Decreto cautelare 20 giugno 2025
Decreto cautelare 5 agosto 2025
Ordinanza cautelare 9 settembre 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00356/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
per l’annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- dell’11.06.2025 di prima assegnazione in seguito a transito nelle aree funzionali del personale civile e militare del Ministero della Difesa presso il Comando Militare dell’Esercito “Basilicata” di Potenza;
- per quanto di ragione, della nota prot. n. -OMISSIS- dell’11.06.2025 notificata in data 17.06.2025 alle ore 9.00 brevi manu di prima assegnazione in seguito a transito nelle aree funzionali del personale civile e militare del Ministero della Difesa presso il Comando Militare dell’Esercito “Basilicata” di Potenza;
- di ogni altro atto comunque premesso, connesso e conseguente all’atto di cui al n. 1 benché non noto e non conosciuto e neppure prodotto nonché ogni esito dell’attività istruttoria compiuta dal Ministero e dalla Commissione transiti in relazione all’emanazione del provvedimento di cui al n. 1.
> per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento:
- della nota prot. -OMISSIS- 17.07.2025 notificata in data 18.06.2025 di prima assegnazione in seguito a transito nelle aree funzionali del personale civile e militare del Ministero della Difesa presso il 3° REPARTO GENIO DI BARI DELL’AERONAUTICA MILITARE per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio con inquadramento nell’Area Funzionari - con il profilo professionale di Funzionario amministrativo - cod. FA01 della famiglia professionale “Funzionario amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale” - ex fascia retributiva F4;
- del verbale della riunione della Commissione transiti del 16.07.2025 ancorché non noto e conosciuto.
- di ogni altro atto comunque premesso, connesso e conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2026 il dott. MA BO e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- l’odierna parte ricorrente, arruolata nella Marina Militare, veniva poi giudicata dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idonea in modo permanente al servizio incondizionato e invece idonea, in base alla disciplina di settore, all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, aree nelle quali, appunto, chiedeva di transitare.
- nell’ambito del relativo procedimento essa impugnava, davanti a questo Tribunale, la determinazione con cui, tra l’altro, la Direzione Generale per il Personale Civile respingeva la sua domanda relativa alla sede di prima assegnazione e ne individuava una diversa (nel comune di Potenza, in Basilicata) e non insistente nella regione di ‘ultimo servizio’.
- veniva quindi formulata una pluralità di doglianze con cui – in sintesi – la parte ricorrente si lamentava dell’illegittimità provvedimentale stante il difetto di istruttoria e la relativa carenza di motivazione.
2.- in vista dell’udienza cautelare, con determinazione del 17.07.2025, prot. -OMISSIS-, l’Amministrazione – all’esito di una rinnovata istruttoria – ha riesaminato la posizione della parte ricorrente e ha disposto l’assegnazione della stessa presso il 3° reparto Genio di Bari dell’Aeronautica Militare invitandola a presentarsi il giorno 21 luglio 2025 presso il medesimo Reparto per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e l’assunzione in servizio.
3.- l’odierna parte ricorrente impugnava con motivi aggiunti l’ulteriore determinazione del 17.07.2025 formulando un’unica doglianza con cui si doleva nuovamente dell’illegittimità provvedimentale stante il difetto di istruttoria e la relativa carenza di motivazione.
4.- All’udienza pubblica del 23.02.2026, il Collegio – ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. – ha dato avviso della possibile improcedibilità del ricorso principale alla luce del riesame operato dall’Amministrazione.
5.- Ritenuto che il Collegio debba, anzitutto, dichiarare ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Com’è noto, la sopravvenuta carenza d’interesse si configura, tra le altre ipotesi, quando quest’ultimo viene meno perché “ sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato ” (cfr. T.A.R. Roma, sez. I, sentenza n. 12736/2022). In altri termini, quando l’atto sopravvenuto non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale, ma costituisca espressione della funzione amministrativa, l’adozione dello stesso comporta la pronuncia d’improcedibilità del giudizio, trasferendosi l’interesse della parte ricorrente dall’annullamento dell’atto già impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento – confermativo, nell’esito, di quello precedente – all’annullamento di quest’ultimo (cfr. nell’ambito di un giudizio di non ammissione alla classe successiva: T.A.R. Trentino-Alto Adige sez. I - Bolzano, 14/02/2023, sentenza n. 36) . Ebbene, nella specie, è evidente come la rivalutazione dell’istanza della parte ricorrente con conseguente modifica della destinazione del trasferimento già disposto da Potenza a Bari costituisca un nuovo esercizio di discrezionalità che supera la precedente determinazione dell’Amministrazione resistente. Di qui l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo.
6.- Quanto al ricorso per motivi aggiunti, lo stesso deve essere respinto sulla base delle seguenti considerazioni.
7.- Richiamata la normativa applicabile alla presente controversia, ed in particolare:
- l’art. 930 del Codice dell’Ordinamento Militare (D.lgs. n. 66 del 2010), il quale dispone che « il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione ».
- il D.M. 18 aprile 2002, il quale prevede, all’art. 2, che « il transito del personale di cui all’art. 1 nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa è disposto con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per il personale civile, di concerto con il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare », senza tuttavia precisare con quali modalità debba essere individuata la sede di prima assegnazione.
- la Circolare del Ministero della Difesa n. 51229 del 25 luglio 2023, la quale dispone, all’art. 7, che « la determinazione della sede di prima assegnazione del personale transitato viene effettuata sulla base delle esigenze funzionali delle Forze Armate/Arma dei Carabinieri, secondo i criteri specificati negli Annessi da 1 a 4, che costituiscono parte integrante della presente circolare. La possibilità di deroga all’applicazione di tali criteri potrà essere presa in esame, nel rispetto delle casistiche previste nei cit. Annessi 1 - 4 solo se avanzate dall’interessato al competente Stato Maggiore/Comando Generale entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di transito ».
- l’Annesso 2, specificamente applicabile al personale proveniente dalla Marina Militare, stabilisce espressamente che « le esigenze funzionali di Forza Armata debbano considerarsi prioritarie » e che pertanto il personale transitato debba essere assegnato presso l’« Ente/Distaccamento/Reparto (E/D/R) nel quale si ritiene prioritario, avuto riguardo alle richiamate esigenze funzionali di Forza Armata, ripianare le carenze organiche afferenti al profilo professionale assegnato al personale transitato »; in via del tutto eccezionale prevede poi alcune ipotesi di deroga a detto criterio, stabilendo che l’Amministrazione, « fatte salve le prioritarie esigenze funzionali di Forza Armata , può tener conto delle seguenti possibilità di deroga al criterio sub A.: 1. casi di documentate e gravi situazioni personali che possano far ritenere opportuna la designazione in E/D/R viciniore alla residenza o domicilio del nucleo famigliare del personale richiedente il transito; 2. casi di c.d. “compensazione” previsti dal paragrafo 7 della Circolare; 3. particolari esigenze di elevata protezione sociale, adeguatamente documentate, che lascino propendere per un utile impiego del personale richiedente il transito in sede viciniore alla residenza o domicilio del proprio nucleo famigliare ».
8.- Considerato che:
- dalla sopra esposta disciplina prevista dalla Circolare del 25.07.2023 (e, in particolare, dall’Annesso n. 2) si evince, infatti, che l’Amministrazione militare è chiamata a dare priorità alla necessità di ripianare le carenze organiche afferenti al profilo professionale assegnato al personale transitato, avuto riguardo alle richiamate esigenze funzionali di Forza Armata.
- la presenza di una fattispecie derogatoria come quella che – ad avviso del Collegio – si sarebbe potuta presentare, in astratto, nel caso di specie (ossia le “ documentate e gravi situazioni sanitarie personali ”) non obbliga la Marina militare a dare prevalenza a quest’ultima in quanto:
1) lo Stato Maggiore “può tenere conto” della possibilità derogatoria, nell’esercizio della sua discrezionalità, e compararla con le prioritarie esigenze delle Forze Armate;
2) non può ritenersi che lo Stato Maggiore debba comunque procedere a questa comparazione in presenza della sola dichiarazione di non idoneità al servizio militare della Commissione Medica di Taranto;
Ciò posto, va evidenziato come, ad ogni modo, con il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti sia stato effettuato un bilanciamento proporzionato degli interessi in gioco essendo stata attribuita alla parte ricorrente una sede (Bari) all’interno della medesima regione di residenza, ad una distanza di circa un’ora di auto dal comune di residenza (Taranto).
Deve quindi affermarsi che, alla luce del contenuto del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, la motivazione esposta – che evidenzia come nell’ambito della Regione Puglia esiste “un solo posto disponibile in ambito Aeronautica Militare e precisamente presso il 3° Reparto Genio di Bari” – sia coerente con i principi generali che permeano la disciplina dei provvedimenti amministrativi, ritenendosi che le valutazioni operate dall’Amministrazione procedente, siano espressione di ampia discrezionalità.
Deve poi rammentarsi che l’atto con cui l’Amministrazione dispone la determinazione della sede di prima assegnazione all’atto del transito possa essere considerato alla stregua di un ordine, il quale, in quanto strettamente connesso a esigenze organizzative interne, non richiede, di regola, una particolare motivazione; da ciò discende l’attenuazione dell’onere motivazionale, se pur in coerenza con i dettami dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 (cfr. ex multis, T.a.r. Sicilia – Catania, sentenza n. 3137 del 20.09.2024).
Il Collegio ritiene, quindi, che la motivazione resa nel provvedimento gravato – ove tenuto conto delle esigenze rappresentate anche con il ricorso giurisdizionale, è stata individuata una sede di assegnazione prossima alla residenza della parte ricorrente (Taranto) nell’ambito della medesima Regione Puglia e precisamente a Bari (unica sede avente un posto disponibile in ambito Aeronautica Militare) – risponda alla disciplina di cui al suddetto art. 3 della legge sul procedimento amministrativo.
9.- Sulla base delle considerazioni suesposte, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, mentre il ricorso per motivi aggiunti va respinto.
10.- Il Collegio ravvisa, nelle peculiarità del giudizio, eccezionali ragioni per l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti, così provvede:
1) dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse;
2) rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
3) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
IN LO EI, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
MA BO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA BO | IN LO EI |
IL SEGRETARIO