Articolo 3 della Legge 12 gennaio 1974, n. 4
Articolo 2Articolo 4
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19 febbraio 1974
Art. 3.
Nelle certificazioni, comunicazioni, carteggi, relazioni ed ogni altro atto, redatti per qualsiasi uso dagli uffici dello Stato, enti ed istituti pubblici, e' fatto divieto di usare il termine lebbra, lebbroso, lebbrosario e qualsiasi altro che dalla parola lebbra derivi.
Tali termini dovranno essere sostituiti da "morbo di Hansen", hanseniano, colonia o istituto hanseniano o qualsiasi altro che derivi dal nome di Hansen.
Entrata in vigore il 19 febbraio 1974