Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 41564
CASS
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Vizio di violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità

    La Corte ritiene che la sentenza non abbia accertato puntualmente la data di inizio attività né verificato se il termine di 90 giorni fosse decorso, limitandosi a rilevare che l'impresa era aperta da pochi giorni. La motivazione è ritenuta carente in punto di diritto e di fatto riguardo all'obbligo di redazione del DVR.

  • Rigettato
    Mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ritiene il motivo infondato poiché la sentenza motiva sulla pena richiamando l'art. 133 c.p. e concede la sospensione condizionale. Non risulta formulata istanza specifica per le attenuanti generiche e la mancanza di motivazione espressa sul diniego non integra nullità in assenza di tale istanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 41564
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41564
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

    Testo completo