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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/11/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.r.g.14472/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI GH IC
AN RC IC nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14472/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. TENGATTINI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
Che Codesto Ecc.mo Tribunale, modificando parzialmente il provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 28 novembre 2019 VOGLIA DISPORRE CHE
1) Il SI. provvederà a contribuire al mantenimento dei figli minori mediante un assegno Parte_1 mensile e/o bonifico bancario alle coordinate a lui note, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dell'importo complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio), da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, ovvero importo stabilito in maniera ridotta rispetto a ciò che era stato stabilito in sede di divorzio;
2) Entrambi i genitori sono tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli come da protocollo del Tribunale di Brescia;
3) L'assegno Unico verrà attribuito nella quota del 100% alla SI.ra con obbligo della stessa a Parte_2 versare a partire dal mese di gennaio 2026 l'importo di € 100,00 (ovvero € 50,00 per ogni figlio) su un conto corrente cointestato dedicato ai figli;
pagina 1 di 2 4) L'Autovettura marca Volkswagen, Modello Touran, targata DX286VW, n. telaio WVGZZZ1TZ9W090491 di proprietà del SI. e concessa in uso alla SI.ra a maggio 2025 è stata venduta. Le parti Parte_1 Parte_2 di comune accordo hanno stabilito come il ricavato della vendita sia attribuito alla SI.ra . Resta Parte_2 inteso come eventuali bolli in arretrato non pagati e/o altre spese ed incombenti saranno pagati dalla SI.ra
; Parte_2
5) I SI.ri e dichiarano che alla data del 30 aprile 2025 nessuna somma è Parte_1 Parte_2 dovuta fra loro in relazione alle spese straordinarie sostenute nel corso degli anni ed in relazione alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento secondo gli indici ISTAT;
Per il resto le parti chiedono di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 10.7.2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di , nata a [...] il [...], e , Persona_1 Parte_3 nato a [...], il [...], domandavano la modifica delle condizioni di filiazione/separazione/divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n. n. 3462/2019 pubbl. il
17/12/2019, formulando le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni si reputa manifestamente superfluo e le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente est.
IC OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI GH IC
AN RC IC nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14472/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. TENGATTINI CHIARA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. LEVITO NEGRINI ALESSANDRA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica congiunta delle condizioni di divorzio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
Che Codesto Ecc.mo Tribunale, modificando parzialmente il provvedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 28 novembre 2019 VOGLIA DISPORRE CHE
1) Il SI. provvederà a contribuire al mantenimento dei figli minori mediante un assegno Parte_1 mensile e/o bonifico bancario alle coordinate a lui note, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dell'importo complessivo di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlio), da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, ovvero importo stabilito in maniera ridotta rispetto a ciò che era stato stabilito in sede di divorzio;
2) Entrambi i genitori sono tenuti in egual misura al pagamento delle spese straordinarie in favore dei figli come da protocollo del Tribunale di Brescia;
3) L'assegno Unico verrà attribuito nella quota del 100% alla SI.ra con obbligo della stessa a Parte_2 versare a partire dal mese di gennaio 2026 l'importo di € 100,00 (ovvero € 50,00 per ogni figlio) su un conto corrente cointestato dedicato ai figli;
pagina 1 di 2 4) L'Autovettura marca Volkswagen, Modello Touran, targata DX286VW, n. telaio WVGZZZ1TZ9W090491 di proprietà del SI. e concessa in uso alla SI.ra a maggio 2025 è stata venduta. Le parti Parte_1 Parte_2 di comune accordo hanno stabilito come il ricavato della vendita sia attribuito alla SI.ra . Resta Parte_2 inteso come eventuali bolli in arretrato non pagati e/o altre spese ed incombenti saranno pagati dalla SI.ra
; Parte_2
5) I SI.ri e dichiarano che alla data del 30 aprile 2025 nessuna somma è Parte_1 Parte_2 dovuta fra loro in relazione alle spese straordinarie sostenute nel corso degli anni ed in relazione alla rivalutazione dell'assegno di mantenimento secondo gli indici ISTAT;
Per il resto le parti chiedono di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 10.7.2025, e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere genitori di , nata a [...] il [...], e , Persona_1 Parte_3 nato a [...], il [...], domandavano la modifica delle condizioni di filiazione/separazione/divorzio, regolate con sentenza del Tribunale di Brescia n. n. 3462/2019 pubbl. il
17/12/2019, formulando le conclusioni in epigrafe.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale dei figli minorenni, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, l'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni si reputa manifestamente superfluo e le spese del giudizio si intendono integralmente compensate.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 18.11.2025.
Il Presidente est.
IC OS
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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