CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 27/01/2026, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1141/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18085/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069042 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069042 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069042 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069042 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069042 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069042 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13235/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112490069042, notificato in data 11.11.2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 15.978,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 relativa all'utenza in Indirizzo_1, distinta al foglio Dati_catastaòi_1
Come primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la carente motivazione dell'avviso di accertamento.
Nel merito il ricorrente eccepisce l'inesistenza del presupposto impositivo a suo carico avendo concesso in comodato d'uso gratuito sia l'immobile contrassegnato con il sub503 che l'altro sub 502 unitamente alla particella 679.
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
E' da premettere innanzitutto come l'avviso di accertamento sia sufficientemente motivato in ordine alla esposizione delle ragioni della pretesa.
Nell'atto, infatti, sia pure in modo sintetico, sono indicati gli immobili oggetto di accertamento, gli identificativi catastali, le superfici, gli occupanti e gli elementi che concorrono a determinare l'ammontare della tassa che l'Ente impositore ritiene evasa.
Premesso ciò la Corte osserva che, a fronte delle eccezioni sollevate da parte ricorrente, la stessa non ha prodotto in giudizio la prova di quanto asserito limitandosi a depositare copie dei contratti di comodato che non recano data certa, ricevute di pagamento dalle quali non si ricava la causale e l'immobile al quale abbinarle ed un contratto di locazione tra la comodataria ed un terzo che però reca come immobile locato quello distinto con particelle Numeri_ estranee all'accertamento.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese in ragione della equiparazione della costituzione tardiva di Roma Capitale alla mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente estensore
AN TI
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
GALLO GIANFRANCO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18085/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069042 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069042 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069042 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069042 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069042 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490069042 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13235/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n. 112490069042, notificato in data 11.11.2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 15.978,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni dal 2018 al 2023 relativa all'utenza in Indirizzo_1, distinta al foglio Dati_catastaòi_1
Come primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepisce la carente motivazione dell'avviso di accertamento.
Nel merito il ricorrente eccepisce l'inesistenza del presupposto impositivo a suo carico avendo concesso in comodato d'uso gratuito sia l'immobile contrassegnato con il sub503 che l'altro sub 502 unitamente alla particella 679.
Roma Capitale si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della legittimità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente non appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
E' da premettere innanzitutto come l'avviso di accertamento sia sufficientemente motivato in ordine alla esposizione delle ragioni della pretesa.
Nell'atto, infatti, sia pure in modo sintetico, sono indicati gli immobili oggetto di accertamento, gli identificativi catastali, le superfici, gli occupanti e gli elementi che concorrono a determinare l'ammontare della tassa che l'Ente impositore ritiene evasa.
Premesso ciò la Corte osserva che, a fronte delle eccezioni sollevate da parte ricorrente, la stessa non ha prodotto in giudizio la prova di quanto asserito limitandosi a depositare copie dei contratti di comodato che non recano data certa, ricevute di pagamento dalle quali non si ricava la causale e l'immobile al quale abbinarle ed un contratto di locazione tra la comodataria ed un terzo che però reca come immobile locato quello distinto con particelle Numeri_ estranee all'accertamento.
Per i motivi esposti il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese in ragione della equiparazione della costituzione tardiva di Roma Capitale alla mancata costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 19.12.2025
Il Presidente estensore
AN TI