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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/11/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
4602/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'MI
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI Presidente Relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4602/2023 promossa da
C.F. ), ammessa in via provvisoria ed anticipata Parte_1 C.F._1 al patrocinio a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di Reggio Emilia
n. 128/2023, con il patrocinio dell'Avv. BERTOLINI MANUELA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Reggio Emilia, Via Cisalpina n. 38
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MESORACA CP_1 C.F._2
GISELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Reggio Emilia, Via Zacchetti n.
19
RESISTENTE
PUBBLICO MINSTERO REGGIO MI
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
05/07/2025:
“Voglia l' ll.mo Tribunale adito :
–“pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Parte_1
Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza;
–confermare e disporsi l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre;
–confermare e disporsi l'assegnazione a della casa già adibita abitazione Parte_1 coniugale sita a Reggio Emilia via Casali n. 12;
–stabilirsi che il padre possa tenere con sé i figli secondo gli accordi presi di volta in volta, in considerazione delle esigenze di lavoro e personali di entrambi i genitori e degli impegni, scolastici ed extrascolastici, dei figli e comunque assumendo come prevalente l'interesse dei minori;
stabilirsi, in ogni caso che il padre tenga con sé i figli a fine settimana alterni da sabato pomeriggio fino a lunedì mattina;
inoltre nelle settimane in cui non avrà con sé i figli nel week end, li avrà con sé da lunedì sera
a mercoledì mattina;
nelle altre settimane il padre terrà con sé i figli da mercoledì sera fino a sabato mattina;
stabilirsi che il padre trascorra con i figli quindici giorni durante le vacanze estive e che i figli trascorrano ad anni e festività alterne i giorni di Natale e Pasqua con il padre o la madre;
– confermare e stabilire a carico del Sig. il contributo nel mantenimento dei figli CP_1
e nella somma di euro 680 mensili, con rivalutazione Istat, da versarsi a Persona_1 Persona_2 favore di entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie da Parte_1 identificarsi e ripartirsi secondo le linee guida del Protocollo del 13.06.2023 in vigore presso
l'intestato Tribunale di seguito trascritto: …..
– confermarsi e stabilirsi a carico del sig. oltre al pagamento del mutuo già acceso per CP_1
l'acquisto della casa -già- coniugale, sita in Reggio Emilia via Casali n.12 , il versamento di euro
800,00 al mese quale restituzione dei finanziamenti accesi per la ristrutturazione casa e strumenti musicali della figlia che frequenta il Conservatorio.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato il 30/11/2023, conveniva in giudizio il marito Parte_1 CP_1
, proponendo nei suoi confronti domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Caivano
[...]
(NA) in data 21/06/2007.
Esponeva che dall'unione matrimoniale erano nati i figli (nata in data [...]) e Persona_1
(nato in data [...]); riferiva che i coniugi si erano separati consensualmente con Persona_2 accordo omologato da questo Tribunale il 06/12/2018, il quale aveva previsto:
- l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, a cui era stata assegnata la casa coniugale;
- un contributo al mantenimento ordinario dei figli a carico del padre, genitore non collocatario, pari ad
€ 680 mensili;
- visite del padre da concordarsi con l'altro genitore;
- l'obbligo del padre di pagare per intero la rata del mutuo sull'abitazione familiare in comproprietà
(pari ad € 555,00 mensili), l'obbligo del padre di pagare € 1.450,00 da versarsi in un'unica soluzione per le spese di conservatorio di entrambi i figli ed altre somme a titolo di restituzione di finanziamenti accesi per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto dell'arpa della figlia.
Parte ricorrente chiedeva la conferma del regime di affidamento e di collocamento dei minori previsto in sede di separazione, nonché la conferma delle condizioni economiche statuite in sede di separazione;
chiedeva inoltre di specificare i tempi di visita tra padre e figli, con la previsione di due week end alternati al mese dal sabato pomeriggio al lunedì mattina (due pernottamenti), ed infrasettimanalmente dal lunedì pomeriggio al mercoledì sera (due pernottamenti) nella settimana che terminava con il fine settimana di spettanza del padre, ovvero dal mercoledì sera al sabato mattina (tre pernottamenti) nella settimana che terminava con il week end di spettanza della madre, ferma la facoltà di vederli anche in altri momenti previo accordo con la madre. Lamentava una mancanza di continuità nelle visite ed una totale assenza del padre nella vita - specialmente - della figlia più grande affetta da Persona_1 disturbi comportamentali e seguita dal Servizio di Neuropsichiatria dell'ASL di Reggio Emilia. Si doleva inoltre dell'inadempimento del all'obbligo di versare il contributo di mantenimento CP_1 della prole fissato in sede di separazione.
Il resistente si costituiva in giudizio ed aderiva alla domanda di divorzio, ma resisteva CP_1 alle richieste economiche della moglie, chiedendo una modifica delle condizioni di separazione con riduzione ad € 300 mensili del contributo al mantenimento ordinario dei figli;
domandava la compartecipazione della moglie al 50% alla rata del mutuo gravante sulla casa coniugale (aumentata pagina 3 di 9 nel frattempo ad € 870/mensili), nonché alla rata degli altri due finanziamenti ( ristrutturazione casa e acquisto strumento musicale) con previsione della cessione alla del 50% degli importi Pt_1 previsti a titolo di rimborso fiscale per la ristrutturazione della casa familiare.
Egli lamentava un peggioramento del proprio reddito conseguente all'aumento della rata del mutuo e alla nascita di un nuovo figlio avuto dalla nuova compagna, e si doleva della inerzia della moglie nel reperire una occupazione lavorativa.
All'esito della prima udienza di comparizione, previa conferma delle condizioni di separazione ( con unica modifica in ordine ai tempi di visita del padre concordemente individuati dalle parti ), la causa veniva istruita tramite l'ascolto del minore , nonché attraverso una CTU, e previa Persona_2 concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., veniva trattenuta in decisione all'udienza del
07/10/2025.
2.
Fatte queste premesse, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto ex lege senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale.
I coniugi, nelle conclusioni rassegnate nei loro rispettivi atti introduttivi, concordano sul regime di affidamento condiviso e di collocamento del minore presso la madre.
Non vi è motivo per discostarsi dal calendario di visite tra ed il padre così come Persona_2 specificato in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti nell'ordinanza del 14/05/2024, i quali hanno recepito sul punto l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 14/05/2024, nel cui verbale si legge infatti: “Le parti concordano sul seguente calendario di visite padre-figlio: fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
un pomeriggio infrasettimanale con riaccompagnamento alla sera a casa della madre (in mancanza di accordo il mercoledì) nelle settimane in cui il week end è di spettanza del padre, e due pomeriggi infrasettimanali con riaccompagnamento alla sera a casa della madre (in mancanza di accordo il mercoledì ed il giovedì) nelle settimane in cui invece il week end spetta alla madre”.
Il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, e tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
pagina 4 di 9 Anche la CTU Dr.ssa , all'esito delle operazioni peritali, ha confermato che il regime di Per_3 affidamento, di collocamento e di visite sopra riportato sia quello più confacente all'interesse del minore.
Occorre poi rappresentare che, quanto al figlio , nella memoria di replica depositata ex Persona_2 art. 473 bis.28 c.p.c., il resistente ha allegato che il minore vivrebbe stabilmente presso di sé. Tale circostanza, tuttavia, risulta del tutto sfornita di supporto probatorio, ed il non ha chiesto la CP_1 rimessione della causa in istruttoria;
pertanto, ai fini della decisione, si considererà ancora attuale la situazione consolidatasi durante il processo.
Per quel che riguarda invece la figlia maggiore, nelle more del procedimento ella è divenuta maggiorenne;
quindi non si provvede in questa sede né sul suo affidamento, né sul suo collocamento, né tantomeno sul regime di visite al padre, che già era stata rimesso alla libera determinazione della ragazza in sede di provvedimenti urgenti, attesa l'età della stessa e le sue fragilità psicologiche.
Il Collegio deve limitarsi a prendere atto dell'attuale permanenza di presso la madre e delle Per_1 indicazioni fornite dalla CTU Dr.ssa , finalizzate a far intraprendere ad entrambi i genitori un Per_3 percorso di supporto alla genitorialità per il recupero del rapporto con la figlia, la quale, per quanto divenuta maggiorenne, presenta ancora difficoltà personologiche legate alla sfera emotivo-affettiva.
In ordine alle questioni economiche, va rammentato che il ha chiesto una riduzione ad € 300,00 CP_1 mensili dell'importo del contributo per il mantenimento dei figli, rispetto all'importo che egli stesso aveva concordato con l'altro coniuge nel dicembre 2018 (€ 680,00 mensili) in sede di separazione consensuale. La riduzione è stata domandata in ragione di una asserita diminuzione della sua capacità reddituale collegata sia all'aumento della rata del mutuo e sia alla costituzione di un nuovo nucleo familiare con un nuovo figlio.
Trattasi, però, di domanda infondata, sia in considerazione delle aumentate esigenze dei figli, essendo trascorsi sette anni dalla separazione, sia in ragione del fatto che, degli oneri a carico del a titolo CP_1 di restituzione dei finanziamenti accesi per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto di strumenti musicali della figlia, già si era tenuto conto nell'accordo di separazione. La rata mensile del mutuo relativo alla casa coniugale è sì aumentata da 550 euro a circa 870 euro;
di contro, in relazione alla figlia occorre tener conto che i tempi di permanenza ed i compiti domestici e di cura sono Per_1 divenuti in via esclusiva a carico della madre, essendosi interrotti i rapporti con il padre.
I redditi delle parti non appaiono mutato, o quantomeno le parti non hanno fornito prova di una modifica dei loro redditi.
Il non ha spese locative a suo carico, e già gli accordi di separazione prevedevano che egli non CP_1 abitasse più nella taverna al piano terra dell'abitazione coniugale. pagina 5 di 9 La nascita di altro figlio, infine, non costituisce di per sé una circostanza dimostrativa di un mutamento in peius della complessiva condizione economica del genitore.
Sotto quest'ultimo profilo la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che il nuovo carico familiare, per giustificare una riduzione del contributo di mantenimento della prole, deve aver modificato in modo significativo la capacità economica del genitore obbligato, e la formazione di una nuova famiglia non può determinare automaticamente una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli della precedente relazione (cfr. Cass. Sez I, ord. 6455/2024). Spetta invero alla parte che domanda la riduzione, dimostrare in quale misura la nascita del nuovo figlio abbia inciso in pejus sulle proprie condizioni economiche. Al riguardo, il resistente non ha fornito alcuna prova di un sopravvenuto depauperamento delle proprie sostanze conseguente alla formazione di un nuovo nucleo familiare.
Il resistente si è limitato a depositare la certificazione unica relativa all'anno di imposta 2022, da cui emerge che lo stesso percepisce un reddito da lavoro medio mensile di circa € 1.940,00 su 12 mensilità
(reddito da lavoro dipendente lordo 28.814,82, meno ritenuta Irpef 4.847,35, meno addizionale regionale all'Irpef 466,94, meno addizionali comunali all'Irpef € 58,62 e € 143,54: la risultante netta di
€ 23.298,37, suddivisa su 12 mensilità, è pari ad € 1.941,53).
L'ultima documentazione reddituale prodotta in giudizio dal resistente è pertanto costituita dalla
Certificazione Unica relativa all'anno di imposta 2022.
Nei successivi atti di causa parte resistente non ha aggiornato fino all'attualità, come era suo onere fare, le proprie dichiarazioni fiscali, ma neppure hanno allegato che siano intervenute modifiche rispetto alle rispettive condizioni lavorative in essere al momento della separazione consensuale.
Deve dunque ritenersi comprovato che il reddito mensile da lavoro di cui gode il sia pari a circa CP_1
€ 1.940,00 mensili, analogo a quello percepito all'epoca della separazione consensuale.
La ricorrente ad oggi risulta ancora priva di occupazione e, per quanto affetta da patologia oncologica per la quale è stata sottoposta ad interventi e terapie, risulta si sia attivata, grazie ai corsi di formazione organizzati dal Comune di Reggio Emilia, per migliorare le proprie opportunità lavorative.
In applicazione dei parametri previsti dall'art 337 ter c.c., non vi sono motivi per non confermare la misura del contributo al mantenimento dei figli pari ad € 680,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da locale protocollo per la famiglia.
Detta misura è stata del resto confermata anche dalla Corte d'Appello di Bologna che, nel respingere il reclamo proposto dal avverso i provvedimenti provvisori del 14/05/2024, ha così motivato la CP_1 propria decisione:
pagina 6 di 9 “i redditi delle parti sono rimasti sostanzialmente gli stessi della separazione, il reclamante CP_1
continua a lavorare come operaio metalmeccanico per società di Reggio Emilia, con reddito
[...] annuale lordo di circa euro 28.800 e stipendio mensile, per come dichiarato dallo stesso, di euro
1.900, secondo la moglie, invece, di euro 2.300, compreso l'assegno familiare, la reclamata Parte_1
è allo stato attuale priva di occupazione, ha usufruito del reddito di cittadinanza, ora patto di
[...] inclusione in relazione al quale sta frequentando un corso per raggiungere l'abilitazione OSS
(operatrice sanitaria). Degli oneri economici a carico del a titolo di pagamento della rata CP_1 mensile del mutuo gravante sulla casa già familiare e di restituzione dei finanziamenti accesi per la ristrutturazione della medesima abitazione e per l'acquisto di strumenti musicali della figlia già si era tenuto conto nella separazione consensuale. La rata mensile del mutuo è sì aumentata da euro 550,00
a circa euro 870 euro (sottolinea la reclamata al riguardo che la maggiorazione dell'importo della rata è anche dovuta ad interessi moratori per intervenuta sospensione nei pagamenti e dunque ad un asserito inadempimento del Sig. ), ma di contro, in relazione alla figlia , occorre tener CP_1 Per_1 conto che i tempi di permanenza ed i compiti domestici e di cura sono divenuti in via pressoché esclusiva a carico della madre, essendosi di fatto interrotti i rapporti con il padre.
La circostanza che il sia recentemente divenuto padre di un altro figlio, avuto dalla nuova CP_1 compagna con la quale convive, non rappresenta, di per sé solo considerata, indice di peggioramento economico, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figlio dal nuovo partner non ha
l'automatico effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati da precedente relazione, dovendo tali circostanze essere valutate complessivamente quali fatti sopravvenuti.
Nella situazione familiare rappresentata dal reclamante, risulta evidente come il , residente CP_1 presso l'abitazione della compagna, possa avvalersi del contributo di quest'ultima alle spese della nuova famiglia ovvero quelle di sostentamento del figlio nato dalla loro unione, riequilibrando le capacità di spesa del . Peraltro, quest'ultimo figlio non ha ancora un anno di età e dunque ha, CP_1 con buona probabilità, minori esigenze rispetto a quelle dei figli, di 13 e 17 anni, nati dal matrimonio con ”. Parte_1
Peraltro, il fatto che i tempi di permanenza ed i compiti di cura in relazione alla figlia siano Per_1 divenuti totalmente a carico della madre dopo l'interruzione dei rapporti con il padre, è risultato confermato nel corso della CTU della Dr.ssa . Per_3
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in dispositivo, come da DM 147/2022, in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello
Stato. pagina 7 di 9 Quanto invece alle spese di CTU, così come già liquidate con separato decreto del 04/09/2025, esse devono essere poste a carico delle parti in solido con riparto interno nella misura del 50% per ciascuna, quindi metà a carico dello Stato (essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) e metà a carico del resistente, trattandosi di atto istruttorio nell'interesse dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in CAIVANO (NA) il 21/06/2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Caivano (Na) (atto n. 12, parte 2, Serie C, anno 2007) e nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Emilia (atto n. 119, Parte 2, Serie C dell'anno 2007).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei predetti Comuni di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre.
4) Assegna la casa coniugale sita a Reggio Emilia, Via E. Casali n. 12 alla ricorrente.
5) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana Persona_2 alternati dal venerdì sera alla domenica sera, un pomeriggio infrasettimanale con riaccompagnamento alla sera a casa della madre (in mancanza di accordo il mercoledì) nelle settimane in cui il week end è di spettanza del padre, e due pomeriggi infrasettimanali con riaccompagnamento la sera a casa della madre (in mancanza di accordo il mercoledì ed il giovedì) nelle settimane in cui invece il week end spetta alla madre;
inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al
06/01, e tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
6) Pone a carico di l'obbligo di versare a , quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 680,00, da rivalutarsi annualmente su base
ISTAT e di concorrere nelle spese straordinarie, disciplinate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 50%.
7) Condanna il resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in €
4.750,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso. pagina 8 di 9 8) Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 04/09/2025, per metà
a carico dello Stato e per la restante metà a carico del resistente.
Così è deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 27/11/2025.
Il Presidente Estensore
IA ZI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'MI
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA ZI Presidente Relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4602/2023 promossa da
C.F. ), ammessa in via provvisoria ed anticipata Parte_1 C.F._1 al patrocinio a spese dello Stato con delibera del consiglio dell'ordine degli avvocati di Reggio Emilia
n. 128/2023, con il patrocinio dell'Avv. BERTOLINI MANUELA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Reggio Emilia, Via Cisalpina n. 38
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MESORACA CP_1 C.F._2
GISELLA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Reggio Emilia, Via Zacchetti n.
19
RESISTENTE
PUBBLICO MINSTERO REGGIO MI
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha così concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate in data
05/07/2025:
“Voglia l' ll.mo Tribunale adito :
–“pronunciare lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Parte_1
Signor ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla CP_1 annotazione della sentenza;
–confermare e disporsi l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con collocazione prevalente presso la madre;
–confermare e disporsi l'assegnazione a della casa già adibita abitazione Parte_1 coniugale sita a Reggio Emilia via Casali n. 12;
–stabilirsi che il padre possa tenere con sé i figli secondo gli accordi presi di volta in volta, in considerazione delle esigenze di lavoro e personali di entrambi i genitori e degli impegni, scolastici ed extrascolastici, dei figli e comunque assumendo come prevalente l'interesse dei minori;
stabilirsi, in ogni caso che il padre tenga con sé i figli a fine settimana alterni da sabato pomeriggio fino a lunedì mattina;
inoltre nelle settimane in cui non avrà con sé i figli nel week end, li avrà con sé da lunedì sera
a mercoledì mattina;
nelle altre settimane il padre terrà con sé i figli da mercoledì sera fino a sabato mattina;
stabilirsi che il padre trascorra con i figli quindici giorni durante le vacanze estive e che i figli trascorrano ad anni e festività alterne i giorni di Natale e Pasqua con il padre o la madre;
– confermare e stabilire a carico del Sig. il contributo nel mantenimento dei figli CP_1
e nella somma di euro 680 mensili, con rivalutazione Istat, da versarsi a Persona_1 Persona_2 favore di entro il giorno 10 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie da Parte_1 identificarsi e ripartirsi secondo le linee guida del Protocollo del 13.06.2023 in vigore presso
l'intestato Tribunale di seguito trascritto: …..
– confermarsi e stabilirsi a carico del sig. oltre al pagamento del mutuo già acceso per CP_1
l'acquisto della casa -già- coniugale, sita in Reggio Emilia via Casali n.12 , il versamento di euro
800,00 al mese quale restituzione dei finanziamenti accesi per la ristrutturazione casa e strumenti musicali della figlia che frequenta il Conservatorio.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Parte resistente ha concluso come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato il 30/11/2023, conveniva in giudizio il marito Parte_1 CP_1
, proponendo nei suoi confronti domanda di scioglimento del matrimonio contratto in Caivano
[...]
(NA) in data 21/06/2007.
Esponeva che dall'unione matrimoniale erano nati i figli (nata in data [...]) e Persona_1
(nato in data [...]); riferiva che i coniugi si erano separati consensualmente con Persona_2 accordo omologato da questo Tribunale il 06/12/2018, il quale aveva previsto:
- l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, a cui era stata assegnata la casa coniugale;
- un contributo al mantenimento ordinario dei figli a carico del padre, genitore non collocatario, pari ad
€ 680 mensili;
- visite del padre da concordarsi con l'altro genitore;
- l'obbligo del padre di pagare per intero la rata del mutuo sull'abitazione familiare in comproprietà
(pari ad € 555,00 mensili), l'obbligo del padre di pagare € 1.450,00 da versarsi in un'unica soluzione per le spese di conservatorio di entrambi i figli ed altre somme a titolo di restituzione di finanziamenti accesi per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto dell'arpa della figlia.
Parte ricorrente chiedeva la conferma del regime di affidamento e di collocamento dei minori previsto in sede di separazione, nonché la conferma delle condizioni economiche statuite in sede di separazione;
chiedeva inoltre di specificare i tempi di visita tra padre e figli, con la previsione di due week end alternati al mese dal sabato pomeriggio al lunedì mattina (due pernottamenti), ed infrasettimanalmente dal lunedì pomeriggio al mercoledì sera (due pernottamenti) nella settimana che terminava con il fine settimana di spettanza del padre, ovvero dal mercoledì sera al sabato mattina (tre pernottamenti) nella settimana che terminava con il week end di spettanza della madre, ferma la facoltà di vederli anche in altri momenti previo accordo con la madre. Lamentava una mancanza di continuità nelle visite ed una totale assenza del padre nella vita - specialmente - della figlia più grande affetta da Persona_1 disturbi comportamentali e seguita dal Servizio di Neuropsichiatria dell'ASL di Reggio Emilia. Si doleva inoltre dell'inadempimento del all'obbligo di versare il contributo di mantenimento CP_1 della prole fissato in sede di separazione.
Il resistente si costituiva in giudizio ed aderiva alla domanda di divorzio, ma resisteva CP_1 alle richieste economiche della moglie, chiedendo una modifica delle condizioni di separazione con riduzione ad € 300 mensili del contributo al mantenimento ordinario dei figli;
domandava la compartecipazione della moglie al 50% alla rata del mutuo gravante sulla casa coniugale (aumentata pagina 3 di 9 nel frattempo ad € 870/mensili), nonché alla rata degli altri due finanziamenti ( ristrutturazione casa e acquisto strumento musicale) con previsione della cessione alla del 50% degli importi Pt_1 previsti a titolo di rimborso fiscale per la ristrutturazione della casa familiare.
Egli lamentava un peggioramento del proprio reddito conseguente all'aumento della rata del mutuo e alla nascita di un nuovo figlio avuto dalla nuova compagna, e si doleva della inerzia della moglie nel reperire una occupazione lavorativa.
All'esito della prima udienza di comparizione, previa conferma delle condizioni di separazione ( con unica modifica in ordine ai tempi di visita del padre concordemente individuati dalle parti ), la causa veniva istruita tramite l'ascolto del minore , nonché attraverso una CTU, e previa Persona_2 concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., veniva trattenuta in decisione all'udienza del
07/10/2025.
2.
Fatte queste premesse, lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendo stata debitamente pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto ex lege senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale.
I coniugi, nelle conclusioni rassegnate nei loro rispettivi atti introduttivi, concordano sul regime di affidamento condiviso e di collocamento del minore presso la madre.
Non vi è motivo per discostarsi dal calendario di visite tra ed il padre così come Persona_2 specificato in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti nell'ordinanza del 14/05/2024, i quali hanno recepito sul punto l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 14/05/2024, nel cui verbale si legge infatti: “Le parti concordano sul seguente calendario di visite padre-figlio: fine settimana alternati dal venerdì sera alla domenica sera;
un pomeriggio infrasettimanale con riaccompagnamento alla sera a casa della madre (in mancanza di accordo il mercoledì) nelle settimane in cui il week end è di spettanza del padre, e due pomeriggi infrasettimanali con riaccompagnamento alla sera a casa della madre (in mancanza di accordo il mercoledì ed il giovedì) nelle settimane in cui invece il week end spetta alla madre”.
Il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01, e tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
pagina 4 di 9 Anche la CTU Dr.ssa , all'esito delle operazioni peritali, ha confermato che il regime di Per_3 affidamento, di collocamento e di visite sopra riportato sia quello più confacente all'interesse del minore.
Occorre poi rappresentare che, quanto al figlio , nella memoria di replica depositata ex Persona_2 art. 473 bis.28 c.p.c., il resistente ha allegato che il minore vivrebbe stabilmente presso di sé. Tale circostanza, tuttavia, risulta del tutto sfornita di supporto probatorio, ed il non ha chiesto la CP_1 rimessione della causa in istruttoria;
pertanto, ai fini della decisione, si considererà ancora attuale la situazione consolidatasi durante il processo.
Per quel che riguarda invece la figlia maggiore, nelle more del procedimento ella è divenuta maggiorenne;
quindi non si provvede in questa sede né sul suo affidamento, né sul suo collocamento, né tantomeno sul regime di visite al padre, che già era stata rimesso alla libera determinazione della ragazza in sede di provvedimenti urgenti, attesa l'età della stessa e le sue fragilità psicologiche.
Il Collegio deve limitarsi a prendere atto dell'attuale permanenza di presso la madre e delle Per_1 indicazioni fornite dalla CTU Dr.ssa , finalizzate a far intraprendere ad entrambi i genitori un Per_3 percorso di supporto alla genitorialità per il recupero del rapporto con la figlia, la quale, per quanto divenuta maggiorenne, presenta ancora difficoltà personologiche legate alla sfera emotivo-affettiva.
In ordine alle questioni economiche, va rammentato che il ha chiesto una riduzione ad € 300,00 CP_1 mensili dell'importo del contributo per il mantenimento dei figli, rispetto all'importo che egli stesso aveva concordato con l'altro coniuge nel dicembre 2018 (€ 680,00 mensili) in sede di separazione consensuale. La riduzione è stata domandata in ragione di una asserita diminuzione della sua capacità reddituale collegata sia all'aumento della rata del mutuo e sia alla costituzione di un nuovo nucleo familiare con un nuovo figlio.
Trattasi, però, di domanda infondata, sia in considerazione delle aumentate esigenze dei figli, essendo trascorsi sette anni dalla separazione, sia in ragione del fatto che, degli oneri a carico del a titolo CP_1 di restituzione dei finanziamenti accesi per la ristrutturazione della casa e per l'acquisto di strumenti musicali della figlia, già si era tenuto conto nell'accordo di separazione. La rata mensile del mutuo relativo alla casa coniugale è sì aumentata da 550 euro a circa 870 euro;
di contro, in relazione alla figlia occorre tener conto che i tempi di permanenza ed i compiti domestici e di cura sono Per_1 divenuti in via esclusiva a carico della madre, essendosi interrotti i rapporti con il padre.
I redditi delle parti non appaiono mutato, o quantomeno le parti non hanno fornito prova di una modifica dei loro redditi.
Il non ha spese locative a suo carico, e già gli accordi di separazione prevedevano che egli non CP_1 abitasse più nella taverna al piano terra dell'abitazione coniugale. pagina 5 di 9 La nascita di altro figlio, infine, non costituisce di per sé una circostanza dimostrativa di un mutamento in peius della complessiva condizione economica del genitore.
Sotto quest'ultimo profilo la giurisprudenza di legittimità è unanime nell'affermare che il nuovo carico familiare, per giustificare una riduzione del contributo di mantenimento della prole, deve aver modificato in modo significativo la capacità economica del genitore obbligato, e la formazione di una nuova famiglia non può determinare automaticamente una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli della precedente relazione (cfr. Cass. Sez I, ord. 6455/2024). Spetta invero alla parte che domanda la riduzione, dimostrare in quale misura la nascita del nuovo figlio abbia inciso in pejus sulle proprie condizioni economiche. Al riguardo, il resistente non ha fornito alcuna prova di un sopravvenuto depauperamento delle proprie sostanze conseguente alla formazione di un nuovo nucleo familiare.
Il resistente si è limitato a depositare la certificazione unica relativa all'anno di imposta 2022, da cui emerge che lo stesso percepisce un reddito da lavoro medio mensile di circa € 1.940,00 su 12 mensilità
(reddito da lavoro dipendente lordo 28.814,82, meno ritenuta Irpef 4.847,35, meno addizionale regionale all'Irpef 466,94, meno addizionali comunali all'Irpef € 58,62 e € 143,54: la risultante netta di
€ 23.298,37, suddivisa su 12 mensilità, è pari ad € 1.941,53).
L'ultima documentazione reddituale prodotta in giudizio dal resistente è pertanto costituita dalla
Certificazione Unica relativa all'anno di imposta 2022.
Nei successivi atti di causa parte resistente non ha aggiornato fino all'attualità, come era suo onere fare, le proprie dichiarazioni fiscali, ma neppure hanno allegato che siano intervenute modifiche rispetto alle rispettive condizioni lavorative in essere al momento della separazione consensuale.
Deve dunque ritenersi comprovato che il reddito mensile da lavoro di cui gode il sia pari a circa CP_1
€ 1.940,00 mensili, analogo a quello percepito all'epoca della separazione consensuale.
La ricorrente ad oggi risulta ancora priva di occupazione e, per quanto affetta da patologia oncologica per la quale è stata sottoposta ad interventi e terapie, risulta si sia attivata, grazie ai corsi di formazione organizzati dal Comune di Reggio Emilia, per migliorare le proprie opportunità lavorative.
In applicazione dei parametri previsti dall'art 337 ter c.c., non vi sono motivi per non confermare la misura del contributo al mantenimento dei figli pari ad € 680,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da locale protocollo per la famiglia.
Detta misura è stata del resto confermata anche dalla Corte d'Appello di Bologna che, nel respingere il reclamo proposto dal avverso i provvedimenti provvisori del 14/05/2024, ha così motivato la CP_1 propria decisione:
pagina 6 di 9 “i redditi delle parti sono rimasti sostanzialmente gli stessi della separazione, il reclamante CP_1
continua a lavorare come operaio metalmeccanico per società di Reggio Emilia, con reddito
[...] annuale lordo di circa euro 28.800 e stipendio mensile, per come dichiarato dallo stesso, di euro
1.900, secondo la moglie, invece, di euro 2.300, compreso l'assegno familiare, la reclamata Parte_1
è allo stato attuale priva di occupazione, ha usufruito del reddito di cittadinanza, ora patto di
[...] inclusione in relazione al quale sta frequentando un corso per raggiungere l'abilitazione OSS
(operatrice sanitaria). Degli oneri economici a carico del a titolo di pagamento della rata CP_1 mensile del mutuo gravante sulla casa già familiare e di restituzione dei finanziamenti accesi per la ristrutturazione della medesima abitazione e per l'acquisto di strumenti musicali della figlia già si era tenuto conto nella separazione consensuale. La rata mensile del mutuo è sì aumentata da euro 550,00
a circa euro 870 euro (sottolinea la reclamata al riguardo che la maggiorazione dell'importo della rata è anche dovuta ad interessi moratori per intervenuta sospensione nei pagamenti e dunque ad un asserito inadempimento del Sig. ), ma di contro, in relazione alla figlia , occorre tener CP_1 Per_1 conto che i tempi di permanenza ed i compiti domestici e di cura sono divenuti in via pressoché esclusiva a carico della madre, essendosi di fatto interrotti i rapporti con il padre.
La circostanza che il sia recentemente divenuto padre di un altro figlio, avuto dalla nuova CP_1 compagna con la quale convive, non rappresenta, di per sé solo considerata, indice di peggioramento economico, la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figlio dal nuovo partner non ha
l'automatico effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati da precedente relazione, dovendo tali circostanze essere valutate complessivamente quali fatti sopravvenuti.
Nella situazione familiare rappresentata dal reclamante, risulta evidente come il , residente CP_1 presso l'abitazione della compagna, possa avvalersi del contributo di quest'ultima alle spese della nuova famiglia ovvero quelle di sostentamento del figlio nato dalla loro unione, riequilibrando le capacità di spesa del . Peraltro, quest'ultimo figlio non ha ancora un anno di età e dunque ha, CP_1 con buona probabilità, minori esigenze rispetto a quelle dei figli, di 13 e 17 anni, nati dal matrimonio con ”. Parte_1
Peraltro, il fatto che i tempi di permanenza ed i compiti di cura in relazione alla figlia siano Per_1 divenuti totalmente a carico della madre dopo l'interruzione dei rapporti con il padre, è risultato confermato nel corso della CTU della Dr.ssa . Per_3
Le spese di lite seguono la soccombenza, che va ascritta al resistente, e si liquidano in dispositivo, come da DM 147/2022, in favore dello Stato, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello
Stato. pagina 7 di 9 Quanto invece alle spese di CTU, così come già liquidate con separato decreto del 04/09/2025, esse devono essere poste a carico delle parti in solido con riparto interno nella misura del 50% per ciascuna, quindi metà a carico dello Stato (essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato) e metà a carico del resistente, trattandosi di atto istruttorio nell'interesse dei figli.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in CAIVANO (NA) il 21/06/2007, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Caivano (Na) (atto n. 12, parte 2, Serie C, anno 2007) e nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Emilia (atto n. 119, Parte 2, Serie C dell'anno 2007).
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile dei predetti Comuni di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_2 collocazione prevalente presso la madre.
4) Assegna la casa coniugale sita a Reggio Emilia, Via E. Casali n. 12 alla ricorrente.
5) Dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore a fine settimana Persona_2 alternati dal venerdì sera alla domenica sera, un pomeriggio infrasettimanale con riaccompagnamento alla sera a casa della madre (in mancanza di accordo il mercoledì) nelle settimane in cui il week end è di spettanza del padre, e due pomeriggi infrasettimanali con riaccompagnamento la sera a casa della madre (in mancanza di accordo il mercoledì ed il giovedì) nelle settimane in cui invece il week end spetta alla madre;
inoltre, il padre potrà tenere con sé il figlio quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, sette giorni durante le festività natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al
06/01, e tre giorni durante le vacanze Pasquali, ricomprendendovi ad anni alterni la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
6) Pone a carico di l'obbligo di versare a , quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di € 680,00, da rivalutarsi annualmente su base
ISTAT e di concorrere nelle spese straordinarie, disciplinate come da locale protocollo per la famiglia, nella misura del 50%.
7) Condanna il resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite, che liquida in €
4.750,00 per compenso, oltre Iva e Cpa come per legge e spese forfettarie pari al 15% del compenso. pagina 8 di 9 8) Pone in via definitiva le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 04/09/2025, per metà
a carico dello Stato e per la restante metà a carico del resistente.
Così è deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 27/11/2025.
Il Presidente Estensore
IA ZI
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