Art. 28. Rilascio della bolletta di legittimazione.
La bolletta di legittimazione prescritta dall'articolo precedente e' rilasciata soltanto a chi provi di aver acquistato sali dagli organi autorizzati alla vendita dall'Amministrazione dei Monopoli.
La bolletta di legittimazione prescritta dall'articolo precedente e' rilasciata soltanto a chi provi di aver acquistato sali dagli organi autorizzati alla vendita dall'Amministrazione dei Monopoli.