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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 5214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5214 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli OR n. 3260/2022, emessa nel procedimento n. 11966/2020 in data 13.6.2022, iscritto al n. 2902/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente tra
(p. iva ), in persona del l.r.p.t., dott. , rapp.ta Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. GI LI (c.f.
), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della CodiceFiscale_1
Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, appellante e
(c.f. ), non costituita, Controparte_1 P.IVA_2
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 22.6.2022, il ha impugnato davanti a Parte_1
questa Corte la ordinanza in epigrafe indicata, pubblicata in data 13.6.2022, con cui il Tribunale di
Napoli OR aveva respinto la domanda da lei proposta nei confronti dell' , per il Controparte_2 pagamento dell'importo complessivo di 198.176,39 € (di cui 70.204,81 € per l'anno 2010, 67.398,78
€ per l'anno 2011 e 60.572,80 € per l'anno 2012) a titolo di sconto tariffario ex lege 296/2006 operato Cont dall' sulle prestazioni di patologia clinica svolte nel triennio e non dovuto essendo la scontistica limitata al periodo 2007-2009.
Il Tribunale, ritenuta la temporaneità della scontistica di cui all'art. 1, comma 796, lett. o), della l. 296/2006 e quindi la sua inapplicabilità oltre il triennio 2007-2009, accoglieva l'eccezione
Cont dell' e riteneva che tuttavia essa fosse stata richiamata pattiziamente, così interpretando il contenuto degli artt. 4 e 5 dei contratti, e quindi fosse applicabile non solo per la individuazione del tetto di spesa generale annuale ma anche come criterio di determinazione del corrispettivo delle singole prestazioni, altrimenti determinandosi lo sforamento del tetto di spesa annuale.
Deduceva l'appellante, come motivo di impugnazione, la inapplicabilità dello sconto, alla luce della corretta interpretazione degli artt. 4 e 5 del contratto stipulato tra le parti, essendo questo richiamato solo ai fini della determinazione del limite di spesa, nell'ambito della programmazione
Cont della spesa sanitaria. Concludeva quindi per la riforma dell'ordinanza e la condanna dell' al pagamento dell'importo di 198.176,39 €, oltre interessi e alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Non si costituiva in giudizio l'appellata, per cui si procedeva nella sua contumacia.
Alla udienza collegiale dell'1.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione del termine ridotto di giorni
20, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., per il deposito della sola comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia della ritualmente Controparte_3
convenuta in giudizio e non costituitasi.
Nel merito, il motivo di appello inerente l'inapplicabilità della scontistica di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) della l. 296/2006 nella determinazione dell'importo delle delle singole prestazioni rese è fondato, essendo la normativa in oggetto richiamata in contratto solo ai fini della determinazione del tetto di spesa annuale.
Pacifica è la natura transitoria della scontistica, limitata al triennio 2007-2009, come affermato dal primo giudice e non contestato.
In sostanziale continuità con la prevalente giurisprudenza di questa Corte d'appello va dunque escluso che la disposizione legislativa in questione possa essere applicata alle prestazioni di patologia clinica erogate nel corso degli anni 2010-2012 dalle strutture sanitarie private accreditate.
Detta interpretazione ha poi ricevuto l'autorevole avallo della Suprema Corte, che con ordinanza n. 10582/2018 ha affermato che “L'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), espressamente disciplina "la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007- 2009", conseguendone che le misure disposte dal legislatore con la legge finanziaria per il 2007 non possono trovare applicazione oltre il triennio 2007-2009”.
Non può dunque essere la norma statale sopra richiamata la fonte della applicazione dello sconto alle prestazioni rese dall'appellante, ed invero la richiama la fonte contrattuale, CP_2
costituita dal contratto con cui le parti avevano previsto i criteri di remunerazione delle prestazioni.
Recita l'art. 5 di detto contratto che “La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4……….. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/2006 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti
e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/2006”. Il precedente art. 4, intitolato
“rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”, aveva individuato i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012, richiamando espressamente la applicazione dello sconto di cui alla legge 296/2006.
Cont Ha sostenuto dunque l' che con detto contratto le parti avevano richiamato la scontistica della legge 296/2006, che doveva quindi ritenersi applicabile per volontà pattizia sia come fissazione del tetto di spesa a monte, sia a valle per la remunerazione di ogni singola prestazione. L'affermazione non è condivisibile. Dalla interpretazione letterale dell'art. 5 emerge, infatti, che lo sconto ex lege
296/2006 si riferiva unicamente all'importo fissato come limite di spesa, e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni;
le parti si erano limitate cioè a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa determinato con l'applicazione dello sconto ex lege 296/2006.
Appare evidente come il richiamo allo sconto ex legge 296/2006 sia avvenuto, nell'art. 4 e nell'art. 5, in maniera espressa e ripetuta esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, mentre quando si è definita la remunerazione delle singole prestazioni si è fatto riferimento alle tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta di “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”, che richiama come clausola di salvaguardia la possibilità di tener conto di interventi normativi in diminuzione o aumento sulle tariffe
-sempre entro i limiti di spesa fissati- ma certo non quello di cui alla non più vigente legge 296/2006
(che sarebbe altrimenti stato espressamente richiamato, come più volte si era fatto quando si era trattato di determinare i limiti di spesa). Il mancato richiamo in contratto, dunque, nella determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto ex lege 296/2006, impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare detta scontistica alle retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale.
Cont L' nella sua comparsa di costituzione in primo grado ha peraltro eccepito che il pagamento di tali importi avrebbe determinato il superamento dei tetti di spesa ed ha prodotto documentazione in tal senso. Tuttavia non si è costituita nel giudizio di appello e non ha prodotto il fascicolo di parte di primo grado, la cui documentazione non può quindi in questa sede essere esaminata,
pur se presente nel fascicolo telematico di primo grado. Al riguardo deve osservarsi che la giurisprudenza ha più volte osservato che “Il fascicolo di parte che l'attore ed il convenuto debbono depositare nel costituirsi in giudizio dopo avervi inserito, tra l'altro, i documenti offerti in comunicazione, ai sensi dell'art. 165 comma primo e 166 cod. proc. civ., applicabili anche in appello
a norma dell'art. 347 dello stesso codice, pur essendo custodito, a norma dell'art. 72 delle disp. att. cod. proc. civ., con il fascicolo di ufficio formato dal cancelliere (art. 168 cod. proc. civ.), conserva, rispetto a questo, una distinta funzione ed una propria autonomia che ne impedisce l'allegazione di ufficio nel giudizio di secondo grado ove, come in quello di primo grado, la produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio di questa;
ne consegue che il giudice di appello non può tenere conto dei documenti del fascicolo della parte, ancorché sia stato trasmesso dal cancelliere del giudice di primo grado con il fascicolo di ufficio, ove detta parte, già presente nel giudizio di primo grado, non si sia costituita in quello di appello” (cfr Cass. n. 78/2007; nello stesso senso, cfr.
Cass. n. 2129/2022).
Cont Devesi pertanto, in riforma della sentenza impugnata, condannare l' al pagamento in favore dell'appellante della somma di 198.176,39 € oltre interessi contrattuali dalle singole scadenze al saldo. Cont Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell' e liquidate come da dispositivo, con riferimento a cause di scaglione di valore pari al decisum ed esclusione, per il giudizio di appello, di quanto previsto per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dalla avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli OR in oggetto, in Parte_1 contraddittorio con l' , così provvede: Controparte_2
1) Dichiara la contumacia dell' . Controparte_3
2) In accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
al pagamento in favore della dell'importo di 198.176,39 CP_2 Parte_1
€, oltre interessi moratori come da contratto dalle singole scadenze al saldo. 3) Condanna la alla rifusione in favore dell'appellante delle residue, Controparte_3 liquidate per il primo grado in 813 € per spese e 8.000,00 € per compensi e per il secondo grado in 1.138,50 € per spese e 5.600,00 € per compensi;
oltre 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali e con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avv.
GI LI.
Così deciso in Napoli, il 23.10.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo