Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13627/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 13627/2024 R.G. promosso da
( ) (avv. FRANCUCCI LUISA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. MARCHETTI RICCARDO) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. Tali conclusioni sono di seguito integralmente trascritte:
“1) affidamento delle figlie minori: Le figlie minori , , e Persona_1 Pt_2 Per_2 Persona_3 [...] vengono affidate in via esclusiva alla madre, con collocamento e residenza delle stesse presso Persona_4
l'abitazione della SI.ra . Parte_1
2) frequentazione delle figlie minori: Il padre potrà vedere le figlie minori con la frequenza e modalità disciplinate dall'istituto carcerario e dal Giudice di Sorveglianza, rendendosi, la , sin d'ora Parte_1 disponibile ad accompagnare le minori ad incontrare il SI. almeno una volta alla settimana. Parte_2
3) casa coniugale: Nulla disporsi in merito all'assegnazione della casa famigliare in quanto è già stata rilasciata dalla moglie unitamente alle figlie minori
4) mantenimento delle figlie minori: Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento delle figlie la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00) (€ 125,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
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2016; CP_ 6) assegno unico: i ricorrenti concordano che l'assegno unico per le figlie, erogato dall' verrà interamente percepito dalla SI.ra ; a tal riguardo il SI. acconsente affinché la relativa Parte_1 Parte_2 Par somma di competenza venga versata direttamente alla SI.ra rendendosi sin d'ora disponibile alla sottoscrizione e presentazione della documentazione eventualmente all'uopo necessaria.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 03/02/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CA (atto n. 2 parte I anno 2007).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conSIlio del giorno 19 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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