Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/02/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, all'udienza del 5 febbraio 2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, nella causa iscritta al n. R.G. 1118/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Smiriglia Fava, con Parte_1 cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Gebbione n.
9-G, giusta procura in atti;
ricorrente contro
, in persona del l.r.p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17 marzo 2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' al fine di ottenere la cancellazione dalla gestione separata, con CP_1 conseguente annullamento dell'avviso di accertamento a titolo di Gestione Commercianti n. 394 2023 0000075828000, emesso in data 24.01.2023 e notificato in data 14.02.2023. In particolare, sosteneva l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti evidenziando di aver svolto una mera attività intellettuale di direzione e coordinamento nella rivestita qualità di amministratore della società, “senza mai prestare attività materiale ed esecutiva dell'azienda, per l'evidente circostanza che lo stesso ininterrottamente dall'anno 2016, e sino al 16 luglio 2021, coincidente con la laurea, era studente fuori sede, presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Luiss Guido Carli in Roma, domiciliato alla Via Asmara, 37” (cfr. ricorso).
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Il ricorso è infondato.
Dalla produzione agli atti del giudizio si evince, invero, che il ricorrente è amministratore unico della e che, pertanto, ha la Controparte_2 responsabilità della predetta società.
Inoltre, dalla produzione agli atti dell' e precisamente dalla richiesta di CP_1 iscrizione sub. 3 si evince come -sin dal 2018- il ricorrente abbia espressamente richiesto l'iscrizione nella gestione commercianti tenuta dall' CP_1
La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1°, L. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata); c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Nel caso in esame, a prescindere dalla sussistenza del requisito della esecuzione di attività materiale all'interno della società, l' ha prodotto, come detto, la CP_1 richiesta di iscrizione nella gestione commercianti depositata proprio dal ricorrente, di svolgere la propria attività con il carattere dell'abitualità e della prevalenza, di essere illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, etc.
2 E' evidente, pertanto, che nel caso in esame è proprio la richiesta del ricorrente e le dichiarazioni in essa contenute a fondare la pretesa contributiva da parte dell' CP_1
D'altro canto, dal 12.08.2022 la società in oggetto è posta in liquidazione (ancora in corso) e il ricorrente è stato nominato liquidatore.
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo in considerazione dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' in CP_1 persona del l.r.p.t., liquidate in complessivi € 886,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, così deciso all'esito della camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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