Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2007/13 - Pag. 1 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- PRIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 2007/2013, avente a oggetto “appello avverso sentenza n. 375/2013, emessa dal Giudice di Pace di Rossano il 14.05.2013 e depositata il 16.05.2013, non notificata;
risarcimento danni per lesioni” e vertente TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv.
Patrizia Straface, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLANTE - E
, in persona del Sindaco p.t., (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Luigina Maria Caruso, elettivamente domiciliati come in atti;
- APPELLATO -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 375/2013 emessa dal Giudice di Pace di Rossano il 14.05.2013 e depositata il 16.05.2013, non notificata, con la quale veniva rigettata la richiesta dell'odierna appellante di risarcimento del danno biologico e morale, oltre spese sanitarie, cagionati dal sinistro occorso in data 16.05.2012.
Nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace deduceva che: Parte_1
- in data 16.05.2012, alle ore 12:30 circa, in Rossano Scalo, alla via Margherita, precisamente nei pressi dell'incrocio con la via Nazionale, di fronte alla Banca Popolare di Crotone, nel mentre attraversava le strisce pedonali, rovinava a terra a causa di un'insidia, ossia di un dissesto del manto stradale non visibile e non segnalato, né prevedibile;
- in seguito alla caduta veniva trasportata presso l'Ospedale di Rossano, dove le veniva diagnosticato un «trauma spalla dx e ginocchio dx in policontusa», con prognosi di 7 giorni e, in data 17.05.2012, l'Ospedale di le diagnosticava una «contusione spalla dx- CP_1 visita ortopedica: terapia domiciliare e controllo ambulatoriale tra 8 giorni»;
- veniva dichiarata guarita in data 9.10.2012;
- in data 18.05.2012 denunciava l'occorso presso il Comando dei Vigili Urbani di Rossano. L'attrice, quindi, conveniva in giudizio il , che, costituitosi in data 21.01.2013, Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata. Istruito il giudizio con l'assunzione della prova orale richiesta dall'attrice, il Giudice di Pace di Rossano, qualificata la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., rigettava la stessa, rilevando che la testimonianza raccolta non era idonea a provare la dinamica del sinistro, che non sussistevano gli elementi costitutivi dell'insidia o trabocchetto (imprevedibilità ed invisibilità) sulla scorta delle
circostanze di tempo, che la responsabilità dell'accaduto era ascrivibile alla in virtù del Pt_1 principio di auto-responsabilità e che anche dalla documentazione fotografica raffigurante lo stato dei luoghi emergeva l'insussistenza dell'insidia o trabocchetto dal momento che l'ampio dislivello del manto stradale doveva comportare per l'attrice una maggiore cautela. Il Giudice di prime cure, inoltre, rigettava la domanda attorea anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., sulla base dell'incidenza del comportamento colposo dell'attrice sul nesso causale tra il fatto e l'evento, e compensava le spese di lite in considerazione della natura della controversia.
ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice di Parte_1 primo grado, articolando i seguenti motivi di appello:
- nullità della sentenza per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonché, ai sensi degli artt. 132 e 161 c.p.c., per eccesso di potere da travisamento dei fatti;
- erronea motivazione sull'assenza di prova circa la dinamica del sinistro, attese le risultanze delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste e l'attendibilità di Testimone_1 quest'ultimo;
- contraddittorietà tra l'ammissione della testimonianza del minorenne e la parte della decisione che lasciava intendere che la minore età fosse ostativa all'attendibilità del medesimo;
- erronea valutazione del materiale istruttorio, atteso che, sulla base della documentazione fotografica prodotta, era evincibile la riconducibilità dell'evento dannoso al dissesto del manto stradale, quale insidia o trabocchetto non segnalato e non visibile, avendo la Pt_1 adoperato le cautele del caso nell'attraversare la sede stradale sulle strisce pedonali e con andatura lenta, data l'età;
- l'esistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente appellato essendo stato il danno causato dal difetto di diligenza da parte del nella manutenzione della strada CP_1 sita nel perimetro urbano del e non già dal caso fortuito, né ‒ contrariamente a CP_1 quanto ritenuto dal Giudice di pace ‒ dal comportamento colposo della danneggiata;
- posta la mancata nomina da parte del giudice di prime cure della CTU medico-legale richiesta dalla parte attrice, la necessità della stessa al fine di quantificare l'entità delle lesioni subite. Tanto precisato, l'appellante ha chiesto a questo Tribunale di: «- In via preliminare Voler riformare l'ordinanza pronunciata fuori udienza del 25.3.2013 con cui veniva rigettata la richiesta di nomina CTU e Voler nominare CTU medica al fine di quantificare l'entità delle lesioni subite;
- nel merito e per le suddette ragioni riformare la sentenza n. 375 del 14.05.2013 pronunciata dal Giudice di Pace di Rossano, depositata in data 16.05.2013, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio». A seguito della notifica dell'atto di citazione, si è costituito in giudizio, tardivamente, con comparsa depositata il 2.07.2014, il , deducendo: Controparte_1
- l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in mancanza dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnate e delle modifiche richieste alla ricostruzione in fatto, nonché delle circostanze implicanti violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione;
- l'infondatezza della nullità della sentenza ex artt. 132 e 161 c.p.c., essendosi il giudice di prime cure pronunciato sulla domanda attorea con motivazioni determinate anche dalle risultanze istruttorie;
- la correttezza della sentenza circa l'insussistenza della responsabilità del ex art. CP_1
2043 c.c., essendo lo stato dei luoghi apprezzabile dall'utente stradale ‒ come dalle rappresentazioni fotografiche escludenti un'insidia non evitabile ‒ posto che l'infortunio si verificava in una giornata di maggio, alle ore 12:30, e che si trattava di un normale dislivello su una strada nota all'attrice per la vicinanza al negozio del di lei figlio, ove soleva recarsi;
- l'inidoneità delle dichiarazioni dell'unico teste escusso ai fini della prova della dinamica del sinistro;
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- l'esclusione della responsabilità del anche sulla base della denuncia orale CP_1 presentata dall'attrice alla Polizia Municipale in data 18.05.2012, evincendosi dalla stessa che la avesse visto la buca;
Pt_1
- la correttezza della sentenza di rigetto della domanda attorea anche ai sensi dell'art. 2051
c.c. e della richiesta di CTU medico-legale, poste le risultanze istruttorie, anche documentali, dalle quali emergeva la colpa esclusiva della , avendo la stessa la Pt_1 possibilità di verificare lo stato dei luoghi, considerata la percettibilità per l'orario diurno e per la luminosità naturale (trattandosi del mese di maggio) e la vasta estensione del dislivello.
Il quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «
1. In via preliminare Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2. Nel merito, respingere l'appello proposto in quanto totalmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 375/13 resa dal Giudice di Pace di Rossano, Dott.ssa
A.M. Salerno in data 14.05.2013 e depositata in cancelleria il 16.05.2013. Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c.».
Espletata la CTU medico-legale, il giudizio è stato interrotto per la fusione del
[...]
con e l'estinzione di quest'ultimo ai sensi della legge Controparte_2 Controparte_3 regionale 2 febbraio 2018, n. 2 (cfr. verbale di udienza del 15.11.2018) e, in seguito, tempestivamente riassunto dall'appellante con ricorso depositato il 25.11.2018.
In data 3.04.2019, si è costituito in giudizio il , riportandosi alle Controparte_4 difese già svolte nella comparsa di risposta dell'estinto . Controparte_1
A seguito della sostituzione del Giudice, all'udienza del 19.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le proprie conclusioni (“E ' presente l'Avv. Patrizia Straface per la parte appellante la quale precisa le proprie conclusioni riportandosi integalmente a quelle rassegnate nello scritto introduttivo del giudizio , qui da intendersi integralmente trascritte e riportate e chiedendone l' integrare accoglimento .Il procuratore di parte appellante e chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con la concessione die termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale.”; “Nell'interesse della parte appellata, la scrivente Avv. Luigina Maria Caruso si riporta alle conclusioni rassegnate in tutti i propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento;
inoltre, chiede che la causa venga decisa con concessione dei termini ex art. 190 cpc”) e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Questioni preliminari: ammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. Preliminarmente, con riferimento all'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c. eccepita dalla parte appellata, giova premettere che la disposizione normativa invocata va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass., SS. UU., sent. n. 27199/2017).
In tal senso, occorre, da parte del giudicante, badare non già al rispetto di principi astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell'atto (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 15274/2019). Tanto precisato, non trova fondamento l'eccezione della parte appellata dovendosi ritenere ammissibile l'appello proposto, alla luce dei suddetti principi, in quanto motivato ed indicante, in modo non equivoco, le doglianze proposte ‒ per come già sopra riportate ‒ con la precisa indicazione, tra l'altro, della parte della sentenza oggetto di gravame (cfr. pag. 3 atto di appello).
3. Nel merito R.G. n.° 2007/13 - Pag. 4 di 8
3.1. Sussistenza, sufficienza e non contraddittorietà della motivazione Nel merito, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato. Non trova fondamento il primo motivo di appello con il quale la parte appellante ha invocato la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 132 e 161 c.p.c. per mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Va in primo luogo evidenziata l'inconsistenza del motivo formulato, atteso che ha Parte_1 lamentato il motivo appena indicato senza, tuttavia, calarlo nel caso concreto, indicando le ragioni per le quali sussisterebbe la doglianza denunciata.
Ciò premesso, vale la pena precisare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità «il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibili tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione;
al contempo deve osservarsi che il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilità e la concludenza ‒ nonché di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ‒ spetta in via esclusiva al giudice del merito» (Cass., Sez. L, sent. n. 2452/2018).
Nel caso di specie, il Giudice di prime cure, premettendo la qualificazione della domanda attorea ai sensi dell'art. 2043 c.c., ha rigettato la medesima domanda constatando la mancata prova della dinamica del sinistro e ritenendo, in tal senso, inidonea l'unica testimonianza raccolta nel corso del giudizio.
Il Giudice di pace ha, altresì, ritenuto mancante ‒ sulla scorta delle circostanze di tempo e di luogo della fattispecie concreta, come emergenti dalla documentazione fotografica ‒ la prova dell'esistenza dell'insidia o trabocchetto, dal momento che l'ampio dislivello del manto stradale avrebbe dovuto comportare per l'attrice una maggiore attenzione e cautela, anche alla luce della denuncia sporta alla Polizia Municipale, in cui l'attrice riferiva di non essersi avveduta della buca e di essere inciampata e rovinata a terra.
Il Giudice di prime cure ha, altresì, rilevato come la condotta colposa della abbia inciso sul Pt_1 nesso causale tra il fatto e l'evento dannoso, determinando un rigetto della domanda anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., e ha precisato la non rilevanza probatoria, in tal senso, delle dichiarazioni della danneggiata riportate nel referto del Pronto Soccorso, non essendo lo stesso fidefaciente ai sensi dell'art. 2700 c.c. in merito alla veridicità di dette dichiarazioni. Ordunque, la sentenza oggetto di impugnazione ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente ed immune da contraddizioni e vizi logici, adottando un'interpretazione del materiale probatorio del tutto ragionevole ed espressione di una potestà propria del giudice di merito.
3.2. Correttezza della motivazione e della valutazione probatoria
Tanto precisato, la motivazione del Giudice di pace, nel merito, è corretta, con conseguente rigetto degli ulteriori motivi di appello, di seguito congiuntamente esaminati. Giova premettere che i principi che regolano le fattispecie riguardanti i sinistri che si verificano in area pubblica, tema a lungo dibattuto e oggetto di copiosa giurisprudenza, sono riconducibili al disposto dell'art. 2051 c.c., che disciplina l'ipotesi di responsabilità oggettiva del custode, e al più generale principio del neminem laedere, di cui all'art. 2043 c.c. L'inquadramento della fattispecie nell'uno o nell'atro genus di responsabilità, chiaramente determinato dalle allegazioni delle parti ‒ le quali, con esse, fissano il thema decidendum e delineano il thema probandum ‒ determina un diverso onere probatorio in capo al danneggiato. Infatti, in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., la responsabilità della P.A. per i danni cagionati da omessa manutenzione ovvero dalla R.G. n.° 2007/13 - Pag. 5 di 8
presenza di fonti di pericolo, si fonda non sulla colpa ma sul rapporto che il custode ha con la res, sicché il danno non è riconducibile al comportamento del custode ma al legame che lo stesso ha con la cosa. In tal caso, la norma pone sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre la pubblica amministrazione, per liberarsi, dovrà dare prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causalità, e cioè un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito, e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 2062/2004).
La responsabilità ex art. 2043 c.c., invece, si fonda sulla sussistenza di un comportamento omissivo o commissivo del danneggiante dal quale sia derivato un pregiudizio al danneggiato ed è noto che, al riguardo, la giurisprudenza ha elaborato la figura della colpa rappresentata dalla cd. “insidia stradale”, la cui configurabilità postula la ricorrenza di tre elementi: la non visibilità, la non prevedibilità e l'inevitabilità in relazione all'uso della strada. Sul piano probatorio, è evidente il più rigoroso onere che grava sul danneggiato, il quale dovrà fornire l'ulteriore prova della colpa del danneggiante.
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito «come l'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia sia intrinsecamente, per così dire, diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere», ragion per cui «una volta proposta in primo grado una domanda ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. ‒ fondata, ad esempio, sulle figure dell'insidia e del trabocchetto, ancorché impropriamente richiamate ‒ non è consentito alla parte in grado di appello fondare la medesima domanda sulla violazione dell'obbligo di custodia, perché ciò verrebbe inevitabilmente a stravolgere il processo, mettendo il danneggiante nella situazione di doversi attivare quando una serie di preclusioni processuali si sono già maturate. Dando per pacifica tale conclusione, la giurisprudenza più recente ha esplicitato in modo ancora più chiaro che la domanda fondata sull'art. 2051 cod. civ. può non essere considerata nuova rispetto a quella fondata sull'art. 2043 cod. civ. ‒ e, quindi, improponibile in appello ‒ solo se l'attore abbia "sin dall'atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, in quanto compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata da detti articoli" (sentenze 21 giugno 2013, n. 15666, e 5 agosto 2013, n.
18609). Con la importante precisazione, però, che la regola probatoria di cui all'art. 2051 cod. civ., più favorevole per il danneggiato, "in tanto può essere posta a fondamento dell'affermazione della responsabilità del convenuto stesso in quanto non gli si ascriva la mancata prova di fatti che egli non sarebbe stato tenuto a provare in base al criterio di imputazione ordinario della responsabilità originariamente invocato dall'attore" (così la sentenza n. 18609 del 2013)» (Cass.,
Sez. III, sent. n. 999/2014).
Orbene, nel caso di specie, la domanda del primo grado di giudizio è inquadrabile ‒ in virtù dei suddetti principi ‒ nei termini di cui all'art. 2043 c.c., avendo l'attrice prospettato all'origine dell'evento «un'insidia, ovvero un dissesto del manto stradale che non era né visibile, né segnalata, né prevedibile» (cfr. atto di citazione del giudizio di primo grado), così come ribadito in sede di note conclusionali autorizzate, con la prospettazione di un'insidia e un pericolo riconducibile all'art. 2043 c.c.
A nulla rileva che solo nelle medesime note conclusionali ‒ proprio perché autorizzate dal Giudice all'esito dell'istruttoria orale e dopo aver trattenuto la causa in decisione ‒ la parte attrice abbia dedotto la mancata prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c. da parte del convenuto. CP_1
Dal momento che la ha avanzato in appello la domanda, oltre che in termini di responsabilità Pt_1 ex art. 2043 c.c., anche in termini di violazione dell'obbligo di custodia ex art. 2051 c.c., determinandosi in parte qua ‒ in virtù dei suddetti principi ‒ una domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., ne consegue la parziale improponibilità dell'appello laddove è stata proposta, in modo innovativo rispetto al giudizio di primo grado, la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Ciò posto, è necessario evidenziare come, in ogni caso, né l'art. 2043 c.c. né l'art. 2051 c.c. esonerino l'attore dal fornire la prova del verificarsi dell'evento dannoso con le modalità descritte R.G. n.° 2007/13 - Pag. 6 di 8
nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, postulando entrambe le norme che l'attore dimostri in giudizio l'esistenza di un nesso causale tra le condizioni della strada ed il danno subìto. Difatti, ferma restando la diversità tra le due norme, soprattutto in ordine al riparto dell'onere della prova ed al tipo di prova liberatoria che il custode è chiamato a fornire, l'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra la caduta e la buca condurrebbe al rigetto della domanda risarcitoria anche nell'ipotesi in cui l'art. 2051 c.c. fosse stato invocato fin dal giudizio di primo grado, posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del suddetto nesso è a carico del danneggiato (cfr. Cass., Sez. VI - 3, ord. n.
7887/2018).
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che, nel giudizio di primo grado, l'attrice non abbia assolto all'onere probatorio su di lei incombente, non avendo fornito la prova rassicurante della dinamica del sinistro prospettata nell'atto di citazione, e cioè di essere effettivamente caduta al suolo ‒ nel mentre attraversava le strisce pedonali nei pressi dell'incrocio tra la Via Margherita e la Via Nazionale in Rossano Scalo ‒ a causa di un'insidia consistente nel dissesto del manto stradale non visibile, non segnalato ed imprevedibile.
La deposizione dell'unico teste di parte attrice, (nipote della medesima Testimone_1 attrice), sul punto, non ha apportato alcun elemento oggettivo utile alla ricostruzione dell'evento ed a fondare, in maniera incontrovertibile, il nesso di causalità tra la caduta ed il dissesto del manto stradale.
In particolare, il predetto teste ha dichiarato che «nel mese di maggio 2012, nella tarda mattinata, mia NN rovinava a terra su un tratto di strada posto tra la Via Margherita e la Via Nazionale di
Rossano. Ciò posso dire poiché mi trovavo innanzi la porta del negozio di mio padre Persona_1
e precisamente un negozio di fotografo. Ad un certo punto ho visto mia NN che
[...] proveniente da Via Margherita e verso Via Nazionale, nel mentre percorreva le strisce pedonali cadeva in una buca posta sulle strisce pedonali», precisando che «l'incidente si verificava prima delle ore 13:00» e che «la distanza tra il negozio di mio padre e il punto in cui mia NN è caduta
è di circa 4-5 metri». Il teste, dunque, nulla ha riferito sulla causa della caduta, essendosi limitato a dichiarare che la cadeva in una buca posta sulle strisce pedonali, senza tuttavia specificare che detta buca ne Pt_1 fosse la causa né aggiungere ulteriori dettagli utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
Sul punto - sebbene riferite alla diversa ipotesi dell'art. 2051 c.c. - non può che concordarsi con le recenti pronunce della Suprema Corte, secondo le quali “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine…la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n. 35991 del 2023). Dunque, la mancanza di prova della dinamica del sinistro per come allegata nell'atto di citazione, poiché prodromica al vaglio degli ulteriori elementi fondanti l'eventuale responsabilità del CP_1 assorbe ogni ulteriore questione sollevata dall'appellante in ordine alla ricorrenza del caso fortuito ‒ ravvisato nella condotta colposa del danneggiato ‒ ed all'accertamento relativo alla sussistenza dell'insidia nonché le censure relative all'erronea quantificazione del danno. Né rileva, al fine dell'accertamento dell'esatta dinamica del sinistro, la CTU medico-legale espletata in sede di appello, in quanto disposta allo scopo precipuo di accertare la natura e l'entità delle lesioni riportate dalla danneggiata. Difatti, il CTU, nella relazione peritale, si è limitato a precisare la compatibilità della caduta a terra con impatto laterale destro con le lesioni accertate al momento della consulenza ortopedica con riferimento specifico alla contusione della spalla destra, con ciò non esimendo, comunque, il danneggiato dalla previa prova della dinamica del sinistro. R.G. n.° 2007/13 - Pag. 7 di 8
Si aggiunga poi che dallo stato dei luoghi raffigurato nella documentazione fotografica prodotta dall'attrice in primo grado emerge non già la presenza di un'unica buca quanto la sussistenza di un manto stradale diffusamente dissestato in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, che, nelle circostanze di tempo dedotte dall'attrice (alle ore 12:30 circa del mese di maggio, confermate dal teste escusso), determina l'assenza dei presupposti dell'insidia o del trabocchetto, sussistendo piuttosto la evitabilità e la prevedibilità dell'evento. Ed infatti, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1127 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno, integrando gli estremi del caso fortuito a norma dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass., Sez. VI - 3, ord. n. 10010/2020). In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più
l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento danno (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 9009/2015). Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può ‒ in base ad un ordine crescente di gravità ‒ o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.), deve a maggiore ragione valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (cfr.
Cass., Sez. III, sent. n. 999/2014).
Orbene, nel caso di specie, il teste ‒ previo riconoscimento dello stato dei luoghi Tes_1 rappresentato dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice ‒ a conferma della percettibilità del dissesto del manto stradale in corrispondenza dell'attraversamento pedonale, consolidatosi nel tempo, ha precisato che «quella buca lì la ricordo da quando ero più piccolo».
Al suddetto quadro dello stato dei luoghi si aggiunga la frequentazione abituale del luogo del sinistro da parte della danneggiata, così come emersa dalla medesima testimonianza.
In conclusione, poiché la transitava a piedi su di una strada diffusamente dissestata (fatto Pt_1 pacifico ed emergente dalle risultanze documentali ed istruttorie) è evidente che a suo carico gravava l'onere di massima prudenza in quanto la situazione di pericolo era altamente prevedibile, sicché la caduta in una situazione del genere non può che ricondursi alla esclusiva responsabilità del pedone.
L'appello ivi proposto, dunque, non può che essere integralmente rigettato, ritenendo questo
Tribunale che la sentenza debba essere confermata nel dichiarare insussistente il diritto della Pt_1 ad essere risarcita.
4. Le spese di lite
In relazione alle spese di lite, la natura della presente controversia e la complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate, determinata anche dal mutevole quadro giurisprudenziale, relativo, in particolar modo, alla responsabilità da cose in custodia (il riferimento è alle ordinanze Cass. Civ. n. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018, che hanno “sottoposto a revisione i principi sull'obbligo di custodia”), costituiscono, complessivamente considerati, motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c.. Non può essere, invece, riformata la statuizione relativa alle spese di lite, atteso che, quando l'esito dell'impugnazione conferma la sentenza di primo grado non può essere modificata la pronuncia del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (v. tra le tante pronunce in questo senso Cass. civ., Sez. Lav., 30 agosto 2010, n.
18837). R.G. n.° 2007/13 - Pag. 8 di 8
In base al disposto del comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso» (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n.° 228, applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicata nel suppl. ord. alla G.U., serie gen, n.° 302 del 29 dicembre 2012, e cioè, ai procedimenti successivi al
30.01.2013).
Nel caso di specie, quindi, il Tribunale dà atto della sussistenza di tali presupposti essendo l'impugnazione proposta da da respingere integralmente. Parte_1
Le spese della CTU espletata nel presente giudizio, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico dell'appellante. Si provvede, pertanto, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
➢ RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 impugnata n. 375/2013, emessa dal Giudice di Pace di Rossano il 14.05.2013 e depositata il
16.05.2013;
➢ DICHIARA compensate le spese di lite;
➢ DÀ ATTO che la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a Parte_1 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, se dovuto;
➢ PONE definitivamente a carico della parte appellante le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 29.10.2015.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 7 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Giovanni
Provvedimento redatto con la collaborazione dell' dott. Stefano Lombardo CP_5