP_2 Parte_1
riferirsi ad ogni mensilità in cui è stata riscontrata la violazione, potesse essere ridotta al minimo edittale.
10. Così brevemente ripercorsa la vicenda in esame, si osserva quanto segue.
11. Con il primo motivo di appello, censura la sentenza per Parte_1
violazione degli artt. 3 e 6 della legge 689/81 e per travisamento dei fatti, avendo il primo Giudice, per un verso, ritenuto il l'autore della violazione (errando, Pt_1
secondo la prospettazione dell'appellante) e, per altro verso, ritenuto legittima la sua individuazione quale obbligato in solido.
12. Il motivo non è fondato. È da rilevare, infatti, che il è stato sanzionato CP_2
quale titolare dell'esercizio dove è stata rinvenuta a lavorare la (essendo CP_3
Pag. 4 di 7 rimasta a livello meramente assertivo la dichiarazione del in merito ad un CP_2
presunto contratto di affitto verbale con tale ), e alla suddetta Controparte_4
responsabilità si aggiunge, appunto quale obbligato in solido, quella derivante dalla violazione commessa da , autore materiale dell'illecito, in presenza Parte_2
di un mero rapporto di fatto come datore di lavoro della . CP_3
13. Con il secondo motivo si duole che il Tribunale lo abbia ritenuto responsabile della violazione, considerato che il verbale ispettivo fa piena prova solo dei fatti accertati dai verbalizzanti, e le dichiarazioni rese da terzi sono liberamente apprezzabili. Nel caso di specie, pertanto, il Giudice non avrebbe potuto fondare il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dalla , ma avrebbe dovuto CP_3
ammettere la prova per testi con la medesima così come richiesto con l'atto di opposizione. Assume, poi, che la prova avrebbe smentito le conclusioni dell' in merito alla sussistenza di una società di fatto con , CP_1 CP_2
unitamente alla documentazione in atti.
14. Condivisibilmente il Tribunale ha ritenuto di porre a fondamento della decisione le dichiarazioni rese dalla nell'immediatezza dei fatti, avendo egli CP_3 fatto applicazione del principio, ormai consolidato, secondo il quale "le dichiarazioni rese dai dipendenti, in sede di ispezione, possono bastare da sole a sanzionare il datore di lavoro per il suo comportamento contrario alla legge;
infatti, sebbene i verbali redatti dagli ispettori facciano piena prova - fino a querela di falso - solo dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, tuttavia, per le altre circostanze riferite dai verbalizzanti e per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi e la mancata richiesta di altri mezzi istruttori, consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione" (così Cassazione civile sez. lav., 02/10/2008, n.24416; cfr. anche Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, ud. 06/06/2018, dep. 27/07/2018, n.20019;
15. Con il terzo e ultimo motivo di gravame si duole che il giudice abbia calcolato il minimo edittale con riferimento ai mesi violati, pur non essendovi nella norma alcun riferimento alle mensilità, sicchè a tutto voler concedere la sanzione avrebbe dovuto essere rideterminata in € 3.000, pari alla sanzione minima aumentata fino al
Pag. 5 di 7 triplo, stante la presenza di più violazioni.
16. Nemmeno tale doglianza è fondata.
17. Difatti, L' ha emanato la nota prot. n. Controparte_5
5828 del 4 luglio 2018, con la quale fornisce, ai propri ispettori, ulteriori precisazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa in caso di violazione al divieto di pagamento in contanti delle retribuzioni.
18. L'Ispettorato del Lavoro, in particolare, ha evidenziato come la formulazione del precetto lasci intendere che il regime sanzionatorio sia riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro. Conseguentemente la determinazione della sanzione non deve tener conto del numero dei lavoratori coinvolti quanto piuttosto, in presenza di pagamenti mensili, del numero dei mesi per i quali si è protratto l'illecito.
19. Con l'appello incidentale, come accennato, l' chiede la riforma della CP_1
sentenza nella parte in cui la sanzione è stata rideterminata in € 11.000, pari al minimo edittale (€ 1.000) moltiplicato per i mesi violati (11). Sostiene che la sanzione originariamente applicata nell'ordinanza opposta è quella prevista per il pagamento in misura ridotta, secondo le previsioni dell'art. 16 l. 689/81. Difatti, detta disposizione prevede che, ai fini del pagamento in misura ridotta, nel termine di 60 gg dalla contestazione, la sanzione possa essere calcolata o nella misura di un terzo del massimo o del doppio del minimo, a seconda di quale sia più favorevole all'ingiunto e, nel caso, di specie, la sanzione più favorevole è, appunto, un terzo del massimo pari ad € 18.333,33.
20. Il motivo è infondato.
21. Secondo l'art. 6, comma 12, del D. Lgs. 150/2011 “Con la sentenza che accoglie
l'opposizione il giudice puo' annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”. Ne consegue il potere del giudice di modificare la sanzione, purchè – come nel caso di specie – non sia inferiore al minimo edittale.
22. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, il
Giudice ha il potere discrezionale di quantificare l'entità della sanzione entro i limiti edittali al fine di commisurarla all'effettiva gravità del fatto, e a tutte le circostanze
Pag. 6 di 7 del caso concreto, così come previsto dall'art. 11 della l. 689/91 (cfr. Cass.
19716/2024). Ed il Tribunale ha rideterminato la sanzione, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.
23. Conclusivamente, devono essere respinti sia l'appello principale, sia l'appello incidentale.
24. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Rigetta l'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento n.
76/2022 del 18 gennaio 2022 proposto da nei confronti Parte_1
dell' ; Controparte_1
- Rigetta l'appello incidentale proposto dall' Controparte_1
;
[...]
- Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello, il 17 dicembre 2025
Il Consigliere est.
NA AN SO
Il Presidente
OV D'NT
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. OV D'NT e dal Consigliere relatore NA AN SO, in conformità alle prescrizioni dell'art. 196quinquies disp. att.c.p.c.
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