Art. 3.
Nelle certificazioni, comunicazioni, carteggi, relazioni ed ogni altro atto, redatti per qualsiasi uso dagli uffici dello Stato, enti ed istituti pubblici, e' fatto divieto di usare il termine lebbra, lebbroso, lebbrosario e qualsiasi altro che dalla parola lebbra derivi.
Tali termini dovranno essere sostituiti da "morbo di Hansen", hanseniano, colonia o istituto hanseniano o qualsiasi altro che derivi dal nome di Hansen.
Nelle certificazioni, comunicazioni, carteggi, relazioni ed ogni altro atto, redatti per qualsiasi uso dagli uffici dello Stato, enti ed istituti pubblici, e' fatto divieto di usare il termine lebbra, lebbroso, lebbrosario e qualsiasi altro che dalla parola lebbra derivi.
Tali termini dovranno essere sostituiti da "morbo di Hansen", hanseniano, colonia o istituto hanseniano o qualsiasi altro che derivi dal nome di Hansen.