Sentenza 26 febbraio 2016
Massime • 1
Non è dovuta la rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari se il pubblico ministero, sollecitato dalla difesa a seguito della sua notificazione, compie atti di indagine che costituiscono conseguenza delle deduzioni e delle sollecitazioni di quest'ultima (In motivazione, la Corte ha chiarito che a diverse conclusioni deve giungersi, invece, qualora siano compiute investigazioni distinte ed autonome rispetto ai temi indicati con le richieste difensive).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2016, n. 12656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12656 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2016 |
Testo completo
12 65 6/ 1 6 56 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA Composta dai Sig.ri Magistrati DEL 26/02/2016 SENT. 325 Dott. PAOLONI GIACOMO - Presidente - Dott. CARCANO DOMENICO - Consigliere -Consigliere Rel. Dott. MASSIMO RICCIARELLI R.G.N. 7344/2014 Dott. DI SALVO EMANUELE - Consigliere Dott. CORBO ANTONIO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 04/03/1952 RL LE, N. IL 20/06/1956 Avverso la sentenza n. 818/2011 CORTE DI APPELLO CALTANISSETTA DEL 1/10/2013 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso, Udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO RICCIARELLI;
udito il Procuratore Generale in persona della Dott. Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso . RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1/10/2013 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato quella del Tribunale di Enna in data 31/3/2011, emessa in sede di giudizio abbreviato, con la quale RL EL è stata riconosciuta colpevole del delitto di cui all'art. 367 cod. pen. in relazione a falsa denuncia nella quale ella aveva rappresentato di essere rimasta vittima col marito di un sinistro stradale riportando lesioni personali, in conseguenza della manovra di altra vettura che aveva invaso la corsia e colliso con la propria, di cui ella aveva perduto il controllo.
2. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputata.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 367 cod. pen. 530, 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte aveva fondato il suo convincimento sul contrasto tra il contenuto della denuncia e le dichiarazioni della RL nell'immediatezza e quelle del dott. Gonfalone, che aveva redatto il referto, senza considerare che per tale via era risultata una discrepanza riguardante la collisione con la vettura antagonista, che non avrebbe potuto assumere rilievo, in quanto non attestava un'alterazione di circostanze incidenti sulla configurazione giuridica del fatto-reato commesso, essendo stata comunque rappresentata la grave turbativa subita dall'imputata durante la guida. Inoltre il fatto che costei nel corso della stessa mattinata avesse chiesto di correggere la propria dichiarazione in merito alla dinamica, volendo segnalare che il sinistro si era verificato a causa di terzi e in particolare per evitare un'altra autovettura, valeva ad escludere la volontà di rappresentare il fatto in modo diverso dall'accaduto. In ogni caso si sarebbe dovuto valutare il ragionevole dubbio sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, tanto più che in denuncia si era fatto riferimento all'intervento delle autorità, di cui si sarebbe potuta acquisire la relativa relazione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con vizio di motivazione e travisamento della prova. Si sarebbe dovuto far riferimento alla dichiarazione resa a verbale da UG LV, marito della RL, trovatosi a bordo della vettura, il quale aveva fornito una versione conforme a quella trasfusa nella denuncia, salvo il particolare della mancata collisione con la vettura antagonista. : Ciò corroborava la denuncia ma tale dichiarazione era stata del tutto trascurata nonostante il suo significato probatorio. 5 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 415-bis cod. proc. pen. Ripropone la questione sollevata con i motivi di appello secondo cui si sarebbe dovuta ravvisare la nullità del giudizio in conseguenza del mancato nuovo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., dopo che il P.M. aveva compiuto un nuovo atto di indagine costituito dall'audizione delegata del dott. Gonfalone, limitandosi poi a depositare l'atto, senza farne menzione nel decreto di citazione 2 diretta, e così fra l'altro influendo sulla scelta di accedere al rito abbreviato nel presupposto di un quadro probatorio cristallizzato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve innanzi tutto esaminarsi il terzo motivo di ricorso che prospetta una nullità correlata alla mancata notifica all'imputata di un nuovo avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., a fronte dell'espletamento da parte del P.M., dopo l'invio di tale avviso, di un ulteriore atto di indagine delegato, consistente nelle sommarie informazioni rese dal dott. Gonfalone.
1.1. E' noto che l'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che il decreto di citazione diretta a giudizio è nullo se non è preceduto dall'avv. ex art. 415-bis cod. proc. pen. D'altro canto tale ultima norma prevede che entro venti giorni l'indagato abbia la facoltà di presentare memorie, produrre documenti, chiedere al P.M. di compiere atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere interrogato. Qualora il P.M. svolga ulteriori atti di indagine che costituiscano conseguenza delle deduzioni e sollecitazioni difensive, non vi è la necessità di inviare all'esito di essi un nuovo avviso, ad opposte conclusioni dovendosi invece giungere allorché il P.M. svolga nuova attività di indagine del tutto distinta ed autonoma rispetto ai temi prospettati con le richieste difensive (si rinvia sul punto a Cass. Sez. 2, n. 3738 del 13/1/2015, Besio, rv. 262374 e a Cass. Sez. 1, n. 32942 del 3/7/2008, Lafranceschina, rv. 240675, in cui si è rilevato che non era necessario un nuovo avviso dopo che il P.M. si era limitato a verificare la veridicità di un alibi tardivamente allegato).
1.2. Nel caso di specie si prospetta nel ricorso che, dopo l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., la difesa aveva presentato una memoria, chiedendo l'archiviazione del procedimento, e che il P.M. aveva allora delegato il nuovo atto di indagine, costituito dalle sommarie informazioni del dott. Gonfalone. Non è in alcun modo dedotto che tale atto di indagine avrebbe dovuto reputarsi del tutto distinto e autonomo rispetto ai temi sollevati nella memoria difensiva, il che dovrebbe di per sé condurre ad una valutazione di infondatezza dell'eccezione.
1.3. Ma risulta tuttavia dirimente un altro profilo. Va infatti osservato che l'eventuale nullità derivante dall'omesso invio dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. non è assoluta e insanabile, venendo in rilievo sul punto due orientamenti distinti, alla cui stregua la nullità deve 3 considerarsi di tipo intermedio (fra le altre Cass. Sez. 5, n. 21875 del 20/3/2014, Di Giovanni, rv. 262861) ovvero relativa (fra le altre Cass. Sez. 5, n. 34515 del 4/7/2014, Grujio rv. 264272). In ogni caso costituisce principio consolidato che la nullità resta sanata nel caso di richiesta di definizione del processo con giudizio abbreviato (Cass. Sez. U., n. 39298 del 26/9/2006, Cieslinsky, rv. 234835; Cass. Sez. 3, n. 7336 del 31/1/2014, Laneve, rv. 258813; Cass. Sez. 6, n. 5902 del 13/10/2011, dep. nel 2012, Adiletta, rv. 252065). Nel caso di specie l'imputata ha formulato la richiesta di giudizio abbreviato dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio, essendo peraltro pacifico che era stato depositato anche l'ulteriore atto di indagine, sebbene di esso non fosse stato dato specifico avviso. Proprio in ragione del deposito di tutti gli atti l'imputata avrebbe avuto la possibilità di verificare compiutamente il contenuto del fascicolo, cosicché la richiesta di giudizio abbreviato deve ritenersi rituale e conseguentemente deve ritenersi comunque sanata ogni nullità non assoluta. Di qui l'infondatezza del motivo.
2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Si assume che l'imputata non avrebbe sostanzialmente alterato la verità, avendo comunque fatto riferimento, a prescindere da una vera e propria collisione, alla perdita del controllo del proprio mezzo in conseguenza della condotta tenuta dalla vettura antagonista, che aveva invaso la sua corsia di marcia. Ma in realtà i Giudici di merito, sulla base di una conforme valutazione, hanno rilevato che gli elementi probatori raccolti giustificavano una conclusione opposta, cioè che l'imputata aveva perduto il controllo della vettura senza alcuna interferenza di terzi, in tal senso essendo state valorizzate le risultanze del referto redatto dal dott. Gonfalone, nel quale si faceva riferimento ad un incidente automobilistico senza coinvolgimento di terzi, e soprattutto le successive dichiarazioni dello stesso dott. Gonfalone, a detta del quale sia l'imputata sia il coniuge di lei gli avevano riferito di essere finiti fuori strada senza coinvolgimento di altre macchine o persone e solo in un secondo momento i due gli avevano invece riferito che l'incidente si era verificato a causa di terzi, cioè per evitare un'altra autovettura, al che egli aveva replicato di non poter apportare modifiche al referto. Nello stesso senso il Tribunale di Enna ha dato rilievo anche alla relazione di dei Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile dellaservizio del 28/10/2009 Rし Compagnia di Piazza Armerina, nella quale era stato segnalato che l'originario intervento era stato effettuato perché una vettura si era capovolta autonomamente. Ed allora, poiché sulla base della ricostruzione dei Giudici di merito, logica e fondata sulla valutazione di elementi puntualmente richiamati, viene in evidenza non un lieve scostamento dal vero di quanto narrato nella querela presentata contro ignoti dall'imputata, ma la falsità del racconto, in ragione dell'assenza di condotte illecite di terzi e dunque dell'insussistenza di reati, risulta correttamente ravvisato il reato di simulazione di reato di cui all'art. 367 cod. pen. sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, ogni ulteriore considerazione contenuta nel ricorso risolvendosi nella prospettazione di una ricostruzione alternativa, non consentita in sede di legittimità. 3) Inammissibile risulta infine il secondo motivo di ricorso. In questo caso è prospettato un travisamento della prova per omissione, a fronte delle dichiarazioni rese dal marito dell'imputata, UG LV, che aveva asseverato la ricostruzione incentrata sulla perdita di controllo del mezzo da parte della RL a fronte dell'invasione di corsia da parte di un'autovettura antagonista. Va invero osservato che con il ricorso per cassazione può essere dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel caso in cui sia utilizzata un'informazione decisiva che non esiste agli atti o in cui sia omessa la valutazione di una prova parimenti decisiva (Cass. Sez. 2, n. 318 del 21/12/2006, dep. nel 2007, Conte, rv. 235690). Tale possibilità ricorre nel caso in cui l'errore accertato sia «idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio» (Cass. Sez. 6, n. 5146 del 16/1/2014, Del Gaudio, 258774; Cass. Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, rv. 237207). Sta di fatto che in questo caso è ravvisabile una doppia valutazione conforme, dovendosi inoltre rilevare come in realtà già il Tribunale avesse ampiamente dato atto dell'intero panorama probatorio, facendo riferimento anche alle dichiarazioni dell'UG del 27/10/2009 e peraltro segnalando come sulla base delle altre risultanze dovesse pervenirsi al giudizio di penale responsabilità dell'imputata. 5 In tale quadro le dichiarazioni dell'UG non sono apprezzabili come elemento idoneo di per sé a disarticolare il ragionamento probatorio dei Giudici di merito, dovendosi piuttosto rilevare che il motivo di ricorso in realtà non si confronta adeguatamente con la doppia motivazione di merito e finisce per formulare censure manifestamente infondate.
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26/2/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Allen Real DEPOSITATO IN CANCELLERIA] IL 25 MAR 2016 Pra EspostoPoraf IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO!