Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 11673/2024 R.G. promosso da c.f. ) (avv. REMO MORETTI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) (avv.ti ROSETTA BECHERI e WALTER VENTURA) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legitt»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni congiunte di seguito trascritte: «• Dichiarare con sentenza la separazione dei coniugi Sig. e Sig.ra alle seguenti condizioni: • affidamento CP_1 Controparte_2 condiviso dei figli minori nato a [...] in data [...] e nato a [...] il Per_1 Per_2
24.05.2023 con collocazione prevalente presso la residenza della madre con la quale già convivono;
il padre ha facoltà di vedere i figli quando vuole compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi, previo congruo avviso e accordo con la madre ed in ogni caso potrà tenerli con sé due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00, uno o due fine settimane alternati al mese dal venerdì alle ore 19,00 sino alla domenica alle ore 19,00; sette giorni durante le feste natalizie, tre giorni durante quelle Pasquali alternando di anno in anno le festività principali e 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo. Ad entrambi i genitori rimangono assegnati i poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in modo disgiunto nei rispettivi tempi di permanenza
1
le decisioni di maggior importanza dovranno essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
• stabilire a carico del Sig. ed a titolo di mantenimento dei figli minori l'importo di € CP_1
700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), somma dovuta per 12 mensilità e sino al raggiungimento della indipendenza economica dei figli da versarsi alla ricorrente entro il 15 di ogni mese, importo altresì soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
• entrambi i genitori provvederanno per il 50% ciascuno al pagamento e/o rimborso reciproco del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli minori con per tali intendendosi quelle descritte nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale che le parti dichiarano di conoscere . •
Spese di lite compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (8 agosto 2019) e (24 maggio 2023) e, dopo Per_1 Per_2 un avvio contenzioso del processo, hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione congiunta ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla prole.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'intesa delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti1, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/06/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che il riferimento, contenuto nelle conclusioni congiunte, alla «separazione dei coniugi» va inteso come mero refuso, atteso che le parti non sono fra loro sposate. Dunque, le conclusioni congiunte sono recepite in toto, con l'ovvia eccezione della parte relativa alla pronunzia della separazione.