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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg10388 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10388 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. PERROTTA LOREDANA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_2
atti, dall'avv. GUARINO GIUSEPPE SILVANO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/05/2025 e CP_1
, premettendo di aver contratto Controparte_2
matrimonio in Torre del Greco il 16/04/2009 e che dalla loro unione nascevano due figli minori: l'08.07.2008 e il 04.12.2014, Per_1 Per_2
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc. ed il Giudice, rilevata d'ufficio l'incongruità del contributo al mantenimento dei minori, invitava le parti ad una diversa e più adeguata previsione economica.
Con istanza del 29.07.2025 la sig.ra chiedeva la trattazione CP_1
dell'udienza in presenza attesa la non concorde volontà delle parti di aumentare l'assegno di mantenimento per i figli.
All'udienza di comparizione del 02.10.2025 parte ricorrente si dichiarava disponibile ad aumentare l'assegno per i minori mentre parte resistente insisteva sull'accordo consensuale stipulato, palesando quindi il venir meno della volontà di proseguire consensualmente la separazione.
Ciò premesso, si osserva che la separazione consensuale presuppone un accordo effettivo e attuale tra le parti al momento della pronuncia,
e nel caso di specie, nelle more del giudizio tale presupposto è venuto meno.
Pertanto, non sussistono le condizioni di legge per procedere all'omologazione dell'accordo, e il ricorso per separazione consensuale deve essere allo stato rigettato.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) rigetta allo stato la domanda,
2 b) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10388 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. PERROTTA LOREDANA presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_2
atti, dall'avv. GUARINO GIUSEPPE SILVANO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/05/2025 e CP_1
, premettendo di aver contratto Controparte_2
matrimonio in Torre del Greco il 16/04/2009 e che dalla loro unione nascevano due figli minori: l'08.07.2008 e il 04.12.2014, Per_1 Per_2
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc. ed il Giudice, rilevata d'ufficio l'incongruità del contributo al mantenimento dei minori, invitava le parti ad una diversa e più adeguata previsione economica.
Con istanza del 29.07.2025 la sig.ra chiedeva la trattazione CP_1
dell'udienza in presenza attesa la non concorde volontà delle parti di aumentare l'assegno di mantenimento per i figli.
All'udienza di comparizione del 02.10.2025 parte ricorrente si dichiarava disponibile ad aumentare l'assegno per i minori mentre parte resistente insisteva sull'accordo consensuale stipulato, palesando quindi il venir meno della volontà di proseguire consensualmente la separazione.
Ciò premesso, si osserva che la separazione consensuale presuppone un accordo effettivo e attuale tra le parti al momento della pronuncia,
e nel caso di specie, nelle more del giudizio tale presupposto è venuto meno.
Pertanto, non sussistono le condizioni di legge per procedere all'omologazione dell'accordo, e il ricorso per separazione consensuale deve essere allo stato rigettato.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) rigetta allo stato la domanda,
2 b) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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