TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/11/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3091/16
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
VERBALE UDIENZA
Addì 06/11/2025
Innanzi al giudice unico dott.ssa Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
3091/2016
Sono comparsi:
1. l'avv. LEPORE MARIA TERESA per e CP_1 Controparte_2
presente personalmente;
2. l'avv. LINA FIORILLI in sost. dell'avv. Carlo Del Misto per;
CP_3
3. l'avv. Izzo Carmine Mariano per;
CP_4
Le parti rilevano quanto segue:
Gli avv.ti si riportano ai propri scritti difensivi alle eccezioni e difese ivi formulati.
L'avv. Fiorilli sottopone nuovamente alle parti la soluzione conciliativa già discussa nel corso della precedente udienza, esibendo planimetria su cui viene tracciata l'ipotesi di proposta.
Gli avv.ti Izzo e Lepore dichiarano di non voler accettare la proposta come formulata.
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, dato atto dell'allontanamento delle parti dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Valeria Protano
R.G.N. 3091/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO Sezione I^ Civile
Il Giudice della 1^ sezione civile, dott.ssa Valeria Protano, all'esito della camera di consiglio del 06.11.25, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 3091 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, promossa
da
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._1 alla c.da Sant'Angelo a Piesco e , C.F. , nata a Controparte_2 C.F._2
Benevento il 21.08.1959 ed ivi residente alla c.da Cerrarulo, entrambe rappresentate e difese dagli Avv. Lepore Maria Teresa, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore, in San Giorgio del Sannio (BN) alla via San Giacomo n. 35;
- Attrici –
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente alla CP_3 C.F._3
C.da San Vitale, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Del Misto, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione del nuovo difensore del 27.08.21, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Foggia, alla via Zara n. 26;
- Convenuta –
e nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente CP_4 C.F._4 alla C.da San Vitale, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Mariano Izzo, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione del nuovo difensore del 12.6.25, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Benevento alla via XXIV Maggio, n. 9;
- Convenuto –
Oggetto: actio negatoria servitutis;
Conclusioni: come da verbale che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 15.06.16, regolarmente notificato, le germane e CP_1 CP_2 premettendo di essere comproprietarie di un fondo rustico, sito in Benevento alla contrada Sant'Angelo a Piesco (identificato in Catasto Terreni al foglio 28, particella 1090 ex 155), hanno citato in giudizio i coniugi e comproprietari a loro volta di un fondo CP_3 CP_4 rustico confinante, chiedendo accertarsi l'estinzione per prescrizione di una servitù di passaggio, come risultante dagli atti notarili del 14.10.1968 e del 07.07.2010, oltre che dichiararsi l'inesistenza di qualsiasi altro passaggio a carico del proprio fondo e la cessazione di tutte le turbative e molestie realizzate dai coniugi confinati, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni e al ripristino dello status quo ante. A sostegno della domanda, le attrici hanno dedotto e allegato le seguenti circostanze:
- di avere ricevuto il suddetto fondo, con annesso un fabbricato, per successione ereditaria dei propri genitori e e del fratello (nato il [...]), Persona_1 Controparte_5 Persona_2 identificati in catasto al foglio 28, p.lle 1090 (ex 155) e 1091 (49 sub. 1, 2 e 3), e che detto fondo confinava con quello di proprietà dei convenuti (cfr. dichiarazioni di successioni ereditarie agli atti);
- che il loro dante causa, , era divenuto comproprietario di detti immobili unitamente Persona_1 al fratello in forza di una successione legittima del germano nonché di CP_6 Persona_3 due atti di compravendita, rispettivamente del 18.10.1967 (Rep. n. 55827 – Racc. 6463) e del 21.09.1967 (Rep. n. 54639 – Racc. 6397), e di una rinuncia all'eredità da parte dell'erede CP_7
[...]
- successivamente, con atto di divisione del 14.10.1968, registrato in Benevento il 2.11.1968 (Rep. n. 65560 e Racc. n. 7206), i germani e , procedendo alla divisione di detti Persona_1 CP_6 beni, assegnavano le particelle nn. 49 e 155/a in favore di e le particelle nn. 155/b Persona_1
e 156 in favore di e, con lo stesso atto, costituivano due reciproche servitù di CP_6 passaggio a favore e a carico di entrambi i fondi;
- più dettagliatamente, a favore dei beni assegnati a e a carico di quelli attribuiti a CP_6
, veniva costituita “la servitù di passaggio con esercizio da strada larga tre metri Persona_1 che ha inizio dalla Ferrovia Napoli-Foggia e conduce al fondo dominante", mentre a favore dei beni attribuiti a e a carico di quelli attribuiti a veniva costituita “la Persona_1 CP_6 servitù di passaggio con esercizio da strada larga metri quattro che ha inizio dalla strada privata di e giunge al fondo dominante" (cfr. punti 5) e 6) dell'atto del 14.10.1968); Parte_1
- dopo circa 42 anni, con lettera raccomandata del 4.5.2010, il cugino delle attrici, fu Persona_2
(nato il [...]), comunicava al cugino fu (nato il CP_6 Persona_2 Per_1
26.05.1958) l'intenzione di procedere all'apertura di una strada, avente una larghezza di metri 3, per esercitare la servitù di passaggio dedotta nell'atto di divisione del 14.10.68 alla quale, con lettera raccomandata dell'11.5.2010, seguiva la risposta del cugino ( fu ), il quale Persona_2 Per_1 rappresentava che detta servitù di passaggio si era oramai estinta per mancato uso ultraventennale;
- successivamente, con atto di compravendita del 07.07.2010 (Rep. n. 33750 e Racc. 12596),
[...]
fu (nato il [...]) vendeva la particella n. 995 (ex 155/b) con annessa la Per_2 CP_6 servitù attiva di passaggio, come risultante dall'atto notarile del 1968, a coniugata in CP_3 regime di comunione legale dei beni con CP_4
- in data 24.09.14, la nuova proprietaria invitava le attrici al ripristino della servitù di passaggio CP_3
a carico del loro fondo (particella 1090 ex 155) e le stesse ne ribadivano la prescrizione per mancato uso ventennale, oltre a negare l'esistenza di qualsiasi altro diritto di passaggio a carico del loro fondo;
- in seguito, in data 27.07.15, lamentava di avere subito uno spoglio perché, tramite una CP_3 profonda aratura del terreno, le germane le avrebbero impedito di passare sulla particella Per_1
1090 (ex 155) mentre, con diffida del 16.12.15, le attrici lamentavano l'utilizzo abusivo di una strada privata di loro esclusiva proprietà ad opera dei convenuti per accedere al loro fondo, anche tramite mezzi agricoli. Conclusosi negativamente il tentativo di mediazione, le attrici hanno adito il Tribunale al fine di accertare l'estinzione per prescrizione della servitù di passaggio dedotta negli atti pubblici del 14.10.68 e del 7.7.10, oltre che l'inesistenza di qualunque altra servitù di passaggio a carico della propria particella 1090, situata in Benevento alla contrada Sant'Angelo a Piesco, ordinando ai convenuti la cessazione di qualunque turbativa e molestia e, per l'effetto, condannarli al ripristino dello status quo ante e al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi anche in via equitativa. Con comparsa di costituzione e risposta del 6.12.2016, si è costituita la quale, CP_3 eccependo la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, deducendo che la fonte della servitù di passaggio in questione, che era stata ceduta unitamente al fondo con l'atto di compravendita del 7.7.10, era contenuta già nell'atto notarile del 14.10.68, atto di divisione con il quale gli originari proprietari del fondo,
[...]
e , costituivano due reciproche servitù di passaggio per agevolare e consentire un Per_1 CP_6 migliore utilizzo dei fondi originati dalla divisione. Secondo la prospettazione della convenuta, la servitù oggetto di lite era stata sempre utilizzata e, in particolare, ciò si evinceva dai segni e dalle opere visibili che ne dimostravano l'esistenza e l'effettivo esercizio (cfr. le planimetrie, fotogrammetrie e rilievi topografici). Peraltro, ha sostenuto che la “strada esistente” cui si riferiva l'atto del 2010 CP_3 corrispondeva alla “strada larga metri tre” individuata nell'atto del 1968 e che la stessa fosse l'unica strada percorribile per accedere al proprio fondo, atteso che, prima di diventarne proprietaria, era stata anche affittuaria di altri fondi limitrofi che raggiungeva proprio percorrendo quella strada. Inoltre, a differenza delle attrici che si erano trasferite in quella zona a partire dal 2013 (cfr. certificati di residenza in atti), asseriva di avere sempre visto diverse persone utilizzare CP_3 detta servitù di passaggio, sin dalla sua creazione, giacché aveva sempre vissuto nelle vicinanze dei luoghi di causa. Di fatto, la predetta circostanza, ad avviso della convenuta, confermava la pretestuosità dell'azione promossa dalle attrici e la loro consapevolezza di arrecare un pregiudizio al pacifico diritto di passaggio della convenuta. In pari data, si è costituito anche il quale, in via preliminare, ha eccepito la sua CP_4 carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il fondo acquistato nel 2010 dalla moglie, anche se in costanza di matrimonio, non ricadeva nel regime di comunione legale perché costituiva un bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale della avviata nel 2003 (cfr. visura CP_3 camerale in atti). Nel merito, invece, ha chiesto di rigettare le avverse domande atteso che, su incarico della CP_3 aveva per anni esercitato quel passaggio, attraversando proprio la particella 1090 (ex 155), sia a piedi che con mezzi agricoli. Istruita la causa con CTU e assegnato il fascicolo alla scrivente in data 04.09.24, la causa è stata rinviata per la discussione e per la decisione all'odierna udienza. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO La domanda di parte attrice va accolta per le ragioni di seguito illustrate. Oggetto del presente giudizio è costituito dall'actio negatoria servitutis, azione con la quale le germane chiedono accertarsi l'inesistenza del diritto di passaggio esercitato sulla particella Per_1
1090 da parte dei convenuti, ordinandosi, per l'effetto, la cessazione di qualunque altra ingerenza sul proprio fondo, a garanzia della piena libertà di godimento e utilizzazione del bene. Preliminarmente, si osserva che le attrici hanno correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti del convenuto il quale, sin dalla sua costituzione in giudizio, avvenuta solo in CP_4 data 6.12.2016, ha contestato di essere comproprietario del bene immobile acquistato dalla moglie durante il matrimonio in regime di comunione legale, trattandosi di un bene strumentale, ai sensi dell'art. 179, 1 comma, lettera d) c.c., all'esercizio della sua attività professionale. È oramai pacifico che la questione in ordine alla titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio costituisca una mera difesa del convenuto, che può essere sollevata dal medesimo in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sezioni Unite, sent. n. 2951/16), la cui funzione è quella di negare o contestare i fatti posti a fondamento dell'avversa pretesa sicché, costituendo una semplice argomentazione volta a contestare la fondatezza dell'avversa domanda, non comporta l'introduzione di nuovi fatti giuridici nel giudizio. In relazione alla questione di comproprietà del fondo de quo da parte del quale coniuge CP_4 non acquirente, va osservato che, dal combinato disposto degli artt. 177, 178 e 179 c.c., emerge un quadro normativo chiaro e puntuale, secondo cui ricadono nel regime di comunione legale tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali indicati al primo comma dell'art. 179 c.c., che sono: “a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto” (cfr. comma 1, art. 179 c.c.). Tuttavia, affinché si possano effettivamente escludere dalla comunione legale determinati beni immobili acquistati da un solo coniuge durante il matrimonio, il secondo comma dell'art. 179 c.c., richiede espressamente l'apposizione in sede di atto di acquisto di una dichiarazione di esclusione e la necessaria partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge ai fini dell'opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2647 c.c. In particolare, il citato comma statuisce testualmente che “l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”. Di fatto, tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che
“nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.” (cfr. Cass. civ, ordinanza n. 40423/21). Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il fondo rustico acquistato dal coniuge non CP_3 possa qualificarsi come un bene personale, non risultando dall'atto di acquisto del 7.7.10 la partecipazione dell'altro coniuge e la loro concorde dichiarazione di esclusione di detto immobile dal regime della comunione. Da ciò ne consegue che, rientrando il suddetto fondo (p.lla 995) nella comunione legale dei coniugi, le attrici hanno correttamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti di in qualità di comproprietario, risultando costui titolare della situazione CP_4 sostanziale dedotta in giudizio. Passando al merito della domanda, non vi è dubbio che l'azione vada qualificata come actio negatoria servitutis, azione che, com'è noto, ha come essenziale presupposto quello di contestare la sussistenza di pretese altrui sul bene immobile, al fine di farne dichiarare l'inesistenza (Cass. n. 31382/2018). Per meglio comprendere la ripartizione dell'onere della prova che connota l'actio negatoria servitutis è necessario evidenziarne alcune differenze rispetto all'azione di rivendica e alla confessoria servitutis. In particolare “l'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia (cfr. Cass. n. 472/2017). Quindi, con specifico riferimento all'actio negatoria servitutis, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. Al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza di un diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, e di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. nn. 2838/1999, 13212/2013). Orbene, nel caso di specie, può considerarsi fornita la prova della pretesa dominicale delle attrici, avendo le stesse prodotto le dichiarazioni di successione legittima dei propri genitori e fratello ( , e ), come tali idonee a fondare il loro diritto di Persona_1 Controparte_5 Persona_2 proprietà e a fornirle la legittimazione ad agire in negatoria servitutis. Viceversa, i convenuti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza della servitù di passaggio a loro spettante, motivo per il quale la domanda va accolta. In particolare, dalla CTU espletata nel corso del giudizio, risulta che con l'atto notarile del 14.10.1968 sono state costituite due servitù, le quali non sono state riportate sulle mappe catastali. Tuttavia, dal confronto della descrizione fornita nel citato atto e lo stato dei luoghi, non è risultato possibile per il perito individuare la servitù a carico del terreno attribuito a ed a Persona_1 favore di quello attribuito a , e cioè “servitù di passaggio con esercizio da strada CP_6 larga metri tre che ha inizio dalla ferrovia Napoli-Foggia e conduce al fondo dominante”, sia perché non risulta indicato un percorso preciso e dettagliato, sia perché non sono stati indicati i confini con le altre particelle interessati dal passaggio. La descrizione minuziosa del percorso e dei relativi confini con le altre particelle è ritenuta necessaria, posto che il fondo di parte attrice non risulta confinare direttamente con la zona ex ferrovia Napoli-Foggia, come descritto nell'atto del 1968, il che implica che per raggiungere quella zona occorre necessariamente attraversare anche altri appezzamenti di terreno (cfr. pag. 8 della CTU). Peraltro, al fine di verificare l'effettiva esistenza di un percorso che dalla ferrovia consentisse di raggiungere la proprietà delle attrici e, conseguentemente, quella dei convenuti, il consulente ha effettuato delle indagini ulteriori, consistite nell'acquisizione di foto aeree e rilievi eseguiti negli anni passati, da cui emerge, come sostenuto dalle attrici, che la servitù in questione non è mai stata attuata e concretamente esercitata, a differenza di quella costituita in favore del fondo delle attrici. Ed infatti, all'esito del sopralluogo effettuato, “detta servitù allo stato sul posto non è stata rinvenuta così come riportato nell' atto pubblico. Nessun percorso largo metri 3 che parte dalla ex ferrovia, attuale pista ciclabile, e che conduce al fondo dominante (ex ) esiste all' CP_6 attualità. Nel fondo delle attrici esiste un tratto di strada larga circa mt. 3,00 con fondo in terra battuta che dalla strada privata attraversa detta particella (1090) e si interrompe in prossimità del confine con la p.lla 311 di comproprietà della convenuta senza proseguire per raggiungere la strada pubblica a valle ove nei pressi era ubicata la ex ferrovia. La servitù costituita nell' atto pubblico non è riportata sulla mappa catastale, né è possibile individuarla in base alla descrizione riportata nell'atto ''servitù di passaggio con esercizio da strada larga metri tre che ha inizio dalla ferrovia Napoli-Foggia e conduce al fondo dominante'' in quanto non viene indicato un percorso preciso e dettagliato, ovvero altri fondi interessati al passaggio poiché la proprietà ex
[...]
non confinava con la ex ferrovia, per raggiungere la stessa occorreva necessariamente Per_1 attraversare e quindi indicare altri terreni di proprietà di terzi ove poteva esserci un percorso che dalla ferrovia si collegava al fondo attributo a e successivamente raggiungesse la Persona_1 quota di terreno attribuita a ”. Anche in base alle indagini effettuate dal CTU sulle CP_6 foto aeree e i rilievi eseguiti negli anni precedenti (1977, 1990 e 2003), “dalla foto del 1977 non si rileva nessun percorso stradale che dalla ex ferrovia raggiunge il fondo ex mentre Persona_1 dalla foto dell' anno 1990 si nota un percorso che parte dalla strada pubblica ubicata nei pressi della ex ferrovia e si collega con la proprietà ex in prossimità del punto ove Persona_1 attualmente nella proprietà delle attrici (p.lla 1090) esiste il tracciato che si congiunge con la strada privata a servizio dei fondi limitrofi e quindi anche alla proprietà acquistata dalla convenuta Dalla foto aerea scattata in data 08.08.2003 risulta l'esistenza di un CP_3 tracciato stradale che parte dalla strada esistente nei pressi della ex ferrovia e si collega alla proprietà ex in corrispondenza del tratto di strada tutt' ora esistente nella p.lla Persona_1
1090 ed in seguito si congiunge con la strada privata (Seconda servitù) che a sua volta si collega con la strada pubblica. E' stato esaminato inoltre il rilievo aerofotogrammetrico realizzato dalla
''carta numerica Regionale Monte S. Angelo Comune nell' anno Controparte_8 Parte_2
2005 da cui si evince il tracciato esistente come si riscontra dalla foto del 2003. Il rilievo aerofotogrammetrico dell'anno 2005 coincidente con la foto del 2003, è stato sovrapposto alla mappa catastale ed è risultato che il tratto di strada di larghezza variabile da mt.
2.50 a mt, 3.00 parte dalla ex ferrovia Napoli-Foggia, attraversava i terreni di cui alle p.lle 1, 264, 2, 855, 311 e 1090 fino a collegarsi alla proprietà ex ”. CP_6
Non vi è motivo di discostarsi dalle risultanze della perizia né dal quadro istruttorio emergono elementi di segno contrario, considerata la costituzione tardiva delle parti convenute e, in ogni caso, l'intervenuta decadenza di dalla prova orale per la quale era stata ammessa, come da CP_3 provvedimento del 3.05.24, per non avere quest'ultima, senza giusto motivo, citato i testimoni davanti al giudice e per non essere comparsa all'udienza istruttoria. Si ritiene, al riguardo, inapplicabile la norma di cui art. 104 disp. att. c.p.c. posto che, da un lato, la parte che ha dichiarato di avere interesse all'escussione dei testi, non può essere considerata “altra” CP_4 rispetto a quella dichiarata decaduta, condividendone sostanzialmente la posizione processuale, e che, dall'altro, una diversa interpretazione della norma finirebbe per consentire una elusione del rigido regime delle preclusioni processuali che governa il rito processuale civile. Da ciò ne consegue che debba dichiararsi l'inesistenza della servitù a carico del fondo delle attrici ed in favore di quello dei convenuti non essendo mai stata posta in essere alcuna situazione di fatto corrispondente al contenuto del diritto. Ed infatti, detta servitù, pur indicata e descritta nell'atto del 14.10.1968, non risulta di fatto attuata ed attuabile sul fondo in questione, posto che manca il tracciato (il fondo servente non confina con la ferrovia sicché per arrivarci bisogna attraversare fondi di terzi non menzionati nell'atto), non è riportata al catasto e non risulta essere mai stata concretamente esercitata. Considerato, poi, che l'actio negatoria servitutis tende non solo al mero accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma mira anche al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica (cfr. Cass. n. 203/2017), può, altresì, trovare accoglimento la domanda di riduzione in pristino fatta valere dalle attrici sicché i convenuti vanno condannati al ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla creazione del passaggio abusivo sul fondo attoreo. Viceversa, va rigettata la domanda risarcitoria proposta, non essendo stata fornita la prova e, prima ancora, l'allegazione del danno conseguenza derivato dalla condotta altrui che, secondo l'ordinamento positivo, è l'unico risarcibile;
ed invero, il risarcimento del danno presuppone la prova dell'evento dannoso, del nesso di causalità con la condotta del convenuto e del danno conseguenza, non potendo il giudice procedere a liquidazione equitativa in assenza di allegazione e prova del danno risarcibile e non potendosi configurare un danno in re ipsa. Quanto alle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (Cassazione sezioni unite - sentenza n. 19014/2007), dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22, scaglione di riferimento da € 5.201,00 fino a € 26.00,00. Anche le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_1
e nei confronti di e rigettata ogni ulteriore istanza, Controparte_2 CP_3 CP_4 difesa, eccezione e conclusione, così provvede: 1. accoglie la domanda e dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio sul fondo di proprietà di e sito in Benevento alla contrada Sant'Angelo a Piesco CP_1 Controparte_2
(identificato in Catasto Terreni al foglio 28, particella 1090 ex 155), indicata nell'atto di divisione del 14.10.1968, registrato in Benevento il 2.11.1968 (Rep. n. 65560 e Racc. n. 7206), e, per l'effetto, 2. condanna e a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente alla CP_3 CP_4 realizzazione del passaggio abusivo sulla proprietà attorea;
3. rigetta la domanda di risarcimento;
4. condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_3 CP_4 CP_1
e delle spese di lite che liquida in € 276,92 per esborsi ed € 2.540,00 per Controparte_2 compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%; 5. le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti. Così deciso in Benevento, il 6.11.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
VERBALE UDIENZA
Addì 06/11/2025
Innanzi al giudice unico dott.ssa Valeria Protano è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c.
3091/2016
Sono comparsi:
1. l'avv. LEPORE MARIA TERESA per e CP_1 Controparte_2
presente personalmente;
2. l'avv. LINA FIORILLI in sost. dell'avv. Carlo Del Misto per;
CP_3
3. l'avv. Izzo Carmine Mariano per;
CP_4
Le parti rilevano quanto segue:
Gli avv.ti si riportano ai propri scritti difensivi alle eccezioni e difese ivi formulati.
L'avv. Fiorilli sottopone nuovamente alle parti la soluzione conciliativa già discussa nel corso della precedente udienza, esibendo planimetria su cui viene tracciata l'ipotesi di proposta.
Gli avv.ti Izzo e Lepore dichiarano di non voler accettare la proposta come formulata.
IL GIUDICE
all'esito della discussione orale, dato atto dell'allontanamento delle parti dall'aula di udienza, ha pronunciato la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Valeria Protano
R.G.N. 3091/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO Sezione I^ Civile
Il Giudice della 1^ sezione civile, dott.ssa Valeria Protano, all'esito della camera di consiglio del 06.11.25, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 3091 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, promossa
da
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente CP_1 C.F._1 alla c.da Sant'Angelo a Piesco e , C.F. , nata a Controparte_2 C.F._2
Benevento il 21.08.1959 ed ivi residente alla c.da Cerrarulo, entrambe rappresentate e difese dagli Avv. Lepore Maria Teresa, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore, in San Giorgio del Sannio (BN) alla via San Giacomo n. 35;
- Attrici –
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente alla CP_3 C.F._3
C.da San Vitale, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Del Misto, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione del nuovo difensore del 27.08.21, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Foggia, alla via Zara n. 26;
- Convenuta –
e nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...], ivi residente CP_4 C.F._4 alla C.da San Vitale, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Mariano Izzo, giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione del nuovo difensore del 12.6.25, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Benevento alla via XXIV Maggio, n. 9;
- Convenuto –
Oggetto: actio negatoria servitutis;
Conclusioni: come da verbale che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 15.06.16, regolarmente notificato, le germane e CP_1 CP_2 premettendo di essere comproprietarie di un fondo rustico, sito in Benevento alla contrada Sant'Angelo a Piesco (identificato in Catasto Terreni al foglio 28, particella 1090 ex 155), hanno citato in giudizio i coniugi e comproprietari a loro volta di un fondo CP_3 CP_4 rustico confinante, chiedendo accertarsi l'estinzione per prescrizione di una servitù di passaggio, come risultante dagli atti notarili del 14.10.1968 e del 07.07.2010, oltre che dichiararsi l'inesistenza di qualsiasi altro passaggio a carico del proprio fondo e la cessazione di tutte le turbative e molestie realizzate dai coniugi confinati, con condanna degli stessi al risarcimento dei danni e al ripristino dello status quo ante. A sostegno della domanda, le attrici hanno dedotto e allegato le seguenti circostanze:
- di avere ricevuto il suddetto fondo, con annesso un fabbricato, per successione ereditaria dei propri genitori e e del fratello (nato il [...]), Persona_1 Controparte_5 Persona_2 identificati in catasto al foglio 28, p.lle 1090 (ex 155) e 1091 (49 sub. 1, 2 e 3), e che detto fondo confinava con quello di proprietà dei convenuti (cfr. dichiarazioni di successioni ereditarie agli atti);
- che il loro dante causa, , era divenuto comproprietario di detti immobili unitamente Persona_1 al fratello in forza di una successione legittima del germano nonché di CP_6 Persona_3 due atti di compravendita, rispettivamente del 18.10.1967 (Rep. n. 55827 – Racc. 6463) e del 21.09.1967 (Rep. n. 54639 – Racc. 6397), e di una rinuncia all'eredità da parte dell'erede CP_7
[...]
- successivamente, con atto di divisione del 14.10.1968, registrato in Benevento il 2.11.1968 (Rep. n. 65560 e Racc. n. 7206), i germani e , procedendo alla divisione di detti Persona_1 CP_6 beni, assegnavano le particelle nn. 49 e 155/a in favore di e le particelle nn. 155/b Persona_1
e 156 in favore di e, con lo stesso atto, costituivano due reciproche servitù di CP_6 passaggio a favore e a carico di entrambi i fondi;
- più dettagliatamente, a favore dei beni assegnati a e a carico di quelli attribuiti a CP_6
, veniva costituita “la servitù di passaggio con esercizio da strada larga tre metri Persona_1 che ha inizio dalla Ferrovia Napoli-Foggia e conduce al fondo dominante", mentre a favore dei beni attribuiti a e a carico di quelli attribuiti a veniva costituita “la Persona_1 CP_6 servitù di passaggio con esercizio da strada larga metri quattro che ha inizio dalla strada privata di e giunge al fondo dominante" (cfr. punti 5) e 6) dell'atto del 14.10.1968); Parte_1
- dopo circa 42 anni, con lettera raccomandata del 4.5.2010, il cugino delle attrici, fu Persona_2
(nato il [...]), comunicava al cugino fu (nato il CP_6 Persona_2 Per_1
26.05.1958) l'intenzione di procedere all'apertura di una strada, avente una larghezza di metri 3, per esercitare la servitù di passaggio dedotta nell'atto di divisione del 14.10.68 alla quale, con lettera raccomandata dell'11.5.2010, seguiva la risposta del cugino ( fu ), il quale Persona_2 Per_1 rappresentava che detta servitù di passaggio si era oramai estinta per mancato uso ultraventennale;
- successivamente, con atto di compravendita del 07.07.2010 (Rep. n. 33750 e Racc. 12596),
[...]
fu (nato il [...]) vendeva la particella n. 995 (ex 155/b) con annessa la Per_2 CP_6 servitù attiva di passaggio, come risultante dall'atto notarile del 1968, a coniugata in CP_3 regime di comunione legale dei beni con CP_4
- in data 24.09.14, la nuova proprietaria invitava le attrici al ripristino della servitù di passaggio CP_3
a carico del loro fondo (particella 1090 ex 155) e le stesse ne ribadivano la prescrizione per mancato uso ventennale, oltre a negare l'esistenza di qualsiasi altro diritto di passaggio a carico del loro fondo;
- in seguito, in data 27.07.15, lamentava di avere subito uno spoglio perché, tramite una CP_3 profonda aratura del terreno, le germane le avrebbero impedito di passare sulla particella Per_1
1090 (ex 155) mentre, con diffida del 16.12.15, le attrici lamentavano l'utilizzo abusivo di una strada privata di loro esclusiva proprietà ad opera dei convenuti per accedere al loro fondo, anche tramite mezzi agricoli. Conclusosi negativamente il tentativo di mediazione, le attrici hanno adito il Tribunale al fine di accertare l'estinzione per prescrizione della servitù di passaggio dedotta negli atti pubblici del 14.10.68 e del 7.7.10, oltre che l'inesistenza di qualunque altra servitù di passaggio a carico della propria particella 1090, situata in Benevento alla contrada Sant'Angelo a Piesco, ordinando ai convenuti la cessazione di qualunque turbativa e molestia e, per l'effetto, condannarli al ripristino dello status quo ante e al risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi anche in via equitativa. Con comparsa di costituzione e risposta del 6.12.2016, si è costituita la quale, CP_3 eccependo la nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza, ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda, deducendo che la fonte della servitù di passaggio in questione, che era stata ceduta unitamente al fondo con l'atto di compravendita del 7.7.10, era contenuta già nell'atto notarile del 14.10.68, atto di divisione con il quale gli originari proprietari del fondo,
[...]
e , costituivano due reciproche servitù di passaggio per agevolare e consentire un Per_1 CP_6 migliore utilizzo dei fondi originati dalla divisione. Secondo la prospettazione della convenuta, la servitù oggetto di lite era stata sempre utilizzata e, in particolare, ciò si evinceva dai segni e dalle opere visibili che ne dimostravano l'esistenza e l'effettivo esercizio (cfr. le planimetrie, fotogrammetrie e rilievi topografici). Peraltro, ha sostenuto che la “strada esistente” cui si riferiva l'atto del 2010 CP_3 corrispondeva alla “strada larga metri tre” individuata nell'atto del 1968 e che la stessa fosse l'unica strada percorribile per accedere al proprio fondo, atteso che, prima di diventarne proprietaria, era stata anche affittuaria di altri fondi limitrofi che raggiungeva proprio percorrendo quella strada. Inoltre, a differenza delle attrici che si erano trasferite in quella zona a partire dal 2013 (cfr. certificati di residenza in atti), asseriva di avere sempre visto diverse persone utilizzare CP_3 detta servitù di passaggio, sin dalla sua creazione, giacché aveva sempre vissuto nelle vicinanze dei luoghi di causa. Di fatto, la predetta circostanza, ad avviso della convenuta, confermava la pretestuosità dell'azione promossa dalle attrici e la loro consapevolezza di arrecare un pregiudizio al pacifico diritto di passaggio della convenuta. In pari data, si è costituito anche il quale, in via preliminare, ha eccepito la sua CP_4 carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il fondo acquistato nel 2010 dalla moglie, anche se in costanza di matrimonio, non ricadeva nel regime di comunione legale perché costituiva un bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale della avviata nel 2003 (cfr. visura CP_3 camerale in atti). Nel merito, invece, ha chiesto di rigettare le avverse domande atteso che, su incarico della CP_3 aveva per anni esercitato quel passaggio, attraversando proprio la particella 1090 (ex 155), sia a piedi che con mezzi agricoli. Istruita la causa con CTU e assegnato il fascicolo alla scrivente in data 04.09.24, la causa è stata rinviata per la discussione e per la decisione all'odierna udienza. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO La domanda di parte attrice va accolta per le ragioni di seguito illustrate. Oggetto del presente giudizio è costituito dall'actio negatoria servitutis, azione con la quale le germane chiedono accertarsi l'inesistenza del diritto di passaggio esercitato sulla particella Per_1
1090 da parte dei convenuti, ordinandosi, per l'effetto, la cessazione di qualunque altra ingerenza sul proprio fondo, a garanzia della piena libertà di godimento e utilizzazione del bene. Preliminarmente, si osserva che le attrici hanno correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti del convenuto il quale, sin dalla sua costituzione in giudizio, avvenuta solo in CP_4 data 6.12.2016, ha contestato di essere comproprietario del bene immobile acquistato dalla moglie durante il matrimonio in regime di comunione legale, trattandosi di un bene strumentale, ai sensi dell'art. 179, 1 comma, lettera d) c.c., all'esercizio della sua attività professionale. È oramai pacifico che la questione in ordine alla titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio costituisca una mera difesa del convenuto, che può essere sollevata dal medesimo in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sezioni Unite, sent. n. 2951/16), la cui funzione è quella di negare o contestare i fatti posti a fondamento dell'avversa pretesa sicché, costituendo una semplice argomentazione volta a contestare la fondatezza dell'avversa domanda, non comporta l'introduzione di nuovi fatti giuridici nel giudizio. In relazione alla questione di comproprietà del fondo de quo da parte del quale coniuge CP_4 non acquirente, va osservato che, dal combinato disposto degli artt. 177, 178 e 179 c.c., emerge un quadro normativo chiaro e puntuale, secondo cui ricadono nel regime di comunione legale tutti gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali indicati al primo comma dell'art. 179 c.c., che sono: “a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto” (cfr. comma 1, art. 179 c.c.). Tuttavia, affinché si possano effettivamente escludere dalla comunione legale determinati beni immobili acquistati da un solo coniuge durante il matrimonio, il secondo comma dell'art. 179 c.c., richiede espressamente l'apposizione in sede di atto di acquisto di una dichiarazione di esclusione e la necessaria partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge ai fini dell'opponibilità ai terzi ai sensi dell'art. 2647 c.c. In particolare, il citato comma statuisce testualmente che “l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge”. Di fatto, tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ritiene che
“nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.” (cfr. Cass. civ, ordinanza n. 40423/21). Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il fondo rustico acquistato dal coniuge non CP_3 possa qualificarsi come un bene personale, non risultando dall'atto di acquisto del 7.7.10 la partecipazione dell'altro coniuge e la loro concorde dichiarazione di esclusione di detto immobile dal regime della comunione. Da ciò ne consegue che, rientrando il suddetto fondo (p.lla 995) nella comunione legale dei coniugi, le attrici hanno correttamente instaurato il contraddittorio anche nei confronti di in qualità di comproprietario, risultando costui titolare della situazione CP_4 sostanziale dedotta in giudizio. Passando al merito della domanda, non vi è dubbio che l'azione vada qualificata come actio negatoria servitutis, azione che, com'è noto, ha come essenziale presupposto quello di contestare la sussistenza di pretese altrui sul bene immobile, al fine di farne dichiarare l'inesistenza (Cass. n. 31382/2018). Per meglio comprendere la ripartizione dell'onere della prova che connota l'actio negatoria servitutis è necessario evidenziarne alcune differenze rispetto all'azione di rivendica e alla confessoria servitutis. In particolare “l'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia (cfr. Cass. n. 472/2017). Quindi, con specifico riferimento all'actio negatoria servitutis, la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo, ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido. Al convenuto incombe, invece, l'onere di provare l'esistenza di un diritto a lui spettante, in virtù di un rapporto di natura obbligatoria o reale, e di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cass. nn. 2838/1999, 13212/2013). Orbene, nel caso di specie, può considerarsi fornita la prova della pretesa dominicale delle attrici, avendo le stesse prodotto le dichiarazioni di successione legittima dei propri genitori e fratello ( , e ), come tali idonee a fondare il loro diritto di Persona_1 Controparte_5 Persona_2 proprietà e a fornirle la legittimazione ad agire in negatoria servitutis. Viceversa, i convenuti non sono riusciti a dimostrare l'esistenza della servitù di passaggio a loro spettante, motivo per il quale la domanda va accolta. In particolare, dalla CTU espletata nel corso del giudizio, risulta che con l'atto notarile del 14.10.1968 sono state costituite due servitù, le quali non sono state riportate sulle mappe catastali. Tuttavia, dal confronto della descrizione fornita nel citato atto e lo stato dei luoghi, non è risultato possibile per il perito individuare la servitù a carico del terreno attribuito a ed a Persona_1 favore di quello attribuito a , e cioè “servitù di passaggio con esercizio da strada CP_6 larga metri tre che ha inizio dalla ferrovia Napoli-Foggia e conduce al fondo dominante”, sia perché non risulta indicato un percorso preciso e dettagliato, sia perché non sono stati indicati i confini con le altre particelle interessati dal passaggio. La descrizione minuziosa del percorso e dei relativi confini con le altre particelle è ritenuta necessaria, posto che il fondo di parte attrice non risulta confinare direttamente con la zona ex ferrovia Napoli-Foggia, come descritto nell'atto del 1968, il che implica che per raggiungere quella zona occorre necessariamente attraversare anche altri appezzamenti di terreno (cfr. pag. 8 della CTU). Peraltro, al fine di verificare l'effettiva esistenza di un percorso che dalla ferrovia consentisse di raggiungere la proprietà delle attrici e, conseguentemente, quella dei convenuti, il consulente ha effettuato delle indagini ulteriori, consistite nell'acquisizione di foto aeree e rilievi eseguiti negli anni passati, da cui emerge, come sostenuto dalle attrici, che la servitù in questione non è mai stata attuata e concretamente esercitata, a differenza di quella costituita in favore del fondo delle attrici. Ed infatti, all'esito del sopralluogo effettuato, “detta servitù allo stato sul posto non è stata rinvenuta così come riportato nell' atto pubblico. Nessun percorso largo metri 3 che parte dalla ex ferrovia, attuale pista ciclabile, e che conduce al fondo dominante (ex ) esiste all' CP_6 attualità. Nel fondo delle attrici esiste un tratto di strada larga circa mt. 3,00 con fondo in terra battuta che dalla strada privata attraversa detta particella (1090) e si interrompe in prossimità del confine con la p.lla 311 di comproprietà della convenuta senza proseguire per raggiungere la strada pubblica a valle ove nei pressi era ubicata la ex ferrovia. La servitù costituita nell' atto pubblico non è riportata sulla mappa catastale, né è possibile individuarla in base alla descrizione riportata nell'atto ''servitù di passaggio con esercizio da strada larga metri tre che ha inizio dalla ferrovia Napoli-Foggia e conduce al fondo dominante'' in quanto non viene indicato un percorso preciso e dettagliato, ovvero altri fondi interessati al passaggio poiché la proprietà ex
[...]
non confinava con la ex ferrovia, per raggiungere la stessa occorreva necessariamente Per_1 attraversare e quindi indicare altri terreni di proprietà di terzi ove poteva esserci un percorso che dalla ferrovia si collegava al fondo attributo a e successivamente raggiungesse la Persona_1 quota di terreno attribuita a ”. Anche in base alle indagini effettuate dal CTU sulle CP_6 foto aeree e i rilievi eseguiti negli anni precedenti (1977, 1990 e 2003), “dalla foto del 1977 non si rileva nessun percorso stradale che dalla ex ferrovia raggiunge il fondo ex mentre Persona_1 dalla foto dell' anno 1990 si nota un percorso che parte dalla strada pubblica ubicata nei pressi della ex ferrovia e si collega con la proprietà ex in prossimità del punto ove Persona_1 attualmente nella proprietà delle attrici (p.lla 1090) esiste il tracciato che si congiunge con la strada privata a servizio dei fondi limitrofi e quindi anche alla proprietà acquistata dalla convenuta Dalla foto aerea scattata in data 08.08.2003 risulta l'esistenza di un CP_3 tracciato stradale che parte dalla strada esistente nei pressi della ex ferrovia e si collega alla proprietà ex in corrispondenza del tratto di strada tutt' ora esistente nella p.lla Persona_1
1090 ed in seguito si congiunge con la strada privata (Seconda servitù) che a sua volta si collega con la strada pubblica. E' stato esaminato inoltre il rilievo aerofotogrammetrico realizzato dalla
''carta numerica Regionale Monte S. Angelo Comune nell' anno Controparte_8 Parte_2
2005 da cui si evince il tracciato esistente come si riscontra dalla foto del 2003. Il rilievo aerofotogrammetrico dell'anno 2005 coincidente con la foto del 2003, è stato sovrapposto alla mappa catastale ed è risultato che il tratto di strada di larghezza variabile da mt.
2.50 a mt, 3.00 parte dalla ex ferrovia Napoli-Foggia, attraversava i terreni di cui alle p.lle 1, 264, 2, 855, 311 e 1090 fino a collegarsi alla proprietà ex ”. CP_6
Non vi è motivo di discostarsi dalle risultanze della perizia né dal quadro istruttorio emergono elementi di segno contrario, considerata la costituzione tardiva delle parti convenute e, in ogni caso, l'intervenuta decadenza di dalla prova orale per la quale era stata ammessa, come da CP_3 provvedimento del 3.05.24, per non avere quest'ultima, senza giusto motivo, citato i testimoni davanti al giudice e per non essere comparsa all'udienza istruttoria. Si ritiene, al riguardo, inapplicabile la norma di cui art. 104 disp. att. c.p.c. posto che, da un lato, la parte che ha dichiarato di avere interesse all'escussione dei testi, non può essere considerata “altra” CP_4 rispetto a quella dichiarata decaduta, condividendone sostanzialmente la posizione processuale, e che, dall'altro, una diversa interpretazione della norma finirebbe per consentire una elusione del rigido regime delle preclusioni processuali che governa il rito processuale civile. Da ciò ne consegue che debba dichiararsi l'inesistenza della servitù a carico del fondo delle attrici ed in favore di quello dei convenuti non essendo mai stata posta in essere alcuna situazione di fatto corrispondente al contenuto del diritto. Ed infatti, detta servitù, pur indicata e descritta nell'atto del 14.10.1968, non risulta di fatto attuata ed attuabile sul fondo in questione, posto che manca il tracciato (il fondo servente non confina con la ferrovia sicché per arrivarci bisogna attraversare fondi di terzi non menzionati nell'atto), non è riportata al catasto e non risulta essere mai stata concretamente esercitata. Considerato, poi, che l'actio negatoria servitutis tende non solo al mero accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù, ma mira anche al conseguimento della cessazione della dedotta situazione antigiuridica (cfr. Cass. n. 203/2017), può, altresì, trovare accoglimento la domanda di riduzione in pristino fatta valere dalle attrici sicché i convenuti vanno condannati al ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla creazione del passaggio abusivo sul fondo attoreo. Viceversa, va rigettata la domanda risarcitoria proposta, non essendo stata fornita la prova e, prima ancora, l'allegazione del danno conseguenza derivato dalla condotta altrui che, secondo l'ordinamento positivo, è l'unico risarcibile;
ed invero, il risarcimento del danno presuppone la prova dell'evento dannoso, del nesso di causalità con la condotta del convenuto e del danno conseguenza, non potendo il giudice procedere a liquidazione equitativa in assenza di allegazione e prova del danno risarcibile e non potendosi configurare un danno in re ipsa. Quanto alle spese processuali del giudizio, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato (Cassazione sezioni unite - sentenza n. 19014/2007), dell'attività istruttoria espletata, delle caratteristiche obiettive delle difese svolte, il tutto in applicazione dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale ordinario di cui al D.M. 147/22, scaglione di riferimento da € 5.201,00 fino a € 26.00,00. Anche le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP_1
e nei confronti di e rigettata ogni ulteriore istanza, Controparte_2 CP_3 CP_4 difesa, eccezione e conclusione, così provvede: 1. accoglie la domanda e dichiara l'inesistenza della servitù di passaggio sul fondo di proprietà di e sito in Benevento alla contrada Sant'Angelo a Piesco CP_1 Controparte_2
(identificato in Catasto Terreni al foglio 28, particella 1090 ex 155), indicata nell'atto di divisione del 14.10.1968, registrato in Benevento il 2.11.1968 (Rep. n. 65560 e Racc. n. 7206), e, per l'effetto, 2. condanna e a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente alla CP_3 CP_4 realizzazione del passaggio abusivo sulla proprietà attorea;
3. rigetta la domanda di risarcimento;
4. condanna e in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_3 CP_4 CP_1
e delle spese di lite che liquida in € 276,92 per esborsi ed € 2.540,00 per Controparte_2 compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%; 5. le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dei convenuti. Così deciso in Benevento, il 6.11.25 Il Giudice Dott.ssa Valeria Protano