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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/10/2025, n. 4793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4793 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.13570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, in persona del curatore Avv. , Parte_1 Parte_2
(c.f , elett. dom. in Catania Via Gorizia n.34/L, presso lo studio dell'Avv. Antonella P.IVA_1
Bonanno, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, giusta autorizzazione del GD del
6.12.2023;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ); CP_1 C.F._1
, in persona del curatore Avv. Salvatore Nicolosi Controparte_2
(C.F. ); C.F._1
RESISTENTI CONTUMACI
AVV. (c.f. ), con studio in Acireale vico Dei Padri Controparte_3 C.F._2
Filippini n.35, rappresentato e difeso da sé medesimo.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.9.2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 11.12.2023, il , quale Parte_1 creditore opponente, ha proposto opposizione avverso il progetto divisionale redatto dal professionista
1 delegato a domanda congiunta dei condividenti e , CP_1 Controparte_2
a seguito del ricorso proposto da questi ultimi in sede di V.G. ex art.791 bis c.p.c. Hanno chiesto di dichiarare inammissibile la domanda congiunta di divisione per le ragioni dedotte in ricorso e, nel merito, di accogliere l'opposizione modificando il progetto divisionale dando le direttive del caso.
I condividenti e , che hanno proposto domanda CP_1 Controparte_2 Controparte_2 congiunta di divisione, sono rimasti contumaci.
Si è costituito l'Avv. , designato dal collegio nel procedimento di V.G. ex art.791 bis Controparte_3
c.p.c. quale professionista delegato per procedere alla redazione del progetto divisionale.
Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva non essendo egli “parte”, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, l'erronea scelta del rito e del giudice adito, eccependo in ogni caso nel merito l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione.
Parte ricorrente ha chiesto i termini ex art.281 duodecies c.p.c. ma non risultano depositate memorie.
Preliminarmente, si rileva che la controversia risulta correttamente incardinata atteso che l'opposizione al progetto di divisione proposta ai sensi dell'art.791 bis co.4 c.p.c., come modificato dall'art. 3, co. 8, lett. s) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, dà luogo all'instaurazione di un procedimento contenzioso dinanzi al giudice monocratico che segue il rito semplificato di cognizione di cui dall'art.281 decies
c.p.c. (che differisce dal procedimento di V.G. promosso dinanzi al Tribunale in composizione collegiale che ha pronunciato sull'ammissibilità della divisione a domanda congiunta nominando un professionista delegato).
E' altresì chiaro che il professionista delegato Avv. sia privo di legittimazione passiva, oltre che CP_3 carente di titolarità passiva atteso che egli non è condividente.
Tuttavia, la notifica del ricorso risulta nel caso di specie operata ai fini di mera litis denuntiatio, e non quale vocatio in ius, non essendo state avanzate domande nei suoi confronti, ma essendo stato impugnato il progetto divisionale dal medesimo redatto e dovendo il medesimo ricevere, in caso di accoglimento dell'opposizione, le direttive opportune da seguire per la modifica del progetto divisionale redatto.
Trattandosi di mera litis denuntiatio è infondata la domanda da ultimo formulata dal ricorrente all'ultima udienza di condanna alle spese di lite del professionista delegato, non ravvisandosi domande allo stesso rivolte che possano determinare una soccombenza con conseguente condanna alle spese di lite.
E' poi infondata la domanda del ricorrente volta alla declaratoria di inammissibilità della domanda a divisione congiunta atteso che l'ammissibilità di tale domanda esula dal presente vaglio giudiziale
2 limitato all'opposizione del creditore al progetto di divisione, posto che la stessa ammissibilità è stata già oggetto di vaglio giudiziale nella competente sede da parte del collegio nel procedimento di V.G. ex art.791 bis c.p.c., che, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha nominato un professionista delegato per procedere alla divisione.
Ciò premesso, nel merito, l'opposizione proposta non risulta fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Sulla scorta dei principi generali, i creditori iscritti sono chiamati a partecipare nel procedimento di divisione al fine di rendere loro opponibile la divisione.
In generale, si osserva che la divisione di immobili va operata in natura e che, solo in caso di non comoda divisibilità dei beni, è possibile disporre la vendita quale extrema ratio.
Tuttavia, su tale specifico punto non è stato formulato alcun motivo di opposizione, convenendo di converso lo stesso opponente che si provveda alla vendita di tutti i beni in comunione tra le parti, come previsto nel progetto.
Ciò premesso, il creditore ipotecario di uno dei condividenti può astrattamente opporsi alla vendita che non ritenga conveniente ad un dato prezzo, atteso che sul ricavato egli avrà la possibilità di fare valere il proprio credito, entro un certo termine e con le modalità previste per legge per l'assegnazione delle somme.
Il creditore può altresì opporsi ad un progetto di divisione in natura (ossia l'attribuzione di determinati beni in natura) per il caso che vengano attribuiti al proprio debitore dei beni diversi da quelli ipotecati e il creditore li ritenga di minor valore rispetto a quelli gravati da ipoteca e insufficienti a garantire il suo credito in forza della garanzia reale vantata.
Nella fattispecie oggetto di causa, invero, l'opposizione proposta dal creditore verte sulla dedotta inammissibilità della presente divisione a domanda congiunta, ossia ad una questione già vagliata in altra sede e che, per le ragioni sopra indicate, esula dal presente vaglio giudiziale.
L'opposizione verte altresì sull'erroneità della stima dei beni operata in sede fallimentare dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato, senza tuttavia allegare un diverso valore, nè i motivi di erroneità della stima sulla base di elementi concreti.
Stante la genericità dei rilievi mossi in ricorso sul punto, non risultano elementi sui quali sostenere la dedotta erroneità della stima operata in sede fallimentare. Dinanzi ad una contestazione generica una
CTU sul punto risulterebbe superflua oltre che meramente esplorativa, considerato che anche la CTU resa in altro giudizio può essere utilizzata ai fini della prova.
Non ricorre infine l'ipotesi di opposizione alla vendita atteso che nella fattispecie non viene contestata
3 la vendita del bene, bensì esclusivamente l'ordine temporale delle vendite dei vari immobili e, nello specifico, viene contestata la previsione di procedere alla vendita scaglionata dei beni, in luogo della vendita contestuale di tutti i beni.
La vendita dei beni è tuttavia finalizzata espressamente a soddisfare con il ricavato i creditori, pur non trattandosi di un'esecuzione forzata su beni ipotecati, né di una vendita in sede fallimentare, ma di vendita di beni comuni gravati da ipoteca, che permarrà a garanzia del credito sui beni che verranno venduti proprio al fine di soddisfare i creditori, atteso che peraltro il progetto prevede espressamente che si procederà alla vendita di tutti i beni necessaria per il soddisfacimento dei crediti vantati dai terzi che restano sempre garantiti da ipoteca e vincolati pertanto al soddisfacimento dei crediti.
Per le dette ragioni, l'opposizione va rigettata.
Nulla sulle spese ai resistenti contumaci.
Nulla sulle spese tra ricorrente e professionista delegato alla vendita trattandosi di mera litis denuntiatio, per le ragioni sopra dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione; nulla sulle spese ai contumaci.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 02/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, in persona del curatore Avv. , Parte_1 Parte_2
(c.f , elett. dom. in Catania Via Gorizia n.34/L, presso lo studio dell'Avv. Antonella P.IVA_1
Bonanno, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, giusta autorizzazione del GD del
6.12.2023;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ); CP_1 C.F._1
, in persona del curatore Avv. Salvatore Nicolosi Controparte_2
(C.F. ); C.F._1
RESISTENTI CONTUMACI
AVV. (c.f. ), con studio in Acireale vico Dei Padri Controparte_3 C.F._2
Filippini n.35, rappresentato e difeso da sé medesimo.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 17.9.2025 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 11.12.2023, il , quale Parte_1 creditore opponente, ha proposto opposizione avverso il progetto divisionale redatto dal professionista
1 delegato a domanda congiunta dei condividenti e , CP_1 Controparte_2
a seguito del ricorso proposto da questi ultimi in sede di V.G. ex art.791 bis c.p.c. Hanno chiesto di dichiarare inammissibile la domanda congiunta di divisione per le ragioni dedotte in ricorso e, nel merito, di accogliere l'opposizione modificando il progetto divisionale dando le direttive del caso.
I condividenti e , che hanno proposto domanda CP_1 Controparte_2 Controparte_2 congiunta di divisione, sono rimasti contumaci.
Si è costituito l'Avv. , designato dal collegio nel procedimento di V.G. ex art.791 bis Controparte_3
c.p.c. quale professionista delegato per procedere alla redazione del progetto divisionale.
Ha eccepito il difetto di legittimazione passiva non essendo egli “parte”, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione, l'erronea scelta del rito e del giudice adito, eccependo in ogni caso nel merito l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione.
Parte ricorrente ha chiesto i termini ex art.281 duodecies c.p.c. ma non risultano depositate memorie.
Preliminarmente, si rileva che la controversia risulta correttamente incardinata atteso che l'opposizione al progetto di divisione proposta ai sensi dell'art.791 bis co.4 c.p.c., come modificato dall'art. 3, co. 8, lett. s) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, dà luogo all'instaurazione di un procedimento contenzioso dinanzi al giudice monocratico che segue il rito semplificato di cognizione di cui dall'art.281 decies
c.p.c. (che differisce dal procedimento di V.G. promosso dinanzi al Tribunale in composizione collegiale che ha pronunciato sull'ammissibilità della divisione a domanda congiunta nominando un professionista delegato).
E' altresì chiaro che il professionista delegato Avv. sia privo di legittimazione passiva, oltre che CP_3 carente di titolarità passiva atteso che egli non è condividente.
Tuttavia, la notifica del ricorso risulta nel caso di specie operata ai fini di mera litis denuntiatio, e non quale vocatio in ius, non essendo state avanzate domande nei suoi confronti, ma essendo stato impugnato il progetto divisionale dal medesimo redatto e dovendo il medesimo ricevere, in caso di accoglimento dell'opposizione, le direttive opportune da seguire per la modifica del progetto divisionale redatto.
Trattandosi di mera litis denuntiatio è infondata la domanda da ultimo formulata dal ricorrente all'ultima udienza di condanna alle spese di lite del professionista delegato, non ravvisandosi domande allo stesso rivolte che possano determinare una soccombenza con conseguente condanna alle spese di lite.
E' poi infondata la domanda del ricorrente volta alla declaratoria di inammissibilità della domanda a divisione congiunta atteso che l'ammissibilità di tale domanda esula dal presente vaglio giudiziale
2 limitato all'opposizione del creditore al progetto di divisione, posto che la stessa ammissibilità è stata già oggetto di vaglio giudiziale nella competente sede da parte del collegio nel procedimento di V.G. ex art.791 bis c.p.c., che, ritenuta l'ammissibilità della domanda, ha nominato un professionista delegato per procedere alla divisione.
Ciò premesso, nel merito, l'opposizione proposta non risulta fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Sulla scorta dei principi generali, i creditori iscritti sono chiamati a partecipare nel procedimento di divisione al fine di rendere loro opponibile la divisione.
In generale, si osserva che la divisione di immobili va operata in natura e che, solo in caso di non comoda divisibilità dei beni, è possibile disporre la vendita quale extrema ratio.
Tuttavia, su tale specifico punto non è stato formulato alcun motivo di opposizione, convenendo di converso lo stesso opponente che si provveda alla vendita di tutti i beni in comunione tra le parti, come previsto nel progetto.
Ciò premesso, il creditore ipotecario di uno dei condividenti può astrattamente opporsi alla vendita che non ritenga conveniente ad un dato prezzo, atteso che sul ricavato egli avrà la possibilità di fare valere il proprio credito, entro un certo termine e con le modalità previste per legge per l'assegnazione delle somme.
Il creditore può altresì opporsi ad un progetto di divisione in natura (ossia l'attribuzione di determinati beni in natura) per il caso che vengano attribuiti al proprio debitore dei beni diversi da quelli ipotecati e il creditore li ritenga di minor valore rispetto a quelli gravati da ipoteca e insufficienti a garantire il suo credito in forza della garanzia reale vantata.
Nella fattispecie oggetto di causa, invero, l'opposizione proposta dal creditore verte sulla dedotta inammissibilità della presente divisione a domanda congiunta, ossia ad una questione già vagliata in altra sede e che, per le ragioni sopra indicate, esula dal presente vaglio giudiziale.
L'opposizione verte altresì sull'erroneità della stima dei beni operata in sede fallimentare dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato, senza tuttavia allegare un diverso valore, nè i motivi di erroneità della stima sulla base di elementi concreti.
Stante la genericità dei rilievi mossi in ricorso sul punto, non risultano elementi sui quali sostenere la dedotta erroneità della stima operata in sede fallimentare. Dinanzi ad una contestazione generica una
CTU sul punto risulterebbe superflua oltre che meramente esplorativa, considerato che anche la CTU resa in altro giudizio può essere utilizzata ai fini della prova.
Non ricorre infine l'ipotesi di opposizione alla vendita atteso che nella fattispecie non viene contestata
3 la vendita del bene, bensì esclusivamente l'ordine temporale delle vendite dei vari immobili e, nello specifico, viene contestata la previsione di procedere alla vendita scaglionata dei beni, in luogo della vendita contestuale di tutti i beni.
La vendita dei beni è tuttavia finalizzata espressamente a soddisfare con il ricavato i creditori, pur non trattandosi di un'esecuzione forzata su beni ipotecati, né di una vendita in sede fallimentare, ma di vendita di beni comuni gravati da ipoteca, che permarrà a garanzia del credito sui beni che verranno venduti proprio al fine di soddisfare i creditori, atteso che peraltro il progetto prevede espressamente che si procederà alla vendita di tutti i beni necessaria per il soddisfacimento dei crediti vantati dai terzi che restano sempre garantiti da ipoteca e vincolati pertanto al soddisfacimento dei crediti.
Per le dette ragioni, l'opposizione va rigettata.
Nulla sulle spese ai resistenti contumaci.
Nulla sulle spese tra ricorrente e professionista delegato alla vendita trattandosi di mera litis denuntiatio, per le ragioni sopra dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione; nulla sulle spese ai contumaci.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 02/10/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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