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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TO ZO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1397/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 RA -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 781/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120215086691000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120215086691000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120215086691000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.781/2024, pronunciata il 20/12/2023 e depositata il
16/04/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione n.09720219033074103/000 e la presupposta cartella di pagamento n.09720120215086691000.
L'appellante eccepiva la prescrizione dell'azione tributaria, il difetto di motivazione e la mancanza della pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il ricorrente asseriva di aver ricevuto, per la prima volta, la cartella impugnata mediante la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'Agente della Riscossione ha provato di aver correttamente notificato, in data 22/02/2013, la cartella di pagamento n.09720120215086691000, sottesa all'intimazione impugnata.
I crediti contenuti nella stessa soggiacciono alla prescrizione decennale, non ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione. In ogni caso il termine di prescrizione è stato, più volte, interrotto dalla notifica di alcune intimazioni di pagamento, anch'esse non impugnate.
Restano assorbite le altre eccezioni che avrebbero dovuto essere mosse avverso la cartella di pagamento non impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 900,00 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
TO ZO, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1397/2024 depositato il 07/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 RA -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 781/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 3 e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120215086691000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120215086691000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120215086691000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.781/2024, pronunciata il 20/12/2023 e depositata il
16/04/2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione n.09720219033074103/000 e la presupposta cartella di pagamento n.09720120215086691000.
L'appellante eccepiva la prescrizione dell'azione tributaria, il difetto di motivazione e la mancanza della pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossioni chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il ricorrente asseriva di aver ricevuto, per la prima volta, la cartella impugnata mediante la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'Agente della Riscossione ha provato di aver correttamente notificato, in data 22/02/2013, la cartella di pagamento n.09720120215086691000, sottesa all'intimazione impugnata.
I crediti contenuti nella stessa soggiacciono alla prescrizione decennale, non ancora maturata alla data di notifica dell'intimazione. In ogni caso il termine di prescrizione è stato, più volte, interrotto dalla notifica di alcune intimazioni di pagamento, anch'esse non impugnate.
Restano assorbite le altre eccezioni che avrebbero dovuto essere mosse avverso la cartella di pagamento non impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 900,00 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.