Ordinanza cautelare 31 agosto 2022
Improcedibile
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/08/2025, n. 7047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7047 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07047/2025REG.PROV.COLL.
N. 05994/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5994 del 2022, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in RO, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Lucia Rita Ricchetti, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis , n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025, il consigliere Francesco Frigida;
udito l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni per parte appellante e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Lucia Rita Ricchetti per parte appellata;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dalla nota del 1° reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania”, sezione segreteria e personale, prot. n. 147/13-7/2020 del 13 novembre 2020, notificata in data 18 novembre 2020, recante comunicazione al maresciallo maggiore dell’Arma dei carabinieri -OMISSIS- della valutazione di sua non idoneità all’avanzamento nell’aliquota straordinaria 1° gennaio 2020, riservata ai marescialli maggiori, da parte della commissione di valutazione ed avanzamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri con verbale n. 7/2 CC del 12 novembre 2020;
b) dal suddetto verbale.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il maresciallo maggiore -OMISSIS-, in forza all’Arma dei carabinieri dal 1993, venne denunciato dal personale della polizia militare internazionale per fatti accaduti il 3 dicembre 2019 all’interno della base NATO “Resolute Support” di Kabul (Afghanistan), dove egli prestava servizio nell’ambito di una missione internazionale con l’incarico di “team leader” all’interno della “task force” dei carabinieri;
b) in particolare, il sottufficiale, in data 3 dicembre 2019, alle ore 17 circa, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal comandante della “task force”, si recò, insieme a un brigadiere, all’interno della base NATO per usufruire della palestra ivi presente, lasciando all’interno del vano portaoggetti dell’autovettura di servizio, utilizzata per lo spostamento e parcheggiata all’interno della predetta base, la pistola di servizio di tipo Glock calibro 9x19, omettendo, inoltre, di chiudere a chiave le serrature del predetto autoveicolo; la pistola venne poi prelevata dalla polizia militare internazionale durante un servizio ispettivo e in seguito riconsegnata al maresciallo, dopo aver compilato un verbale per la violazione commessa;
c) dalla citata denuncia scaturì un procedimento penale per il reato violata consegna pluriaggravata in concorso ai sensi degli articoli 110 c.p., 47, numeri 2, 3 e 5, c.p. e 120 c.p.m.p., sfociato, dapprima, nella sentenza di non luogo a procedere (per insussistenza del fatto) del giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di RO n. 35 del 3 novembre 2020, depositata il 9 novembre 2020 e, poi, in pendenza del giudizio dinanzi al T.a.r., nella sentenza della Corte d’appello militare di RO n. 56 del 19 maggio 2021 (divenuta irrevocabile il 4 luglio 2021) di rigetto dell’appello della Procura generale militare di RO;
d) l’interessato venne incluso nell’aliquota di valutazione per avanzamento straordinario ad anzianità del 1° gennaio 2020 per il conseguimento del grado di luogotenente e riservata ai marescialli maggiori;
e) con provvedimento prot. n. 129/9-2020 del 19 maggio 2020, il 1° reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania”, ufficio comando, sezione segreteria e personale, irrogò all’interessato la sanzione disciplinare di due giorni di consegna di rigore (a quanto consta rimasta inoppugnata), in quanto « team leader della Task Force Carabinieri Kabul, in violazione delle disposizioni vigenti, lasciava incustodita all’interno dell’autovettura di servizio, parcheggiata all’interno della base internazionale NATO di Kabul (Afghanistan) la propria pistola d’ordinanza, permettendo in questo modo alla Polizia Militare Internazionale, in servizio presso quella base, di impossessarsi dell’arma in questione, che veniva restituita in seguito dopo la compilazione di apposito verbale. Violando in questo modo il disposto degli artt. 751 comma 1°, lettera a) nr. 3 (in relazione all’art. 713 comma 3°), nonché 17 e 24 (in relazione all’art. 723 comma 1°) del DPR 90/2010. Fatto verificatosi in Kabul (Afghanistan) il 3 dicembre 2019 »;
f) con verbale n. 7/2 CC del 12 novembre 2020 la commissione di valutazione ed avanzamento del Comando generale dell’Arma dei carabinieri valutò il sottufficiale « Non idoneo all’avanzamento in quanto, nel periodo oggetto di scrutinio, ha assunto una condotta censurata sotto il profilo disciplinare, che ha rivelato gravissime carenze nelle qualità di base indispensabili per chi è deputato ad assumere funzioni più elevate. Il militare, pertanto, non offre piene garanzie di poter ben disimpegnare i compiti connessi con il grado superiore »;
g) tale valutazione venne notificata all’interessato in data 18 novembre 2020 con nota del 1° reggimento carabinieri paracadutisti “Tuscania”, sezione segreteria e personale, prot. n. 147/13-7/2020 del 13 novembre 2020.
3. La suddetta nota e il verbale di valutazione sono stati impugnati dall’interessato con ricorso n. 1249 del 2021 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a quattro motivi di: « VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI PROPORZIONALITA’ – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA – ILLOGITA’ -– ECCESSO DI POTERE PER CARENTE ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE » (esteso da pagina 16 a pagina 20 del ricorso introduttivo), « ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ ED ILLOGICITA’ DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA. ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI: INCOERENZA, INCONGRUENZA, INADEGUATEZZA, IRRAZIONALITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEO APPREZZAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIZIO DELLA FUNZIONE E SVIAMENTO DI POTERE » (esteso da pagina 20 a pagina 22 del ricorso), « ECCESSO DI POTERE PER MACROSCOPICA CONTRADDITTORIETA’ E PER ILLOGICITA’ SOTTO ALTRO PROFILO » (esteso da pagina 22 a pagina 27) e « VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI COERENZA SOTTO ALTRO PROFILO – INCONGRUITA’ DELLA MOTIVAZIONE - ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO DI NON IDONEITA’ PER ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI E DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE Art. 3 l. n. 241/90 e succ. mod. » (esteso da pagina 27 a pagina 33).
Il ricorrente ha contestualmente proposto domanda di tutela cautelare.
4. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , con ordinanza n. 1241 del 1° marzo 2021, ha respinto la domanda cautelare per difetto di periculum in mora e ha compensato tra le parti le spese di lite della relativa fase.
6. Con istanza depositata il 10 gennaio 2022 il ricorrente ha riproposto l’istanza cautelare alla luce dell’intervenuta sentenza n. 56/2021, emessa il 19 maggio 2021 e depositata il 26 maggio 2021 dalla seconda sezione della Corte d’appello militare di RO (divenuta irrevocabile il 4 luglio 2021) di rigetto dell’appello proposto dalla Procura generale militare di RO avverso la sentenza di non luogo a procedere (perché il fatto non sussiste) n. 35/2020 emessa dal giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale militare di RO il 3 novembre 2020 e depositata il 9 novembre 2020 e in considerazione della circostanza di aver egli prodotto, in data 7 settembre 2021, istanza all’amministrazione per la riapertura del procedimento e l’annullamento della sanzione irrogatagli, nonché per il fatto che, nelle more, il giudizio di inidoneità gli stava arrecando pregiudizi di natura professionale.
7. Con ordinanza n. 485 del 25 gennaio 2022, il T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il giudizio di non idoneità, e ha compensato tra le parti le spese processuali della fase.
8. L’impugnata sentenza – T.a.r. per il Lazio, sezione prima bis , n.-OMISSIS- – ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, e ha condannato il Ministero della difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 1.200, oltre agli accessori di legge.
8.1. In particolare, il collegio di primo grado ha considerato sussistenti il lamentato deficit istruttorio e la dedotta irragionevolezza del giudizio di non idoneità, stante la reputata insufficienza di un’unica sanzione nel corso di un’ottima carriera a comportare una simile valutazione, e ha espressamente dichiarato assorbita « ogni altra censura o deduzione ».
9. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 19 e 21 luglio 2022– il Ministero della difesa ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando 5 motivi (non rubricati ed estesi rispettivamente da pagina 2 a pagina 3, da pagina 3 a pagina 4, da pagina 4 a pagina 5, da pagina 5 a pagina 6 e da pagina 6 a pagina 7) e ha formulato altresì istanza cautelare.
10. Con ordinanza n. 4250 del 31 agosto 2022, questa sezione ha respinto la domanda cautelare per difetto di periculum in mora .
11. In data 28 settembre 2022 il maresciallo -OMISSIS- si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e producendo nuova documentazione.
11.1. Parte appellata ha anche chiesto, oltre alla condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio, anche la sua condanna al pagamento di una somma di danaro, determinata in via equitativa, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del codice del processo amministrativo.
11.2. L’interessato non ha riproposto i motivi del ricorso di primo grado dichiarati assorbiti dal T.a.r., i quali, pertanto, devono considerarsi rinunciati ai sensi dell’art. 101, comma 2, del codice del processo amministrativo.
12. In vista dell’udienza di discussione, in data 7 maggio 2025, parte appellata ha depositato memoria, con cui ha ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle proprie posizioni.
13. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 24 giugno 2025, nel corso della quale il collegio, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., ha sottoposto alle parti la questione rilevata d’ufficio circa « la possibile inammissibilità del ricorso di primo grado - sotto il duplice profilo della mancata notificazione ai contro interessati e della mancata impugnazione della graduatoria definitiva della procedura di avanzamento oggetto del presente giudizio », chiedendo, altresì, delucidazioni, « tenuto conto del consolidato indirizzo della giurisprudenza assunto in relazione al precedente punto », in merito alla « possibile rinuncia al ricorso di primo grado da parte dell’odierno intimato, anche ai fini della regolazione delle spese di lite » e assegnando, all’uopo, alle parti « un termine di sette giorni, decorrente dalla comunicazione del presente verbale a cura della segreteria, per la produzione di memorie ».
13.1. L’appellato ha depositato memoria in data 5 luglio 2025 insistendo per il rigetto del gravame del Ministero e, di converso, per la procedibilità del ricorso di primo grado.
14. In via pregiudiziale e assorbente ogni ulteriore doglianza, eccezione, questione e deduzione, il collegio osserva che il ricorso di primo grado è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, non essendo stata contestata la graduatoria finale, ovverosia il decreto del Ministero della difesa, direzione generale per il personale militare, II reparto, prot. M_D GMIL REG2021 0537949 del 13 dicembre 2021 che l’ha approvata.
Siffatto esito si pone in continuità con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui il collegio non intende discostarsi, secondo cui dall’eventuale annullamento della mera comunicazione dell’esito della valutazione per l’avanzamento non potrebbe comunque derivare alcuna utilità per il ricorrente, in difetto del parziale annullamento della graduatoria (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. I, pareri 19 luglio 2024, n. 884 e 9 ottobre 2023, 1281, quest’ultimo in fattispecie relativa ad avanzamento di sottufficiale ad anzianità; sez. II, 1° settembre 2023, n. 8136; sez. IV, 27 luglio 2020, n. 4759 e 29 marzo 2017, n. 1398; sez. V, 5 novembre 2014, n. 5463).
Nei procedimenti di tipo concorsuale e, comunque, valutativo, invero, l’impugnazione inizialmente proposta, concernente giudizi di non idoneità o provvedimenti di esclusione, deve necessariamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l’approvazione della graduatoria o del quadro d’avanzamento, determinandosi, altrimenti, l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso inizialmente proposto.
A differenza di quanto sostenuto dall’interessato nella memoria depositata il 5 luglio 2025, la circostanza che nella procedura de qua non via sia una valutazione comparativa tra i candidati non elide la sua natura prettamente concorsuale. Inoltre, la dedotta assenza di un numero chiuso di promozioni (inferita dalla circolare del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. 900006-147/A1-1 del 28 aprile 2020 versata in atti) non sterilizza l’obbligo d’impugnazione della graduatoria, in quanto sussiste, in ogni caso, la necessità di modificarla nell’ipotesi di promozione aggiuntiva, essendo peraltro presente strutturalmente un ordine di merito dei vari candidati ivi iscritti, che ha conseguenze sull’anzianità relativa nel nuovo grado ai sensi dell’art. 857, comma 2, del codice dell’ordinamento militare.
In sostanza, fermo restando l’onere d’immediata impugnazione dell’esclusione o del giudizio di non idoneità, siccome atti di carattere direttamente ed autonomamente lesivi, sussiste, altresì, l’onere di impugnare il provvedimento conclusivo del procedimento (che nel caso di specie è rappresentato dal decreto recante graduatoria finale), che, infatti, non potrebbe essere automaticamente travolto dall’eventuale annullamento del giudizio di inidoneità, in quanto, pur facendo parte della stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio, non ne costituisce l’unica e inevitabile conseguenza logica, non trattandosi di invalidità derivata ad effetto caducante, bensì ad effetto meramente viziante.
In definitiva, nella vicenda in esame l’eventuale esito favorevole del giudizio sulla non idoneità non potrebbe incidere sulla graduatoria finale, divenuta ormai definitiva per mancata impugnazione, sicché parte appellata (ricorrente in primo grado) non potrebbe trarne alcuna utilità.
15. In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado. A tanto consegue l’inaccoglibilità della domanda di condanna proposta ex art. 26 c.p.a.
16. Il peculiare andamento del processo nel doppio grado giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5994 del 2022, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado n. 1249 del 2021.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte appellata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in RO, nelle camere di consiglio dei giorni 24 giugno 2025 e 8 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.