Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Sentenza breve 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 04/04/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01177/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 227 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Lodovico il Moro, 73;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di archiviazione, notificato al datore di lavoro in data 18/06/ con cui la Prefettura di MILANO – Sportello Unico Immigrazione ha decretato l''archiviazione dell’istanza di emersione ex art 103, comma 1 del dl 19.05.2020 n. 34 per i settori di attività di cui al comma 3 – lettere b e c, nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e/o comunque connessi,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino egiziano, con ricorso notificato il 27 gennaio 2025 e depositato il successivo 29 gennaio, ha impugnato il provvedimento del 18 giugno 2024, con il quale l’amministrazione ha rigettato la richiesta del proprio datore di lavoro di sanarne la posizione, ai sensi dell’art. 34 del d.l. n. 104 del 2020.
L’atto impugnato dispone l’archiviazione del procedimento, a causa della omessa comparizione delle parti nel giorno fissato per la stipula del contratto di soggiorno.
Avverso tale decisione, il ricorso si sviluppa in un laconico, ed unico, motivo di censura, del seguente tenore: “l'amministrazione ha archiviato senza alcun contraddittorio con l'interessato, il quale ha atteso per 4 anni il termine del procedimento e non ha adito prima il tar per i relativi costi. Tale condotta dell'amministrazione è illegittima: il provvedimento non tiene conto affatto della produzione documentale e ora la procedura di emersione rischia di uscirne compromessa con grave danno per la persona del ricorrente. In particolare l’amministrazione ha omesso di valutare adeguatamente le circostanze obiettive sopra rappresentate e documentate dal ricorrente”.
Anche alla luce delle circostanze di fatto esposte nella parte del ricorso ad esse dedicata, non è dato comprendere se la censura consista nel denunciare che le parti, contrariamente a quanto dedotto dall’amministrazione, non sono state convocate (così si afferma nella parte dedicata all’esposizione dei fatti di causa) oppure nel contestare che non si sia tenuto conto della documentazione versata agli atti del procedimento (che sarebbe priva di rilevanza, qualora la convocazione vi fosse stata).
In via preliminare a tali profili di eventuale nullità del ricorso, è emersa tuttavia, dalla istruttoria disposta dal Tribunale in sede cautelare, una ulteriore circostanza dirimente, vale a dire che il provvedimento oggi impugnato è già stato gravato dal ricorrente con un ricorso tempestivamente depositato avanti alla IV Sezione, che lo ha sospeso interinalmente. Ciò che appare ancora più significativo è che, all’esito del riesame ordinato in quella sede, l’amministrazione con provvedimento del 17 dicembre 2024, comunicato al ricorrente, abbia definitivamente rigettato la domanda di regolarizzazione ex art. 34 d.l. n. 34 del 2020.
Il presente ricorso va perciò fin da questa fase, ai sensi dell’art. 60 cpa, dichiarato irricevibile, poiché ripropone, oltre i termini di decadenza previsti dalla legge, una domanda già sottoposta al giudice amministrativo. Non solo: alla data di notifica di questo ricorso, tale domanda era già divenuta improcedibile, essendo intervenuto un provvedimento definitivo di diniego, che non risulta impugnato neppure nel procedimento RG n. 01892 del 2024 nel quale era stata concessa la misura cautelare.
Tali circostanze denotano nell’Avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-, del Foro di Milano, gravi lacune sia nella formulazione del ricorso, sia nella necessaria e preliminare attività di studio del fascicolo e di interlocuzione con il proprio assistito.
L’Avvocato, in particolare, ha redatto il ricorso a) senza esporre le censure in forma adeguata, rendendone incerto l’oggetto; b) ignorando che analogo ricorso era stato già esperito con il patrocinio di altro legale; c) dichiarando falsamente che il ricorrente aveva avuto conoscenza dell’atto impugnato solo il 19 gennaio 2025, nonostante esso fosse già stato censurato nel 2024; d) omettendo di valutare il provvedimento del 17/12/2024, di cui si è già dato conto, con il quale la domanda di sanatoria era già stata rigettata, e perciò interponendo, in data successiva, un gravame nato improcedibile, senza che risulti allo stato la impugnativa del solo atto attualmente lesivo, vale a dire di tale ultimo provvedimento di rigetto.
Tale circostanza potrebbe rivelarsi particolarmente grave, se l’Avv. -OMISSIS- avesse effettivamente errato nell’individuare il provvedimento lesivo, mancando di censurare il diniego (oramai divenuto inoppugnabile per decadenza dei termini): con ciò il bene della vita al quale aspirava il ricorrente sarebbe, infatti, andato definitivamente perso.
Tale esito verosimilmente si è già verificato in casi analoghi giudicati da questa Sezione (sentenza 03688 del 2024; sentenza n. 03690 del 2024; sentenza n. 03689 del 2024; sentenza n. 03692 del 2024; sentenza n. 00236 del 2025), nei quali i ricorsi redatti dall’Avv. G erano del tutto sovrapponibile al presente (diniego di sanatoria ex art. 103 dl n. 104/20, censurato con le medesime parole spese nell’odierno giudizio): il Tribunale ha in quelle occasioni osservato che erroneamente era stato censurato un atto “di archiviazione” per omessa comparizione delle parti, mentre il provvedimento lesivo era di rigetto della domanda per motivi del tutto differenti.
Il Tribunale rimarca, altresì, che tutti i ricorsi ai quali si riferiscono le citate sentenze, e quelle che verranno ora ulteriormente indicate, sono affidati, pur nella varietà dei casi, al solo motivo di ricorso esposto in precedenza, già di per sé di dubbia formulazione, riprodotto quasi letteralmente in ogni circostanza.
Sussistono perciò dubbi sull’adempimento, da parte dell’Avvocato, del suo dovere di diligenza nello studio delle cause che accetta di patrocinare e nella redazione dei relativi ricorsi.
In altre occasioni l’Avv. -OMISSIS- ha mostrato inoltre scarsa confidenza con le forme del processo amministrativo: la sentenza n. 02316 dichiara inammissibile il ricorso per vizio insanabile della procura alle liti; le sentenze n. 00442 del 2025, n. 0265 del 2025, n. 02927 del 2024 hanno invece rilevato evidenti ragioni di irricevibilità dei ricorsi per tardività.
Infine, è agli atti del presente giudizio la nota con la quale l’amministrazione, nell’adempiere ad un obbligo istruttorio, segnala che “come già avvenuto con gli affari legali nn. 2024/6898, 2024/6899, 2024/7289, 2024/7402, 2024/7405, 2024/7407, 2024/7637, 2024/10974 e 2024/10818, anche il caso oggetto dell’odierno contenzioso, dimostra che l’Avv. -OMISSIS- non abbia alcuna contezza dello stato delle pratiche di cui presenta ricorso”.
Naturalmente, il Tribunale può valutare solo la condotta dell’Avv. G. di cui abbia avuto diretta contezza, e, in questi limiti, ritiene sussistere gli estremi per deferirlo all’Ordine degli Avvocati di Milano, in relazione ad un’ipotesi di violazione dei doveri di diligenza e di competenza (attesa la scarsa dimestichezza mostrata nel redigere ricorsi di pertinenza della giustizia amministrativa) sanciti dagli artt. 12 e 14 del codice deontologico forense.
In definitiva: il presente ricorso è irricevibile, a spese compensate attese le condizioni personali e sociali del ricorrente.
La Segreteria provvederà a trasmettere copia della presente sentenza (priva di oscuramenti delle generalità dell’Avv. -OMISSIS-) all’Ordine degli Avvocati di Milano, al quale l’Avv. -OMISSIS- è deferito, per i provvedimenti di ritenuta competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda la Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dell’Avv. -OMISSIS-
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.