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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di conIGlio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 497 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, OTTAVIANO (NA) - 07/08/1991, parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
AMBROSIO STEFANIA, come da procura in atti;
e
, SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) - 29/05/1990, parte Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DI LORENZO GIUSEPPINA, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c., anche da loro sottoscritto, in data 25/02/2025, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 22/07/2019, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) (al N.1 , Parte I, Anno 2019).
Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia , in San Gennaro Vesuviano il Persona_1
10/12/2019), le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 10/03/2025).
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Disporre che la figlia venga affidata in modo condiviso ai genitori: si dà atto che tutte le questioni di maggiore importanza per la vita dello stesso verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori.
3. Disporre che la figlia stabilisca la residenza privilegiata presso l'abitazione della madre;
4. Disporre che il padre la potrà vedere e tenere con sé con le seguenti modalità: nei periodi scolastici:
-il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
-a fine settimana alterni dalle ore 9.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, prelevandola dall'abitazione della madre e accompagnandola sempre presso la stessa abitazione, compatibilmente con le eIGenze scolastiche della minore. nei periodi di vacanza scolastica:
- La minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni il 24 dicembre nonché il primo gennaio con un genitore e il 25 nonché il 31 dicembre con l'altro genitore e ad anni alterni con un genitore a Pasqua e un genitore a Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori.
- La minore trascorrerà con il padre quindici giorni anche non consecutivi del mese di luglio o agosto durante le vacanze estive, in periodo da concordare. A questo proposito entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi i rispettivi periodi feriali entro il primo giugno di ogni anno ed a comunicarsi reciprocamente indirizzi e recapiti telefonici nei periodi in cui trascorreranno le vacanze con la figlia.
5. Ordinare al padre di corrispondere alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento della figlia la somma di euro 400,00 (quattrocento) mensile a partire dal mese di marzo 2025, non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico sul cc intestato a con IBAN: Controparte_1
[...];
6. Stabilire che saranno suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie, le spese mediche e odontoiatriche e quelle relative all'istruzione della figlia e alle attività ad essa complementari, nonché le spese per attività sportive, le suddette spese dovranno essere previamente concordate e documentate;
7. Assegnare la casa coniugale sita in San Gennaro Vesuviano alla via Vitonto n.22 alla IG.ra
; Controparte_1
8. La IG.ra dichiara di rinunciare a qualsiasi contributo per il suo Controparte_1 mantenimento e di non avere alcuna pretesa nei suoi confronti;
9. rinuncia in favore di alla propria quota (pari al 50%) Controparte_1 Parte_1 dell'assegno unico in favore della minore, delegando espressamente con il presente lo stesso a riscuotere per intero il detto assegno;
10. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione della figlia minore sul proprio passaporto.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione, salvo l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole, il quale si intende assoggettato alla rivalutazione annuale obbligatoria secondo gli indici Istat, e la ripartizione delle spese extra assegno, le quali si intendono individuate secondo il Protocollo vigente approvato dal Tribunale di Nola e dal ConIGlio dell'Ordine degli
Avvocati di Nola (Prot. 556/2021). Il pieno accordo delle parti in ordine alla separazione alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n.
497 /2025, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Gennaro Vesuviano (NA) (al N.1, Parte
I, Anno 2019) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Gennaro Vesuviano per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R.
Nola, 17/04/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice