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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 861/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 861/2022 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to ACERBO Parte_1 C.F._1
ANNA , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to CANTORE DOMENICO MAGNONI CP_1 P.IVA_1
TERESA ) VIA F.LLI MAGNONI, 2 84070 RUTINO, giusta procura in atti C.F._2
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 6.6.2022, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo:”a) CP_1
Accertato l'infortunio sul lavoro subito dall'istante in data 16.11.2019, come descritto in premessa, dichiarare che i postumi permanenti ammontano al grado di inabilità almeno pari al 21% (come da relazione CTP del Dott. ) o alla maggiore o minore percentuale che risulterà in corso di Persona_1 causa a seguito di CTU, di cui si chiede sin da ora l'ammissione; b) Per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico e del danno
pagina 1 di 4 patrimoniale patiti – secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 38/2000 - nella misura di almeno il 21% o in quella maggiore o minore percentuale che risulterà in corso di causa, il tutto dalla data dell'infortunio, oltre rivalutazione ed interessi;
c) Conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore del CP_1 sig. della rendita vitalizia annuale pari ad € 3.730,42, ossia una rendita vitalizia Parte_1 mensile di € 310,87 per il danno biologico permanente e danno patrimoniale nella misura del 21 % ovvero alla somma che risulterà in corso di causa qualora dovesse essere accertata una diversa percentuale di invalidità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, decurtate le somme già percepite;
In via meramente subordinata, qualora mai dovesse emergere un grado di menomazione inferiore a quella richiesta o comunque inferiore al 16%, si chiede la rideterminazione della rendita in conto di capitale, per il relativo danno biologico, secondo le tabelle giusti parametri conformi alla vicenda qui trattata e, conseguentemente, la CP_1 condanna dell' come sopra, al versamento del relativo importo in favore del ricorrente, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, decurtate le somme già percepite;
e) con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l'istituto ha resistito all'avversa domanda, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'istruttoria effettuata mediante consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 21.1.2025 la presente causa è stata decisa mediante sentenza con motivazioni contestuali.
Il ricorso va accolto solo parzialmente, atteso l'esito dell'istruttoria della causa.
In particolare occorre richiamare la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 19.4.2024 dal dott.
, nella quale si evidenzia che il ricorrente all'esito dell'incidente occorsogli in data Persona_2
16.11.2019 ha subito: ” Esiti di frattura della branca ileo-pubica destra estesa al pilastro acetabolare con residua limitazione dell'articolazione coxo-femorale di circa ¼. Esiti di frattura del processo trasverso destro della vertebra C6 con modica disfunzionalità residua. Puntiforme esito cicatriziale, con riferita iperestesia, in regione perineale destra per pregressa ferita penetrante con ematoma paravescicale. Minuta cicatrice alla base del collo a sinistra.”.
Tale quadro diagnostico ha comportato come conseguenza che:” I diagnosticati postumi invalidanti, a carattere permanente, vanno rapportati, direttamente ovvero per analogia, ai seguenti codici:
-codice 198 della tabella allegata al Decreto Legislativo n° 38/2000 (Esiti di frattura apofisaria cervicale con disfunzionalità residua) che prevede una percentuale fino al 5% (cinque per cento);
pagina 2 di 4 -codice 271 della tabella allegata al Decreto Legislativo n° 38/2000 (Anchilosi completa coxo- femorale con arto in posizione favorevole) che prevede una percentuale del 30% (trenta per cento). Nel caso in esame, essendo residuata una globale limitazione funzionale dell'articolazione di circa ¼, proporzionalmente risulta equa una valutazione del 7% - 8% (sette per cento – otto per cento).
-codice 36 della tabella allegata al Decreto Legislativo n° 38/2000 (Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche) che prevede una percentuale sino al 5% (cinque per cento). Nel caso in esame, al puntiforme esito cicatriziale iperestesico in regione perineale destra ed alla minuta cicatrice alla base del collo a sinistra si può globalmente attribuire una valutazione di 1%
- 2% (uno per cento – due per cento).
Pertanto, risulta equa una valutazione complessiva dei postumi residuati all'infortunio sul lavoro, avvenuto in data 16/11/2019, nella misura del 14% (quattordici per cento).”
Alla stregua di tale valutazione resa dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Per_2
traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale, è possibile riconoscere in favore del ricorrente una percentuale di menomazione pari al 14%, all'esito dell'infortunio occorsogli sul lavoro il 16.11.2019.
In merito è opportuno precisare in caso di danno biologico conseguente ad infortuni o malattie professionali, ai sensi dell'art.13 d.l.vo 38/2000, l' ne riconosce l'indennizzo. In particolare, CP_1
l'indennizzo in capitale è una prestazione economica riconosciuta a fronte di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6 e il 15%. Per menomazioni di grado pari o superiore al 16%, così come richiesta in via principale dal ricorrente, spetta l'erogazione di un indennizzo in rendita che decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
E' da segnalare che l' ha erogato l'importo a titolo di indennità ai sensi dell'art.13 cit. per un CP_1
importo corrispondente alla percentuale del 10%, originariamente riconosciuta dall'istituto resistente, circostanza non contestata dal ricorrente.
In virtù delle considerazioni che precedono deve affermarsi il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 13
D.lvo 38/00, a percepire l'indennizzo in capitale nella misura del 14%, ai sensi dell'art. 13 comma 2 cit.; conseguentemente si deve condannare l'istituto al pagamento della differenza tra quanto liquidato nella misura del 10% e quanto spettante in virtù della rideterminazione della percentuale nella misura del 14%.
Le spese di lite vengono compensate attesa la soccombenza solo parziale dell'istituto resistente.
Le spese della consulenza tecnica vengono poste a carico dell' , attesa la dichiarazione del CP_1 ricorrente ai sensi dell'art.152 disp att cpc presente in atti, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente a seguito dell'infortunio occorso il
16.11.2019 ha riportato una menomazione all'integrità psico-fisica nella misura del 14%;
2. condanna la resistente alla liquidazione della differenza dell'indennizzo spettante in virtù della rideterminazione della percentuale di menomazione nella misura del 14%, in capitale oltre interessi;
3. Compensa le spese di lite tra le parti;
4. pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, CP_1
oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Si comunichi
Cosi deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 861/2022 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to ACERBO Parte_1 C.F._1
ANNA , giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso dall'avv.to CANTORE DOMENICO MAGNONI CP_1 P.IVA_1
TERESA ) VIA F.LLI MAGNONI, 2 84070 RUTINO, giusta procura in atti C.F._2
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato il 6.6.2022, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo:”a) CP_1
Accertato l'infortunio sul lavoro subito dall'istante in data 16.11.2019, come descritto in premessa, dichiarare che i postumi permanenti ammontano al grado di inabilità almeno pari al 21% (come da relazione CTP del Dott. ) o alla maggiore o minore percentuale che risulterà in corso di Persona_1 causa a seguito di CTU, di cui si chiede sin da ora l'ammissione; b) Per l'effetto, accertare e dichiarare che l'istante ha diritto ad ottenere il riconoscimento del danno biologico e del danno
pagina 1 di 4 patrimoniale patiti – secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 38/2000 - nella misura di almeno il 21% o in quella maggiore o minore percentuale che risulterà in corso di causa, il tutto dalla data dell'infortunio, oltre rivalutazione ed interessi;
c) Conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento in favore del CP_1 sig. della rendita vitalizia annuale pari ad € 3.730,42, ossia una rendita vitalizia Parte_1 mensile di € 310,87 per il danno biologico permanente e danno patrimoniale nella misura del 21 % ovvero alla somma che risulterà in corso di causa qualora dovesse essere accertata una diversa percentuale di invalidità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, decurtate le somme già percepite;
In via meramente subordinata, qualora mai dovesse emergere un grado di menomazione inferiore a quella richiesta o comunque inferiore al 16%, si chiede la rideterminazione della rendita in conto di capitale, per il relativo danno biologico, secondo le tabelle giusti parametri conformi alla vicenda qui trattata e, conseguentemente, la CP_1 condanna dell' come sopra, al versamento del relativo importo in favore del ricorrente, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo, decurtate le somme già percepite;
e) con vittoria di spese e competenze di giudizio da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l'istituto ha resistito all'avversa domanda, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito dell'istruttoria effettuata mediante consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 21.1.2025 la presente causa è stata decisa mediante sentenza con motivazioni contestuali.
Il ricorso va accolto solo parzialmente, atteso l'esito dell'istruttoria della causa.
In particolare occorre richiamare la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 19.4.2024 dal dott.
, nella quale si evidenzia che il ricorrente all'esito dell'incidente occorsogli in data Persona_2
16.11.2019 ha subito: ” Esiti di frattura della branca ileo-pubica destra estesa al pilastro acetabolare con residua limitazione dell'articolazione coxo-femorale di circa ¼. Esiti di frattura del processo trasverso destro della vertebra C6 con modica disfunzionalità residua. Puntiforme esito cicatriziale, con riferita iperestesia, in regione perineale destra per pregressa ferita penetrante con ematoma paravescicale. Minuta cicatrice alla base del collo a sinistra.”.
Tale quadro diagnostico ha comportato come conseguenza che:” I diagnosticati postumi invalidanti, a carattere permanente, vanno rapportati, direttamente ovvero per analogia, ai seguenti codici:
-codice 198 della tabella allegata al Decreto Legislativo n° 38/2000 (Esiti di frattura apofisaria cervicale con disfunzionalità residua) che prevede una percentuale fino al 5% (cinque per cento);
pagina 2 di 4 -codice 271 della tabella allegata al Decreto Legislativo n° 38/2000 (Anchilosi completa coxo- femorale con arto in posizione favorevole) che prevede una percentuale del 30% (trenta per cento). Nel caso in esame, essendo residuata una globale limitazione funzionale dell'articolazione di circa ¼, proporzionalmente risulta equa una valutazione del 7% - 8% (sette per cento – otto per cento).
-codice 36 della tabella allegata al Decreto Legislativo n° 38/2000 (Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche) che prevede una percentuale sino al 5% (cinque per cento). Nel caso in esame, al puntiforme esito cicatriziale iperestesico in regione perineale destra ed alla minuta cicatrice alla base del collo a sinistra si può globalmente attribuire una valutazione di 1%
- 2% (uno per cento – due per cento).
Pertanto, risulta equa una valutazione complessiva dei postumi residuati all'infortunio sul lavoro, avvenuto in data 16/11/2019, nella misura del 14% (quattordici per cento).”
Alla stregua di tale valutazione resa dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Per_2
traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale, è possibile riconoscere in favore del ricorrente una percentuale di menomazione pari al 14%, all'esito dell'infortunio occorsogli sul lavoro il 16.11.2019.
In merito è opportuno precisare in caso di danno biologico conseguente ad infortuni o malattie professionali, ai sensi dell'art.13 d.l.vo 38/2000, l' ne riconosce l'indennizzo. In particolare, CP_1
l'indennizzo in capitale è una prestazione economica riconosciuta a fronte di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 6 e il 15%. Per menomazioni di grado pari o superiore al 16%, così come richiesta in via principale dal ricorrente, spetta l'erogazione di un indennizzo in rendita che decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.
E' da segnalare che l' ha erogato l'importo a titolo di indennità ai sensi dell'art.13 cit. per un CP_1
importo corrispondente alla percentuale del 10%, originariamente riconosciuta dall'istituto resistente, circostanza non contestata dal ricorrente.
In virtù delle considerazioni che precedono deve affermarsi il diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 13
D.lvo 38/00, a percepire l'indennizzo in capitale nella misura del 14%, ai sensi dell'art. 13 comma 2 cit.; conseguentemente si deve condannare l'istituto al pagamento della differenza tra quanto liquidato nella misura del 10% e quanto spettante in virtù della rideterminazione della percentuale nella misura del 14%.
Le spese di lite vengono compensate attesa la soccombenza solo parziale dell'istituto resistente.
Le spese della consulenza tecnica vengono poste a carico dell' , attesa la dichiarazione del CP_1 ricorrente ai sensi dell'art.152 disp att cpc presente in atti, e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente a seguito dell'infortunio occorso il
16.11.2019 ha riportato una menomazione all'integrità psico-fisica nella misura del 14%;
2. condanna la resistente alla liquidazione della differenza dell'indennizzo spettante in virtù della rideterminazione della percentuale di menomazione nella misura del 14%, in capitale oltre interessi;
3. Compensa le spese di lite tra le parti;
4. pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, CP_1
oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Si comunichi
Cosi deciso in Vallo della Lucania, nella camera di consiglio del 21.1.2025
Il Giudice
Dr. Mario Miele
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