Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 235
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione dell'azione tributaria

    L'Agente della Riscossione ha provato la corretta notifica della cartella di pagamento in data anteriore alla maturazione del termine di prescrizione decennale. Inoltre, il termine di prescrizione è stato interrotto da precedenti intimazioni di pagamento non impugnate.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Le eccezioni relative al difetto di motivazione sono assorbite in quanto avrebbero dovuto essere sollevate avverso la cartella di pagamento originaria, che non risulta essere stata impugnata.

  • Rigettato
    Mancanza della pretesa tributaria

    Le eccezioni relative alla mancanza della pretesa tributaria sono assorbite in quanto avrebbero dovuto essere sollevate avverso la cartella di pagamento originaria, che non risulta essere stata impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 235
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 235
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo