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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 697/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5081/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027008173000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027008173000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027008173000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2962024490270081773000 notificatale, in data 16.09.2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione , con cui chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 256,34 , sulla base di due cartelle di pagamento di cui all'atto impugnato: 1) n. 296201300580700079000 asseritamente notificata in data 16.02.2014 inerente la Tarsu anno d'imposta 2014 ; 2) n. 29620230067220507000 asseritamente notificata in data 30.10.2023 per mancato pagamento C.U. Deduceva: l'omessa notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione della pretesa tributaria. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, risulta notificata la cartella notificata di cui al punto 2 sopra indicato , mentre per la cartella di cui al punto 1 non vi è prova della notifica dell'atto interruttivo , prima dell'odierno atto impugnato , ossia dell'intimazione di pagamento n. 29620229011771878000 che sarebbe stata notificata in data 12.09.2022, posto che è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza la prescritta formalità della raccomandata informativa.
Conseguentemente, non vi è prova della notifica di atti interruttivi in relazione alla cartella di pagamento n. 296201300580700079000 con conseguente prescrizione del relativo tributo. Il ricorso va accolto limitatamente alla cartella di pagamento in questione. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria , in composizione monocratica, accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva . Spese compensate.
Palermo 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Dr. Agostino Cisca
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5081/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027008173000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027008173000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249027008173000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il 30/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 2962024490270081773000 notificatale, in data 16.09.2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione , con cui chiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 256,34 , sulla base di due cartelle di pagamento di cui all'atto impugnato: 1) n. 296201300580700079000 asseritamente notificata in data 16.02.2014 inerente la Tarsu anno d'imposta 2014 ; 2) n. 29620230067220507000 asseritamente notificata in data 30.10.2023 per mancato pagamento C.U. Deduceva: l'omessa notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione della pretesa tributaria. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione con controdeduzioni con cui chiedeva il rigetto del ricorso. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, risulta notificata la cartella notificata di cui al punto 2 sopra indicato , mentre per la cartella di cui al punto 1 non vi è prova della notifica dell'atto interruttivo , prima dell'odierno atto impugnato , ossia dell'intimazione di pagamento n. 29620229011771878000 che sarebbe stata notificata in data 12.09.2022, posto che è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza la prescritta formalità della raccomandata informativa.
Conseguentemente, non vi è prova della notifica di atti interruttivi in relazione alla cartella di pagamento n. 296201300580700079000 con conseguente prescrizione del relativo tributo. Il ricorso va accolto limitatamente alla cartella di pagamento in questione. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria , in composizione monocratica, accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva . Spese compensate.
Palermo 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Dr. Agostino Cisca