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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Franco Davini Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 582/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
RIVAROLA 55 16043 CHIAVARI, presso lo studio dell''avv. Parte_2
, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
[...]
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in LARGO CP_1 C.F._2
MOLINUZZO, 13 51100 PISTOIA presso lo studio dell'avv. SILVESTRINI SIMONE che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. BALDI ANDREA in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, in accoglimento del presente appello e integrale riforma della impugnata
1 sentenza, voglia condannare il signor al pagamento della somma di € 150.000,00 CP_1 ancora dovuta, oltre interessi di mora ex art. 1284 IV comma c.c., dall'1 febbraio 2021 al saldo o, in subordine, oltre interessi ex art. 1284 I comma c.c. dall'1 febbraio 2021 al 04.12.2023 e interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal 04.12.2023 al saldo o, in subordine, ex art. 1284 I comma c.c. dal
01.02.2021 alle date dei singoli pagamenti effettuati a mezzo dei bonifici prodotti (docc. 9 – 10 – 13
– 14). - Dichiarare che il convenuto ha resistito in giudizio con malafede, temerarietà e colpa e, in applicazione dell'art. 96 c.p.c. condannarlo al risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità in € 10.000,00 o al pagamento della indennità prevista dal III comma in una somma analoga. - Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reitta NEL MERITO - Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1476/2024 – Rg. 11070/2033 - Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc quale erede di , conveniva Parte_1 Persona_1 in giudizio avanti il Tribunale di Genova chiedendo la condanna alla restituzione CP_1 della somma di € 150.000,00 in conseguenza del contratto di mutuo stipulato tra le parti, oltre ad interessi deducendo che:
con contratto stipulato in Moneglia il 16.01.2020, aveva mutuato l'importo di Persona_1
€ 300.000,00 al fissando per la restituzione in unica soluzione la data 30.01.2021; CP_1
la somma era stata mutuata per consentire al mutuatario l'acquisto, tramite una società a lui facente capo, del compendio immobiliare proprietà della stessa mutuante in quanto la disponibilità economica era finalizzata ad ottenere mutuo bancario per la corresponsione del prezzo;
l' non provvedeva all'adempimento alla data pattuita adducendo difficoltà nella realizzazione CP_1 della iniziativa immobiliare intrapresa tramite la sua società;
solo a seguito di solleciti l' aveva provveduto al versamento di alcune somme in acconto e la CP_1 aveva consentito a concedere dilazione del pagamento ove il proprio credito fosse stato Per_1 garantito dalla TÀ , acquirente degli immobili, con un contratto Parte_3 autonomo di garanzia;
2 l' provvedeva tramite la sua società in data 20.09.2022 a bonificare un primo acconto di € CP_1
10.000,00; in data 18.11.2022 l' personalmente provvedeva a bonificare un ulteriore acconto CP_1 di € 90.000,00 oltre a € 25.000,00 in 25.09.2023 ed ulteriori € 25.000,00 in data 12.10.2023 a mezzo della società, restando debitore di € 150.000,00 oltre interessi nella misura legale atteso che gli interessi stabiliti in contratto nella misura del 10% erano da ritenersi usurari.
2. Si costituiva in giudizio il quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva poiché l'effettivo contraente del contratto era la acquirente degli Parte_3 immobili e che comunque la dante causa dell'attrice aveva accettato che “la effettiva Pt_3 debitrice della somma oggetto del contratto di prestito, procedesse al rimborso con dilazione”; che la finalità del contratto era quella di concedere all'acquirente una dilazione del pagamento del prezzo attraverso la simulazione del prestito concesso all' come risultante dalla CP_1 documentazione contabile dalla quale risultava che in data 20.01.2020 la aveva bonificato ad Per_1 la somma di € 300.000,00, che lo stesso giorno aveva bonificato la somma a CP_1 CP_1 [...]
e che lo stesso giorno veva versato alla la somma di € 300.000,00. Pt_3 Pt_3 Per_1
Eccepiva nel merito la nullità del contratto per essere stati pattuiti interessi usurari nonché la sua nullità ex art. 1414 c.c. in quanto “atto simulato che non può essere fatto valere nei confronti di e che dovrà eventualmente dispiegare gli effetti e le ragioni di credito nei confronti CP_1 di . Contestava inoltre, la debenza degli interessi legali. Parte_3
3. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Genova con sentenza n. 1476/2024 del
14/5/2024 rigettava la domanda e condannava al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore del convenuto.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava che dai documenti prodotti risultava la restituzione della somma mutuata pari a € 300.000,00 dalla ll'attrice, deducendo essere circostanza non Pt_3 contestata;
che conseguentemente non vi era stato alcun prestito e pertanto il contratto di mutuo era nullo per simulazione assoluta;
che il contratto stipulato tra la e l' quindi “trova la sua Per_1 CP_1 giustificazione causale nella dilazione di pagamento che la ha concesso, a pagamento, alla Per_1 di cui, per inciso, l' è amministratore) per l'acquisto dell'immobile e rappresenta una Pt_3 CP_1 sorta di “controdichiarazione” rispetto alla dichiarazione di avvenuto versamento dell'intero prezzo di vendita contenuta nel rogito notarile di compravendita. Ciò che ha concesso l'attrice, dunque, non è un mutuo, ma una dilazione di pagamento e il beneficiario non è l' ma la società CP_1 acquirente l'immobile, la I versamenti che sono stati effettuati, infatti, provengono proprio Pt_3
3 dalla non rappresentano la restituzione parziale della somma mutuata, ma il pagamento
Pt_3 della parte di prezzo non ancora versata. I versamenti eseguiti da parte di ostituiscono il
Pt_3 versamento del prezzo di vendita. L' dunque, nulla deve alla e non perché contraente CP_1 Per_1 del mutuo è la ma perché non esiste nessun mutuo. L'obbligazione di pagamento è relativa al
Pt_3 prezzo della compravendita, per questo l'effettiva obbligata è la e non perché ha contratto il
Pt_3 mutuo, ma perché è l'acquirente dell'immobile”.
4. Avverso detta sentenza, proponeva appello formulando, previa istanza di Parte_1 sospensione dell'esecuzione, i seguenti motivi di censura.
4.1. Con il primo motivo di appello, rubricato Omessa applicazione dell'art. 1813 e ss. c.c.
Errore di fatto. Errato ed omesso esame dei documenti prodotti. Motivazione perplessa ed illogica, lamentava che il Tribunale aveva errato la qualificazione del contratto, trattandosi di
“mutuo di scopo” nel quale il bene viene prestato dal mutuante al mutuatario ad uno specifico fine che entra nel contenuto del contratto;
che nella specie il fine era quello di consentire il finanziamento della società acquirente al fine di ottenere dalla banca la provvista necessaria all'integrale pagamento del prezzo di vendita;
che il tribunale aveva male interpretato le prove in quanto dal doc 4 indicato in sentenza non risultava assolutamente la restituzione della somma di €
300.000 alla il medesimo giorno del contratto di compravendita ma il successivo 22/1/2020 Per_1 dopo che l' aveva provveduto a bonificare in due tranches la somma ricevuta dalla CP_1 Per_1 che le modalità del pagamento del prezzo differito erano specificatamente indicate nel contratto di compravendita con riserva di proprietà e nel successivo atto di quietanza del 10/2/2020.
4.2. Con il secondo motivo di appello, rubricato: Omessa applicazione dell'art. 101 II comma
c.p.c. lamentava che il tribunale aveva dichiarato la nullità assoluta del contratto di mutuo in assenza di sollecitazione del contraddittorio previsto dalla legge.
4.3. Con il terzo motivo di appello, rubricato Violazione dell'art. 112 c.p.c. assumeva che parte convenuta non aveva mai eccepito la inesistenza del mutuo (simulazione assoluta) ma solo la sua riferibilità alla simulazione relativa) e che pertanto la pronuncia era in violazione dell'art. Pt_3
112 c.p.c.
4.4 Con il quarto motivo rubricato Violazione degli artt. 101, 102, 112 e 132 c.p.c. Conseguente nullità della sentenza. Errore di fatto lamentava la erroneità della sentenza laddove aveva qualificato la compravendita come “una sorta di “controdichiarazione” dell'accordo simulatorio nella parte in cui si dava atto dell'avvenuto versamento dell'intero prezzo di vendita sia in quanto in
4 contratto era previsto il pagamento di parte del prezzo differito, sia in quanto la eventuale pronuncia di simulazione parziale doveva essere assunta anche nei confronti della , Parte_3 quale litisconsorte necessaria, con conseguente nullità della sentenza.
4.5 Con il quinto motivo rubricato Violazione degli artt. 2697 e 1417 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Mancato esame delle prove documentali fornite da parte attrice. Erronea valutazione dei documenti di parte convenuta lamentava l'assenza di prova della dichiarata simulazione e in particolare, ai sensi dell'art. 1417 c.c., della controdichiarazione non prodotta da parte convenuta in quanto inesistente;
nonché il mancato esame e l'erronea interpretazione dei documenti prodotti, in particolare: il doc. 7 di parte convenuta con il quale l' non solo non contestava la richiesta di CP_1 pagamento avanzata da parte attrice, ma riconosceva di aver chiesto una dilazione per essere in ritardo nella restituzione del dovuto e comunicava che la era disposta a concedere la Parte_3 garanzia che la aveva richiesto di cui al doc. 6; il doc. 8 con il quale Per_1 CP_1 comunicava che stava preparando una proposta di rientro;
i bonifici con i quali è stata restituita in parte la somma mutuata, ossia il doc 13 di parte attrice nel quale è indicato ordinante CP_1
e come causale “ritorno finanziamento e il doc 14 di parte attrice effettuato da Persona_1 [...]
, con causale “ritorno finanziamento per conto di Parte_3 Per_1 CP_1
4.6 Con il sesto motivo rubricato: VI Motivo Omessa applicazione dell'art. 2735 c.c. lamentava che in relazione alla legittimazione passiva dell' il Tribunale non aveva tenuto in CP_1 considerazione la valenza di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. desumibile dai docc. 7, 8,
13 e 14, peraltro confermativi del contratto di mutuo intervenuto tra le parti.
5. Si costituiva nel giudizio di appello contestando le argomentazioni avversarie CP_1 osservando che il Tribunale aveva correttamente qualificato la fattispecie;
che aveva eccepito tempestivamente la simulazione assoluta del contratto di mutuo dissimulante una dilazione di pagamento. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
6. Accolta dalla Corte l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, per i motivi di cui all'ordinanza in data 5/7/2024, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte – contenenti la sola precisazione delle conclusioni –, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
6.1 L'appello è fondato e va accolto.
5 7. I motivi di appello, atteso che riguardano la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale e la riferibilità del rapporto stesso all' possono essere trattati congiuntamente. CP_1
7.1 In primo luogo si osserva che il Tribunale di Genova non ha correttamente valutato le prove offerte da parte attrice, svolgendo una ricostruzione dei fatti non coerente con quanto risultante dai documenti prodotti.
Risulta infatti che e in data 16/1/2020 hanno stipulato contratto Persona_1 CP_1 di mutuo dell'importo di € 300.000,00 da restituire entro la data del 30/1/2021, al fine indicato all'art. 6: “la somma mutuata verrà utilizzata dal mutuatario per finanziare l'acquisto dell'immobile sito in Moneglia (GE) di proprietà della signora ”. Persona_1
Si trattava di un compendio immobiliare già oggetto di contratto preliminare di compravendita stipulato il 6/12/2019 tra la e la società per cui avevano convenuto il Per_1 Parte_3 prezzo di € 1.150.000,00.
In adempimento del contratto la versava mediante bonifico bancario l'importo mutuato Per_1 all' in data 20/1/2020 (doc 2 prod parte attrice). CP_1
Nella medesima data l' versava a il minor importo di € 150.000,00 (doc 4 CP_1 Parte_3 prod. Parte convenuta).
Nella medesima data le parti e in allora rappresentata Persona_1 Parte_3 dall'amministratore unico società “In Media Trust spa”, e per essa, quale procuratore speciale l' addivenivano alla vendita con riserva di proprietà con rogito notaio di CP_1 Persona_2
HI (doc. 2 prod. Parte convenuta).
Nell'atto viene specificato che “art.
4. Il prezzo della presente vendita è convenuto tra le parti come dichiarano, in Euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila virgola zero zero) regolato e da regolarsi come segue. Euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero) sono stati pagati a titolo di caparra prima d'ora dalla parte compratrice alla parte venditrice, che rilascia quietanza in conto;
Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) sono stati pagati ad integrazione di caparra prima d'ora dalla parte compratrice alla parte venditrice, che rilascia quietanza in conto;
Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) dovranno essere pagati in conto prezzo, entro il
27 gennaio 2020; Euro 435.000,00 (quattrocentotrentacinquemila virgola zero zero) a saldo dovranno essere pagati entro il 20 febbraio 2020. Dette somme non saranno produttive di interessi.
6 La parte alienante, dichiara altresì, di rinunziare all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale possa sorgere dal presente atto”.
Pertanto, alla data del rogito la risultava aver corrisposto alla venditrice l'importo di € Pt_3
435.000 versato quanto a € 115.000,00 in data 6/12/2019 e quanto a €300.000,00 in data 17/1/2020 mediante provvista propria.
In data 22/1/2020 versava mediante bonifico bancario a l'ulteriore importo CP_1 Parte_3 di € 150.000,00 (prod. 4 parte convenuta).
Nella medesima data 22/1/2020 la paga la rata di prezzo dell'importo di € 300.000,00 Pt_3 scadente secondo il contratto di vendita in data 27/1/2020. Infine, in data 10/2/2020 provvede al saldo del prezzo mediante il versamento di € 435.000,00. Circostanze non contestate.
7.2 Alla luce della ricostruzione così svolta, e a differenza di quanto indicato nella sentenza impugnata, è evidente che nonostante nell'ATTO DI QUIETANZA PER AVVENUTO
PAGAMENTO DEL PREZZO DELLA VENDITA in data Controparte_2
10/2/2020 si dia atto del versamento anche dell'importo di € 300.000,00 alla in data Per_1
22/1/2020 (doc. 3 prod. Parte convenuta), tale pagamento sia avvenuto con provvista della stessa venditrice, la quale quindi era ancora creditrice del saldo del prezzo di vendita.
Occorre altresì rimarcare che in tale atto l' interveniva quale amministratore unico della CP_1
. Parte_3
7.3 Alla luce di quanto emerso pertanto risulta provato il mutuo di scopo: la dazione della somma di
€ 300.000,00 da ad l'impiego della somma per procurare l'acquisto del compendio Per_1 CP_1 immobiliare a società facente capo all' come indicato nel contratto e come confermato nella CP_1 ricevuta del bonifico da a (doc 4 prod parte convenuta dove si legge: CP_1 Parte_3
“descrizione operazione: Finanziamento acquisto immobile Moneglia”).
La Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla
7 causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale”. (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024).
Nella specie il motivo, peraltro nell'interesse della stessa mutuante è stato specificato nel contratto e realizzato dal mutuatario che ha destinato le somme alla realizzazione dell'operazione negoziale.
Ciò è sufficiente per far sorgere il diritto della mutuante e per essa la sua avente causa, che ha pienamente assolto il proprio onere probatorio, fornendo puntuali allegazioni sia della consegna della somma, sia della causale della dazione di danaro a parte debitrice, alla restituzione dell'importo mutuato.
7.4 Deve pertanto escludersi la natura simulatoria dell'atto, o al più configurare un'ipotesi di interposizione reale che s'inquadra nella figura della rappresentanza indiretta con la conseguenza che la parte mutuante resta estranea ai rapporti tra mutuatario e terzo.
Per tali motivi sussiste la legittimazione passiva dell' il quale è quindi tenuto al pagamento CP_1 della somma di € 150.000,00 a Parte_1
7.5 Né rileva la circostanza che parte della somma mutuata sia stata restituita da Parte_3
[...
nella misura di € 125.000,00 (così ripartita: € 10.000,00 in data 20/9/2022; € 90.000,00 in data
14/11/2022 e € 25.000,00 in data 12/10/2023) a titolo di “ritorno finanziamento per conto di Per_1
e in parte dall' nella misura di € 25.000,00, anche tenuto in considerazione CP_1 CP_1 che alla data del trasferimento della proprietà ossia alla data del 10/2/2020 era divenuto amministratore unico della società.
Il pagamento del terzo in adempimento dell'obbligazione, infatti, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo effetto solutorio dell'obbligazione e ciò anche contro la volontà del creditore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23292 del 08/11/2007).
8. In conclusione, devono essere accolti il primo il quinto e il sesto motivo di appello, assorbiti il secondo, terzo e quarto.
8.1 In accoglimento dell'appello deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 150.000,00 oltre interessi. Parte_1
8.2 In relazione agli interessi nel contratto di mutuo in data 20.1.2020 era previsto convenzionalmente l'interesse corrispettivo della somma mutuata nella misura del 10%.
8 Già nella corrispondenza tra le parti prodotta in atti nell'ambito della restituzione parziale delle somme mutuate la mutuataria precisava che tale interesse era superiore al c.d. tasso soglia usura, chiedendo l'applicazione dell'interesse al tasso legale e, al momento della costituzione in mora, quello previsto dall'art. 1284 u.c. c.c.
Nel presente giudizio di appello la parte chiedeva solamente gli interessi di mora ex art. 1284 c. 4
c.c. o, in subordine ex art. 1284 c. 1 c.c.
Tutto ciò premesso, si osserva che il tasso di interesse corrispettivo stabilito dalle parti pari al 10% della somma oggetto del mutuo di scopo superi il tasso soglia usura così come stabilito dalla L.
108/1996 e D.L. 70/2011, (considerando il periodo di riferimento, tra il mese di gennaio 2020 e quello di gennaio 2021, il TSU era il seguente: Trimestre gennaio – marzo 2020: 6,84%; Trimestre aprile – giugno 2020: 6,45%; Trimestre luglio – settembre 2020: 6,48%; Trimestre ottobre – dicembre 2020: 6,54%; Trimestre gennaio – marzo 2021: 6,26%) per cui deve ritenersi usurario.
8.3 Deve quindi trovare applicazione il dettato dell'art. 1815 co. 2 c.c. a mente del quale “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Pertanto, il contratto di mutuo, originariamente pattuito come oneroso, diviene gratuito avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 1815 co. 2, 1419 co. 2 e 1339 c.c., espressione del principio “utile per inutile non vitiatur”.
Quanto riferito trova conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha precisato che
“[…] se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”
(Cassazione civile, sez. I, 03/11/2023, n.30581). Sul punto, peraltro, nella stessa sentenza la S.C. ha altresì statuito che “[…] l'art. 1815 c.c., comma 2, […] deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo di interessi - corrispettivo o moratorio - che ha superato la relativa soglia […]”.
8.4 Pertanto, ferma restando la non debenza degli interessi corrispettivi, restano invece dovuti gli interessi di mora che, ex art. 1224 c.c., devono essere commisurati al tasso legale, posto che le parti nulla hanno statuito in merito alla loro quantificazione.
Proprio in ragione della mancata quantificazione nonché in ragione della natura di transazione commerciale del contratto oggetto di causa va accolta la domanda ex art. 1284 c. 4 c.c. tali interessi tuttavia devono decorrere, secondo il tenore letterale della norma, dalla data della domanda ossia dalla data del deposito del ricorso in primo grado (4/12/2023).
9 La Corte di cassazione ha statuito infatti che “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3499 del
11/02/2025).
9. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22, secondo lo CP_1 scaglione di riferimento della relativa tabella di valore da € 52.000,00 a € 260.000,00, secondo i valori medi per tutte le fasi ad eccezione della fase di trattazione/istruzione che viene liquidata ai valori minimi in ragione del rito semplificato e dell'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. Parte_1
1476/2024 del 14/05/2024, e per l'effetto
2) condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€150.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda (4/12/2023) al saldo effettivo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in CP_1 favore di che liquida per il primo grado in € 11.268,00, oltre 15% per spese Parte_1 generali, e oltre I.V.A e C.P.A. e per il grado di appello in € 12.154,00 oltre 15% per spese generali,
e oltre I.V.A e C.P.A.
Genova, 8/1/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. Franco Davini
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott. Franco Davini Presidente
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore
Dott Laura Casale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 582/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in VIA Parte_1 C.F._1
RIVAROLA 55 16043 CHIAVARI, presso lo studio dell''avv. Parte_2
, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti.
[...]
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in LARGO CP_1 C.F._2
MOLINUZZO, 13 51100 PISTOIA presso lo studio dell'avv. SILVESTRINI SIMONE che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. BALDI ANDREA in forza di mandato in atti.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito, in accoglimento del presente appello e integrale riforma della impugnata
1 sentenza, voglia condannare il signor al pagamento della somma di € 150.000,00 CP_1 ancora dovuta, oltre interessi di mora ex art. 1284 IV comma c.c., dall'1 febbraio 2021 al saldo o, in subordine, oltre interessi ex art. 1284 I comma c.c. dall'1 febbraio 2021 al 04.12.2023 e interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dal 04.12.2023 al saldo o, in subordine, ex art. 1284 I comma c.c. dal
01.02.2021 alle date dei singoli pagamenti effettuati a mezzo dei bonifici prodotti (docc. 9 – 10 – 13
– 14). - Dichiarare che il convenuto ha resistito in giudizio con malafede, temerarietà e colpa e, in applicazione dell'art. 96 c.p.c. condannarlo al risarcimento del danno da liquidarsi secondo equità in € 10.000,00 o al pagamento della indennità prevista dal III comma in una somma analoga. - Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reitta NEL MERITO - Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1476/2024 – Rg. 11070/2033 - Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies cpc quale erede di , conveniva Parte_1 Persona_1 in giudizio avanti il Tribunale di Genova chiedendo la condanna alla restituzione CP_1 della somma di € 150.000,00 in conseguenza del contratto di mutuo stipulato tra le parti, oltre ad interessi deducendo che:
con contratto stipulato in Moneglia il 16.01.2020, aveva mutuato l'importo di Persona_1
€ 300.000,00 al fissando per la restituzione in unica soluzione la data 30.01.2021; CP_1
la somma era stata mutuata per consentire al mutuatario l'acquisto, tramite una società a lui facente capo, del compendio immobiliare proprietà della stessa mutuante in quanto la disponibilità economica era finalizzata ad ottenere mutuo bancario per la corresponsione del prezzo;
l' non provvedeva all'adempimento alla data pattuita adducendo difficoltà nella realizzazione CP_1 della iniziativa immobiliare intrapresa tramite la sua società;
solo a seguito di solleciti l' aveva provveduto al versamento di alcune somme in acconto e la CP_1 aveva consentito a concedere dilazione del pagamento ove il proprio credito fosse stato Per_1 garantito dalla TÀ , acquirente degli immobili, con un contratto Parte_3 autonomo di garanzia;
2 l' provvedeva tramite la sua società in data 20.09.2022 a bonificare un primo acconto di € CP_1
10.000,00; in data 18.11.2022 l' personalmente provvedeva a bonificare un ulteriore acconto CP_1 di € 90.000,00 oltre a € 25.000,00 in 25.09.2023 ed ulteriori € 25.000,00 in data 12.10.2023 a mezzo della società, restando debitore di € 150.000,00 oltre interessi nella misura legale atteso che gli interessi stabiliti in contratto nella misura del 10% erano da ritenersi usurari.
2. Si costituiva in giudizio il quale preliminarmente eccepiva la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva poiché l'effettivo contraente del contratto era la acquirente degli Parte_3 immobili e che comunque la dante causa dell'attrice aveva accettato che “la effettiva Pt_3 debitrice della somma oggetto del contratto di prestito, procedesse al rimborso con dilazione”; che la finalità del contratto era quella di concedere all'acquirente una dilazione del pagamento del prezzo attraverso la simulazione del prestito concesso all' come risultante dalla CP_1 documentazione contabile dalla quale risultava che in data 20.01.2020 la aveva bonificato ad Per_1 la somma di € 300.000,00, che lo stesso giorno aveva bonificato la somma a CP_1 CP_1 [...]
e che lo stesso giorno veva versato alla la somma di € 300.000,00. Pt_3 Pt_3 Per_1
Eccepiva nel merito la nullità del contratto per essere stati pattuiti interessi usurari nonché la sua nullità ex art. 1414 c.c. in quanto “atto simulato che non può essere fatto valere nei confronti di e che dovrà eventualmente dispiegare gli effetti e le ragioni di credito nei confronti CP_1 di . Contestava inoltre, la debenza degli interessi legali. Parte_3
3. Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Genova con sentenza n. 1476/2024 del
14/5/2024 rigettava la domanda e condannava al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore del convenuto.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava che dai documenti prodotti risultava la restituzione della somma mutuata pari a € 300.000,00 dalla ll'attrice, deducendo essere circostanza non Pt_3 contestata;
che conseguentemente non vi era stato alcun prestito e pertanto il contratto di mutuo era nullo per simulazione assoluta;
che il contratto stipulato tra la e l' quindi “trova la sua Per_1 CP_1 giustificazione causale nella dilazione di pagamento che la ha concesso, a pagamento, alla Per_1 di cui, per inciso, l' è amministratore) per l'acquisto dell'immobile e rappresenta una Pt_3 CP_1 sorta di “controdichiarazione” rispetto alla dichiarazione di avvenuto versamento dell'intero prezzo di vendita contenuta nel rogito notarile di compravendita. Ciò che ha concesso l'attrice, dunque, non è un mutuo, ma una dilazione di pagamento e il beneficiario non è l' ma la società CP_1 acquirente l'immobile, la I versamenti che sono stati effettuati, infatti, provengono proprio Pt_3
3 dalla non rappresentano la restituzione parziale della somma mutuata, ma il pagamento
Pt_3 della parte di prezzo non ancora versata. I versamenti eseguiti da parte di ostituiscono il
Pt_3 versamento del prezzo di vendita. L' dunque, nulla deve alla e non perché contraente CP_1 Per_1 del mutuo è la ma perché non esiste nessun mutuo. L'obbligazione di pagamento è relativa al
Pt_3 prezzo della compravendita, per questo l'effettiva obbligata è la e non perché ha contratto il
Pt_3 mutuo, ma perché è l'acquirente dell'immobile”.
4. Avverso detta sentenza, proponeva appello formulando, previa istanza di Parte_1 sospensione dell'esecuzione, i seguenti motivi di censura.
4.1. Con il primo motivo di appello, rubricato Omessa applicazione dell'art. 1813 e ss. c.c.
Errore di fatto. Errato ed omesso esame dei documenti prodotti. Motivazione perplessa ed illogica, lamentava che il Tribunale aveva errato la qualificazione del contratto, trattandosi di
“mutuo di scopo” nel quale il bene viene prestato dal mutuante al mutuatario ad uno specifico fine che entra nel contenuto del contratto;
che nella specie il fine era quello di consentire il finanziamento della società acquirente al fine di ottenere dalla banca la provvista necessaria all'integrale pagamento del prezzo di vendita;
che il tribunale aveva male interpretato le prove in quanto dal doc 4 indicato in sentenza non risultava assolutamente la restituzione della somma di €
300.000 alla il medesimo giorno del contratto di compravendita ma il successivo 22/1/2020 Per_1 dopo che l' aveva provveduto a bonificare in due tranches la somma ricevuta dalla CP_1 Per_1 che le modalità del pagamento del prezzo differito erano specificatamente indicate nel contratto di compravendita con riserva di proprietà e nel successivo atto di quietanza del 10/2/2020.
4.2. Con il secondo motivo di appello, rubricato: Omessa applicazione dell'art. 101 II comma
c.p.c. lamentava che il tribunale aveva dichiarato la nullità assoluta del contratto di mutuo in assenza di sollecitazione del contraddittorio previsto dalla legge.
4.3. Con il terzo motivo di appello, rubricato Violazione dell'art. 112 c.p.c. assumeva che parte convenuta non aveva mai eccepito la inesistenza del mutuo (simulazione assoluta) ma solo la sua riferibilità alla simulazione relativa) e che pertanto la pronuncia era in violazione dell'art. Pt_3
112 c.p.c.
4.4 Con il quarto motivo rubricato Violazione degli artt. 101, 102, 112 e 132 c.p.c. Conseguente nullità della sentenza. Errore di fatto lamentava la erroneità della sentenza laddove aveva qualificato la compravendita come “una sorta di “controdichiarazione” dell'accordo simulatorio nella parte in cui si dava atto dell'avvenuto versamento dell'intero prezzo di vendita sia in quanto in
4 contratto era previsto il pagamento di parte del prezzo differito, sia in quanto la eventuale pronuncia di simulazione parziale doveva essere assunta anche nei confronti della , Parte_3 quale litisconsorte necessaria, con conseguente nullità della sentenza.
4.5 Con il quinto motivo rubricato Violazione degli artt. 2697 e 1417 c.c. e dell'art. 115 c.p.c.
Mancato esame delle prove documentali fornite da parte attrice. Erronea valutazione dei documenti di parte convenuta lamentava l'assenza di prova della dichiarata simulazione e in particolare, ai sensi dell'art. 1417 c.c., della controdichiarazione non prodotta da parte convenuta in quanto inesistente;
nonché il mancato esame e l'erronea interpretazione dei documenti prodotti, in particolare: il doc. 7 di parte convenuta con il quale l' non solo non contestava la richiesta di CP_1 pagamento avanzata da parte attrice, ma riconosceva di aver chiesto una dilazione per essere in ritardo nella restituzione del dovuto e comunicava che la era disposta a concedere la Parte_3 garanzia che la aveva richiesto di cui al doc. 6; il doc. 8 con il quale Per_1 CP_1 comunicava che stava preparando una proposta di rientro;
i bonifici con i quali è stata restituita in parte la somma mutuata, ossia il doc 13 di parte attrice nel quale è indicato ordinante CP_1
e come causale “ritorno finanziamento e il doc 14 di parte attrice effettuato da Persona_1 [...]
, con causale “ritorno finanziamento per conto di Parte_3 Per_1 CP_1
4.6 Con il sesto motivo rubricato: VI Motivo Omessa applicazione dell'art. 2735 c.c. lamentava che in relazione alla legittimazione passiva dell' il Tribunale non aveva tenuto in CP_1 considerazione la valenza di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. desumibile dai docc. 7, 8,
13 e 14, peraltro confermativi del contratto di mutuo intervenuto tra le parti.
5. Si costituiva nel giudizio di appello contestando le argomentazioni avversarie CP_1 osservando che il Tribunale aveva correttamente qualificato la fattispecie;
che aveva eccepito tempestivamente la simulazione assoluta del contratto di mutuo dissimulante una dilazione di pagamento. Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello.
6. Accolta dalla Corte l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, per i motivi di cui all'ordinanza in data 5/7/2024, il Consigliere Istruttore fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori per il deposito di note scritte – contenenti la sola precisazione delle conclusioni –, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
6.1 L'appello è fondato e va accolto.
5 7. I motivi di appello, atteso che riguardano la qualificazione giuridica del rapporto contrattuale e la riferibilità del rapporto stesso all' possono essere trattati congiuntamente. CP_1
7.1 In primo luogo si osserva che il Tribunale di Genova non ha correttamente valutato le prove offerte da parte attrice, svolgendo una ricostruzione dei fatti non coerente con quanto risultante dai documenti prodotti.
Risulta infatti che e in data 16/1/2020 hanno stipulato contratto Persona_1 CP_1 di mutuo dell'importo di € 300.000,00 da restituire entro la data del 30/1/2021, al fine indicato all'art. 6: “la somma mutuata verrà utilizzata dal mutuatario per finanziare l'acquisto dell'immobile sito in Moneglia (GE) di proprietà della signora ”. Persona_1
Si trattava di un compendio immobiliare già oggetto di contratto preliminare di compravendita stipulato il 6/12/2019 tra la e la società per cui avevano convenuto il Per_1 Parte_3 prezzo di € 1.150.000,00.
In adempimento del contratto la versava mediante bonifico bancario l'importo mutuato Per_1 all' in data 20/1/2020 (doc 2 prod parte attrice). CP_1
Nella medesima data l' versava a il minor importo di € 150.000,00 (doc 4 CP_1 Parte_3 prod. Parte convenuta).
Nella medesima data le parti e in allora rappresentata Persona_1 Parte_3 dall'amministratore unico società “In Media Trust spa”, e per essa, quale procuratore speciale l' addivenivano alla vendita con riserva di proprietà con rogito notaio di CP_1 Persona_2
HI (doc. 2 prod. Parte convenuta).
Nell'atto viene specificato che “art.
4. Il prezzo della presente vendita è convenuto tra le parti come dichiarano, in Euro 1.150.000,00 (unmilionecentocinquantamila virgola zero zero) regolato e da regolarsi come segue. Euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero zero) sono stati pagati a titolo di caparra prima d'ora dalla parte compratrice alla parte venditrice, che rilascia quietanza in conto;
Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) sono stati pagati ad integrazione di caparra prima d'ora dalla parte compratrice alla parte venditrice, che rilascia quietanza in conto;
Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) dovranno essere pagati in conto prezzo, entro il
27 gennaio 2020; Euro 435.000,00 (quattrocentotrentacinquemila virgola zero zero) a saldo dovranno essere pagati entro il 20 febbraio 2020. Dette somme non saranno produttive di interessi.
6 La parte alienante, dichiara altresì, di rinunziare all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale possa sorgere dal presente atto”.
Pertanto, alla data del rogito la risultava aver corrisposto alla venditrice l'importo di € Pt_3
435.000 versato quanto a € 115.000,00 in data 6/12/2019 e quanto a €300.000,00 in data 17/1/2020 mediante provvista propria.
In data 22/1/2020 versava mediante bonifico bancario a l'ulteriore importo CP_1 Parte_3 di € 150.000,00 (prod. 4 parte convenuta).
Nella medesima data 22/1/2020 la paga la rata di prezzo dell'importo di € 300.000,00 Pt_3 scadente secondo il contratto di vendita in data 27/1/2020. Infine, in data 10/2/2020 provvede al saldo del prezzo mediante il versamento di € 435.000,00. Circostanze non contestate.
7.2 Alla luce della ricostruzione così svolta, e a differenza di quanto indicato nella sentenza impugnata, è evidente che nonostante nell'ATTO DI QUIETANZA PER AVVENUTO
PAGAMENTO DEL PREZZO DELLA VENDITA in data Controparte_2
10/2/2020 si dia atto del versamento anche dell'importo di € 300.000,00 alla in data Per_1
22/1/2020 (doc. 3 prod. Parte convenuta), tale pagamento sia avvenuto con provvista della stessa venditrice, la quale quindi era ancora creditrice del saldo del prezzo di vendita.
Occorre altresì rimarcare che in tale atto l' interveniva quale amministratore unico della CP_1
. Parte_3
7.3 Alla luce di quanto emerso pertanto risulta provato il mutuo di scopo: la dazione della somma di
€ 300.000,00 da ad l'impiego della somma per procurare l'acquisto del compendio Per_1 CP_1 immobiliare a società facente capo all' come indicato nel contratto e come confermato nella CP_1 ricevuta del bonifico da a (doc 4 prod parte convenuta dove si legge: CP_1 Parte_3
“descrizione operazione: Finanziamento acquisto immobile Moneglia”).
La Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui “Il mutuo di scopo convenzionale, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell'art. 1813 c.c., può essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato;
conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla
7 causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale”. (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 15695 del 05/06/2024).
Nella specie il motivo, peraltro nell'interesse della stessa mutuante è stato specificato nel contratto e realizzato dal mutuatario che ha destinato le somme alla realizzazione dell'operazione negoziale.
Ciò è sufficiente per far sorgere il diritto della mutuante e per essa la sua avente causa, che ha pienamente assolto il proprio onere probatorio, fornendo puntuali allegazioni sia della consegna della somma, sia della causale della dazione di danaro a parte debitrice, alla restituzione dell'importo mutuato.
7.4 Deve pertanto escludersi la natura simulatoria dell'atto, o al più configurare un'ipotesi di interposizione reale che s'inquadra nella figura della rappresentanza indiretta con la conseguenza che la parte mutuante resta estranea ai rapporti tra mutuatario e terzo.
Per tali motivi sussiste la legittimazione passiva dell' il quale è quindi tenuto al pagamento CP_1 della somma di € 150.000,00 a Parte_1
7.5 Né rileva la circostanza che parte della somma mutuata sia stata restituita da Parte_3
[...
nella misura di € 125.000,00 (così ripartita: € 10.000,00 in data 20/9/2022; € 90.000,00 in data
14/11/2022 e € 25.000,00 in data 12/10/2023) a titolo di “ritorno finanziamento per conto di Per_1
e in parte dall' nella misura di € 25.000,00, anche tenuto in considerazione CP_1 CP_1 che alla data del trasferimento della proprietà ossia alla data del 10/2/2020 era divenuto amministratore unico della società.
Il pagamento del terzo in adempimento dell'obbligazione, infatti, ai sensi dell'art. 1180 cod. civ. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo effetto solutorio dell'obbligazione e ciò anche contro la volontà del creditore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23292 del 08/11/2007).
8. In conclusione, devono essere accolti il primo il quinto e il sesto motivo di appello, assorbiti il secondo, terzo e quarto.
8.1 In accoglimento dell'appello deve essere condannato al pagamento in favore di CP_1 dell'importo di € 150.000,00 oltre interessi. Parte_1
8.2 In relazione agli interessi nel contratto di mutuo in data 20.1.2020 era previsto convenzionalmente l'interesse corrispettivo della somma mutuata nella misura del 10%.
8 Già nella corrispondenza tra le parti prodotta in atti nell'ambito della restituzione parziale delle somme mutuate la mutuataria precisava che tale interesse era superiore al c.d. tasso soglia usura, chiedendo l'applicazione dell'interesse al tasso legale e, al momento della costituzione in mora, quello previsto dall'art. 1284 u.c. c.c.
Nel presente giudizio di appello la parte chiedeva solamente gli interessi di mora ex art. 1284 c. 4
c.c. o, in subordine ex art. 1284 c. 1 c.c.
Tutto ciò premesso, si osserva che il tasso di interesse corrispettivo stabilito dalle parti pari al 10% della somma oggetto del mutuo di scopo superi il tasso soglia usura così come stabilito dalla L.
108/1996 e D.L. 70/2011, (considerando il periodo di riferimento, tra il mese di gennaio 2020 e quello di gennaio 2021, il TSU era il seguente: Trimestre gennaio – marzo 2020: 6,84%; Trimestre aprile – giugno 2020: 6,45%; Trimestre luglio – settembre 2020: 6,48%; Trimestre ottobre – dicembre 2020: 6,54%; Trimestre gennaio – marzo 2021: 6,26%) per cui deve ritenersi usurario.
8.3 Deve quindi trovare applicazione il dettato dell'art. 1815 co. 2 c.c. a mente del quale “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Pertanto, il contratto di mutuo, originariamente pattuito come oneroso, diviene gratuito avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 1815 co. 2, 1419 co. 2 e 1339 c.c., espressione del principio “utile per inutile non vitiatur”.
Quanto riferito trova conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha precisato che
“[…] se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”
(Cassazione civile, sez. I, 03/11/2023, n.30581). Sul punto, peraltro, nella stessa sentenza la S.C. ha altresì statuito che “[…] l'art. 1815 c.c., comma 2, […] deve interpretarsi nel senso che alla pattuizione di interessi usurari non segue la sanzione della non debenza di qualsiasi interesse, ma solo quella della non debenza di quel tipo di interessi - corrispettivo o moratorio - che ha superato la relativa soglia […]”.
8.4 Pertanto, ferma restando la non debenza degli interessi corrispettivi, restano invece dovuti gli interessi di mora che, ex art. 1224 c.c., devono essere commisurati al tasso legale, posto che le parti nulla hanno statuito in merito alla loro quantificazione.
Proprio in ragione della mancata quantificazione nonché in ragione della natura di transazione commerciale del contratto oggetto di causa va accolta la domanda ex art. 1284 c. 4 c.c. tali interessi tuttavia devono decorrere, secondo il tenore letterale della norma, dalla data della domanda ossia dalla data del deposito del ricorso in primo grado (4/12/2023).
9 La Corte di cassazione ha statuito infatti che “La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, c.c. non è un effetto naturale della sentenza, ma esige una statuizione ad hoc, essendo necessario che il giudice accerti, in primo luogo, se il credito dedotto in giudizio rientra tra quelli per i quali è consentita la produzione di interessi maggiorati e, in secondo luogo, che le parti non ne abbiano stabilito pattiziamente la misura, e, infine, il momento in cui è proposta la domanda, dal quale farli decorrere”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3499 del
11/02/2025).
9. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22, secondo lo CP_1 scaglione di riferimento della relativa tabella di valore da € 52.000,00 a € 260.000,00, secondo i valori medi per tutte le fasi ad eccezione della fase di trattazione/istruzione che viene liquidata ai valori minimi in ragione del rito semplificato e dell'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. Parte_1
1476/2024 del 14/05/2024, e per l'effetto
2) condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
€150.000,00 oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla data della domanda (4/12/2023) al saldo effettivo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in CP_1 favore di che liquida per il primo grado in € 11.268,00, oltre 15% per spese Parte_1 generali, e oltre I.V.A e C.P.A. e per il grado di appello in € 12.154,00 oltre 15% per spese generali,
e oltre I.V.A e C.P.A.
Genova, 8/1/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott. Franco Davini
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