Art. 2.
Piena e intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione stessa.
Piena e intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione stessa.