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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 7801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7801 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 20570/2024 R.G.;
premesso che, su richiesta delle parti (cfr. verbale di udienza del 25.9.2025), con decreto del 25.9.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 28.10.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Arturo Testa
- ricorrente -
E
, nato ad [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.to Pasquale Frisina e Maria Giovanna Cannavacciuolo
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.9.2024 la - d'ora in poi (per Parte_1 Parte brevità) - ha instaurato il giudizio di merito in relazione all'ordinanza cautelare dell'1/2.8.2024, emessa nell'ambito del giudizio cautelare instaurato ante causam n. 12661/2024 R.G., che ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte il 25.6.2024 con cui è stato autorizzato, nei limiti in cui la legge ne ammette il pignoramento, il sequestro conservativo a carico di : Controparte_1
• sul TFS (trattamento di fine servizio) presso l'INPS, di cui è creditore;
Controparte_1
• sulle somme giacenti sul conto corrente intestato allo stesso ed intrattenuto presso
[...]
filiale di Centro Direzionale Via G. Porzio n. 4, Controparte_2 Pt_1 ovvero su ogni altro istituto di credito;
• sui seguenti beni immobili di cui è proprietario il riportati nel N.C.E.U. Controparte_1 del Comune di Acerra:
- Foglio 32, Particella 300 sub. 11 sito nel Comune di Acerra alla Via Sangro n. 2 Piano T per diritti di proprietà 1000/1000
- Foglio 32, Particella 300 sub. 6 sito nel Comune di Acerra Via Volturno n. 266 Piano T per diritti di proprietà 1000/1000
1 - Foglio 32, particella 300 sub. 9 sito nel comune di Acerra Via Prolungamento Via Volturno piano 2 per diritti di proprietà 1000/1000
- Foglio 32 Particella 300 Sub 10 sito nel Comune di Acerra alla Via Volturno piano S1 per diritti di proprietà 1/3 il tutto fino alla concorrenza dell'importo di € 437.887,61.
A fondamento della domanda, nel richiamare il precedente ricorso ex artt. 699 ter e 671 c.p.c., Parte la ha dedotto:
- che nell'ambito di verifiche svolte in relazione ad una serie di procedure amministrative di affidamento a terzi di lavori e/o prestazioni di servizi, oltre che di pagamento di questi ultimi, sono emerse una serie di gravi irregolarità, tra cui emissioni di ordini e mandati di pagamento in favore di ditte in assenza di provvedimenti di affidamento dei lavori a queste ultime, nonché emissioni di pagamento per lavori non eseguiti;
- che tali irregolarità hanno coinvolto una serie di dipendenti dell'istante, tra cui
[...]
, e sono state oggetto di plurime denunce alla Procura della Repubblica CP_1 presso il Tribunale di Napoli;
- che, in particolare, quanto al è emerso che lo stesso ha emesso tre ordini di CP_1 acquisto, per complessivi € 437.887,61, uno in favore della (p.iva Controparte_3
) e due in favore della P.IVA ), in relazione a P.IVA_1 CP_4 P.IVA_2 lavori mai affidati a queste ultime (oltre che poi mai effettuati dalle medesime) come analiticamente specificato in ricorso;
- che a tali ordini di acquisto, a fronte delle fatture delle suindicate società, è seguita l'emissione (da parte di altri dipendenti) dei mandati di pagamento;
- che, nell'ambito del procedimento penale n. 18981/2022 R.G.N.R., pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, avente ad oggetto una serie di Parte condotte poste in essere dai dipendenti della il Gip ha convalidato il sequestro preventivo disposto dal P.M. avente ad oggetto una serie di somme di denaro rinvenute nella disponibilità di ciascuno degli indagati, tra cui il;
CP_1
- di aver sottoposto a procedimento disciplinare, sospendendolo dal Controparte_1 servizio in via cautelare;
- che era intenzione della ricorrente di agire nei confronti del , così come ha fatto CP_1 con il ricorso in esame, al fine di ottenere dallo stesso il risarcimento dei danni dal medesimo procurati nella misura corrispondente agli importi indebitamente percepiti dalle suindicate ditte;
- che per il è stata prevista la cessazione dal servizio in data 1.6.2024 per CP_1 raggiungimento dell'età pensionabile;
- che, pertanto, quest'ultimo è creditore del TFS;
- che, inoltre, egli è proprietario degli immobili indicati nel suindicato decreto di sequestro conservativo ed è titolare di somme che giacciono sul conto corrente intrattenuto presso la filiale di Napoli Centro Direzionale Via G. Controparte_2 Porzio n. 4, ove ha disposto l'accredito dello stipendio;
- di aver chiesto il decreto di sequestro in quanto ha temuto di perdere le suindicate uniche garanzie del suindicato credito in ragione della consistenza dell'entità del relativo risarcimento.
Parte La ricorrente, ha inoltre, allegato:
- che, in seguito alla suindicata ordinanza cautelare dell'1/2.8.2024, emessa nell'ambito del predetto giudizio cautelare ante causam n. 12661/2024 R.G., ha trascritto il sequestro conservativo sui beni di proprietà del;
CP_1
- che gli atti del procedimento penale sono ancora coperti dal segreto istruttorio;
2 - che, come emerso in tale precedente giudizio cautelare in seguito dell'audizione del dipendente arch. (dirigente tecnico dell'ufficio manutenzione immobili Persona_1 ed impianti tecnici): Parte Parte
• la (come tutte le e le Aziende Ospedaliere CP_5 CP_6
si serve di un sistema informatico regionale, chiamato SIAPS, nonché di
[...] un programma chiamato SAP;
• tale programma gestisce tutte le procedure contabili relative all'affidamento di lavori (oltre che di servizi e forniture);
• una volta che la procedura di affidamento di lavori si conclude con il relativo provvedimento di affidamento ad una determinata società, il funzionario incaricato inserisce nel sistema informatico l'“ordine di acquisto” in favore di quest'ultima;
• sulla base di tale “ordine di acquisto” la società affidataria inizia i lavori;
• ultimati i lavori, l'amministrazione provvede ad inserire nel sistema informatico il benestare alla fatturazione;
• successivamente, la società in questione, ricevuta la comunicazione via pec di tale benestare, invia la fattura elettronica;
• infine, sulla base di tale fattura viene emesso il mandato di pagamento e le somme vengono erogate.
- che è documentalmente provato, come specificato in ricorso, che il - approfittando CP_1 della sua posizione di dipendente della - ha intenzionalmente e Parte_2 consapevolmente impartito “ordini di acquisto” in relazione a lavorazioni mai affidate alle predette società ( oltre che da queste ultime Controparte_3 CP_4 non eseguite, consentendo così la realizzazione di operazioni volte a sottrarre danaro Parte pubblico ai danni della medesima per complessivi € 437.887,61.
Sulla base di tali premesse, evidenziando l'illiceità della condotta di Controparte_1 Parte sotto una serie di profili, la ha così concluso:
1) convalidare il sequestro emesso dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro con decreto inaudita altera parte del 25.06.2024 confermato con ordinanza del 02.08.2024;
2) accertare e dichiarare che, per effetto dell'inadempimento, da parte del sig.
[...]
, degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con , CP_1 Parte_2 quest'ultima ha subito un danno patrimoniale di ammontare pari a € 437.887,61, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia;
3) per l'effetto, condannare il sig. sig. a pagare in favore della Controparte_1 Parte_1
, l'importo di € 437.887,61, ovvero la diversa somma maggiore o minore che fosse
[...] ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino all'integrale soddisfo;
4) in dipendenza della predetta sentenza di condanna, convertire il sequestro conservativo in pignoramento;
il tutto, con vittoria dei compensi di lite.
Si è costituito tempestivamente in giudizio che, contestando il Controparte_1 fondamento della domanda, ha concluso chiedendo di: Revocare il decreto del 25.6.2024 emesso ai sensi degli art. 669 sexies, 2° comma e 671 c.p.c. e, nel merito rigettare integralmente, per i motivi esposti, il successivo ricorso promosso dalla
con condanna alle spese di giudizio e con distrazione in favore dei Parte_2 sottoscritti procuratori antistatari.
In particolare il ha dedotto: CP_1
3 - che la qualifica e la posizione funzionale ricoperta non gli consentivano di disporre alcun pagamento di fatture o servizi, né di autorizzare ditte alla fornitura dei servizi, poiché ciò esulava dalle sue mansioni;
- che, infatti, nonostante siano decorsi due anni dall'inizio delle indagini, ancora non è stato rinviato a giudizio;
Parte
- che nel corso del giudizio cautelare la ha depositato delle “stampe di videata” relative alle contestate forniture di servizi “assunte come inserite (digitate nel sistema) dal sig.
di cui “se ne disconosce, anche in questa sede, “la paternità della Controparte_1 digitazione” come da denuncia querela” del 22.10.2024;
- che, come risulta dalla consulenza informatica redatta dall'ing. e Persona_2 dall'esperto informatico sig. depositata in atti: il sistema informatico Controparte_7 Parte della è privo di “password temporanea che consente di individuare l'operatore che effettivamente provvede all'inserimento dei dati”; “il sistema informativo della Parte_2
non ha adottato neppure le misure minime per la sicurezza informatica non essendo
[...] in grado neppure di garantire una corretta gestione delle Utenze Operative del sistema informatico SAP ma addirittura diffondendo tra i dipendenti utenze e password”;
- che “ridicola è stata la scoperta che tutti gli operatori abilitati potessero inserire dati non pertinenti alle loro funzioni”;
- che il “non ha pratica informatica e non ha ricevuto alcuna preparazione in merito CP_1 da parte datoriale”;
- che “il procedimento cautelare azionato e quello di merito, qui instaurato, appaiono prematuri rispetto alla conclusione del procedimento penale” che è ancora nella fase delle indagini preliminari;
- che “l'imperativo normativo vigente, imponeva di postergare ogni provvedimento, anche di natura disciplinare e di merito, all'esito del giudizio penale o del completamento almeno delle indagini non ancora concluse”; Parte
- che, avendo la “implementato un sistema di inserimento dati insicuro e consentito il pagamento di fatturazioni in assenza di controllo, anche cartaceo, sulle preventive autorizzazioni, deve considerarsi, in primo luogo, essa stessa responsabile degli ammanchi”;
- che “non era ravvisabile alcuna urgenza di provvedere in questa sede, essendo già state soddisfatte le garanzie necessarie a tutela della procedente, per il Controparte_8 recupero delle somme elargite a terzi, attraverso i provvedimenti di sequestro preventivo ed indiscriminato dei beni del ricorrente, da parte degli inquirenti”;
- che “anche il rinvio a giudizio di un pubblico dipendente non può comportare in via automatica e, quindi, a prescindere da qualsivoglia valutazione sull'opportunità del provvedimento datoriale, l'adozione della misura cautelare del trasferimento d'ufficio o della sospensione dal servizio del dipendente”;
- che “l'amministrazione può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine del procedimento penale “nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato” al dipendente”;
- che “in ogni caso, il provvedimento per cui è procedimento è illegittimo poiché disposto nei confronti del dipendente in palese violazione, altresì, del principio di proporzionalità tra sanzione e infrazione (che si assume inesistente), che come è noto, costituisce criterio di più opportuna valutazione ad opera del Giudice della legittimità della sanzione irrogata”;
- che “la posizione del ricorrente appare totalmente e sostanzialmente estranea, ed il numero spropositato di indagati è certamente indirizzato al clamore mediatico”;
4 - che “la responsabilità del datore di lavoro è, altresì, di tutta evidenza, non avendo operato il dovuto controllo sulle disposizioni di pagamento delle fatture e per correggere eventuali errori in esse contenute”;
- che l'azienda è responsabile ex art. 2049 c.c., “responsabilità … insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa”;
- che, “nel caso di specie l'illecito sarebbe stato commesso dai funzionari contabili e/o gerarchicamente superiori (per competenze e mansioni) al resistente, incaricati dall' , unica responsabile per omessa vigilanza e controllo, che dovrebbe Controparte_8 in primis sanzionare se stessa”;
- che “il provvedimento richiesto rimane ingiustificato, poiché non supportato da alcun elemento di oggettiva responsabilità del sig. ”; Controparte_1
- che “esula dal concetto di imminenza qualunque correlazione con la fisiologica durata del processo di merito”;
- che sono prive di valore probatorio le “tre videate con la scritta editato da Controparte_1 di dubbia provenienza”;
- “l'assoluta assenza di coinvolgimento del dipendente resistente che non ha neanche compiuto accesso ai sistemi informatici per sostanziale carenza di alfabetizzazione informatica ed idiosincrasia verso i sistemi telematici”;
- che, “infatti, per i compiti di ufficio è solito utilizzare i tradizionali elementi cartacei, sottoscritti e timbrati, affidandosi a colleghi e/o superiori per le evasioni telematiche degli incartamenti dopo che questi ultimi li abbiano avallati e valutati”;
- che “la vicenda pandemica ha oltremodo ingiustamente aggravato la situazione, poiché vi è stata l'impossibilità sostanziale di presidiare costantemente l'ufficio di assegnazione che certamente è rimasto aperto all'accesso di soggetti estranei in assenza di sostanziale ed Part efficace controllo degli accessi, mai disposti dall' ”;
- che “allo stato non è dato sapere neanche il momento storico delle presunte digitazioni dei dati che se coincidenti con le date di fatturazione o presunto inserimento dei dati vedrebbero l'assenza in servizio del (confr. Allegato n. 10)”; CP_1
- che “nessuna condotta illecita è stata posta in essere dal resistente”.
All'udienza di discussione del 16.1.2025 la causa è stata rinviata per consentire a parte Parte resistente di esaminare la documentazione depositata dalla il 15.1.2025.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti unitamente al ricorso e alla memoria Parte difensiva, nonché ex art. 421 c.p.c. quella depositata dalla il 15.1.2025 e quella depositata dal il 19.2.2025, non è stata ammessa la prova testimoniale chiesta in ricorso, in quanto CP_1 in merito ai relativi capi articolati in quest'ultimo i testimoni ivi indicati sono già stati escussi nella fase cautelare previa lettura della formula di rito.
Neppure è stata ammessa la prova testimoniale chiesta in memoria difensiva in quanto articolata su capi irrilevanti e/o inammissibili per avere ad oggetto valutazioni e/o circostanze generiche.
È, invece, stata ammessa ed espletata la prova testimoniale chiesta dalla ricorrente (nella persona di ) alle udienze del 16.1.2025 e 27.3.2025, a cui parte resistente ha CP_9 specificamente dichiarato di non opporsi (cfr. verbale di udienza del 27.3.2025).
Infine, disposta l'acquisizione degli atti del giudizio n. 12661/2024 R.G. relativi alla precedente fase cautelare, nonché ai sensi dell'art. 421 c.p.c. gli ulteriori documenti depositati Parte dalla in data 26.5.2025, la causa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive entro il 10.10.2025.
5 Nessuna delle parti ha depositato note difensive entro la suindicata data del 10.10.2025.
Al riguardo si evidenzia che diversamente da quanto dedotto dal nelle note scritte CP_1 del 27.10.2025, l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata per discussione con autorizzazione al deposito di note difensive non doveva essere comunicata dalla cancelleria visto che non è stata emessa in seguito ad una “riserva”, ma all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25.9.2025.
*** La domanda è fondata.
Parte Per una corretta comprensione della vicenda, visto che con il ricorso in esame la ha instaurato il giudizio di merito in seguito al suindicato decreto di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte in data 25.6.2024 nell'ambito del giudizio cautelare n. 12661/2024 R.G., e confermato con ordinanza dell'1/2.8.2024, in via preliminare si evidenzia:
- che il ricorso ex artt. 699 ter e 671 c.p.c. n. 12661/2024 R.G. aveva ad oggetto esclusivamente la richiesta di sequestro conservativo;
- che quest'ultimo costituisce uno strumento volto ad assicurare una tutela immediata e provvisoria di un diritto di credito del soggetto ricorrente;
tutela che si realizza mediante la sottrazione della disponibilità di beni - che costituiscono la c.d. garanzia generica ex art. 2740 c.c. - alla libera disponibilità del debitore al fine di impedire che quest'ultimo li sottragga al proprio patrimonio e dunque vanifichi le aspettative creditorie;
- che l'azienda ricorrente aveva allegato a fondamento della domanda di sequestro, tra l'altro, la sussistenza di un credito risarcitorio nei confronti del convenuto
[...]
conseguente alla emissione da parte di quest'ultimo di tre “ordini di acquisto” CP_1 in favore di due società ( e per lavori mai Controparte_3 CP_4 affidati a queste ultime (oltre che non eseguiti dalle stesse); ordini ai quali - all'esito dei successivi mandati di pagamento effettuati da altri colleghi - sono seguiti i relativi pagamenti per complessivi € 437.887,61;
- che, pertanto, il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna di
[...]
al pagamento della somma di € 437.887,61 a titolo risarcitorio. CP_1
In ragione di quanto appena esposto:
- sono inconferenti le argomentazioni difensive del - già dedotte nella precedente fase CP_1 cautelare, nonché riproposte nel presente giudizio di merito - in tema di sanzioni disciplinari, visto che il giudizio in esame non ha ad oggetto alcuna sanzione disciplinare;
- è parimenti irrilevante ai fini di causa il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. disposto il 20.12.2022 dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale pendente anche per i fatti per cui è causa;
sequestro preventivo convalidato dal G.i.p. il 27.12.2022 limitatamente alle “somme di denaro” (sono state rigettate le richieste di convalida e sequestro dei “conti correnti bancari/postali …”).
Ed invero, come già rappresentato nella predetta ordinanza cautelare dell'1/2.8.2024, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.:
- persegue finalità diverse da quelle suindicate del sequestro conservativo, essendo volto (a differenza di quest'ultimo) a vanificare il “pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri”;
6 - può essere disposto in relazione alle cose per le quali è consentita la confisca (240 c.p.), la quale, però, presuppone la conclusione del processo penale con una sentenza di condanna, sentenza che pertanto potrebbe essere emessa anche dopo anni, casomai all'esito del giudizio di secondo grado.
È, dunque, infondata la tesi del resistente per la quale non vi sarebbe stata “necessità di ulteriori provvedimenti cautelari in aggiunta a quelli già in essere, attraverso il sequestro preventivo disposto dal P.M”.
Ad abundantiam, peraltro, non può non evidenziarsi:
- che (come già innanzi esposto) il sequestro preventivo penale ha avuto ad oggetto solo le
“somme di denaro” presenti (tra l'altro) “sui conti correnti bancari” del convenuto al 20.12.2022, alla data del sequestro disposto dal Pubblico Ministero;
- che il neppure ha dedotto l'importo delle somme sequestrategli;
CP_1 Parte
- che con il ricorso cautelare che ha preceduto il giudizio in esame la ha chiesto ed ottenuto il sequestro, oltre che delle somme giacenti sul conto corrente del medesimo CP_1 (di cui al predetto decreto del 25.6.2024), anche del TFS e di una serie di immobili.
Sempre in relazione al suindicato sequestro conservativo, infine, come già esposto nella suindicata ordinanza dell'1/2.8.2024, si evidenzia:
- che è pacifico tra le parti, oltre che risultante dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. delibera n. 569 del 19.3.2024 e busta paga in atti ove è riportato il numero di matricola del nella prima indicato - cfr. doc. 17 e 18), che il rapporto di lavoro tra le stesse è CP_1 cessato a decorrere dall'1.6.2024 per sopraggiunto limite di età;
- che, pertanto, il convenuto è creditore nei confronti dell'INPS del TFS che, come dedotto dall'Inps nella fase cautelare, ammonta ad € 43.614,73 “pagabili dal primo giugno 2025”;
- che tale emolumento, benché al momento del sequestro non era esigibile nei confronti di tale ente, era immediatamente ottenibile dagli istituti di credito che concedono l'anticipazione dello stesso sotto forma di prestito;
- che, visto che il TFS non è erogato dalla datrice di lavoro, ma dall'INPS, non si verte in ipotesi di compensazione impropria (che escluderebbe la sussistenza di limiti al pignoramento);
- che, sia nel predetto giudizio cautelare, sia in quello in esame, il ricorrente non ha contestato:
• di essere intestatario di conto corrente presso Controparte_2
filiale di Direzionale Via G. Porzio n. 4 e che presso lo stesso
[...] Parte_1 aveva chiesto l'accredito della retribuzione;
circostanza peraltro documentata (cfr. doc. 20 produzione attorea);
• di essere proprietario degli immobili oggetto di domanda di sequestro (poi sequestrati), come peraltro emerge dalle visure catastali in atti (cfr. anche i chiarimenti resi da parte ricorrente all'udienza dell'11.6.2024 (relativa al giudizio cautelare) in merito alle modifiche della toponomastica menzionate nelle visure storiche).
Ciò posto, venendo al giudizio di merito incardinato con il ricorso in esame, si osserva quanto segue.
Parte A fondamento del credito vantato, la (ribadendo quanto già esposto nel predetto ricorso per sequestro conservativo cautelare ante causam n. 12881/2024) ha dedotto:
7 - che il suo dipendente ha emesso tre “ordini di acquisto” in favore Controparte_1 della dalla er lavori mai affidati a queste ultime Controparte_3 CP_4 (oltre che non eseguiti dalle stesse);
- che, a fronte delle fatture poi emesse da tali società, queste ultime hanno ottenuto i relativi pagamenti (non dovuti) in seguito all'emissione di ordini di pagamento effettuati da colleghi del convenuto.
Parte Più in particolare la ha allegato che il , tramite il sistema informatico utilizzato CP_1 dall'azienda, ha emesso i seguenti “ordini di acquisto” in assenza del preventivo affidamento dei relativi lavori/servizi:
1) ordine di acquisto n. 4500028833 del 04.06.2019 in favore di per Controparte_3 complessivi € 175.752,13 (€ 144.059,12 + IVA per € 31.693,01), avente ad oggetto i lavori di messa in sicurezza delle pareti e dei cornicioni del (cfr. pag. 1 Parte_3 del doc. 0, nonché pag. 30 del doc. n. 5 della produzione attorea):
2) ordine n. 4500025660 del 2.5.2019 in favore di per complessivi € CP_4 143.447,60 (€ 117.580,00 + IVA per € 25.867,60), avente ad oggetto i lavori di adeguamento impianto antincendio presso il DS 25 (cfr. pag. 7 del doc. 0, nonché pag. 36 di tale doc. n. 5):
8 3) ordine n. 4500066470 dell'8.10.2019 in favore di per complessivi € CP_4 118.687,88 (€ 97.285,15 + IVA per € 21.402,73), avente ad oggetto per i lavori edili di messa in sicurezza di alcuni locali PS PI (cfr. pag. pag. 12 del doc. 0, nonché 41 di tale doc. n. 5):
9 Con riferimento al suindicato ordine di pagamento dell'8.10.2019, si evidenzia che, come si vedrà in seguito, a dispetto dell'annotazione a matita in alto a destra (che evidentemente non ha alcun valore), in relazione allo stesso è stato emesso il mandato di pagamento e l'importo in esso indicato è stato pagato alla CP_4
Prima di passare all'esame delle specifiche questioni per cui è causa è necessario tenere presente la procedura amministrativa relativa all'affidamento di lavori e al pagamento degli stessi.
Parte Nello specifico, come chiarito dall'arch. , dipendente della in qualità Persona_1 di dirigente tecnico dell'ufficio manutenzione immobili ed impianti tecnici (inquadrato come dirigente ingegnere, sebbene architetto) escusso nella precedente fase cautelare all'udienza del 31.7.2024, previa lettura della formula di rito (dunque, in qualità di testimone), e come peraltro dedotto nel ricorso in esame e non contestato in memoria difensiva: Parte
- la (come tutte le e le Aziende ) Parte_2 Controparte_10 si serve di un sistema informatico;
- tale programma gestisce tutte le procedure contabili relative all'affidamento di lavori, oltre che di servizi e forniture;
- una volta che la procedura di affidamento di lavori si conclude con il relativo provvedimento di affidamento ad una determinata società, il funzionario incaricato inserisce nel sistema informatico l'“ordine di acquisto” in favore di quest'ultima;
- sulla base di tale “ordine di acquisto” la società affidataria inizia ad eseguire i lavori;
10 - ultimati i lavori, l'amministrazione inserisce nel sistema informatico il “benestare alla fatturazione”;
- successivamente, la società in questione, ricevuta la comunicazione via pec di tale
“benestare”, invia la fattura elettronica;
- infine, sulla base di tale fattura viene emesso il mandato di pagamento e le somme vengono erogate.
Tornando al caso in esame, si evidenzia che gli ordini di acquisto n. 4500028833 del 04.06.2019 e n. 4500066470 dell'8.10.2019 riportano in alto a sinistra proprio il nome ed il cognome di . Controparte_1
Parte Inoltre, nel corso del giudizio cautelare, e segnatamente in data 30.7.2024, la ha depositato tre “schermate” del sistema informatico dalla stessa utilizzato (acquisite, come innanzi evidenziato, unitamente alle produzioni delle parti e ai verbali di causa della fase cautelare) - in sostanza le riproduzioni fotografiche di tre “pagine” di quest'ultimo - relative ai tre suindicati “ordini di acquisto”.
Orbene, da tali “schermate” del sistema informatico si evince che i suindicati “ordini di acquisto” (in relazione a ciascuno dei quali sono indicati, tra l'altro: il numero e la data di emissione, la società “fornitore”, i lavori/ servizi sotto la dizione “testo breve” e il prezzo degli stessi), sono stati “creati” da (cfr. il primo rigo di ciascuna schermata Controparte_1 ove è indicato il numero dell'ordine di acquisto con accanto la dicitura “creato da CP_1
”:
[...]
11 12 Nel giudizio in esame il : CP_1
- ha dedotto di disconoscere “la paternità della digitazione” delle suindicate schermate del sistema informatico (in memoria difensiva chiamate “stampe di videata” - cfr. pag. 2) e ha rappresentato che in data 22.10.2024 ha sporto la denuncia - querela al riguardo (cfr. doc. 3), ove - tra l'altro - si legge: “disconosce di aver inserito personalmente nel sistema informatico le schermate testé indicate prodotte il dì 30.7.2024 dalla ”; Pt_4
- ha allegato di non aver disposto alcun pagamento di fatture e di non aver autorizzato alcuna fornitura di servizi (“la qualifica e la posizione funzionale ricoperta (geometra di ufficio tecnico) non consentivano, allo stesso, di disporre alcun pagamento di fatture o servizi, né di autorizzare ditte alla fornitura dei servizi”);
- ha richiamato le risultanze di una consulenza di parte da cui si desumerebbe che il sistema Parte informatico utilizzato dalla non sarebbe sicuro, visto che le password sono “statiche” Parte ed in quanto al medesima avrebbe operato “addirittura diffondendo tra i dipendenti utenti e password” (cfr. pag. 4 del ricorso).
Orbene, quanto alla consulenza di parte, si rileva che la stessa non apporta elementi utili alla decisione visto che i consulenti l'hanno redatta senza avere avuto accesso agli hardware e ai Part software in uso alla icorrente.
I consulenti di parte, peraltro:
- hanno preso le mosse da un da un dato errato, e segnatamente dalla circostanza per la quale
“dalla documentazione agli atti” si evincerebbe “che il sig. , Controparte_1 presumibilmente, abbia utilizzato ripetutamente il Sistema Informatico SAP preposto Dall' per effettuare affidamenti e pagamenti” (v. pag. 6, punto 4, della Parte_1
CTP), laddove dalla documentazione in atti non risultano affidamenti e pagamenti effettuati Parte dal ricorrente;
“affidamenti e pagamenti” che, peraltro, la neppure ha allegato (come innanzi esposto, al ricorrente è stato imputato esclusivamente di aver emesso gli “ordini di pagamento”);
- hanno emesso una valutazione che non si basa su alcuna circostanza specificamente provata, ma - anche in tal caso - esclusivamente su quanto agli stessi riferito dal CP_1 medesimo.
In particolare, quanto a quest'ultima, alle pagine 6 e 7 di tale consulenza di parte si legge:
“è significativo riportare quanto evidenziato dal Sig. , che alla attivazione delle CP_1 procedure, venne consegnata una notula unica con l'elenco dei dipendenti “abilitati” e con a fianco le password di venti soggetti “abilitati” con l'evidente risultato che ciascuno di essi ha ricevuto 20 Credenziali Operative per l'utilizzo del Sistema Informatico”). Dunque chiunque poteva Accedere al Sistema Informatico Operando con le Credenziali del dipendente sig. ”. Controparte_1
In ogni caso, tale ultima affermazione è stata totalmente sconfessata dal testimone CP_9
, alla cui escussione il ha specificamente dichiarato di non opporsi (cfr. verbale
[...] CP_1 di udienza del 27.3.2025) che, tra l'altro, ha chiarito: Parte
- che da sempre ciascun dipendente della una volta ricevute le credenziali, e segnatamente nome utente e password, al primo accesso al sistema informatico hanno dovuto necessariamente modificare la password assegnatagli, scegliendone una a propria scelta;
- che, infatti, da sempre la password di primo accesso consegnata a ciascun dipendente, anche se priva di scadenza, non è operativa, nel senso che non consente l'accesso ad alcuna funzione;
13 - che, pertanto, per poter operare, ciascun dipendente è stato costretto a modificare la password;
- che, inoltre, è sempre stato possibile aggiornare la password;
- che, conseguentemente, ciascun dipendente è l'unico a conoscere la password operativa.
In particolare il testimone , integrando e meglio precisando quanto aveva CP_9 dichiarato il testimone , ha riferito: Persona_1 A.D.R.: “non conosco . Non ho rapporti di parentela o affinità con lui”. Controparte_1 Part A.D.R.: “io sono un dipendente della Sono il direttore della UOC CP_5 Informatizzazione e Transizione Digitale dall'1.9.2020. Preciso che fino al 31.1.2023 lo sono stato come “facente funzioni”. Part A.D.R.: “il sistema informatico SIAPS viene utilizzato dalla per le fasi delle gare, dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione e alla stipula del contratto. Per le fasi esecutive di gestione dei contratti di appalto viene utilizzato il sistema informatico SIAC. Faccio presente che “SIAC” sta per Sistema Informativo Amministrativo Contabile”. Part A.D.R.: “presso la il SIAC viene utilizzato dal 2017”. CP_5 Part A.D.R.: “per accedere al SIAC i dipendenti della da sempre utilizzano delle credenziali che sono composte dal nome utente e da una password. Dunque il sistema di autenticazione dell'utente è ad un solo fattore. Preciso che il nome utente non è collegato al nome anagrafico Part dell'utente, ma è composto da una stringa di tre lettere, che sono “ ”, nonché da successivi quattro numeri”.
“negli anni il sistema di consegna delle credenziali è cambiato. Inizialmente, nel CP_11 2017, fu fatta una identificazione massiva degli utenti. In sostanza fu inviato al soggetto che Part gestisce il SIAC, e segnatamente alla SORESA S.P.A., l'elenco di dipendenti della a cui era assegnato un ruolo compatibile con l'utilizzo del SIAC. Faccio presente che presso le Part varie fu individuato un gruppo di “facilitatori”, ossia persone che erano una sorta di Part intermediari tra SORESA e le . La Soresa, in questa prima fase, tra cui, da accertamenti da me effettuati rientra il , inviò ai facilitatori della l'elenco degli CP_1 Parte_2 identificativi, dunque nome utente e password, relativi a ciascun dipendente. Dopo di che, furono redatte le lettere individuali per l'assegnazione delle credenziali ed ogni dipendente ricevette la lettera tramite l'area riservata del portale aziendale. Così è avvenuto per
[...]
. CP_1 Faccio presente dopo questa prima fase le credenziali furono consegnate a mano in busta chiusa, mentre successivamente, da circa tre anni, vengono inviate ai dipendenti all'indirizzo mail personale”. A.D.R.: “fin dall'inizio dell'utilizzo del SIAC i dipendenti, una volta ricevute le credenziali, e dunque nome utente e password, al primo accesso sono stati obbligati a modificare la password. Faccio presente che da sempre la password di primo accesso, a ciascun dipendente consegnata, anche se non ha scadenza, non è operativa, nel senso che non consente l'accesso ad alcuna funzione. Pertanto, per poter operare, i vari dipendenti sono stati costretti a modificare la password. Questo dunque vale anche con riferimento al dipendente
[...]
”. CP_1 A.D.R.: “i singoli dipendenti, una volta modificata la password al momento del primo accesso, hanno sempre avuto la possibilità di modificarla nuovamente”. Part A.D.R.: “presso la il ruolo di facilitatore l'ha avuto la struttura UOC CP_5 Sistemi Informatici e ICT che poi ha assunto il nome di UOC Controparte_12
. Attualmente il ruolo di facilitatore lo svolge un solo dipendente”.
[...]
14 A.D.R.: “nel caso di perdita della password, ora come dall'inizio, il dipendente invia una comunicazione al facilitatore che a sua volta trasmette a SORESA una richiesta di “reset password”. A questo punto SORESA invia al dipendente una password di nuovo accesso sulla e-mail personale, che in quanto password di primo accesso non è operativa. Dunque il dipendente, ricevuta questa password di primo accesso, per poter lavorare, la modifica. Questo garantisce che il dipendente è l'unico a conoscere la password operativa”. A.D.R.: “nella fase iniziale, dunque nel 2017, fu fatta una formazione massiva a tutti i dipendenti per insegnare loro come usare il SIAC. Altrimenti non avrebbero potuto lavorare. Questo lo so in quanto me lo ha riferito, su mia richiesta, l'attuale facilitatore, . Persona_3 Part Faccio presente che la non ha documentazione relativa a tale formazione a suo tempo effettuata. Nel 2023 è iniziata una nuova attività di formazione e affiancamento per l'utilizzo del sistema SIAC. Ciò in quanto erano state riscontrate varie difficoltà operative attribuite a carenza di formazione. Ad esempio, alcuni dipendenti non erano in grado di caricare un contratto o di emettere un ordine”. A.D.R.: “la data di inserimento dei singoli ordini, e comunque di qualsiasi altro documento, è quella che risulta apposta sul documento stesso dal SIAC”.
A questo punto il Tribunale ha consegnato al testimone copia cartacea della relazione a firma Parte dello stesso, depositata dalla ricorrente il 15.1.2025.
Il testimone, dopo averla letta, ha dichiarato:
“confermo tale relazione, pur con la precisazione, prima riferita, circa le modalità di consegna delle credenziali utilizzate nella prima fase nel 2017. Ed infatti, dopo la redazione di tale relazione ho approfondito il materiale disponibile in azienda”. A.D.R. “per il “log out”, cioè l'uscita dal sistema SIAC, il dipendente clicca sulla relativa icona. In ogni caso vi è un “time out” automatico di disconnessione. In sostanza dopo un tot di minuti che il sistema non viene utilizzato, avviene la disconnessione automatica. Non so dopo quanto tempo avveniva tale disconnessione automatica nel 2017, in quanto all'epoca Part non ero dipendente della ”.
A quanto fin qui esposto, deve aggiungersi che in data 30.7.2024 la ricorrente ha depositato anche la dichiarazione Prot. 0229722/u del 29/07/2024 a firma dal Direttore UOC GEFI (Gestione Economico Finanziaria), dott.ssa , che ha attestato che le suindicate Persona_4
“schermate” (anch'esse depositate il 30.7.2024) “sono state estratte dal Sistema Contabile ufficiale” e che gli ordini di acquisto in questione sono stati “eseguiti dall'utenza ASL0292 corrispondente al dipendente ”. Controparte_1
In sostanza da quanto fin qui esposto deriva che, diversamente da quanto dedotto dal CP_1 (anche nella denunzia querela depositata in atti), l'inserimento nel sistema informatico di un atto con le credenziali personali consente di attribuire la paternità dello stesso al dipendente a cui tali credenziali corrispondono.
Conseguentemente, visto che i suindicati “ordini di acquisto” per cui è causa risultano essere stati inseriti con le credenziali di , come risulta dalle suindicate Controparte_1 schermate, oltre che da quanto indicato negli ordini del 4.6.2019 e 8.10.2019, la “paternità” di tali atti è riconducibile al medesimo. CP_1
D'altra parte, a fronte di tale dato inconfutabile, quest'ultimo non ha allegato alcuna specifica circostanza che possa giustificare che, nonostante gli “ordini di acquisto” per cui è causa sono stati emessi con le sue credenziali, essi non sarebbero allo stesso riconducibili.
15 Per completezza, in aggiunta a quanto fin qui esposto, si evidenzia:
- che lo stesso ha dedotto che “tutti gli operatori abilitati potessero inserire dati CP_1 non pertinenti alle loro funzioni” (cfr. ultimi righi della pagina 3 della memoria difensiva);
- che, pertanto, la circostanza per la quale l'emissione degli ordini di acquisto per cui è causa esulava dalle mansioni del medesimo non esclude che egli li abbia emessi;
CP_1
- che, diversamente da quanto da quest'ultimo allegato, dagli “ordini di acquisto” per cui è causa, oltre che delle relative suindicate “schermate”, emergono le date - e segnatamente il 2.5.2019, il 4.6.2029 e l'8.10.2019 - in cui tali ordini sono stati inseriti nel sistema informatico;
- che, peraltro, ciò è confermato dalla testimonianza di che ha dichiarato CP_9 che “la data di inserimento dei singoli ordini, e comunque di qualsiasi altro documento, è quella che risulta apposta sul documento stesso dal SIAC”;
- che dai cartellini di presenza dallo stesso prodotti, emerge che nelle suindicate date CP_1 del 2.5.2019, 4.6.2029 e 8.10.2019 egli è stato in servizio;
- che, in ogni caso, l'eventuale formale assenza del nei giorni di emissione degli ordini CP_1 neppure sarebbe dirimente (a titolo meramente esemplificativo egli potrebbe comunque essersi recato in ufficio);
- che la deduzione del convenuto per la quale “La vicenda pandemica ha oltremodo ingiustamente aggravato la situazione, poiché vi è stata l'impossibilità sostanziale di presidiare costantemente l'ufficio di assegnazione”, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione;
- che, infatti, (a parte il fatto che alla dedotta impossibilità di presidiare l'ufficio non è collegata alcuna concreta conseguenza) gli “ordini di acquisto” per cui è causa, sono stati emessi nel 2019, e dunque in data anteriore alle misure disposte - notoriamente a decorrere dal mese di marzo 2020 - in ragione dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia;
- che il ha dedotto in memoria difensiva di avere una “carenza di alfabetizzazione CP_1 informatica ed idiosincrasia verso i sistemi telematici” e che, per tale motivo, sarebbe stato
“solito utilizzare i tradizionali elementi cartacei, sottoscritti e timbrati, affidandosi a colleghi e/o superiori per le evasioni telematiche degli incartamenti”, ma non ha articolato alcuno specifico mezzo di prova al riguardo, né prima ancora ha allegato le generalità di tali colleghi/superiori;
- che, infatti, il capo di prova di cui al n. 6) di cui alla pag. 15 del ricorso (“Vero è che il sig. aveva una “avversità” verso i sistemi informatici, non ne prediligeva Controparte_1 l'uso, non aveva effettuato corsi sulla sicurezza informatica e spesso chiedeva l'aiuto dei colleghi quando necessario per l'utilizzo dei sistemi informatici?”) oltre a contenere valutazioni, sul punto è generico (neppure indica le generalità dei colleghi a cui avrebbe richiesto aiuto) e, pertanto, non ammesso in quanto inammissibile.
A ciò si aggiunga che la dedotta “carenza di alfabetizzazione informatica”, nonché l'utilizzo da parte del dei soli “tradizionali elementi cartacei, sottoscritti e timbrati”, neppure CP_1 è plausibile.
Da un lato, infatti, la notoria informatizzazione delle pubbliche amministrazioni ha ormai imposto a tutti i dipendenti amministrativi (quale il ricorrente) l'utilizzo di sistemi informatici per l'espletamento delle rispettive mansioni.
Dall'altro, il è stato nominato quale “RUP” e “DL” nel dicembre 2019 (cfr. determina CP_1 dirigenziale n. 2294 del 19.12.2019 - doc. 5, pag. 6 e ss., della produzione attorea), ed è arduo immaginare l'espletamento di tali incarichi senza l'utilizzo dei sistemi informatici in essere presso la . Parte_5
16 Peraltro, come già innanzi riportato, il testimone ha riferito: CP_9 Part
“il sistema informatico SIAPS viene utilizzato dalla per le fasi delle gare, dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione e alla stipula del contratto. Per le fasi esecutive di gestione dei contratti di appalto viene utilizzato il sistema informatico SIAC”.
Deve, infine, rilevarsi:
- che, quanto dedotto dal in merito al collega , peraltro solo nelle CP_1 Controparte_13 note scritte del 27.10.2025, è irrilevante ai fini di causa;
- che, infatti, trattasi di posizione diversa da quella del convenuto che peraltro non essendo oggetto di domanda non è stata esaminata;
- che, peraltro, la circostanza dedotta in tali note scritte, per la quale lo , CP_13 indagato per le condotte analoghe di quelle al sig. , risulterebbe aver emesso ordini CP_1 di acquisto quando era assente in malattia non esclude in astratto – in assenza di conoscenza dei relativi fatti storici da parte del Tribunale – la riconducibilità degli ordini medesimi allo stesso (a titolo meramente esemplificativo, in quanto recatosi comunque in CP_13 ufficio, o per aver dato la propria password a terzi);
- che poi in occasione di uno degli ordini addebitati allo questi sarebbe stato CP_13
“addirittura ricoverato presso una struttura sanitaria”, trattasi di circostanza che, come si evince dal documento richiamato nelle medesime note scritte, è solo riferita dallo medesimo. CP_13
Appurato che il ha emesso gli “ordini di acquisto” n. 4500028833 del 04.06.2019 in CP_1 favore della nonché n. 4500025660 del 2.5.2019 e n. 4500066470 Controparte_3 dell'8.10.2019 in favore della si osserva quanto segue. CP_4
Quanto all'ordine n. 4500028833 del 04.06.2019 in favore di per Controparte_3 complessivi € 175.752,13 (€ 144.059,12 + IVA per € 31.693,01), avente ad oggetto i lavori di messa in sicurezza delle pareti e dei cornicioni del : Parte_3
- come emerge dalla “scheda di sopralluogo” del 24.2.2023 a firma del geom. CP_14
, dell'ing. e dell'arch. (cfr. doc. 22 della
[...] CP_15 Persona_1 produzione attorea), il cui contenuto è stato confermato da questi ultimi (escussi previa lettura della formula di rito e, dunque, in qualità di testimoni) in fase cautelare all'udienza del 31.7.2024, tali lavori non sono stati affidati alla né tantomeno Controparte_3 eseguiti da quest'ultima);
- tale ultima circostanza è stata ulteriormente chiarita dall'Architetto che sul punto Per_1 ha dichiarato che, nonostante le ricerche dal medesimo effettuate presso gli archivi della ricorrente, alcun affidamento dei suindicati lavori risulta essere mai stato effettuato alla
Controparte_3
- in particolare l'Architetto ha dichiarato: “… il sopralluogo non l'ho eseguito io, Per_1 ma il geom. e l'ing. . Io ho effettuato il controllo degli Controparte_14 CP_15 atti amministrativi relativi alla procedura di affidamento alla ditta SIME IMPIANTI S.r.l.s. che sarebbero dovuti esserci e che invece non ci sono. Non ho rinvenuto alcun affidamento dei lavori a cui fa riferimento l'ordine di acquisto n. 4500028833 del 4.6.2019 in favore della suindicata né ho rinvenuto atti contabili, che sono obbligatori, CP_3 relativi all'esecuzione dei lavori. La ricerca, con esito negativo, dell'affidamento dei lavori indicati in tale ordine di acquisto alla l'ho effettuata su tutti gli archivi sia cartacei CP_3 che informatici dell'azienda”;
- l'“ordine di acquisto” n. 4500028833 del 4.6.2019, dunque, non doveva essere effettuato;
17 - sulla base di tale ordine è stata emessa (peraltro solo dopo due giorni) fattura 148 del 6.6.2019 (cfr. pagg. 2 - 5 del documento 0, nonché pagg. 31 - 33 del doc. n. 5) come emerge dalla circostanza per la quale su quest'ultima è indicato il suindicato numero di ordine realizzato dal ricorrente, nonché il successivo mandato di pagamento n. 2712134 del 18.6.2019 (cfr. pagg. 6 del documento 0 e pag. 35 del doc. n. 5), che a sua volta richiama la fattura n. 148 del 6.6.2019;
- successivamente, come emerge dalla ricevuta di pagamento depositata in data 26.6.2025 Parte dalla quest'ultima ha pagato alla la somma di € 175.752,13 Controparte_3 (€ 144.059,12 + IVA per € 31.693,01) per lavori mai affidati a tale società (né tantomeno eseguiti da quest'ultima), e dunque non dovuta.
Passando all'ordine n. 4500025660 del 2.5.2019 in favore di per CP_4 complessivi € 143.447,60 (€ 117.580,00 + IVA per € 25.867,60), avente ad oggetto i lavori di adeguamento impianto antincendio presso il DS 25 (cfr. pag. 7 del documento 0, nonché pag. 36 del doc. n. 5 della produzione attorea):
- come risulta dalla “scheda di verifica” del 24.2.2023 a firma dell'arch. Persona_1 (cfr. doc. 24 della produzione attorea), tali lavori non sono stati affidati alla CP_4 (né tantomeno eseguiti dalla stessa), ma alla Edison Facility S.p.a. che ha ricevuto il
[...] relativo appalto a mezzo della convenzione So.re.sa;
- tale circostanza è stata confermata nel precedente giudizio cautelare all'udienza del 31.7.2024 dall'Architetto che sul punto ha dichiarato che “l'ordine n. 4500025660 Per_1 del 2.5.2019 in favore della non trovava riscontro nei necessari atti tecnici CP_4 e amministrativi. E non poteva esserlo visto che la manutenzione antincendio era svolta dalla diversa società Edison Facility S.p.a.”;
- l'“ordine di acquisto” n. 450002566 del 2.5.2019, dunque, non doveva essere effettuato;
- sulla base di tale “ordine di acquisto” è stata emessa (anche in tal caso solo dopo due giorni) la fattura n. 34 del 4.5.2019 (cfr. pagg. 8 – 10 del documento 0, nonché pagg. 37 - 39 di tale doc. n. 5 della produzione attorea), come emerge dalla circostanza per la quale su quest'ultima è indicato il suindicato numero d'ordine, nonché successivo mandato di pagamento n. 2709464 del 7.5.2019, che richiama la fattura n. 34 del 4.5.2019 (cfr. pag. 11 del documento 0, nonché pag. 40 del medesimo doc. n. 5);
- successivamente, come emerge dalla ricevuta di pagamento depositata in data 26.6.2025 Parte dalla quest'ultima ha pagato alla la somma di € 143.447,60 (€ CP_4 117.580,00 + IVA per € 25.867,60) per lavori mai affidati a tale società (né tantomeno eseguiti da quest'ultima).
Venendo, infine, all'ordine n. 4500066470 dell'8.10.2019 (cfr. pag. 12 del doc. 0, nonché pag. 41 del doc. n. 5 della produzione attorea) in favore di er complessivi CP_4
€ 118.687,88 (€ 97.285,15 + IVA per € 21.402,73), avente ad oggetto i lavori edili di messa in sicurezza di alcuni locali PS PI (sostituzione pannelli delle controsoffittature, verifica marmi lesionati, rivestimento corridoi, ripristino intonaci ammalorati):
- come risulta dalla “scheda di sopralluogo” del 24.2.2023 a firma del geom. CP_14
, dell'ing. e dell'arch. (cfr. doc. 23 della
[...] CP_15 Persona_1 produzione attorea), il cui contenuto è stato confermato da questi ultimi nella precedente fase cautelare all'udienza del 31.7.2024, tali lavori non sono stati affidati alla CP_4 (né tantomeno eseguiti dalla stessa), ma alla
[...] CP_16
18 - tale circostanza è stata ulteriormente confermata dall'Architetto che, dopo aver Per_1 confermato il contenuto di quanto riportato nelle conclusioni di tale “scheda di sopralluogo” sul punto ha dichiarato: “Rappresento che anche in tal caso ho effettuato personalmente i controlli amministrativi. Preciso che il sopralluogo è stato effettuato su mia richiesta proprio perché avevo rilevato che l'ordine n. 4500066470 dell'8.10.2019 in favore della non trovava riscontro nei necessari atti tecnici e amministrativi, CP_4 che non esistevano”.
- l'“ordine di acquisto” n. 4500066470, dunque, non doveva essere effettuato;
- sulla base di tale ordine è stata emessa (anche in tal caso dopo soli due giorni) la fattura n. 121 del 10.10.2019 (cfr. pagg. 13 -14 del doc. 0, nonché pagg. 13 – 15 del doc. 0, nonché pagg. 42 - 44 del già menzionato doc. n. 5), come emerge dalla circostanza per la quale su quest'ultima è indicato il suindicato numero d'ordine effettuato dal ricorrente, nonché successivo mandato di pagamento n. 2721082 del 28.10.2019 (cfr. pag. 16 del doc. 0, nonché pag. 45 di tale doc. n. 5), che richiama la fattura n. 121 del 10.10.2019;
- successivamente, come emerge dalla ricevuta di pagamento depositata in data 26.6.2025 Parte dalla quest'ultima ha pagato alla la somma di € 118.687,88 (€ CP_4 97.285,15 + IVA per € 21.402,73) per lavori mai affidati a tale società (né tantomeno eseguiti da quest'ultima).
Per completezza si evidenzia che le suindicate ricevute di pagamento, che come innanzi Parte evidenziato depositate dalla in corso di causa il 26.6.2025, sono state acquisite ex art. 421 c.p.c., costituendo indispensabile approfondimento degli elementi già agli atti del giudizio (da ultimo i suindicati mandati di pagamento).
Il , peraltro, ha specificamente dichiarato di non opporsi all'acquisizione delle stesse CP_1 (cfr. verbale di udienza del 25.9.2025).
In ragione di quanto fin qui esposto, che assorbe ogni altra questione, deve ritenersi che il
, emettendo i suindicati “ordini di acquisto”, ha concorso con altri dipendenti della CP_1 ricorrente (che sulla base di tali ordini hanno concesso il “benestare alla fatturazione” e successivamente emesso i relativi mandati di pagamento, nonché effettuato i pagamenti), oltre che con la e la (che hanno emesso le fatture e Controparte_3 CP_4 incassato i relativi importi) - soggetti tutti con i quali, pertanto, risponde in solido - nell'esborso da parte della ricorrente medesima di somme non dovute a tali società per complessivi € 437.887,61.
Parte Di qui il diritto della ricorrente al risarcimento del danno pari a tale importo nei confronti di , nonché la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento Controparte_1 dello stesso.
Per completezza, si osserva:
- che è inconferente il richiamo in memoria difensiva all'art. 2049 c.c., visto che esso disciplina la responsabilità del datore di lavoro per i danni cagionati dai propri dipendenti a terzi;
- che, in ragione dell'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, diversamente da quanto sostenuto in memoria difensiva, per l'accertamento del credito risarcitorio vantato dalla ricorrente non vi è necessità di attendere gli esiti finali dell'azione penale.
19 In ragione di quanto previsto dall'art. 686 c.p.c. il suindicato sequestro conservativo (disposto con decreto emesso inaudita altera parte il 25.6.2024 nell'ambito del giudizio cautelare ante causam n. 12661/2024 R.G., e confermato con ordinanza dell'1/2.8.2024), si converte ex lege in pignoramento.
I compensi di lite del giudizio in esame e di quello cautelare n. 12661/2024 R.G (nonché dei relativi contributi unificati versati, pari rispettivamente ad € 607,00 ed € 259,00, per complessivi € 866,00), liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) condanna a pagare in favore della , per Controparte_1 Parte_1 le causali di cui in parte motiva, la complessiva somma di € 437.887,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna posta del credito al saldo;
b) condanna a pagare in favore della i Controparte_1 Parte_1 compensi di lite, che liquida in € 12.000,00 oltre Iva e Cpa e spese forfettarie nella misura del 15%, nonché € 866,00 per contributi unificati.
Si comunichi.
In Napoli, il 29.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
20
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti della controversia iscritta al n. 20570/2024 R.G.;
premesso che, su richiesta delle parti (cfr. verbale di udienza del 25.9.2025), con decreto del 25.9.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 28.10.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 Arturo Testa
- ricorrente -
E
, nato ad [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.to Pasquale Frisina e Maria Giovanna Cannavacciuolo
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 30.9.2024 la - d'ora in poi (per Parte_1 Parte brevità) - ha instaurato il giudizio di merito in relazione all'ordinanza cautelare dell'1/2.8.2024, emessa nell'ambito del giudizio cautelare instaurato ante causam n. 12661/2024 R.G., che ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte il 25.6.2024 con cui è stato autorizzato, nei limiti in cui la legge ne ammette il pignoramento, il sequestro conservativo a carico di : Controparte_1
• sul TFS (trattamento di fine servizio) presso l'INPS, di cui è creditore;
Controparte_1
• sulle somme giacenti sul conto corrente intestato allo stesso ed intrattenuto presso
[...]
filiale di Centro Direzionale Via G. Porzio n. 4, Controparte_2 Pt_1 ovvero su ogni altro istituto di credito;
• sui seguenti beni immobili di cui è proprietario il riportati nel N.C.E.U. Controparte_1 del Comune di Acerra:
- Foglio 32, Particella 300 sub. 11 sito nel Comune di Acerra alla Via Sangro n. 2 Piano T per diritti di proprietà 1000/1000
- Foglio 32, Particella 300 sub. 6 sito nel Comune di Acerra Via Volturno n. 266 Piano T per diritti di proprietà 1000/1000
1 - Foglio 32, particella 300 sub. 9 sito nel comune di Acerra Via Prolungamento Via Volturno piano 2 per diritti di proprietà 1000/1000
- Foglio 32 Particella 300 Sub 10 sito nel Comune di Acerra alla Via Volturno piano S1 per diritti di proprietà 1/3 il tutto fino alla concorrenza dell'importo di € 437.887,61.
A fondamento della domanda, nel richiamare il precedente ricorso ex artt. 699 ter e 671 c.p.c., Parte la ha dedotto:
- che nell'ambito di verifiche svolte in relazione ad una serie di procedure amministrative di affidamento a terzi di lavori e/o prestazioni di servizi, oltre che di pagamento di questi ultimi, sono emerse una serie di gravi irregolarità, tra cui emissioni di ordini e mandati di pagamento in favore di ditte in assenza di provvedimenti di affidamento dei lavori a queste ultime, nonché emissioni di pagamento per lavori non eseguiti;
- che tali irregolarità hanno coinvolto una serie di dipendenti dell'istante, tra cui
[...]
, e sono state oggetto di plurime denunce alla Procura della Repubblica CP_1 presso il Tribunale di Napoli;
- che, in particolare, quanto al è emerso che lo stesso ha emesso tre ordini di CP_1 acquisto, per complessivi € 437.887,61, uno in favore della (p.iva Controparte_3
) e due in favore della P.IVA ), in relazione a P.IVA_1 CP_4 P.IVA_2 lavori mai affidati a queste ultime (oltre che poi mai effettuati dalle medesime) come analiticamente specificato in ricorso;
- che a tali ordini di acquisto, a fronte delle fatture delle suindicate società, è seguita l'emissione (da parte di altri dipendenti) dei mandati di pagamento;
- che, nell'ambito del procedimento penale n. 18981/2022 R.G.N.R., pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, avente ad oggetto una serie di Parte condotte poste in essere dai dipendenti della il Gip ha convalidato il sequestro preventivo disposto dal P.M. avente ad oggetto una serie di somme di denaro rinvenute nella disponibilità di ciascuno degli indagati, tra cui il;
CP_1
- di aver sottoposto a procedimento disciplinare, sospendendolo dal Controparte_1 servizio in via cautelare;
- che era intenzione della ricorrente di agire nei confronti del , così come ha fatto CP_1 con il ricorso in esame, al fine di ottenere dallo stesso il risarcimento dei danni dal medesimo procurati nella misura corrispondente agli importi indebitamente percepiti dalle suindicate ditte;
- che per il è stata prevista la cessazione dal servizio in data 1.6.2024 per CP_1 raggiungimento dell'età pensionabile;
- che, pertanto, quest'ultimo è creditore del TFS;
- che, inoltre, egli è proprietario degli immobili indicati nel suindicato decreto di sequestro conservativo ed è titolare di somme che giacciono sul conto corrente intrattenuto presso la filiale di Napoli Centro Direzionale Via G. Controparte_2 Porzio n. 4, ove ha disposto l'accredito dello stipendio;
- di aver chiesto il decreto di sequestro in quanto ha temuto di perdere le suindicate uniche garanzie del suindicato credito in ragione della consistenza dell'entità del relativo risarcimento.
Parte La ricorrente, ha inoltre, allegato:
- che, in seguito alla suindicata ordinanza cautelare dell'1/2.8.2024, emessa nell'ambito del predetto giudizio cautelare ante causam n. 12661/2024 R.G., ha trascritto il sequestro conservativo sui beni di proprietà del;
CP_1
- che gli atti del procedimento penale sono ancora coperti dal segreto istruttorio;
2 - che, come emerso in tale precedente giudizio cautelare in seguito dell'audizione del dipendente arch. (dirigente tecnico dell'ufficio manutenzione immobili Persona_1 ed impianti tecnici): Parte Parte
• la (come tutte le e le Aziende Ospedaliere CP_5 CP_6
si serve di un sistema informatico regionale, chiamato SIAPS, nonché di
[...] un programma chiamato SAP;
• tale programma gestisce tutte le procedure contabili relative all'affidamento di lavori (oltre che di servizi e forniture);
• una volta che la procedura di affidamento di lavori si conclude con il relativo provvedimento di affidamento ad una determinata società, il funzionario incaricato inserisce nel sistema informatico l'“ordine di acquisto” in favore di quest'ultima;
• sulla base di tale “ordine di acquisto” la società affidataria inizia i lavori;
• ultimati i lavori, l'amministrazione provvede ad inserire nel sistema informatico il benestare alla fatturazione;
• successivamente, la società in questione, ricevuta la comunicazione via pec di tale benestare, invia la fattura elettronica;
• infine, sulla base di tale fattura viene emesso il mandato di pagamento e le somme vengono erogate.
- che è documentalmente provato, come specificato in ricorso, che il - approfittando CP_1 della sua posizione di dipendente della - ha intenzionalmente e Parte_2 consapevolmente impartito “ordini di acquisto” in relazione a lavorazioni mai affidate alle predette società ( oltre che da queste ultime Controparte_3 CP_4 non eseguite, consentendo così la realizzazione di operazioni volte a sottrarre danaro Parte pubblico ai danni della medesima per complessivi € 437.887,61.
Sulla base di tali premesse, evidenziando l'illiceità della condotta di Controparte_1 Parte sotto una serie di profili, la ha così concluso:
1) convalidare il sequestro emesso dal Tribunale di Napoli, sezione Lavoro con decreto inaudita altera parte del 25.06.2024 confermato con ordinanza del 02.08.2024;
2) accertare e dichiarare che, per effetto dell'inadempimento, da parte del sig.
[...]
, degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con , CP_1 Parte_2 quest'ultima ha subito un danno patrimoniale di ammontare pari a € 437.887,61, ovvero alla diversa somma maggiore o minore che fosse ritenuta di giustizia;
3) per l'effetto, condannare il sig. sig. a pagare in favore della Controparte_1 Parte_1
, l'importo di € 437.887,61, ovvero la diversa somma maggiore o minore che fosse
[...] ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito sino all'integrale soddisfo;
4) in dipendenza della predetta sentenza di condanna, convertire il sequestro conservativo in pignoramento;
il tutto, con vittoria dei compensi di lite.
Si è costituito tempestivamente in giudizio che, contestando il Controparte_1 fondamento della domanda, ha concluso chiedendo di: Revocare il decreto del 25.6.2024 emesso ai sensi degli art. 669 sexies, 2° comma e 671 c.p.c. e, nel merito rigettare integralmente, per i motivi esposti, il successivo ricorso promosso dalla
con condanna alle spese di giudizio e con distrazione in favore dei Parte_2 sottoscritti procuratori antistatari.
In particolare il ha dedotto: CP_1
3 - che la qualifica e la posizione funzionale ricoperta non gli consentivano di disporre alcun pagamento di fatture o servizi, né di autorizzare ditte alla fornitura dei servizi, poiché ciò esulava dalle sue mansioni;
- che, infatti, nonostante siano decorsi due anni dall'inizio delle indagini, ancora non è stato rinviato a giudizio;
Parte
- che nel corso del giudizio cautelare la ha depositato delle “stampe di videata” relative alle contestate forniture di servizi “assunte come inserite (digitate nel sistema) dal sig.
di cui “se ne disconosce, anche in questa sede, “la paternità della Controparte_1 digitazione” come da denuncia querela” del 22.10.2024;
- che, come risulta dalla consulenza informatica redatta dall'ing. e Persona_2 dall'esperto informatico sig. depositata in atti: il sistema informatico Controparte_7 Parte della è privo di “password temporanea che consente di individuare l'operatore che effettivamente provvede all'inserimento dei dati”; “il sistema informativo della Parte_2
non ha adottato neppure le misure minime per la sicurezza informatica non essendo
[...] in grado neppure di garantire una corretta gestione delle Utenze Operative del sistema informatico SAP ma addirittura diffondendo tra i dipendenti utenze e password”;
- che “ridicola è stata la scoperta che tutti gli operatori abilitati potessero inserire dati non pertinenti alle loro funzioni”;
- che il “non ha pratica informatica e non ha ricevuto alcuna preparazione in merito CP_1 da parte datoriale”;
- che “il procedimento cautelare azionato e quello di merito, qui instaurato, appaiono prematuri rispetto alla conclusione del procedimento penale” che è ancora nella fase delle indagini preliminari;
- che “l'imperativo normativo vigente, imponeva di postergare ogni provvedimento, anche di natura disciplinare e di merito, all'esito del giudizio penale o del completamento almeno delle indagini non ancora concluse”; Parte
- che, avendo la “implementato un sistema di inserimento dati insicuro e consentito il pagamento di fatturazioni in assenza di controllo, anche cartaceo, sulle preventive autorizzazioni, deve considerarsi, in primo luogo, essa stessa responsabile degli ammanchi”;
- che “non era ravvisabile alcuna urgenza di provvedere in questa sede, essendo già state soddisfatte le garanzie necessarie a tutela della procedente, per il Controparte_8 recupero delle somme elargite a terzi, attraverso i provvedimenti di sequestro preventivo ed indiscriminato dei beni del ricorrente, da parte degli inquirenti”;
- che “anche il rinvio a giudizio di un pubblico dipendente non può comportare in via automatica e, quindi, a prescindere da qualsivoglia valutazione sull'opportunità del provvedimento datoriale, l'adozione della misura cautelare del trasferimento d'ufficio o della sospensione dal servizio del dipendente”;
- che “l'amministrazione può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine del procedimento penale “nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato” al dipendente”;
- che “in ogni caso, il provvedimento per cui è procedimento è illegittimo poiché disposto nei confronti del dipendente in palese violazione, altresì, del principio di proporzionalità tra sanzione e infrazione (che si assume inesistente), che come è noto, costituisce criterio di più opportuna valutazione ad opera del Giudice della legittimità della sanzione irrogata”;
- che “la posizione del ricorrente appare totalmente e sostanzialmente estranea, ed il numero spropositato di indagati è certamente indirizzato al clamore mediatico”;
4 - che “la responsabilità del datore di lavoro è, altresì, di tutta evidenza, non avendo operato il dovuto controllo sulle disposizioni di pagamento delle fatture e per correggere eventuali errori in esse contenute”;
- che l'azienda è responsabile ex art. 2049 c.c., “responsabilità … insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa”;
- che, “nel caso di specie l'illecito sarebbe stato commesso dai funzionari contabili e/o gerarchicamente superiori (per competenze e mansioni) al resistente, incaricati dall' , unica responsabile per omessa vigilanza e controllo, che dovrebbe Controparte_8 in primis sanzionare se stessa”;
- che “il provvedimento richiesto rimane ingiustificato, poiché non supportato da alcun elemento di oggettiva responsabilità del sig. ”; Controparte_1
- che “esula dal concetto di imminenza qualunque correlazione con la fisiologica durata del processo di merito”;
- che sono prive di valore probatorio le “tre videate con la scritta editato da Controparte_1 di dubbia provenienza”;
- “l'assoluta assenza di coinvolgimento del dipendente resistente che non ha neanche compiuto accesso ai sistemi informatici per sostanziale carenza di alfabetizzazione informatica ed idiosincrasia verso i sistemi telematici”;
- che, “infatti, per i compiti di ufficio è solito utilizzare i tradizionali elementi cartacei, sottoscritti e timbrati, affidandosi a colleghi e/o superiori per le evasioni telematiche degli incartamenti dopo che questi ultimi li abbiano avallati e valutati”;
- che “la vicenda pandemica ha oltremodo ingiustamente aggravato la situazione, poiché vi è stata l'impossibilità sostanziale di presidiare costantemente l'ufficio di assegnazione che certamente è rimasto aperto all'accesso di soggetti estranei in assenza di sostanziale ed Part efficace controllo degli accessi, mai disposti dall' ”;
- che “allo stato non è dato sapere neanche il momento storico delle presunte digitazioni dei dati che se coincidenti con le date di fatturazione o presunto inserimento dei dati vedrebbero l'assenza in servizio del (confr. Allegato n. 10)”; CP_1
- che “nessuna condotta illecita è stata posta in essere dal resistente”.
All'udienza di discussione del 16.1.2025 la causa è stata rinviata per consentire a parte Parte resistente di esaminare la documentazione depositata dalla il 15.1.2025.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti unitamente al ricorso e alla memoria Parte difensiva, nonché ex art. 421 c.p.c. quella depositata dalla il 15.1.2025 e quella depositata dal il 19.2.2025, non è stata ammessa la prova testimoniale chiesta in ricorso, in quanto CP_1 in merito ai relativi capi articolati in quest'ultimo i testimoni ivi indicati sono già stati escussi nella fase cautelare previa lettura della formula di rito.
Neppure è stata ammessa la prova testimoniale chiesta in memoria difensiva in quanto articolata su capi irrilevanti e/o inammissibili per avere ad oggetto valutazioni e/o circostanze generiche.
È, invece, stata ammessa ed espletata la prova testimoniale chiesta dalla ricorrente (nella persona di ) alle udienze del 16.1.2025 e 27.3.2025, a cui parte resistente ha CP_9 specificamente dichiarato di non opporsi (cfr. verbale di udienza del 27.3.2025).
Infine, disposta l'acquisizione degli atti del giudizio n. 12661/2024 R.G. relativi alla precedente fase cautelare, nonché ai sensi dell'art. 421 c.p.c. gli ulteriori documenti depositati Parte dalla in data 26.5.2025, la causa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive entro il 10.10.2025.
5 Nessuna delle parti ha depositato note difensive entro la suindicata data del 10.10.2025.
Al riguardo si evidenzia che diversamente da quanto dedotto dal nelle note scritte CP_1 del 27.10.2025, l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata per discussione con autorizzazione al deposito di note difensive non doveva essere comunicata dalla cancelleria visto che non è stata emessa in seguito ad una “riserva”, ma all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 25.9.2025.
*** La domanda è fondata.
Parte Per una corretta comprensione della vicenda, visto che con il ricorso in esame la ha instaurato il giudizio di merito in seguito al suindicato decreto di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte in data 25.6.2024 nell'ambito del giudizio cautelare n. 12661/2024 R.G., e confermato con ordinanza dell'1/2.8.2024, in via preliminare si evidenzia:
- che il ricorso ex artt. 699 ter e 671 c.p.c. n. 12661/2024 R.G. aveva ad oggetto esclusivamente la richiesta di sequestro conservativo;
- che quest'ultimo costituisce uno strumento volto ad assicurare una tutela immediata e provvisoria di un diritto di credito del soggetto ricorrente;
tutela che si realizza mediante la sottrazione della disponibilità di beni - che costituiscono la c.d. garanzia generica ex art. 2740 c.c. - alla libera disponibilità del debitore al fine di impedire che quest'ultimo li sottragga al proprio patrimonio e dunque vanifichi le aspettative creditorie;
- che l'azienda ricorrente aveva allegato a fondamento della domanda di sequestro, tra l'altro, la sussistenza di un credito risarcitorio nei confronti del convenuto
[...]
conseguente alla emissione da parte di quest'ultimo di tre “ordini di acquisto” CP_1 in favore di due società ( e per lavori mai Controparte_3 CP_4 affidati a queste ultime (oltre che non eseguiti dalle stesse); ordini ai quali - all'esito dei successivi mandati di pagamento effettuati da altri colleghi - sono seguiti i relativi pagamenti per complessivi € 437.887,61;
- che, pertanto, il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna di
[...]
al pagamento della somma di € 437.887,61 a titolo risarcitorio. CP_1
In ragione di quanto appena esposto:
- sono inconferenti le argomentazioni difensive del - già dedotte nella precedente fase CP_1 cautelare, nonché riproposte nel presente giudizio di merito - in tema di sanzioni disciplinari, visto che il giudizio in esame non ha ad oggetto alcuna sanzione disciplinare;
- è parimenti irrilevante ai fini di causa il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. disposto il 20.12.2022 dal Pubblico Ministero nell'ambito del procedimento penale pendente anche per i fatti per cui è causa;
sequestro preventivo convalidato dal G.i.p. il 27.12.2022 limitatamente alle “somme di denaro” (sono state rigettate le richieste di convalida e sequestro dei “conti correnti bancari/postali …”).
Ed invero, come già rappresentato nella predetta ordinanza cautelare dell'1/2.8.2024, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.:
- persegue finalità diverse da quelle suindicate del sequestro conservativo, essendo volto (a differenza di quest'ultimo) a vanificare il “pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri”;
6 - può essere disposto in relazione alle cose per le quali è consentita la confisca (240 c.p.), la quale, però, presuppone la conclusione del processo penale con una sentenza di condanna, sentenza che pertanto potrebbe essere emessa anche dopo anni, casomai all'esito del giudizio di secondo grado.
È, dunque, infondata la tesi del resistente per la quale non vi sarebbe stata “necessità di ulteriori provvedimenti cautelari in aggiunta a quelli già in essere, attraverso il sequestro preventivo disposto dal P.M”.
Ad abundantiam, peraltro, non può non evidenziarsi:
- che (come già innanzi esposto) il sequestro preventivo penale ha avuto ad oggetto solo le
“somme di denaro” presenti (tra l'altro) “sui conti correnti bancari” del convenuto al 20.12.2022, alla data del sequestro disposto dal Pubblico Ministero;
- che il neppure ha dedotto l'importo delle somme sequestrategli;
CP_1 Parte
- che con il ricorso cautelare che ha preceduto il giudizio in esame la ha chiesto ed ottenuto il sequestro, oltre che delle somme giacenti sul conto corrente del medesimo CP_1 (di cui al predetto decreto del 25.6.2024), anche del TFS e di una serie di immobili.
Sempre in relazione al suindicato sequestro conservativo, infine, come già esposto nella suindicata ordinanza dell'1/2.8.2024, si evidenzia:
- che è pacifico tra le parti, oltre che risultante dalla documentazione prodotta dalla ricorrente (cfr. delibera n. 569 del 19.3.2024 e busta paga in atti ove è riportato il numero di matricola del nella prima indicato - cfr. doc. 17 e 18), che il rapporto di lavoro tra le stesse è CP_1 cessato a decorrere dall'1.6.2024 per sopraggiunto limite di età;
- che, pertanto, il convenuto è creditore nei confronti dell'INPS del TFS che, come dedotto dall'Inps nella fase cautelare, ammonta ad € 43.614,73 “pagabili dal primo giugno 2025”;
- che tale emolumento, benché al momento del sequestro non era esigibile nei confronti di tale ente, era immediatamente ottenibile dagli istituti di credito che concedono l'anticipazione dello stesso sotto forma di prestito;
- che, visto che il TFS non è erogato dalla datrice di lavoro, ma dall'INPS, non si verte in ipotesi di compensazione impropria (che escluderebbe la sussistenza di limiti al pignoramento);
- che, sia nel predetto giudizio cautelare, sia in quello in esame, il ricorrente non ha contestato:
• di essere intestatario di conto corrente presso Controparte_2
filiale di Direzionale Via G. Porzio n. 4 e che presso lo stesso
[...] Parte_1 aveva chiesto l'accredito della retribuzione;
circostanza peraltro documentata (cfr. doc. 20 produzione attorea);
• di essere proprietario degli immobili oggetto di domanda di sequestro (poi sequestrati), come peraltro emerge dalle visure catastali in atti (cfr. anche i chiarimenti resi da parte ricorrente all'udienza dell'11.6.2024 (relativa al giudizio cautelare) in merito alle modifiche della toponomastica menzionate nelle visure storiche).
Ciò posto, venendo al giudizio di merito incardinato con il ricorso in esame, si osserva quanto segue.
Parte A fondamento del credito vantato, la (ribadendo quanto già esposto nel predetto ricorso per sequestro conservativo cautelare ante causam n. 12881/2024) ha dedotto:
7 - che il suo dipendente ha emesso tre “ordini di acquisto” in favore Controparte_1 della dalla er lavori mai affidati a queste ultime Controparte_3 CP_4 (oltre che non eseguiti dalle stesse);
- che, a fronte delle fatture poi emesse da tali società, queste ultime hanno ottenuto i relativi pagamenti (non dovuti) in seguito all'emissione di ordini di pagamento effettuati da colleghi del convenuto.
Parte Più in particolare la ha allegato che il , tramite il sistema informatico utilizzato CP_1 dall'azienda, ha emesso i seguenti “ordini di acquisto” in assenza del preventivo affidamento dei relativi lavori/servizi:
1) ordine di acquisto n. 4500028833 del 04.06.2019 in favore di per Controparte_3 complessivi € 175.752,13 (€ 144.059,12 + IVA per € 31.693,01), avente ad oggetto i lavori di messa in sicurezza delle pareti e dei cornicioni del (cfr. pag. 1 Parte_3 del doc. 0, nonché pag. 30 del doc. n. 5 della produzione attorea):
2) ordine n. 4500025660 del 2.5.2019 in favore di per complessivi € CP_4 143.447,60 (€ 117.580,00 + IVA per € 25.867,60), avente ad oggetto i lavori di adeguamento impianto antincendio presso il DS 25 (cfr. pag. 7 del doc. 0, nonché pag. 36 di tale doc. n. 5):
8 3) ordine n. 4500066470 dell'8.10.2019 in favore di per complessivi € CP_4 118.687,88 (€ 97.285,15 + IVA per € 21.402,73), avente ad oggetto per i lavori edili di messa in sicurezza di alcuni locali PS PI (cfr. pag. pag. 12 del doc. 0, nonché 41 di tale doc. n. 5):
9 Con riferimento al suindicato ordine di pagamento dell'8.10.2019, si evidenzia che, come si vedrà in seguito, a dispetto dell'annotazione a matita in alto a destra (che evidentemente non ha alcun valore), in relazione allo stesso è stato emesso il mandato di pagamento e l'importo in esso indicato è stato pagato alla CP_4
Prima di passare all'esame delle specifiche questioni per cui è causa è necessario tenere presente la procedura amministrativa relativa all'affidamento di lavori e al pagamento degli stessi.
Parte Nello specifico, come chiarito dall'arch. , dipendente della in qualità Persona_1 di dirigente tecnico dell'ufficio manutenzione immobili ed impianti tecnici (inquadrato come dirigente ingegnere, sebbene architetto) escusso nella precedente fase cautelare all'udienza del 31.7.2024, previa lettura della formula di rito (dunque, in qualità di testimone), e come peraltro dedotto nel ricorso in esame e non contestato in memoria difensiva: Parte
- la (come tutte le e le Aziende ) Parte_2 Controparte_10 si serve di un sistema informatico;
- tale programma gestisce tutte le procedure contabili relative all'affidamento di lavori, oltre che di servizi e forniture;
- una volta che la procedura di affidamento di lavori si conclude con il relativo provvedimento di affidamento ad una determinata società, il funzionario incaricato inserisce nel sistema informatico l'“ordine di acquisto” in favore di quest'ultima;
- sulla base di tale “ordine di acquisto” la società affidataria inizia ad eseguire i lavori;
10 - ultimati i lavori, l'amministrazione inserisce nel sistema informatico il “benestare alla fatturazione”;
- successivamente, la società in questione, ricevuta la comunicazione via pec di tale
“benestare”, invia la fattura elettronica;
- infine, sulla base di tale fattura viene emesso il mandato di pagamento e le somme vengono erogate.
Tornando al caso in esame, si evidenzia che gli ordini di acquisto n. 4500028833 del 04.06.2019 e n. 4500066470 dell'8.10.2019 riportano in alto a sinistra proprio il nome ed il cognome di . Controparte_1
Parte Inoltre, nel corso del giudizio cautelare, e segnatamente in data 30.7.2024, la ha depositato tre “schermate” del sistema informatico dalla stessa utilizzato (acquisite, come innanzi evidenziato, unitamente alle produzioni delle parti e ai verbali di causa della fase cautelare) - in sostanza le riproduzioni fotografiche di tre “pagine” di quest'ultimo - relative ai tre suindicati “ordini di acquisto”.
Orbene, da tali “schermate” del sistema informatico si evince che i suindicati “ordini di acquisto” (in relazione a ciascuno dei quali sono indicati, tra l'altro: il numero e la data di emissione, la società “fornitore”, i lavori/ servizi sotto la dizione “testo breve” e il prezzo degli stessi), sono stati “creati” da (cfr. il primo rigo di ciascuna schermata Controparte_1 ove è indicato il numero dell'ordine di acquisto con accanto la dicitura “creato da CP_1
”:
[...]
11 12 Nel giudizio in esame il : CP_1
- ha dedotto di disconoscere “la paternità della digitazione” delle suindicate schermate del sistema informatico (in memoria difensiva chiamate “stampe di videata” - cfr. pag. 2) e ha rappresentato che in data 22.10.2024 ha sporto la denuncia - querela al riguardo (cfr. doc. 3), ove - tra l'altro - si legge: “disconosce di aver inserito personalmente nel sistema informatico le schermate testé indicate prodotte il dì 30.7.2024 dalla ”; Pt_4
- ha allegato di non aver disposto alcun pagamento di fatture e di non aver autorizzato alcuna fornitura di servizi (“la qualifica e la posizione funzionale ricoperta (geometra di ufficio tecnico) non consentivano, allo stesso, di disporre alcun pagamento di fatture o servizi, né di autorizzare ditte alla fornitura dei servizi”);
- ha richiamato le risultanze di una consulenza di parte da cui si desumerebbe che il sistema Parte informatico utilizzato dalla non sarebbe sicuro, visto che le password sono “statiche” Parte ed in quanto al medesima avrebbe operato “addirittura diffondendo tra i dipendenti utenti e password” (cfr. pag. 4 del ricorso).
Orbene, quanto alla consulenza di parte, si rileva che la stessa non apporta elementi utili alla decisione visto che i consulenti l'hanno redatta senza avere avuto accesso agli hardware e ai Part software in uso alla icorrente.
I consulenti di parte, peraltro:
- hanno preso le mosse da un da un dato errato, e segnatamente dalla circostanza per la quale
“dalla documentazione agli atti” si evincerebbe “che il sig. , Controparte_1 presumibilmente, abbia utilizzato ripetutamente il Sistema Informatico SAP preposto Dall' per effettuare affidamenti e pagamenti” (v. pag. 6, punto 4, della Parte_1
CTP), laddove dalla documentazione in atti non risultano affidamenti e pagamenti effettuati Parte dal ricorrente;
“affidamenti e pagamenti” che, peraltro, la neppure ha allegato (come innanzi esposto, al ricorrente è stato imputato esclusivamente di aver emesso gli “ordini di pagamento”);
- hanno emesso una valutazione che non si basa su alcuna circostanza specificamente provata, ma - anche in tal caso - esclusivamente su quanto agli stessi riferito dal CP_1 medesimo.
In particolare, quanto a quest'ultima, alle pagine 6 e 7 di tale consulenza di parte si legge:
“è significativo riportare quanto evidenziato dal Sig. , che alla attivazione delle CP_1 procedure, venne consegnata una notula unica con l'elenco dei dipendenti “abilitati” e con a fianco le password di venti soggetti “abilitati” con l'evidente risultato che ciascuno di essi ha ricevuto 20 Credenziali Operative per l'utilizzo del Sistema Informatico”). Dunque chiunque poteva Accedere al Sistema Informatico Operando con le Credenziali del dipendente sig. ”. Controparte_1
In ogni caso, tale ultima affermazione è stata totalmente sconfessata dal testimone CP_9
, alla cui escussione il ha specificamente dichiarato di non opporsi (cfr. verbale
[...] CP_1 di udienza del 27.3.2025) che, tra l'altro, ha chiarito: Parte
- che da sempre ciascun dipendente della una volta ricevute le credenziali, e segnatamente nome utente e password, al primo accesso al sistema informatico hanno dovuto necessariamente modificare la password assegnatagli, scegliendone una a propria scelta;
- che, infatti, da sempre la password di primo accesso consegnata a ciascun dipendente, anche se priva di scadenza, non è operativa, nel senso che non consente l'accesso ad alcuna funzione;
13 - che, pertanto, per poter operare, ciascun dipendente è stato costretto a modificare la password;
- che, inoltre, è sempre stato possibile aggiornare la password;
- che, conseguentemente, ciascun dipendente è l'unico a conoscere la password operativa.
In particolare il testimone , integrando e meglio precisando quanto aveva CP_9 dichiarato il testimone , ha riferito: Persona_1 A.D.R.: “non conosco . Non ho rapporti di parentela o affinità con lui”. Controparte_1 Part A.D.R.: “io sono un dipendente della Sono il direttore della UOC CP_5 Informatizzazione e Transizione Digitale dall'1.9.2020. Preciso che fino al 31.1.2023 lo sono stato come “facente funzioni”. Part A.D.R.: “il sistema informatico SIAPS viene utilizzato dalla per le fasi delle gare, dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione e alla stipula del contratto. Per le fasi esecutive di gestione dei contratti di appalto viene utilizzato il sistema informatico SIAC. Faccio presente che “SIAC” sta per Sistema Informativo Amministrativo Contabile”. Part A.D.R.: “presso la il SIAC viene utilizzato dal 2017”. CP_5 Part A.D.R.: “per accedere al SIAC i dipendenti della da sempre utilizzano delle credenziali che sono composte dal nome utente e da una password. Dunque il sistema di autenticazione dell'utente è ad un solo fattore. Preciso che il nome utente non è collegato al nome anagrafico Part dell'utente, ma è composto da una stringa di tre lettere, che sono “ ”, nonché da successivi quattro numeri”.
“negli anni il sistema di consegna delle credenziali è cambiato. Inizialmente, nel CP_11 2017, fu fatta una identificazione massiva degli utenti. In sostanza fu inviato al soggetto che Part gestisce il SIAC, e segnatamente alla SORESA S.P.A., l'elenco di dipendenti della a cui era assegnato un ruolo compatibile con l'utilizzo del SIAC. Faccio presente che presso le Part varie fu individuato un gruppo di “facilitatori”, ossia persone che erano una sorta di Part intermediari tra SORESA e le . La Soresa, in questa prima fase, tra cui, da accertamenti da me effettuati rientra il , inviò ai facilitatori della l'elenco degli CP_1 Parte_2 identificativi, dunque nome utente e password, relativi a ciascun dipendente. Dopo di che, furono redatte le lettere individuali per l'assegnazione delle credenziali ed ogni dipendente ricevette la lettera tramite l'area riservata del portale aziendale. Così è avvenuto per
[...]
. CP_1 Faccio presente dopo questa prima fase le credenziali furono consegnate a mano in busta chiusa, mentre successivamente, da circa tre anni, vengono inviate ai dipendenti all'indirizzo mail personale”. A.D.R.: “fin dall'inizio dell'utilizzo del SIAC i dipendenti, una volta ricevute le credenziali, e dunque nome utente e password, al primo accesso sono stati obbligati a modificare la password. Faccio presente che da sempre la password di primo accesso, a ciascun dipendente consegnata, anche se non ha scadenza, non è operativa, nel senso che non consente l'accesso ad alcuna funzione. Pertanto, per poter operare, i vari dipendenti sono stati costretti a modificare la password. Questo dunque vale anche con riferimento al dipendente
[...]
”. CP_1 A.D.R.: “i singoli dipendenti, una volta modificata la password al momento del primo accesso, hanno sempre avuto la possibilità di modificarla nuovamente”. Part A.D.R.: “presso la il ruolo di facilitatore l'ha avuto la struttura UOC CP_5 Sistemi Informatici e ICT che poi ha assunto il nome di UOC Controparte_12
. Attualmente il ruolo di facilitatore lo svolge un solo dipendente”.
[...]
14 A.D.R.: “nel caso di perdita della password, ora come dall'inizio, il dipendente invia una comunicazione al facilitatore che a sua volta trasmette a SORESA una richiesta di “reset password”. A questo punto SORESA invia al dipendente una password di nuovo accesso sulla e-mail personale, che in quanto password di primo accesso non è operativa. Dunque il dipendente, ricevuta questa password di primo accesso, per poter lavorare, la modifica. Questo garantisce che il dipendente è l'unico a conoscere la password operativa”. A.D.R.: “nella fase iniziale, dunque nel 2017, fu fatta una formazione massiva a tutti i dipendenti per insegnare loro come usare il SIAC. Altrimenti non avrebbero potuto lavorare. Questo lo so in quanto me lo ha riferito, su mia richiesta, l'attuale facilitatore, . Persona_3 Part Faccio presente che la non ha documentazione relativa a tale formazione a suo tempo effettuata. Nel 2023 è iniziata una nuova attività di formazione e affiancamento per l'utilizzo del sistema SIAC. Ciò in quanto erano state riscontrate varie difficoltà operative attribuite a carenza di formazione. Ad esempio, alcuni dipendenti non erano in grado di caricare un contratto o di emettere un ordine”. A.D.R.: “la data di inserimento dei singoli ordini, e comunque di qualsiasi altro documento, è quella che risulta apposta sul documento stesso dal SIAC”.
A questo punto il Tribunale ha consegnato al testimone copia cartacea della relazione a firma Parte dello stesso, depositata dalla ricorrente il 15.1.2025.
Il testimone, dopo averla letta, ha dichiarato:
“confermo tale relazione, pur con la precisazione, prima riferita, circa le modalità di consegna delle credenziali utilizzate nella prima fase nel 2017. Ed infatti, dopo la redazione di tale relazione ho approfondito il materiale disponibile in azienda”. A.D.R. “per il “log out”, cioè l'uscita dal sistema SIAC, il dipendente clicca sulla relativa icona. In ogni caso vi è un “time out” automatico di disconnessione. In sostanza dopo un tot di minuti che il sistema non viene utilizzato, avviene la disconnessione automatica. Non so dopo quanto tempo avveniva tale disconnessione automatica nel 2017, in quanto all'epoca Part non ero dipendente della ”.
A quanto fin qui esposto, deve aggiungersi che in data 30.7.2024 la ricorrente ha depositato anche la dichiarazione Prot. 0229722/u del 29/07/2024 a firma dal Direttore UOC GEFI (Gestione Economico Finanziaria), dott.ssa , che ha attestato che le suindicate Persona_4
“schermate” (anch'esse depositate il 30.7.2024) “sono state estratte dal Sistema Contabile ufficiale” e che gli ordini di acquisto in questione sono stati “eseguiti dall'utenza ASL0292 corrispondente al dipendente ”. Controparte_1
In sostanza da quanto fin qui esposto deriva che, diversamente da quanto dedotto dal CP_1 (anche nella denunzia querela depositata in atti), l'inserimento nel sistema informatico di un atto con le credenziali personali consente di attribuire la paternità dello stesso al dipendente a cui tali credenziali corrispondono.
Conseguentemente, visto che i suindicati “ordini di acquisto” per cui è causa risultano essere stati inseriti con le credenziali di , come risulta dalle suindicate Controparte_1 schermate, oltre che da quanto indicato negli ordini del 4.6.2019 e 8.10.2019, la “paternità” di tali atti è riconducibile al medesimo. CP_1
D'altra parte, a fronte di tale dato inconfutabile, quest'ultimo non ha allegato alcuna specifica circostanza che possa giustificare che, nonostante gli “ordini di acquisto” per cui è causa sono stati emessi con le sue credenziali, essi non sarebbero allo stesso riconducibili.
15 Per completezza, in aggiunta a quanto fin qui esposto, si evidenzia:
- che lo stesso ha dedotto che “tutti gli operatori abilitati potessero inserire dati CP_1 non pertinenti alle loro funzioni” (cfr. ultimi righi della pagina 3 della memoria difensiva);
- che, pertanto, la circostanza per la quale l'emissione degli ordini di acquisto per cui è causa esulava dalle mansioni del medesimo non esclude che egli li abbia emessi;
CP_1
- che, diversamente da quanto da quest'ultimo allegato, dagli “ordini di acquisto” per cui è causa, oltre che delle relative suindicate “schermate”, emergono le date - e segnatamente il 2.5.2019, il 4.6.2029 e l'8.10.2019 - in cui tali ordini sono stati inseriti nel sistema informatico;
- che, peraltro, ciò è confermato dalla testimonianza di che ha dichiarato CP_9 che “la data di inserimento dei singoli ordini, e comunque di qualsiasi altro documento, è quella che risulta apposta sul documento stesso dal SIAC”;
- che dai cartellini di presenza dallo stesso prodotti, emerge che nelle suindicate date CP_1 del 2.5.2019, 4.6.2029 e 8.10.2019 egli è stato in servizio;
- che, in ogni caso, l'eventuale formale assenza del nei giorni di emissione degli ordini CP_1 neppure sarebbe dirimente (a titolo meramente esemplificativo egli potrebbe comunque essersi recato in ufficio);
- che la deduzione del convenuto per la quale “La vicenda pandemica ha oltremodo ingiustamente aggravato la situazione, poiché vi è stata l'impossibilità sostanziale di presidiare costantemente l'ufficio di assegnazione”, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione;
- che, infatti, (a parte il fatto che alla dedotta impossibilità di presidiare l'ufficio non è collegata alcuna concreta conseguenza) gli “ordini di acquisto” per cui è causa, sono stati emessi nel 2019, e dunque in data anteriore alle misure disposte - notoriamente a decorrere dal mese di marzo 2020 - in ragione dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia;
- che il ha dedotto in memoria difensiva di avere una “carenza di alfabetizzazione CP_1 informatica ed idiosincrasia verso i sistemi telematici” e che, per tale motivo, sarebbe stato
“solito utilizzare i tradizionali elementi cartacei, sottoscritti e timbrati, affidandosi a colleghi e/o superiori per le evasioni telematiche degli incartamenti”, ma non ha articolato alcuno specifico mezzo di prova al riguardo, né prima ancora ha allegato le generalità di tali colleghi/superiori;
- che, infatti, il capo di prova di cui al n. 6) di cui alla pag. 15 del ricorso (“Vero è che il sig. aveva una “avversità” verso i sistemi informatici, non ne prediligeva Controparte_1 l'uso, non aveva effettuato corsi sulla sicurezza informatica e spesso chiedeva l'aiuto dei colleghi quando necessario per l'utilizzo dei sistemi informatici?”) oltre a contenere valutazioni, sul punto è generico (neppure indica le generalità dei colleghi a cui avrebbe richiesto aiuto) e, pertanto, non ammesso in quanto inammissibile.
A ciò si aggiunga che la dedotta “carenza di alfabetizzazione informatica”, nonché l'utilizzo da parte del dei soli “tradizionali elementi cartacei, sottoscritti e timbrati”, neppure CP_1 è plausibile.
Da un lato, infatti, la notoria informatizzazione delle pubbliche amministrazioni ha ormai imposto a tutti i dipendenti amministrativi (quale il ricorrente) l'utilizzo di sistemi informatici per l'espletamento delle rispettive mansioni.
Dall'altro, il è stato nominato quale “RUP” e “DL” nel dicembre 2019 (cfr. determina CP_1 dirigenziale n. 2294 del 19.12.2019 - doc. 5, pag. 6 e ss., della produzione attorea), ed è arduo immaginare l'espletamento di tali incarichi senza l'utilizzo dei sistemi informatici in essere presso la . Parte_5
16 Peraltro, come già innanzi riportato, il testimone ha riferito: CP_9 Part
“il sistema informatico SIAPS viene utilizzato dalla per le fasi delle gare, dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione e alla stipula del contratto. Per le fasi esecutive di gestione dei contratti di appalto viene utilizzato il sistema informatico SIAC”.
Deve, infine, rilevarsi:
- che, quanto dedotto dal in merito al collega , peraltro solo nelle CP_1 Controparte_13 note scritte del 27.10.2025, è irrilevante ai fini di causa;
- che, infatti, trattasi di posizione diversa da quella del convenuto che peraltro non essendo oggetto di domanda non è stata esaminata;
- che, peraltro, la circostanza dedotta in tali note scritte, per la quale lo , CP_13 indagato per le condotte analoghe di quelle al sig. , risulterebbe aver emesso ordini CP_1 di acquisto quando era assente in malattia non esclude in astratto – in assenza di conoscenza dei relativi fatti storici da parte del Tribunale – la riconducibilità degli ordini medesimi allo stesso (a titolo meramente esemplificativo, in quanto recatosi comunque in CP_13 ufficio, o per aver dato la propria password a terzi);
- che poi in occasione di uno degli ordini addebitati allo questi sarebbe stato CP_13
“addirittura ricoverato presso una struttura sanitaria”, trattasi di circostanza che, come si evince dal documento richiamato nelle medesime note scritte, è solo riferita dallo medesimo. CP_13
Appurato che il ha emesso gli “ordini di acquisto” n. 4500028833 del 04.06.2019 in CP_1 favore della nonché n. 4500025660 del 2.5.2019 e n. 4500066470 Controparte_3 dell'8.10.2019 in favore della si osserva quanto segue. CP_4
Quanto all'ordine n. 4500028833 del 04.06.2019 in favore di per Controparte_3 complessivi € 175.752,13 (€ 144.059,12 + IVA per € 31.693,01), avente ad oggetto i lavori di messa in sicurezza delle pareti e dei cornicioni del : Parte_3
- come emerge dalla “scheda di sopralluogo” del 24.2.2023 a firma del geom. CP_14
, dell'ing. e dell'arch. (cfr. doc. 22 della
[...] CP_15 Persona_1 produzione attorea), il cui contenuto è stato confermato da questi ultimi (escussi previa lettura della formula di rito e, dunque, in qualità di testimoni) in fase cautelare all'udienza del 31.7.2024, tali lavori non sono stati affidati alla né tantomeno Controparte_3 eseguiti da quest'ultima);
- tale ultima circostanza è stata ulteriormente chiarita dall'Architetto che sul punto Per_1 ha dichiarato che, nonostante le ricerche dal medesimo effettuate presso gli archivi della ricorrente, alcun affidamento dei suindicati lavori risulta essere mai stato effettuato alla
Controparte_3
- in particolare l'Architetto ha dichiarato: “… il sopralluogo non l'ho eseguito io, Per_1 ma il geom. e l'ing. . Io ho effettuato il controllo degli Controparte_14 CP_15 atti amministrativi relativi alla procedura di affidamento alla ditta SIME IMPIANTI S.r.l.s. che sarebbero dovuti esserci e che invece non ci sono. Non ho rinvenuto alcun affidamento dei lavori a cui fa riferimento l'ordine di acquisto n. 4500028833 del 4.6.2019 in favore della suindicata né ho rinvenuto atti contabili, che sono obbligatori, CP_3 relativi all'esecuzione dei lavori. La ricerca, con esito negativo, dell'affidamento dei lavori indicati in tale ordine di acquisto alla l'ho effettuata su tutti gli archivi sia cartacei CP_3 che informatici dell'azienda”;
- l'“ordine di acquisto” n. 4500028833 del 4.6.2019, dunque, non doveva essere effettuato;
17 - sulla base di tale ordine è stata emessa (peraltro solo dopo due giorni) fattura 148 del 6.6.2019 (cfr. pagg. 2 - 5 del documento 0, nonché pagg. 31 - 33 del doc. n. 5) come emerge dalla circostanza per la quale su quest'ultima è indicato il suindicato numero di ordine realizzato dal ricorrente, nonché il successivo mandato di pagamento n. 2712134 del 18.6.2019 (cfr. pagg. 6 del documento 0 e pag. 35 del doc. n. 5), che a sua volta richiama la fattura n. 148 del 6.6.2019;
- successivamente, come emerge dalla ricevuta di pagamento depositata in data 26.6.2025 Parte dalla quest'ultima ha pagato alla la somma di € 175.752,13 Controparte_3 (€ 144.059,12 + IVA per € 31.693,01) per lavori mai affidati a tale società (né tantomeno eseguiti da quest'ultima), e dunque non dovuta.
Passando all'ordine n. 4500025660 del 2.5.2019 in favore di per CP_4 complessivi € 143.447,60 (€ 117.580,00 + IVA per € 25.867,60), avente ad oggetto i lavori di adeguamento impianto antincendio presso il DS 25 (cfr. pag. 7 del documento 0, nonché pag. 36 del doc. n. 5 della produzione attorea):
- come risulta dalla “scheda di verifica” del 24.2.2023 a firma dell'arch. Persona_1 (cfr. doc. 24 della produzione attorea), tali lavori non sono stati affidati alla CP_4 (né tantomeno eseguiti dalla stessa), ma alla Edison Facility S.p.a. che ha ricevuto il
[...] relativo appalto a mezzo della convenzione So.re.sa;
- tale circostanza è stata confermata nel precedente giudizio cautelare all'udienza del 31.7.2024 dall'Architetto che sul punto ha dichiarato che “l'ordine n. 4500025660 Per_1 del 2.5.2019 in favore della non trovava riscontro nei necessari atti tecnici CP_4 e amministrativi. E non poteva esserlo visto che la manutenzione antincendio era svolta dalla diversa società Edison Facility S.p.a.”;
- l'“ordine di acquisto” n. 450002566 del 2.5.2019, dunque, non doveva essere effettuato;
- sulla base di tale “ordine di acquisto” è stata emessa (anche in tal caso solo dopo due giorni) la fattura n. 34 del 4.5.2019 (cfr. pagg. 8 – 10 del documento 0, nonché pagg. 37 - 39 di tale doc. n. 5 della produzione attorea), come emerge dalla circostanza per la quale su quest'ultima è indicato il suindicato numero d'ordine, nonché successivo mandato di pagamento n. 2709464 del 7.5.2019, che richiama la fattura n. 34 del 4.5.2019 (cfr. pag. 11 del documento 0, nonché pag. 40 del medesimo doc. n. 5);
- successivamente, come emerge dalla ricevuta di pagamento depositata in data 26.6.2025 Parte dalla quest'ultima ha pagato alla la somma di € 143.447,60 (€ CP_4 117.580,00 + IVA per € 25.867,60) per lavori mai affidati a tale società (né tantomeno eseguiti da quest'ultima).
Venendo, infine, all'ordine n. 4500066470 dell'8.10.2019 (cfr. pag. 12 del doc. 0, nonché pag. 41 del doc. n. 5 della produzione attorea) in favore di er complessivi CP_4
€ 118.687,88 (€ 97.285,15 + IVA per € 21.402,73), avente ad oggetto i lavori edili di messa in sicurezza di alcuni locali PS PI (sostituzione pannelli delle controsoffittature, verifica marmi lesionati, rivestimento corridoi, ripristino intonaci ammalorati):
- come risulta dalla “scheda di sopralluogo” del 24.2.2023 a firma del geom. CP_14
, dell'ing. e dell'arch. (cfr. doc. 23 della
[...] CP_15 Persona_1 produzione attorea), il cui contenuto è stato confermato da questi ultimi nella precedente fase cautelare all'udienza del 31.7.2024, tali lavori non sono stati affidati alla CP_4 (né tantomeno eseguiti dalla stessa), ma alla
[...] CP_16
18 - tale circostanza è stata ulteriormente confermata dall'Architetto che, dopo aver Per_1 confermato il contenuto di quanto riportato nelle conclusioni di tale “scheda di sopralluogo” sul punto ha dichiarato: “Rappresento che anche in tal caso ho effettuato personalmente i controlli amministrativi. Preciso che il sopralluogo è stato effettuato su mia richiesta proprio perché avevo rilevato che l'ordine n. 4500066470 dell'8.10.2019 in favore della non trovava riscontro nei necessari atti tecnici e amministrativi, CP_4 che non esistevano”.
- l'“ordine di acquisto” n. 4500066470, dunque, non doveva essere effettuato;
- sulla base di tale ordine è stata emessa (anche in tal caso dopo soli due giorni) la fattura n. 121 del 10.10.2019 (cfr. pagg. 13 -14 del doc. 0, nonché pagg. 13 – 15 del doc. 0, nonché pagg. 42 - 44 del già menzionato doc. n. 5), come emerge dalla circostanza per la quale su quest'ultima è indicato il suindicato numero d'ordine effettuato dal ricorrente, nonché successivo mandato di pagamento n. 2721082 del 28.10.2019 (cfr. pag. 16 del doc. 0, nonché pag. 45 di tale doc. n. 5), che richiama la fattura n. 121 del 10.10.2019;
- successivamente, come emerge dalla ricevuta di pagamento depositata in data 26.6.2025 Parte dalla quest'ultima ha pagato alla la somma di € 118.687,88 (€ CP_4 97.285,15 + IVA per € 21.402,73) per lavori mai affidati a tale società (né tantomeno eseguiti da quest'ultima).
Per completezza si evidenzia che le suindicate ricevute di pagamento, che come innanzi Parte evidenziato depositate dalla in corso di causa il 26.6.2025, sono state acquisite ex art. 421 c.p.c., costituendo indispensabile approfondimento degli elementi già agli atti del giudizio (da ultimo i suindicati mandati di pagamento).
Il , peraltro, ha specificamente dichiarato di non opporsi all'acquisizione delle stesse CP_1 (cfr. verbale di udienza del 25.9.2025).
In ragione di quanto fin qui esposto, che assorbe ogni altra questione, deve ritenersi che il
, emettendo i suindicati “ordini di acquisto”, ha concorso con altri dipendenti della CP_1 ricorrente (che sulla base di tali ordini hanno concesso il “benestare alla fatturazione” e successivamente emesso i relativi mandati di pagamento, nonché effettuato i pagamenti), oltre che con la e la (che hanno emesso le fatture e Controparte_3 CP_4 incassato i relativi importi) - soggetti tutti con i quali, pertanto, risponde in solido - nell'esborso da parte della ricorrente medesima di somme non dovute a tali società per complessivi € 437.887,61.
Parte Di qui il diritto della ricorrente al risarcimento del danno pari a tale importo nei confronti di , nonché la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento Controparte_1 dello stesso.
Per completezza, si osserva:
- che è inconferente il richiamo in memoria difensiva all'art. 2049 c.c., visto che esso disciplina la responsabilità del datore di lavoro per i danni cagionati dai propri dipendenti a terzi;
- che, in ragione dell'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale, diversamente da quanto sostenuto in memoria difensiva, per l'accertamento del credito risarcitorio vantato dalla ricorrente non vi è necessità di attendere gli esiti finali dell'azione penale.
19 In ragione di quanto previsto dall'art. 686 c.p.c. il suindicato sequestro conservativo (disposto con decreto emesso inaudita altera parte il 25.6.2024 nell'ambito del giudizio cautelare ante causam n. 12661/2024 R.G., e confermato con ordinanza dell'1/2.8.2024), si converte ex lege in pignoramento.
I compensi di lite del giudizio in esame e di quello cautelare n. 12661/2024 R.G (nonché dei relativi contributi unificati versati, pari rispettivamente ad € 607,00 ed € 259,00, per complessivi € 866,00), liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede: a) condanna a pagare in favore della , per Controparte_1 Parte_1 le causali di cui in parte motiva, la complessiva somma di € 437.887,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna posta del credito al saldo;
b) condanna a pagare in favore della i Controparte_1 Parte_1 compensi di lite, che liquida in € 12.000,00 oltre Iva e Cpa e spese forfettarie nella misura del 15%, nonché € 866,00 per contributi unificati.
Si comunichi.
In Napoli, il 29.10.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano
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